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STATUTO COMUNALE
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 22/06/2001)

PRINCIPI FONDAMENTALI


  1. Il comune di Podenzano ente autonomo entro l'unità della Repubblica, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla normativa comunitaria CEE, dalle leggi generali della Repubblica, dalle Leggi Regionali e dal presente Statuto, rappresenta la Comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il Governo della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei Regolamenti in esso previsti.
  3. La comunità podenzanese fa proprio il principio fondante della carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le Nazioni, relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione ed ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli.
  4. Il comune di Podenzano:
    a) si riconosce in un sistema statuale unitario basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
    b) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Art. 2
Finalità


  1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
  2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
  3. Il comune promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Favorisce una organizzazione della vita della comunità per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini e delle famiglie.
    Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
    Il comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza.
  4. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili.
    Il Regolamento disciplina le modalità di coordinamento dei servizi operanti in questo ambito.
  5. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
  6. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
    a. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e di solidarietà.
    b. Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato.
    c. La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
    d. L'imparzialità, il buon andamento, la razionalità e l'economicità dell'azione amministrativa la cui efficienza ed efficacia si concreti nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell'Amministrazione ai bisogni della collettività.
    e. Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.
    f. Il riconoscimento della centralità della persona e della sua dignità, che viene valorizzata attraverso l'attenta considerazione delle diverse forme nelle quali si esprime e favorendone il libero sviluppo.
    g. Il riconoscimento e la tutela della famiglia quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona.
    h. La valorizzazione della tradizione e del costume locale, anche attraverso collaborazioni con enti, istituzioni ed associazioni culturale.

Art. 3
Lo Statuto


  1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
  2. Lo Statuto, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune, ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
  3. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
  4. La conoscenza dello Statuto da parte dei Cittadini sarà assicurata nelle forme previste dalla legge.

Art. 4
Territorio e sede


  1. Il territorio del comune si estende per Kmq 44,58; confinante con i Comuni di: a Nord con Piacenza, a Est con San Giorgio e Pontenure, a Sud con Vigolzone e ad Ovest con Gossolengo e Rivergaro;
  2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale presso l'Auditorium Comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Stemma e gonfalone


  1. Lo Stemma del comune di Podenzano raffigura uno scudo troncato; nel primo d'azzurro al castello torricellato di uno, merlato alla ghibellina, d'argento, la parte centrale sormontata da una colomba dal volo abbassato, al naturale, raggiata d'oro; nel 2° spaccato inchiavato d'argento e di rosso. Lo scudo è incorniciato da una corona di foglie per metà di ulivo e per l'atra metà di quercia.
  2. Il Gonfalone del comune di Podenzano consiste in un drappo a sfondo blu recante lo stemma del comune con la dicitura dorata "comune di Podenzano". Esso può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.
  3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati salva specifica autorizzazione scritta del Sindaco.
  4. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello Stemma ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 6
Albo Pretorio


  1. All'ingresso del palazzo civico deve essere individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura a tutti.
  3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
  4. Il Messo Comunale è responsabile della pubblicazione e della tenuta dell'apposito registro da cui devono risultare gli estremi della pubblicazione.
  5. Al fine di garantire a tutti i cittadini adeguata informazione sono previste, con apposito Regolamento sul diritto dei cittadini all'accesso ai documenti amministrativi, ulteriori forme di pubblicità sull'attività del comune.

Art. 7
Consiglio comunale dei ragazzi


  1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi, che può deliberare in via consultiva nelle materie di interesse comunale.

Art. 8
Programmazione


  1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, il comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obbiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati con strumenti programmatori della Regione e della Provincia.
  2. Nell'attuazione della programmazione e nel perseguimento dei suoi fini, il comune adegua la propria organizzazione ai principi della separazione tra indirizzo politico amministrativo e responsabilità gestionale, nonché ai criteri di legittimità, economicità, efficienza ed efficacia garantiti con il metodo del controllo di gestione.

