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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 13/11/2002

INDICE

ART. 1 - Premessa
ART. 2 - Finalità
ART. 3 - Ambito territoriale
ART. 4 - Struttura direzionale
ART. 5 - Comune capofila
ART. 6 - Dotazione organica
ART. 7 - Dotazione tecnica
ART. 8 - Proventi da sanzioni
ART. 9 - Oneri finanziari
ART. 10 - Durata
ART. 11 - Norme finali


Art. 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Finalità
Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in modo coordinato i servizi di Polizia Municipale e le politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.
La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti anche attraverso una specifica specializzazione del personale.
Viene pertanto costituito il Corpo Unico sovracomunale di Polizia Municipale formato dagli agenti già appartenenti ai servizi di polizia municipale dei Comuni dell’associazione.
Lo stesso assumerà la denominazione di: “CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA VAL NURE” e potrà fregiarsi del logo dell’Associazione.
La responsabilità del Corpo viene affidata all’Ufficiale di Polizia Municipale di grado, qualifica ed anzianità di servizio più elevata tra i Comuni dell’Associazione, lo stesso assume, previa nomina da parte del Presidente dell’Associazione, la qualifica di Comandante.
Il Presidente di turno dell’Associazione nomina altresì, in caso di sua assenza, il sostituto del Comandante individuando la figura nel personale di Polizia Municipale facente parte dei Comuni di Podenzano, San Giorgio, Ponte dell’Olioconsiderando prevalentemente e come criterio preferenziale i gradi, le qualifiche e le anzianità di servizio piu’ elevate tra lo stesso.
La sede operativa centrale è stabilita negli uffici del Comune di Vigolzone quale capofila, ferma l’istituzione di sedi decentrate presso gli altri Comuni associati.
Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione s’impegna ad attuare ogni forma di collaborazione occasionale e permanente con i Corpi Statali e Provinciali preposti alla vigilanza, alla sicurezza ed al mantenimento dell’ordine pubblico. In particolare il Corpo di Polizia Municipale mantiene costante collaborazione e coordinamento con l’attività dei Comandi Carabinieri con sede nel territorio dell’Associazione.

Art. 3
Ambito territoriale
L’ambito territoriale per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale è individuato nel territorio dell’Associazione; il personale operante mantiene a tal fine tutte le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e regolamenti o con provvedimenti delle autorità competenti.
Relativamente al porto d’arma di cui all’art. 5 comma 5 della legge 65/86, il personale della Polizia Municipale dovrà attenersi allo specifico regolamento del Comune di origine; se dotato di assegnazione della stessa in via continuativa il relativo provvedimento si intende esteso al territorio della Associazione.
Sara compito delle rispettive Amministrazioni omogeneizzare i propri Regolamenti a quelli degli altri Enti facenti parte dell’Associazione.

Art. 4
Struttura direzionale
La struttura direzionale dell’attività di gestione è così articolata:

  • Il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;
  • La Conferenza dei Sindaci dell’Associazione elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dal Comandante:il Sindaco è sostituito dall’Assessore delegato competente in materia di Vigilanza, in caso di non coincidenza
  • Il Comandante del Corpo specifica gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dell’Associazione, dando comunicazione settimanale al Personale di Polizia municipale;
  • Il Comandante esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla Legge ed è responsabile verso i Sindaci ed il Direttore dell’Associazione in ordine all’impiego tecnico operativo ed all’addestramento del Personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell’attività e delle relative verifiche;
  • E’ attribuita al Comandante la responsabilità e la direzione del Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni aspetto relativo alla gestione del Personale compresa l’adozione dei provvedimenti disciplinari. In particolare è attribuita al medesimo la gestione tecnica edamministrativa del servizio e del Corpo, inclusa l’adozione dei provvedimenti amministrativi. La programmazione dei servizi delle attività dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del Personale nell’ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni associati;
  • Il Direttore dell’Associazione verifica l’andamento della gestione associata e l’attuazione dei servizi.
Art. 5
Comune capofila
Comune capofila per la gestione in forma associata è il Comune di Vigolzone, che si attiene alla disciplina del regolamento dell’Associazione per quanto non disciplinato in forma specifica dalla presente convenzione.
Al fine di consentire la riorganizzazione e l’accorpamento del servizio e l’uso ottimale delle risorse umane, delle strutture e dei mezzi, il Personale della Polizia Municipale dei Comuni dell’Associazione viene assegnato definitivamente al Corpo di Polizia Municipale.
Il Personale della Polizia Municipale mantiene il rapporto organico e di dipendenza con il Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è in capo all’Associazione, con le modalità del regolamento e della presente convenzione.
Il Comune di Vigolzone si fa carico dell’espletamento delle eventuali procedure concorsuali.
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è Responsabile di servizio unico per tutti i Comuni associati e svolge le corrispondenti funzioni assegnate dalle leggi in materia.
Il Comune di Vigolzone assicura le prestazioni amministrative del Corpo con proprio personale o comandato dagli altri Comuni.
Le spese del personale verranno ripartite per ogni Comune dell’Associazione in base alla popolazione risultante residente nei rispettivi Comuni al 31 dicembre dell’anno precedente e calcolata in modo percentuale.

