Art. 1
Obiettivi generali dei criteri
INDICE
-
A completamento delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
sono individuati i seguenti obiettivi, quale parte integrante
e di interpretazione dei Criteri stessi:
- assicurare la migliore funzionalità del servizio
di distribuzione della stampa quotidiana e periodica,
offrendo al consumatore oggettive possibilità
di scelta in relazione alla comodità del servizio;
- incrementare la tensione concorrenziale fra le varie
tipologie distributive nell’ambito di uno sviluppo
equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
- favorire l’abbinamento spaziale fra le attività
disciplinate dai presenti Criteri e le attività
commerciali e di servizio in genere, particolarmente
nell’ambito di strutture polifunzionali;
- promuovere, attraverso l’abbinamento della
vendita di quotidiani e periodici con l’esercizio
di altre attività di tipo commerciale, processi
di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore
usufruibilità degli stessi da parte dei consumatori;
- coordinare le previsioni di cui al presenti Criteri
con gli strumenti della pianificazione e programmazione
locale, in particolare con gli strumenti urbanistici
generali e con la disciplina in materia di insediamento
delle strutture commerciali, di somministrazione e con
gli impianti di distribuzione carburanti.
- Le previsioni di cui ai presenti Criteri sono
coordinate con il Piano di localizzazione per l’insediamento
dei punti vendita esclusivi, agli effetti della programmazione
integrata dell’intero sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica.
Art. 2
Validità dei criteri
INDICE
-
La validità del presenti criteri
è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data
di esecutività della deliberazione con la quale
sono approvati.
-
Alla scadenza del quadriennio, i Criteri
mantengono la loro validità nelle more della predisposizione
dei nuovi criteri, per un periodo ulteriore comunque non
superiore ad un anno.
Art. 3
Contenuti dei Criteri
INDICE
- I Criteri determinano, in particolare:
- la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita
non esclusivi, nel “centro Storico” del
Capoluogo;
- nelle Zone carenti di servizio;
- la disciplina dei trasferimenti di sede;
- le condizioni per l’insediamento di punti vendita
non esclusivi.
Art. 4
Zonizzazione del territorio comunale
INDICE
-
Agli effetti della programmazione
dei punti vendita NON esclusivi, i Criteri suddividono
il territorio comunale nelle stesse Zone e Sub Zone individuate
per la localizzazione dei punti vendita esclusivi, così come espressamente individuate da cartografia (omississ).
Art. 5
Nuove autorizzazioni
INDICE
-
E’ sempre concedibile una autorizzazione,
solo nel caso di punti vendita quotidiani ovvero periodici,
inseriti nell’ambito degli esercizi individuati
all’art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo n. 170/01,
nelle frazioni del Comune che risultano completamente
sguarnite del Servizio.
-
Dette autorizzazioni non sono trasferibili
in nessun’altra zona del territorio.
-
Oltre a quanto sopra indicato, è
altresì ammessa l’apertura di una nuova rivendita
non esclusiva alla precisa condizione che nel raggio di
metri lineari 500 (cinquecento), facendo centro sull’ubicazione
prescelta, non esistano altri punti di vendita esclusiva
e non esclusiva.
-
I soggetti interessati sono tenuti
alla presentazione di una dichiarazione, resa sotto forma
del D.P.R. 445/00, di ottemperanza alle disposizioni di
cui all’art. 1, comma 1, lettera d-bis), numeri
4),5),6),7) della legge 13 Aprile 1999, n. 108.
Art. 6
Trasferimenti di sede
INDICE
- Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento
dell’attività cui sono funzionalmente e logisticamente
collegati, fatto salvo il limite di cui al precedente
art. 5 punto 3.
- Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con
domande di nuove aperture, i procedimenti sono definiti
seguendo l’ordine di presentazione delle domande
se regolari, o quello derivante dalla data alla quale
sono regolarizzate.