Art. 9
Funzioni del comune


  1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il comune è titolare di funzioni proprie, che sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.
  3. Il comune esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
  4. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  5. Funzioni preminenti del comune sono, in coerenza e attuazione delle leggi di settore:
    A - Tutela della salute
    • Il comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.
    • Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
    B - Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
    • Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
    • Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
    • Promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri Enti locali, diretta ad integrare il proprio territorio nell'ambito di parchi naturali, nonché a perseguire la bonifica e la valorizzazione del territorio.
    C - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
    • Il comune promuove lo sviluppo dei patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, anche mediante l'attività della Biblioteca Comunale e di altri istituzioni operanti nel settore.
    • Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
    • Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.
    • I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
    D - Assetto ed utilizzazione del territorio
    • Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
    • Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
    • Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai Piani Pluriennali di attuazione.
    • Attua un sistema coordinato di trasporti, di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
    • Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
    • Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona la violazione con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
    E - Tutela dell'ambiente
    • Il comune in materia di tutela dell'ambiente provvede:
      a) al controllo degli scarichi pubblici e privati;
      b) ad attuare gli interventi di sua competenza per la protezione della natura;
      c) ad attuare, infine, tutti gli interventi ritenuti necessari per la protezione dell'ambiente.
    F - Sviluppo economico
    • Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
    • Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
    • Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi ricettivi.
    • Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
    • Valorizza le forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico organizzativo o economico finanziario, informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione, consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.
    G - Assistenza sociale, istruzione e cultura
    • Il comune promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Assicura a tutti i cittadini l'accesso ai servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'assistenza anziani, portatori di handicap e minori. Incoraggia e favorisce l'istruzione e il progresso della cultura in tutte le sue forme di libera manifestazione.
    H - Partecipazione, decentramento, cooperazione
    • Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
    • Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni mostre, rassegne, stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa. È prevista la pubblicazione e la distribuzione a tutte le famiglie, almeno una volta l'anno, di un periodico informativo comunale sull'attività dell'amministrazione.
  6. Al fine di rendere efficace l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 lettera "A" (Tutela alla salute) ed "E" (Tutela dell'ambiente), l'amministrazione assicura forme distinte e periodiche di accesso agli atti riguardanti la materia, chiede agli Enti preposti monitoraggi periodici in ordine allo stato della salute e dell'ambiente, attua modalità specifiche di informazione per le categorie di cittadini interessati anche in forma telematica.
  7. In particolare per quanto concerne procedimenti amministrativi che riguardino variazioni o nuovi insediamenti di attività insalubri o di attività che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, possono risultare di pericolo, danno o molestia alle persone, l'amministrazione fornisce preventiva informazione ai cittadini più direttamente interessati ed alle associazioni di fatto coinvolte nei problemi ambientali e sanitari, presenti sul territorio.
  8. Le modalità per l'applicazione del settimo comma verranno precisate con apposito regolamento.
  9. Sono fatte salve le limitazioni ed esclusioni per garantire il diritto alla riservatezza in ordine all'applicazione dei commi 6,7 e 8.

Art. 10
L'attività amministrativa


  1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni, degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
  2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi e dell'organizzazione burocratica, ed i risultati conseguiti sono almeno annualmente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
  3. Apposite norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati l'informazione e la partecipazione di procedimento amministrativo.

Art. 11
Collaborazione con altri enti


  1. Per lo svolgimento più efficiente e coordinato o economicamente più vantaggioso di determinati servizi e funzioni, il comune si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge.
  2. Per quanto riguarda l'ambito sovracomunale particolare rilevanza viene data alla conferenza permanente degli amministratori dei sei Comuni della Val Nure.
  3. Il comune adegua la propria attività amministrativa al principio di collaborazione con la Provincia, al fine di coordinare l'attività medesima con le esigenze sovracomunali. In tal senso promuove e aderisce con propria valutazione alle iniziative di carattere provinciale con beneficio pure per il territorio comunale.

Art. 12
Gestione dei servizi


  1. Il comune gestisce i propri servizi pubblici in uno dei modi previsti dalla legge, scegliendo di volta in volta la forma più opportuna in relazione alle dimensioni ed alla rilevanza sociale, tecnica ed economica del servizio stesso.
  2. I rapporti con gli utenti fanno capo ad un ufficio segretariale, collegato alle modalità decentrate dei servizi di cui al precedente articolo 4.