Art. 6
Dotazione organica
In considerazione del numero di residenti sul territorio dell’Associazione si prevedono in sede di prima applicazione undici unità appartenenti al Corpo di Polizia Municipale così risultanti con riferimento ai distinti Comuni:

Vigolzone

  • Comandante – Cat. D3
  • Specialista di Vigilanza-Cat. D1

Pontedellolio

  • 3 Agenti di P.M.-Cat. C1

Podenzano

  • 1 Specialista di Vigilanza-Cat. D1
  • 2 Agenti di P.M.-Cat. C2
  • San Giorgio P.no
  • 2 Agenti di P.M. -Cat. C2
  • 1 Agente di P.M.Cat. C1

Il Comune di Podenzano metterà altresì a disposizione del Corpo di Polizia Municipale una figura professionale, formalmente gia individuata, di cat. D2 con compiti di addetto amministrativo.
Il personale mancante al momento della costituzione verrà assunto suddividendo la relativa spesa in modo percentuale con i criteri fissati all’articolo 5.
L’Associazione assicura la formazione e l’aggiornamento del personale preposto al servizio convenzionato.

Art. 7
Dotazione tecnica
Le attrezzature ed i veicoli in dotazione ai Comuni aderenti alla Associazione, al momento della costituzione del Corpo, rimangono di proprietà degli stessi.
Rimangono di proprietà dei Comuni di appartenenza le attrezzature acquisite singolarmente successivamente alla costituzione del Corpo.
I Comuni aderenti dovranno adeguare le attrezzature in possesso allo standard qualitativo e funzionale degli altri Enti associati.
Il Comando del Corpo provvede ad inventariare la dotazione tecnica del servizio associato.

Art. 8
Proventi da sanzioni
I proventi delle sanzioni e gli introiti derivanti sono versati alla tesoreria del Comune capofila utilizzando un apposito conto corrente postale e verranno utilizzati per le finalità di cui all’art. 208 D.Lgs. 30/04/1992.
Le spese e gli utili risultanti verranno riparti fra i Comuni associati in base alla popolazione residente negli stessi alla data del 31 dicembredell’anno precedente e calcolata in modo percentuale.

Art. 9
Oneri finanziari
Al Comandante del Corpo, formalmente nominato ed individuato dal Presidente dell’Associazione con proprio decreto (v. art. 2), sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato determinata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Associazione ed indicata nel decreto medesimo. La valutazione del risultato sarà di competenza della Conferenza dei Sindaci e del Direttore dell’Associazione.
Verrà attivata a favore degli operatori che faranno parte del Corpo di Polizia Municipale la previdenza integrativa prevista dall’art. 208 comma 2 e dalla sentenza della Consulta 17/10/2000 n. 426 nella misura di Euro 775 per ogni operatore.
Lo sviluppo di carriera del personale, i compensi incentivanti la produttività, le ore di lavoro straordinario, le eventuali indennità (turno, disagio, reperibilità) saranno attribuiti alla gestione diretta del Corpo con possibilità di utilizzare, ove possibile, gli introiti contravvenzionali per il finanziamento delle suddette voci, fermo restando l’impegno di provvedere all’uniformità delle prestazioni, onde evitare disparità di trattamento.
Il Comandante provvede a comunicare mensilmente ad ogni Comune associato gli elementi ed i documenti relativi al trattamento accessorio di ogni appartenente al Corpo, per l’inclusione nella retribuzione mensile, gestita ed organizzata dal Servizio Personale di ogni Comune per i propri dipendenti.
Art. 10
Durata
La presente convenzione ha durata quinquennale dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata con provvedimento consiliare.
Ogni Comune può recedere dalla convenzione con deliberazione consiliare efficace dal sesto mese successivo all’adozione: in tal caso la convenzione sopravvive per i restanti Comuni associati.
Se recede il Comune capofila, la Conferenza dei Sindaci individua il nuovo Comune capofila e propone l’adeguamento corrispondente della convenzione con appositi provvedimenti consiliari.

Art. 11
Norme finali
Per quanto non espressamente specificato, i rapporti convenzionali e l’organizzazione del servizio associato è disciplinato dalle vigenti norme in materia di Vigilanza Municipalee dal Regolamento dell’Associazione.
Il presente regolamento disciplina le materie previste dalla Legge 7 marzo 1986 n° 65, e della Legge Regionale 22 gennaio 1988 n° 3 e successive modificazioni.


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