CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

(DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N. 170)


Art. 1
Obiettivi generali dei Criteri
Art. 2
Validità dei Criteri
Art. 3
Contenuti dei Criteri
Art. 4
Zonizzazione del territorio comunale
Art. 5
Nuove autorizzazioni
Art. 6
Trasferimenti di sede
Art. 7
Contenuti dell’autorizzazione
Art. 8
Abbinamento con altre attività
Art. 9
Superficie minima
Art. 10

Disposizioni transitorie per il rilascio delle autorizzazioni dovute

Art. 11
Domande concorrenti
Art. 12
Sanzioni
Art. 13
Norme transitorie

Art. 1
Obiettivi generali dei criteri

INDICE

  1. A completamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono individuati i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione dei Criteri stessi:
    1. assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
    2. incrementare la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell’ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
    3. favorire l’abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dai presenti Criteri e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell’ambito di strutture polifunzionali;
    4. promuovere, attraverso l’abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con l’esercizio di altre attività di tipo commerciale, processi di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore usufruibilità degli stessi da parte dei consumatori;
    5. coordinare le previsioni di cui al presenti Criteri con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con gli strumenti urbanistici generali e con la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali, di somministrazione e con gli impianti di distribuzione carburanti.
  1. Le previsioni di cui ai presenti Criteri sono coordinate con il Piano di localizzazione per l’insediamento dei punti vendita esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell’intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2
Validità dei criteri

INDICE

  1. La validità del presenti criteri è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.
  2. Alla scadenza del quadriennio, i Criteri mantengono la loro validità nelle more della predisposizione dei nuovi criteri, per un periodo ulteriore comunque non superiore ad un anno.

Art. 3
Contenuti dei Criteri

INDICE

  1. I Criteri determinano, in particolare:
    1. la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita non esclusivi, nel “centro Storico” del Capoluogo;
    2. nelle Zone carenti di servizio;
    3. la disciplina dei trasferimenti di sede;
    4. le condizioni per l’insediamento di punti vendita non esclusivi.

Art. 4
Zonizzazione del territorio comunale

INDICE

  1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita NON esclusivi, i Criteri suddividono il territorio comunale nelle stesse Zone e Sub Zone individuate per la localizzazione dei punti vendita esclusivi, così come espressamente individuate da cartografia (omississ).

Art. 5
Nuove autorizzazioni

INDICE

  1. E’ sempre concedibile una autorizzazione, solo nel caso di punti vendita quotidiani ovvero periodici, inseriti nell’ambito degli esercizi individuati all’art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo n. 170/01, nelle frazioni del Comune che risultano completamente sguarnite del Servizio.
  2. Dette autorizzazioni non sono trasferibili in nessun’altra zona del territorio.
  3. Oltre a quanto sopra indicato, è altresì ammessa l’apertura di una nuova rivendita non esclusiva alla precisa condizione che nel raggio di metri lineari 500 (cinquecento), facendo centro sull’ubicazione prescelta, non esistano altri punti di vendita esclusiva e non esclusiva.
  4. I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione, resa sotto forma del D.P.R. 445/00, di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4),5),6),7) della legge 13 Aprile 1999, n. 108.

Art. 6
Trasferimenti di sede

INDICE

  1. Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell’attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati, fatto salvo il limite di cui al precedente art. 5 punto 3.
  2. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con domande di nuove aperture, i procedimenti sono definiti seguendo l’ordine di presentazione delle domande se regolari, o quello derivante dalla data alla quale sono regolarizzate.

Art. 7
Contenuti dell’autorizzazione

INDICE

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 170 del 2001, l’autorizzazione per punti vendita non esclusivi può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, per:

      1. soli quotidiani;
      2. soli periodici;

ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi della Legge 13.Aprile.1999, n.108, Il Comune rilascia, su loro richiesta, entrambe le autorizzazioni quale punto di vendita non esclusivo.

Art. 8
Abbinamento con altre attività

INDICE

  1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell’ambito dei punti vendita non esclusivi è consentito, unicamente, l’abbinamento con le attività espressamente previste dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 9
Superficie minima

INDICE

  1. Per la vendita di quotidiani o periodici abbinata a:
    1. Rivendite generi di monopolio;
    2. Bar di cui all’ art. 2- comma 3- lett.c- del D.Lgs 170/01;
      è richiesta la disponibilità di una specifica superficie di vendita da adibire alla vendita dei prodotti dell’editoria, non inferiore a mq. 6.00.
  1. Tale prescrizione non è prevista nei casi in cui l’esercizio sorge in frazione nella quale non sono presenti altri punti vendita di quotidiani.
  2. Per il solo abbinamento con gli esercizi di cui al punto 2) è richiesto il nulla-osta igienico sanitario rilasciato dall’AUSL competente.
  3. Per i rimanenti esercizi di cui alla lett. c) dell’ art.2 – comma 3 – del D. Lgs n.170/01 non è prescritta superficie minima specifica.

Art. 10
Disposizioni transitorie per il rilascio delle autorizzazioni dovute

INDICE

  1. In relazione all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 170 del 2001 è consentito, ai soggetti che hanno effettuato regolare comunicazione e successivo esercizio di vendita per l’effettuazione della sperimentazione di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 108, di confermare la volontà di continuare l’attività inoltrando apposita comunicazione al fine del rilascio dell’autorizzazione di diritto, entro i NOVANTA giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati i presenti Criteri.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, l’attività di vendita sarà considerata abusiva e potrà riprendere solo dopo aver inoltrato la suddetta comunicazione semprechè nel frattempo non siano maturati i tempi di inattività che danno luogo alla decadenza della autorizzazione come indicato al successivo art. 12 (Sanzioni).

Art. 11
Domande concorrenti

INDICE

  1. In caso di istanze concorrenti, vale a dire correttamente presentate e protocollate nello stesso giorno è prioritariamente accolta, nell’ordine così seguente:
    1. l’istanza presentata da soggetto che ha comunicato la partecipazione alla fase sperimentale di cui alla Legge 108/99 e che non ha potuto attivare il servizio;

      a parità di requisiti segue:

    2. maggior distanza rispetto alla rivendita di giornali promiscua o esclusiva più vicina alla rivendita oggetto della richiesta.

ART.12
Sanzioni

INDICE

  1. L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e/o periodici decade qualora il titolare:
    1. non dia inizio all’attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
    2. sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno.
  1. Per le autorizzazioni di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 170 del 2001, rilasciate antecedentemente all’entrata in vigore dei presenti criteri, i termini di cui al comma 1, lett. a) e b) si considerano decorrenti dalla data di entrata in vigore dei criteri medesimi.
  2. Per quanto non espressamente indicato si osservano le disposizioni richiamate all’art.22 del D.Lgs 114/98 così come precisato per le rivendite esclusive

ART. 13
Norme transitorie

INDICE

  1. Le istanze riferite a richieste di autorizzazioni secondo le previsioni dei presenti criteri, sono ricevibili solo a partire dal giorno successivo a quello in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione del Consiglio Comunale.


 

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