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Autocertificazioni

L’autocertificazione è uno strumento di semplificazione amministrativa, che permette di sostituire i certificati richiesti dagli uffici della Pubblica Amministrazione con dichiarazioni rese dalle persone interessate

Descrizione

L’autocertificazione è uno strumento di semplificazione amministrativa, che permette di sostituire i certificati richiesti dagli uffici della Pubblica Amministrazione con dichiarazioni rese dalle persone interessate. Il cittadino non è più costretto a richiedere certificati agli sportelli dei comuni ma può semplicemente rendere dichiarazioni, sottoscritte di suo pugno e sotto sua piena responsabilità, su stati e requisiti personali o fatti di cui è a diretta conoscenza.

Quali e quanti tipi di autocertificazione esistono
Le dichiarazioni sostitutive possono essere di due tipi:

  • le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000). Sono dichiarazioni con cui il cittadino può attestare dati anagrafici e di stato civile (autocertificazione di stato di famiglia, autocertificazione di residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, ecc.), titoli di studio, qualifiche professionali (autocertificazione titolo di studio, titolo di specializzazione, esami sostenuti, iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza ad ordini professionali, ecc.), situazione reddituale, economica e fiscale (assolvimento degli obblighi contributivi, stato di disoccupazione, qualità di pensionato, possesso e numero del codice fiscale o partita IVA, ecc.), posizione giuridica (qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, di non aver riportato condanne penali, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, ecc.) e altro ancora.
  • le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) con cui il cittadino può autocertificare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti (anche riferiti ad altre persone) di cui sia a diretta conoscenza.

Il cittadino può ad esempio dichiarare, usando l'apposita modulistica, di essere proprietario o affittuario di un certo immobile, di avere la qualità di erede, la conformità all'originale della copia di un documento, il proprio stato di servizio, ecc.

Come si fa l’autocertificazione​​​​​​​
È sufficiente compilare un modello di autocertificazione tra quelli messi a disposizione; in alternativa, è possibile riportare la formula sul modello di autocertificazione generica. La dichiarazione così rilasciata va sottoscritta e non ha bisogno di bollo né di autentica della firma.

È importante ricordare che, mentre per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è sufficiente una semplice sottoscrizione, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda che le contiene, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle – previa identificazione del richiedente – oppure trasmesse (via posta, fax, posta elettronica certificata) all’amministrazione competente allegando la fotocopia di un documento di identità.

L’autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni, e per le domande di riscossione di benefici economici da parte di altre persone (es. delega per riscuotere la pensione).

L'autentica della firma può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. L’autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.

 

L'autocertificazione può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:

  1. le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico);
  2. i gestori di SERVIZI PUBBLICI (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);
  3. i PRIVATI che lo consentono.

Dal 1° gennaio 2012 l'autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183).

Possono avvalersi dell'autocertificazione:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini dell'Unione Europea;
  • i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo allegato o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.

L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.
Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

L'autocertificazione può essere presentata:

  1. di persona;
  2. per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
  3. se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Il dipendente pubblico che non accetta la dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la legge ne prevede la possibilità, o che richiede certificati o atti di notorietà nei casi in cui ha invece l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive, incorre in violazione dei doveri d’ufficio e sarà quindi soggetto a conseguenze disciplinari.

In caso di rifiuto il cittadino dovrà accertare chi è il responsabile del procedimento e richiedere per iscritto i motivi del mancato accoglimento. Entro 30 giorni deve essere fornita una risposta scritta sulle motivazioni del rifiuto.

Se il pubblico ufficiale o il responsabile del procedimento non comunica entro i suddetti termini le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni (reclusione o multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o "rifiuto d'atti d'ufficio".

 

 

Tipologia

Modulistica

Numero protocollo

1 del 01 gennaio 2023

Formati disponibili

  • .pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Servizi Demografici

Competenze, struttura, orari, personale e contatti dell'ufficio Servizi Demografici.

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Documenti

Ultima modifica: giovedì, 06 luglio 2023

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