Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) -

 

Ordinanza N. 91 del 12 marzo 2008

OGGETTO:Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)

 IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

Considerato che nel corso del periodo estivo nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya,l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso una relazione illustrante l’evolversi del fenomeno, i rischi connessi e gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili allargamenti del fenomeno in atto o nuovi focolai epidemici;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto

Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo aprile - ottobre di ogni anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

  • Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
  • Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;
  • Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino ad eventuali modifiche e/o altre disposizioni

a tutta la cittadinanza, di:

  • evitare in ogni ambito privato e pubblico qualsiasi prolungata raccolta di acqua all'aperto (sottovasi di piante e simili, annaffiatoi, pneumatici, teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno almeno ogni 4 giorni;

  • non abbandonare, neppure temporaneamente, sia in luogo pubblico che in area privata,oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.), nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare;

  • procedere, ove si tratti di oggetti e contenitori di notevoli dimensioni (cisterne, vasche, ecc.), alla loro copertura mediante strutture idonee, coperchi o zanzariere a maglia fine; nelle vasche o nelle fontane si possono, in alternativa, mettere le gambusie (pesciolini che mangiano le larve);

  • provvedere ad effettuare periodicamente (secondo la tempistica indicata in etichetta),anche nelle proprietà private, trattamenti larvicidi (utilizzandoad esempio un prodotto biologico, non tossico, a base di Bacillus Thuringensis o in alternativa un prodotto a base di Temephos, a bassa tossicità) su quelle raccolte d'acqua presenti all'aperto e non eliminabili, quali ad es. i pozzetti di raccolta delle acque piovane nelle aree private; tali trattamenti vanno in ogni caso ripetuti entro 5 giorni dopo una abbondante precipitazione;

  • tenere i cortili, i giardini, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; dette aree devono inoltre essere sistemate in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza;


ORDINA ALTRESI'
nello stesso periodo:

a coloro che per fini commerciali o altro titolo possiedono e detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, ivi comprese le aziende agricole zootecniche, gli autodromi, i campi gioco e le discariche, è di norma vietato l'accatastamento o l'utilizzo all'esterno di pneumatici, salvo che non vengano attuate le seguenti misure idonee ad evitare qualsiasi accumulo di acqua al loro interno;

  1. i pneumatici dovranno essere disposti a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoperti con telo impermeabile od altro sistema idoneo, tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
  2. dovrà essere effettuata idonea disinfestazione con piretroidi di sintesi, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, dei pneumatici privi di copertura;
  3. dovrà essere ridotto al minimo il tempo di stoccaggio dei pneumatici fuori uso in maniera da non accumularne quantità difficilmente gestibili;

ai responsabili dei cantieri

è fatto obbligo di tenere pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo l'area di pertinenza, evitando tassativamente l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare;

ai responsabili delle aree cimiteriali di:

  1. evitare il deposito, al di fuori degli appositi contenitori, dei materiali di risulta delle attività cimiteriali (es. fiori secchi, vasi, porta candele ecc.);
  2. eliminare l'acqua dai sottovasi nelle zone coperte ed eliminare i sottovasi nelle aree scoperte (sostituire con sabbia umida);
  3. riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzati o contenenti fiori di plastica;
  4. esporre cartelli indicanti le norme precauzionali di cui sopra per metterne a conoscenza i frequentatori dei cimiteri;
  5. trattare con prodotti larvicidi con cadenza appropriata i pozzetti di raccolta delle acque piovane e comunque entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

  1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 a tutti i conduttori di orti e di pollai, di:

  1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.

AVVERTE

  • che l'inosservanza ai disposti della presente ordinanza comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

  • che, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prescritta da € 25,00 ad € 500,00, in quanto più favorevole, oltre alle spese del procedimento.

DISPONE

  • di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento e di dare inoltre la massima pubblicità alla medesima, al fine di garantirne la tempestiva e capillare divulgazione, mediante diffusione agli organi locali d'informazione e pubblicazione sul sito web del Comune, nonché di procedere alla sua trasmissione ai cantieri edili, ai gommisti ed ai vivaisti operanti nel territorio comunale, agli Amministratori Condominiali, alle Associazioni Industriali,Artigianali e Commerciali;

  • sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l'Azienda USL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica.

DISPONE ALTRESI’

che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Podenzano, lì 12 marzo 2008

F.to IL Sindaco
Alessandro Ghisoni