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Ordinanza N. 91 del 12 marzo 2008 OGGETTO:Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) IL SINDACO Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus); Considerato che nel corso del periodo estivo nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre; Dato atto pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno; Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya,l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi; Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati; Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale; Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso una relazione illustrante l’evolversi del fenomeno, i rischi connessi e gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili allargamenti del fenomeno in atto o nuovi focolai epidemici; Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo aprile - ottobre di ogni anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto; Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale; Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
ORDINA a tutta la cittadinanza, di:
a coloro che per fini commerciali o altro titolo possiedono e detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, ivi comprese le aziende agricole zootecniche, gli autodromi, i campi gioco e le discariche, è di norma vietato l'accatastamento o l'utilizzo all'esterno di pneumatici, salvo che non vengano attuate le seguenti misure idonee ad evitare qualsiasi accumulo di acqua al loro interno;
ai responsabili dei cantieri è fatto obbligo di tenere pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo l'area di pertinenza, evitando tassativamente l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare; ai responsabili delle aree cimiteriali di:
ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
a tutti i conduttori di orti e di pollai, di:
AVVERTE
DISPONE
DISPONE ALTRESI’ che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati. Podenzano, lì 12 marzo 2008 F.to IL Sindaco |