Art. 7
Contenuti dell’autorizzazione
INDICE
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del decreto legislativo n. 170 del 2001, l’autorizzazione
per punti vendita non esclusivi può essere rilasciata,
su richiesta dell’interessato, per:
- soli quotidiani;
- soli periodici;
ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi
della Legge 13.Aprile.1999, n.108, Il Comune rilascia, su
loro richiesta, entrambe le autorizzazioni quale punto di
vendita non esclusivo.
Art. 8
Abbinamento con altre attività
INDICE
-
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione
alla vendita di quotidiani e periodici nell’ambito
dei punti vendita non esclusivi è consentito, unicamente,
l’abbinamento con le attività espressamente
previste dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo
n. 170 del 2001.
Art. 9
Superficie minima
INDICE
-
Per la vendita di quotidiani o periodici
abbinata a:
- Rivendite generi di monopolio;
- Bar di cui all’ art. 2- comma 3- lett.c- del
D.Lgs 170/01;
è richiesta la disponibilità di una specifica
superficie di vendita da adibire alla vendita dei prodotti
dell’editoria, non inferiore a mq. 6.00.
- Tale prescrizione non è prevista nei
casi in cui l’esercizio sorge in frazione nella
quale non sono presenti altri punti vendita di quotidiani.
- Per il solo abbinamento con gli esercizi di cui al
punto 2) è richiesto il nulla-osta igienico sanitario
rilasciato dall’AUSL competente.
- Per i rimanenti esercizi di cui alla lett. c) dell’
art.2 – comma 3 – del D. Lgs n.170/01 non
è prescritta superficie minima specifica.
Art.
10
Disposizioni transitorie per il rilascio delle autorizzazioni
dovute
INDICE
-
In relazione all’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, del
decreto legislativo n. 170 del 2001 è consentito,
ai soggetti che hanno effettuato regolare comunicazione
e successivo esercizio di vendita per l’effettuazione
della sperimentazione di cui alla legge 13 aprile 1999,
n. 108, di confermare la volontà di continuare
l’attività inoltrando apposita comunicazione
al fine del rilascio dell’autorizzazione di diritto,
entro i NOVANTA giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati i presenti
Criteri.
-
Decorso il termine di cui al comma
1, l’attività di vendita sarà considerata
abusiva e potrà riprendere solo dopo aver inoltrato
la suddetta comunicazione semprechè nel frattempo
non siano maturati i tempi di inattività che danno
luogo alla decadenza della autorizzazione come indicato
al successivo art. 12 (Sanzioni).
Art. 11
Domande concorrenti
INDICE
-
In caso di istanze concorrenti, vale
a dire correttamente presentate e protocollate nello stesso
giorno è prioritariamente accolta, nell’ordine
così seguente:
-
l’istanza presentata da soggetto
che ha comunicato la partecipazione alla fase sperimentale
di cui alla Legge 108/99 e che non ha potuto attivare
il servizio;
a parità di requisiti segue:
-
maggior distanza rispetto alla rivendita
di giornali promiscua o esclusiva più vicina
alla rivendita oggetto della richiesta.
ART.12
Sanzioni
INDICE
-
L'autorizzazione alla vendita di quotidiani
e/o periodici decade qualora il titolare:
- non dia inizio all’attività di vendita
entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
- sospenda l’attività per un periodo superiore
ad un anno.
- Per le autorizzazioni di cui all’art.
2, comma 4, del decreto legislativo n. 170 del 2001, rilasciate
antecedentemente all’entrata in vigore dei presenti
criteri, i termini di cui al comma 1, lett. a) e b) si
considerano decorrenti dalla data di entrata in vigore
dei criteri medesimi.
- Per quanto non espressamente indicato si osservano
le disposizioni richiamate all’art.22 del D.Lgs
114/98 così come precisato per le rivendite esclusive
ART. 13
Norme transitorie
INDICE
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Le istanze riferite a richieste di
autorizzazioni secondo le previsioni dei presenti criteri,
sono ricevibili solo a partire dal giorno successivo a
quello in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione
del Consiglio Comunale.
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