Art. 13
Potere regolamentare


  1. Il Consiglio comunale e la Giunta sono competenti a deliberare regolamenti ai sensi di legge e del presente statuto.
  2. I Regolamenti comunali che non riguardino l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero il funzionamento degli organi, divengono operanti solo dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo che sia divenuta esecutiva ai sensi di legge la deliberazione che ne ha approvato il testo.
  3. Durante detti quindici giorni l'Amministrazione dovrà provvedere a dar notizia ai cittadini con manifesti o a mezzo di altri mezzi di diffusione, della normativa contenuta nei Regolamenti, facendo esplicito avviso del periodo di ripubblicazione di essi ai sensi del secondo comma del presente articolo.

TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Capo I
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE

Art. 14
Associazionismo


  1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dell'atto costitutivo, dello statuto e comunichi la sede ed i nominativi dei legali rappresentanti.

Art. 15
Diritti delle Associazioni


  1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
  2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
  3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

Art. 16
Contributi delle Associazioni


  1. Il comune può erogare contributi economici alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
  2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Art. 17
Forme ed Organismi di partecipazione


  1. Il comune favorisce, con appositi interventi, le associazioni, anche di volontariato, le società cooperative ed altri enti che operino nei settori dell'assistenza, dell'ambiente, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, educative e religiose, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento
  2. Il comune può stipulare, con associazioni e società cooperative ed altri enti operanti nei settori indicati al comma 1. o similari, convenzioni a contenuto contrattuale privatistico per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
  3. Il comune consulta le associazioni, le società cooperative e gli altri enti di cui ai precedenti commi e gli stessi possono chiedere di essere consultati in materie di interesse collettivo.
  4. Fermi restando i principi stabiliti con la legge 7 agosto 1990 n. 241, il comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessino specifiche categorie di cittadini, procede, come metodo, alla consultazione degli interessati, o direttamente o mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta comunale o delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.
  5. Tali consultazioni saranno indette anche a richiesta delle categorie interessate e saranno attuate tenendo sempre conto degli interessi e delle esigenze particolari e differenziate di ogni frazione.
  6. Quanto disposto con i precedenti commi non si applica ai casi di adozione di atti relativi a tributi e di atti per i quali la legge o lo Statuto prevedano apposite forme di consultazione

Art. 18
Interventi nel procedimento amministrativo


  1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
  2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
  3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
  4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
  5. In conformità alla legge, è sottratta alla partecipazione anzidetta, l'attività del comune diretta alla emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione:
    a) atti normativi
    b) atti amministrativi generali
    c) atti di pianificazione e di programmazione
    d) atti di natura tributaria e tariffaria
  6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
  7. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
  8. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 7, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
  9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
  10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
  11. I soggetti di cui al 1° comma, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Art. 19
Statuto dei Diritti del Contribuente per i Tributi comunali


  1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
  2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 20
Istanze


  1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti delle attività dell'amministrazione.
  2. La risposta alle istanze viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
  3. Le modalità di presentazione delle istanze sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 21
Petizioni


  1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
  2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 19 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
  3. Le petizioni devono essere presentate per iscritto presso l'Ufficio Protocollo e il Sindaco , entro 10 giorni dal ricevimento, assegna la pratica all'ufficio competente per la relativa istruttoria. La petizione è sottoposta all'organo competente entro 60 giorni dalla data di protocollo e le relative decisioni dovranno essere adottate entro 120 giorni dalla presentazione delle petizioni. Tutte le petizioni e le relative risposte dovranno essere pubblicate, a cura del Segretario Comunale, in una apposita sezione, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
  4. Se i termini previsti dal comma terzo non sono rispettati, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
  5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 22
Proposte


  1. Il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati.
  2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
  3. Il 2% dei cittadini elettori del comune possono presentare proposte agli Organi Comunali con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, di mero indirizzo politico quali mozioni, e ordini del giorno. Il Sindaco provvede entro 30 giorni dalla presentazione a trasmettere le proposte agli organi competenti ai fini dell'adozione degli atti amministrativi conseguenti ovvero rigettare la proposta, con provvedimento motivato.
  4. Le modalità di presentazione, esame, decisione ed autenticazione delle firme sono stabilite dal Regolamento.
  5. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II
REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 23
Titolarità ed ambito di intervento


