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Comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale

Disposizione in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale

Propaganda elettorale

Dalla data di convocazione di comizi e per tutta la durata della campagna elettorale, si applicano diverse disposizioni legislative che normano la tematica dell’accesso ai mezzi di informazioni, della comunicazione esterna rivolta alle collettività e della propaganda. 
La disciplina di riferimento è costituita, dunque, dalle seguenti disposizioni legislative che devono essere analizzate in maniera congiunta al fine di ottenere le definizioni e i principi utili ad una lettura e ad una comprensione uniforme della tematica in esame: 

  • Legge 25/03/1993, n. 81 “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” 
  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” 
  • Legge 22/02/2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” 
  • Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” 

Propaganda elettorale

Nei 30 giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale, e dunque a partire da venerdì 10 maggio 2024 e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

In particolare, dal 30° giorno precedente a quello della votazione è vietata:  

  • l’affissione dei manifesti dei candidati e partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni al di fuori degli appositi spazi predisposti dal Comune;  
  • ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso (al di fuori degli spazi assegnati) ad eccezione delle insegne delle sedi di partito; 
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile; 
  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e, quindi, a partire da sabato 25 maggio 2024 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.  

Nel giorno precedente a quello della votazione (venerdì 7 giugno 2024) e nei giorni della votazione (sabato 8 giugno e domenica 9 giugno), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. 

Infine, nei giorni della votazione e, quindi, nelle giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle Sezioni elettorali.

Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione di comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 volta a garantire la parità di trattamento e l’imparzialità nell’accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica nonché la disciplina della comunicazione istituzionale e gli obblighi di informazione.  

In particolare, è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo indicato, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni. Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. In base ad esso, le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell’immagine  politica  o  dell’attività  istituzionale  dell’ente,  favoriscano  una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata). 

Comunicazione politica

Dalla data di convocazione dei comizi, e dunque dal 25 aprile 2024 (termine ultimo per la convocazione), la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme:  

  • tribune politiche  
  • dibattiti  
  • tavole rotonde  
  • presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici  
  • interviste  
  • ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione. 

Fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, giovedì 6 giugno), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina definita dall’art. 4 della citata legge n. 28/ 2000 che fornisce i criteri sia per il  riparto degli spazi tra i soggetti politici sia per la trasmissione di messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. 

Fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a giovedì 6 giugno), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici  elettorali,  devono  darne  tempestiva  comunicazione  sulle  testate  edite,  per consentire ai candidati ed alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. 

Fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a giovedì 6 giugno), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: 

  • annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; 
  • pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; 
  • pubblicazioni di confronto tra più candidati. 

Fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. 

Disciplina della propaganda elettorale – Normativa di riferimento

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  PDF283,8K Disciplina della propaganda elettorale – Normativa di riferimento

Prefettura di Piacenza - Ufficio Elettorale Provinciale

Vademecum elezioni 2024

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  PDF13,2M Vademecum elezioni 2024

A cura di Stefania Dota, Vice Segretario Generale ANCI e di Maria Rosaria Di Cecca, Responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali ANCI

Ultima modifica: lunedì, 13 maggio 2024

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