  1. L'Amministrazione Comunale riconosce il Referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
  2. I1 Sindaco indice il Referendum consultivo, previo parere di ammissibilità da parte della commissione di cui al successivo comma 5, quando lo richieda il 20% del corpo elettorale ed entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
  3. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione di interesse generale.
  4. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatte salve quelle in materia di tributi locali, di norme statutarie, quelle che risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.
  5. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e per la conseguente indizione di referendum consultivo è istituita un'apposita commissione composta da due esperti in materie giuridiche nominati dal Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale, che avrà il compito di verificare l'ammissibilità della richiesta referendaria e la regolarità delle firme raccolte, relazionando in proposito al Sindaco e al Consiglio Comunale.
  6. Non può essere proposto un referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.
  7. E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi 5 anni.
  8. Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita commissione, qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.
  9. Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, i modi, i quorum per le validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

Art. 24
Effetti del referendum


  1. Il referendum si intende valido quando alla consultazione abbiano partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
  2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
  3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Capo III
DIFESORE CIVICO

Art. 25
Istituzione dell'ufficio


  1. La tutela civica dei cittadini viene assicurata, nel rispetto delle norme di trasparenza previste dalla legge 7agosto 1990, n. 241 ed in conformità con la stessa, allo scopo di pervenire ad una amministrazione tendente a favorire in modo equo e rapido le legittime istanze dei cittadini.
  2. A tal fine l'Amministrazione istituisce l'ufficio del Difensore Civico il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici.
  3. Il Difensore Civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, della Legge 7agosto 1990, a 24 1, del presente Statuto e dei Regolamenti del comune.

Art. 26
Elezione del Difensore Civico


  1. In caso di mancata Convenzione con la Provincia o altri Comuni, il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale, al di fuori del suo seno, a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico amministrativa, di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione con la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Difensore Civico cosi eletto dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. In ogni caso esercita le sue funzioni fino alla elezione del successore.
  2. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
  3. Al Difensore Civico viene corrisposta la indennità non superiore a quella prevista per gli Assessori Comunali.
  4. Non sono eleggibili coloro che:
    a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
    b) siano stati eletti nelle ultime elezioni per il Parlamento Nazionale o Europeo o per un Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale, o siano Amministratori o garanti di Unità Sanitaria Locale, ovvero Amministratori di Enti od Organismi controllati dal comune;
    c) abbiano ricoperto, con la precedente amministrazione, la carica di Sindaco, Assessore o consigliere del comune di Podenzano;
    d) di coloro che nell'esercizio di una attività professionale o commerciale intrattengano, o abbiano intrattenuto con la precedente amministrazione, rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione Comunale;
    e) siano dipendenti comunali;
    f) i ministri di culto;
    g) gli amministratori e i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti e Imprese che abbiano rapporti contrattuale con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
    h) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
  5. Il Difensore Civico non può durante il mandato e nel territorio comunale, svolgere attività politica in partiti o gruppi politici.
  6. Chiunque può autocandidarsi o proporre candidature purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, allegando dettagliato curriculum. Le proposte di candidatura per la carica dì Difensore Civico sono rese pubbliche preventivamente.
  7. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
  8. In ogni caso il Difensore Civico Comunale può coordinare la propria attività con quella di altri Difensori Civici di Comuni contermini e comunque con quello Regionale o Provinciale, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27
Mezzi e prerogative


  1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio stesso.
  2. Il Difensore Civico può intervenire d'ufficio presso il comune o le Aziende o gli Enti da esso dipendenti o sovvenzionate, nonché presso Concessionari di servizi pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e sollecitamente emanati.
  3. A tal fine il Difensore Civico:
    - accede agli atti e alle strutture delle Amministrazioni senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, fermo restando l'obbligo del Difensore Civico di osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
    - trasmette agli Organi competenti i propri rilievi, a. quali è data risposta motivata entro i termini fissati dal Regolamento;
    - formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti;
    - convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le eventuali difficoltà che si frappongono per la corretta e tempestiva conclusione dei medesimi;
    - può richiedere agli Organi competenti l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni; gli Organi competenti sono tenuti ad esercitare tale azione entro i termini stabiliti dal Regolamento, dandone immediata notizia al Difensore Civico.
  4. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
  5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto, entro 30 giorni, il proprio parere al cittadino richiedente ed al responsabile del procedimento o all organo competente per l'adozione dell'atto.
  6. In caso di ritardo nell'emanazione dell'atto rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente, intima agli Organi competenti a provvedere entro termini prefissati.
  7. Segnala agli Organi sovraordinati gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi.
  8. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
  9. Il Difensore Civico per le notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al segreto d'ufficio.
  10. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n° 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.
  11. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 28
Relazioni al Consiglio Comunale


  • Il Difensore Civico invia e/o presenta al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni annuo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
  • Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
  • La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
  • Il Difensore Civico viene sentito dal Consiglio e dalle sue Commissioni quando essi lo ritengono opportuno. In caso di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico a suo insindacabile giudizio può inoltrare una relazione al Consiglio che provvede a discuterne in merito entro trenta giorni dalla richiesta.
  • Il Consiglio Comunale esaminate le relazioni e tenuto conto dei suggerimenti in essa formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune.

  • TITOLO II
    ORGANI DEL comune

    Art. 29
    Organi del comune


    1. Sono organi del comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

    Capo I
    IL CONSIGLIO COMUNALE

    Sezione I
    ORGANISMI DEL CONSIGLIO

    Art. 30
    Consigliere anziano


    1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato, esclusi il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, la maggior cifra individuale ai sensi di legge: a parità di voti colui che è maggiore di età.
    2. Quando sia assente o impedito ovvero quando rifiuti la presidenza assegnatagli dal presente Statuto, è considerato Consigliere Anziano il Consigliere presente e consenziente in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

    Art. 31
    Composizione dei gruppi consiliari


    1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari composti anche da un solo consigliere, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
    2. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno due consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

    Art. 32
    Conferenza dei capogruppo


    1. E' istituita presso il comune di Podenzano la conferenza dei capogruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 31, comma 7 ter, della legge 142/90, e sue modifiche ed integrazioni.
    2. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

    Art. 33
    Commissioni consiliari


    1. Il Consiglio Comunale istituisce a maggioranza assoluta dei propri membri, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio sull'attività dell'amministrazione.
    2. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, la durata in carica, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.
    3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.
    4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
    5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
    6. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

    Sezione II
    FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

    Art. 34
    Adempimenti preliminari dopo le elezioni


    1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, convocato dal Sindaco neoeletto, entro dieci giorni dalla proclamazione e da questi presieduto, esamina quale primo adempimento, le condizioni di eleggibilità degli eletti.
    2. La seduta è pubblica e la votazione è palese: ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
    3. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
    4. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
    5. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
    6. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

    Art. 35
    Consiglieri


    1. Dopo cinque assenze consecutive nelle adunanze consiliari, il Sindaco invita il Consigliere Comunale al dovere della partecipazione alle sedute nel rispetto del mandato amministrativo ricevuto dagli elettori.
    2. Se il Consigliere rimane assente ancora per tre sedute consecutive, il Consigliere Comunale è decaduto, fatto salva giustificazione per accertati e documentati motivi sanitari o connessi all'assistenza dovuta e insostituibile di familiari.
    3. La decadenza è comunicata dal Sindaco al Consigliere Comunale e al Consiglio Comunale, che provvede alla surroga. La decadenza ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione all'interessato.

    Art. 36
    Diritti e doveri dei consiglieri


    1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
    2. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di:
      - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale;
      - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni con risposta scritta e mozioni con dibattito in Consiglio Comunale;
      - avere risposta entro trenta giorni, da parte del Sindaco o da persona da lui delegata, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo prevista dal Regolamento.
    3. Il Consigliere Comunale ha diritto ad un adeguato supporto logistico, nonché di ottenere dagli uffici del comune e dagli Enti o Aziende da esso dipendenti notizie ed informazioni, atti e documenti, utili all'espletamento del proprio mandato in esenzione di spesa. L'esercizio di tali diritti è disciplinato da Regolamento.
    4. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
    5. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e alla votazione sulla stessa richiedendo che sia fatta constare a verbale.
    6. Per assicurare la massima trasparenza, a norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i Consiglieri Comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.
    7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale gli potranno essere notificati gli atti inerenti il suo mandato.
    8. Le modalità di esercizio dei diritti e doveri espressi nei precedenti commi sono disciplinati dal Regolamento.

    Art. 37
    Regolamento del consiglio


    1. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta degli assegnati , che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

    Art. 38
    Sessioni e convocazione


    1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d'urgenza, così come individuate dal Regolamento del Consiglio.
    2. Il Regolamento definisce altresì le procedure di convocazione del Consiglio, di definizione dell'ordine del giorno e le norme generali di funzionamento.

    Art. 39
    Votazioni


    1. Le votazioni sono palesi salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo ed il loro esito è proclamato dal sindaco con l'assistenza di scrutatori a norma di regolamento.
    2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale.
    3. Fermi i casi disciplinati espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
    4. Ogni votazione, ad eccezione di quelle per appello nominale, può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo Statuto.
    5. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto perciò non si computano nel numero dei votanti, né per il raggiungimento del "quorum" strutturale per la validità della seduta.

    Art. 40
    Validità delle deliberazioni


    1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salve speciali maggioranze sancite dalle leggi o dallo Statuto.
    2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che rimangono in aula e non esprimono voto alcuno sono qualificati "astenuti" e, conseguentemente, non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Eguale effetto ha l'esplicita dichiarazione di astensione.
    3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalle leggi o dallo Statuto.
    4. Alle astensioni non può essere attribuito significato alcuno né favorevole né contrario alla proposta in votazione.

    Art. 41
    Nomine


    1. Quando le leggi o lo Statuto non prevedano maggioranze assolute o qualificate, nelle votazioni per l'elezione di persone in seno ad organi interni od esterni al comune, risultano eletti colui o coloro che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre, sino a ricoprire i posti previsti.
    2. Qualora le leggi o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non siano prescritti sistemi particolari di votazione e/o di "quorum" e, nella votazione, non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, con il voto limitato, il o i rappresentanti della minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti sino a ricoprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
    3. Salvi casi particolari espressamente previsti da leggi o dal Regolamento, le elezioni avvengono con le modalità stabilite dal Regolamento stesso, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio, rispettivamente, dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare, intendendosi, a tal fine, come maggioranza quella costituita dai consiglieri che hanno contribuito, con il loro voto, a sostenere il Sindaco ed il suo programma, inizialmente e nelle successive fasi realizzative.
    4. Il Regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un "curriculum" dei candidati, nonché le modalità del dibattito relativo.

    Sezione III
    ATTIVITÀ DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO

    Art. 42
    Competenze del Consiglio comunale


    1. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo ed ha competenze deliberative limitatamente agli atti fondamentali indicati dalla legge.
    2. Il Consiglio, inoltre, ha competenza a deliberare in ordine alla nomina di consiglieri in Commissioni consiliari speciali o d'indagine, nonché alla nomina, designazione e revoca, se espressamente previste dalla legge, dei propri rappresentanti in seno ad organi di altri Enti, nonché alla nomina di commissioni od organismi del comune, quando esplicitamente previsto dalla legge.

    Art. 43
    Esame di fattibilità di piani e programmi generali e settoriali


    1. Ai piani generali ed ai piani settoriali da presentare al Consiglio devono essere allegate una o più relazioni tecniche, predisposte dai responsabili di settore o da esperti, che illustrino la fattibilità dei piani stessi in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste ed ai tempi necessari per la loro realizzazione.

    Art. 44
    Iniziativa delle proposte di deliberazione


    1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta comunale .
    2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali, sono proposti al Consiglio comunale della Giunta.
    3. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri, per essere discusse e votate dal Consiglio comunale, devono essere presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fra fronte alle spese eventualmente previste, nonché riportare, se richiesti dal Sindaco , i pareri delle commissioni consiliari competenti e, sempre e comunque quelli prescritti dalla legge.

    Art. 45
    Votazione delle proposte e deliberazioni modificative di altre precedenti


    1. Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per parti od articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
    2. Le deliberazioni che importino revoca o modifiche di provvedimenti esecutivi precedenti si hanno come non adottate ove non citino espressamente il provvedimento revocato o modificato.
    3. Il principio di cui al comma precedente si applica anche alle deliberazioni degli altri organi collegiali del comune, a tutti gli atti, anche degli organi individuali del comune ed agli atti degli altri organismi esistenti nell'ambito comunale .

    Sezione IV
    ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

    Art. 46
    Interrogazioni ed interpellanze


    1. Il Regolamento riserva apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione su domande d'attualità, interrogazioni o interpellanze presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
    2. Comunque il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.
    3. Il principio di cui al comma precedente si applica anche alle deliberazioni degli altri organi collegiali del comune, a tutti gli atti, anche degli organi individuali del comune ed agli atti degli altri organismi esistenti nell'ambito comunale .

    Art. 47
    Mozioni


    1. Almeno un quinto dei consiglieri possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

    Art. 48
    Ordini del giorno


    1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.
    2. Il Regolamento disciplina i tempi e le modalità di discussione nei casi previsti dal presente articolo e dal precedente.
    3. Sulla proposta di ordine del giorno e su ogni posposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che sia mero atto di indirizzo non è richiesto alcun parere di regolarità tecnica, contabile e di legittimità.

    Art. 49
    Controllo sull'attività svolta dai rappresentati del comune in altri Enti


    1. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del comune presso Enti, Società, Istituzioni, presentano tramite il Sindaco una relazione sull'attività svolta.
    2. Il Regolamento disciplina le modalità del dibattito relativo.

    Sezione V
    RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E LA GIUNTA

    Art. 50
    Mozione di sfiducia


    1. Il sindaco, e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

    Art. 51
    Dimissioni in costanza di presentazione di mozioni di sfiducia


    1. Le dimissioni del Sindaco in costanza di presentazione di mozione di sfiducia comportano la decadenza della mozione stessa.

    Art. 52
    Dimissioni e revoca degli assessori


    1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco che può respingerle od accettarle, informandone il Consiglio nella prima seduta utile.
    2. Il Sindaco può sempre revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale contestualmente alla nomina del nuovo o dei nuovi assessori.
    3. Non possono far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

    Art. 53
    Pari opportunità


    1. Il Sindaco all'atto della nomina degli Assessori comunali si impegna a garantire la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta Comunale, motivando l'assenza nell'adozione del decreto di nomina.
    2. Nella costituzione delle commissioni e degli organismi collegiali comunali è garantita la presenza di entrambi i sessi, fatto salvo il caso di accertata impossibilità.

    CAPO II
    LA GIUNTA COMUNALE

    Art. 54
    Composizione


    1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da QUATTRO a SEI assessori nominati dal Sindaco, uno dei quali designato come Vice Sindaco.
    2. Possono essere nominati fino ad un massimo di due assessori non facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e non ricadenti in alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge. Il Vice Sindaco deve sempre essere consigliere.
    3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
    4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, non possono essere nominati assessori, i cittadini che siano stati candidati nelle elezioni per il Consiglio comunale per lo stesso mandato.

    Art. 55
    Vice Sindaco e Assessore anziano


    1. Il Sindaco designa un assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento.
    2. In caso di assenza del Vice Sindaco, la sostituzione del Sindaco viene effettuata da altro assessore, secondo l'ordine e le modalità disposte da apposito decreto del Sindaco stesso.
    3. In caso di assunzione delle funzioni vicarie da parte di un Assessore non consigliere, la competenza di convocazione e presidenza del Consiglio è assegnata al Consigliere Anziano.

    Art. 56
    Competenze deliberative


    1. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
    2. Spetta alla Giunta adottare tutti gli atti di amministrazione che le leggi o lo Statuto non riservino al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ai responsabili dei servizi.
    3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
      a) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto per conto dell'Amministrazione Comunale.

    Art. 57
    Validità delle sedute


    1. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

    Art. 58
    Ruolo della Giunta e relazione annuale


    1. La Giunta collabora con Sindaco nell'attuare gli indirizzi generali del Consiglio.
    2. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio, cui riferisce circa il proprio operato annualmente, in occasione della presentazione del conto consuntivo.


    IL SINDACO

    Art. 59
    Competenze del Sindaco e sua sostituzione


    1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del comune.
    2. Spetta al Sindaco:
      a) rappresentare l'Ente;
      b) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta;
      c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ;
      d) nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del comune presso Enti, Aziende, Istituzioni;
      e) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
      f) attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna con le modalità previste dalla legge dello Statuto e dal regolamento di organizzazione.
      g) nominare il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
      h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessare, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
      i) conferire e revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.

    Art. 60
    Deleghe del Sindaco agli assessori quale capo dell'Amministrazione


    1. Il Sindaco conferisce specifiche deleghe agli assessori nelle materie che le leggi o lo Statuto riservano alla sua competenza.
    2. Agli assessori sono delegate funzioni di impulso e verifica .
    3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie .
    4. Delle deleghe, sottoscritte per accettazione dal delegato, è data comunicazione al Consiglio, al Prefetto o ad altra autorità competente.

    Art. 61
    Deleghe del Sindaco quale Ufficiale di Governo ad assessori ed impiegati


    1. Il Sindaco può delegare ad assessori funzioni che egli svolge quale Ufficiale di Governo, con atti che specifichino puntualmente l'oggetto della delega. Tale facoltà non può essere esercitata per le ordinanze contingibili ed urgenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Resta fermo quanto stabilito nel comma 6 del citato articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    2. Ogni atto di delega, sottoscritto per accettazione, dal delegato, è comunicato al Consiglio, al Prefetto o ad altra autorità competente.
    3. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

    Art. 62
    Efficacia delle deleghe


    1. Le deleghe di cui al presente capo conservano efficacia sino alla loro revoca.

    Art. 63
    Ordinanze d'urgenza


    1. Le ordinanze adottate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno di norma forma scritta e, nei casi in cui siano dirette a soggetto o soggetti nominativamente individuati od individuabili, sono notificate a mezzo dei messi comunali.
    2. Solo nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire indugio alcuno, si può ricorrere alla forma verbale a mezzo di due messi o vigili urbani o dipendenti comunali che, in tale eventualità, dovranno redigere verbale di quanto comunicato., sottoscritto anche dall'interessato per presa visione.

    TITOLO III
    ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

    Art. 64
    Principi organizzativi


    1. La struttura organizzativa del comune è informata ai seguenti principi:
      a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
      b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
      c) individuazione della responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
      d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

    Art. 65
    Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi


    1. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, la Giunta approva il complesso dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
    2. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme di accesso all'ufficio di dipendente comunale, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il direttore generale (se nominato) e gli organi amministrativi.
    3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obbiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

    Art. 66
    Personale comunale


    1. I dipendenti sono inseriti nell'organico del comune attraverso contratti individuali di lavoro.
    2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
    3. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'adeguamento dei mezzi, la formazione e l'aggiornamento professionale.
    4. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

    Art. 67
    Atti dei responsabili di unità organizzative di massima dimensione


    1. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono all'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del comune e dei programmi da essi approvati.
    2. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l'attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.
    3. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.
    4. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

    Art. 68
    Funzioni del Segretario


    1. Il comune ha un Segretario titolare .
    2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
    3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
    4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
    5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
    6. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

    TITOLO IV
    LA GESTIONE DEI SERVIZI

    Art. 69
    Modalità di gestione


    1. Il comune di Podenzano gestisce i servizi pubblici secondo le forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    2. I criteri per la concreta scelta tra le varie formule gestionali sono ispirati a valutazioni di ordine tecnico, economico e di utilità sociale.
    3. Nella relazione annuale che la Giunta presenta al Consiglio è compreso un rapporto sullo stato dei servizi per evidenziare i risultati conseguiti in termini di costi, di qualità e di grado di soddisfazione degli utenti.

    Art. 70
    Azienda speciale


    1. L'Azienda speciale è un ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
    2. Gli amministratori dell'Azienda speciale sono nominati dal Sindaco. Il Regolamento indica i requisiti che devono possedere i membri del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica quanto il Consiglio comunale.
    3. I bilanci, i programmi generali e il conto consuntivo delle Aziende sono approvati dal Consiglio comunale.

    Art. 71
    L'Istituzione


    1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del comune dotati di autonomia gestionale.
    2. La deliberazione istitutiva indica l'oggetto, la finalità, i rapporti con gli organi del comune, i criteri per il finanziamento delle attività, la dotazione di capitale, il personale di cui avvalersi e tutti gli altri elementi indispensabili per garantire l'autonomia gestionale.
    3. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Regolamento indica i requisiti che devono possedere i membri del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Sindaco per un periodo di tempo determinato da fissarsi nel massimo con norma regolamentare.
    4. Il Regolamento dell'Istituzione approvato dal Consiglio comunale individua norme per la organizzazione dell'Istituzione, le modalità di erogazione delle prestazioni, le modalità di controllo della gestione, le specifiche competenze del Direttore.
    5. Il Regolamento dell'Istituzione si ispira a criteri di autonomia della gestione, di qualità dei servizi, di efficienza nella erogazione delle prestazioni, di soddisfazione degli utenti.
    6. Il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo, i programmi generali e settoriali sono approvati dal Consiglio comunale.

    Art. 72
    Convenzioni


    1. Le Convenzioni con altri Enti locali pe