COMUNE DI PODENZANO
PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Parte I^

  parte II° II^ Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione
parte III° III^ Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione

INDICE

parte I°

CAPO I - GENERALITÁ
Art. 1 - Applicazione del P.R.G.
Art. 2 - Elaborati di Piano Regolatore Generale.

CAPO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 3 - Definizione degli indici urbanistici
Art. 4 - Opere di urbanizzazione
Art. 5 - Distanze ed altezze
Art. 6 - Applicazione degli indici

CAPO III - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 7 - Categorie d'intervento
Art. 8 - Manutenzione ordinaria
Art. 9 - Manutenzione straordinaria
Art. 10 - Restauro e risanamento conservativo
Art. 11 - Ristrutturazione edilizia
Art. 12 - Mutamento della destinazione d'uso
Art. 13 - Nuova edificazione
Art. 14 - Ampliamento
Art. 15 - Demolizione
Art. 16 - Ristrutturazione urbanistica
Art. 17 - Sistemazione dei terreni
Art. 18 - Intervento relativo all'arredo urbano e alle opere minori

CAPO IV - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art. 19 - Strumenti di attuazione del P.R.G
Art. 20 - Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica
Art. 21 - Piani per l'edilizia economica e popolare. (P.E.E.P.)
Art. 22 - Piani Particolareggiati di iniziativa privata
Art. 23 - Piani di sviluppo aziendali ed interaziendali
Art. 24 - Piani di recupero
Art. 25 - Programmi integrati d'intervento
Art. 26 - Intervento edilizio diretto

CAPO V - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 27 - Divisione del territorio comunale in zone

CAPO VI - NORME GENERALI PER LA TUTELA ELA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ED AMBIENTALE
Art. 28 - Individuazione dei tessuti storici sottoposti a diverso grado di tutela - Zone omogenee A
Art. 29 - Ambiti di applicazione e definizione delle singole categorie di intervento di recupero edilizio
Art. 30 - Zone A1/A2 - Disciplina di intervento: norme generali
Art. 31 - Zone A1/A2 - Prescrizioni particolari
Art. 32 - Usi compatibili e usi previsti nelle zone A1/A2
Art. 33 - Standards di parcheggio privato nelle zone A1/A2
Art. 34 - Edifici e manufatti di valore storico testimoniale
Art. 35- Edifici e complessi insediativi di valore ambientale - Disciplina di intervento

parte II°  Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione

CAPO VII - ZONE OMOGENEE B e C
Art. 36 - Zone B e C a prevalente destinazione residenziale - Destinazioni d'uso ammesse
Art. 37 - Zone B - Norme generali
Art. 38 - B1 - Zone residenziali sature
Art. 39 - B2 - Insediamenti agricoli esistenti all'interno del territorio urbanizzato
Art. 40 - B3 - B4 - B5 - Zone residenziali di saturazione
Art. 41 - B6 - Zone residenziali di completamento in P.U.E
Art. 42 - B7 - Edifici ed insediamenti ricadenti all'interno dei nuclei edilizi esistenti
Art. 43 - Zone residenziali di espansione C1 - C2
Art. 44 - P.R.I. - Programmi integrati d'intervento
Art. 45 - C.R.U. - Comparto di ristrutturazione urbana

CAPO VIII - ZONE OMOGENEE "D"
Art. 46 - Zone omogenee "D" a prevalente destinazione produttiva:
             a) - Destinazioni d'uso ammesse
             b) - Attività produttive e commerciali insalubri
Art. 47 - D1 - Zone industriali e artigianali esistenti sature
Art. 48 - D2 - Zone artigianali ed industriali di completamento
Art. 49 - D3 - Zone industriali e artigianali di completamento in P.U.E
Art. 50 - D4 - Zone di espansione per industria e artigianato
Art. 51 - D5 - Comparto di ristrutturazione produttiva

CAPO IX - ZONE AGRICOLE
Art. 52 - Norme e procedure di regolamentazione degli interventi edilizi e delle variazioni d'uso dei fabbricati esistenti nel territorio agricolo
Art. 53 - Edifici o insediamenti con destinazione extrarurale
Art. 54 - Edifici e insediamenti non più destinabili all'uso rurale
Art. 55 - Edifici ed insediamenti costituenti unità rurali in piena attività
Art. 56 - Norme regolanti l'esercizio delle attività agricole e similari. - Zone agricole normali E1
Art. 57 - Usi ammessi nelle zone agricole - Zone agricole normali E1
Art. 58 - E2 - E3 - Zone agricole di rispetto all'abitato

CAPO X - ZONE OMOGENEE "F" e "G"
Art. 59 - Zone F - Servizi urbano territoriali
Art. 60 - Zone F/G - Zone destinate alla viabilità
Art. 61 - Zone G - Zone per attrezzature urbane

CAPO XI - SERVIZI PRIVATI
Art. 62 - Servizi privati

CAPO XII - NORME GENERALI PER LA TUTELA ELA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE
Art. 63 - Criteri generali per il sistema ambientale e regime giuridico delle aree
Art. 64 - Interventi sull'ambiente
Art. 65 - Le unità di paesaggio
Art. 66 - Parco del torrente Nure
Art. 67 - Territorio agricolo organizzato secondo la struttura centuriata
Art. 68 - Territorio agricolo a bassa densità insediativa
Art. 69 - Territorio agricolo insediato per case sparse e per nuclei edilizi
Art. 70 - Territorio urbanizzato ed urbanizzabile a cessata vocazione agricola
Art. 71 - Ambiti di interesse archeologico
Art. 72 - Idrografia storica
Art. 73 - La viabilità storica e panoramica
Art. 74 - Ambiti di applicazione della Legislazione Nazionale e Regionale di contenuto paesistico
Art. 75 - Zone di tutela delle visuali su emergenze architettoniche e paesaggistiche
Art. 76 - Ambiti di recupero e riqualificazione ambientale delle cave
Art. 77 - Divieto di installazioni pubblicitarie

CAPO XIII - ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 78 - Zone a verde privato
Art. 79 - Zone a parco privato
Art. 80 - Zone di rispetto cimiteriale
Art. 81 - Zone di rispetto alle acque pubbliche
Art. 82 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua
Art. 83 - Ambiti di tutela dei corsi d'acqua di interesse comunale
Art. 84 - Zone di rispetto idrogeologico
Art. 84 bis - Compatibilità ambientale delle infrastrutture tecnologiche
Art. 85 - Zone di rispetto agli impianti di depurazione
Art. 86 - Zone per attività estrattive
Art. 87 - Zone militari

CAPO XIV- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 88 - Nuovi insediamenti commerciali
Art. 89 - Parcheggi privati
Art. 90 - Edifici esistenti in contrasto con la zonizzazione di P.R.G
Art. 91 - Impianti per la distribuzione di carburante
Art. 92 - Attività agri turistiche
Art. 93 - Prescrizioni geologiche

parte III°  Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione

Elaborato Tecnico Commerciale

Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali
Le previsioni per le medie strutture di vendita
Le previsioni per le altre strutture di vendita

CAPO I - GENERALITÀ
Art. 1 - APPLICAZIONE DEL P.R.G.
  1. Il P.R.G. si applica a norma della Legge 17/8/42 n° 1150 e successive modificazioni, della Legge 28/1/1977 n°10, della Legge n°94 del 25/3/1982, della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n°47 del 7/12/1978 modificata con la Legge Regionale n°23/80 e successive modificazioni ed integrazioni e Legge Regionale n°6/95 a tutto il territorio Comunale secondo le presenti norme e tavola allegate, le Leggi vigenti, il Regolamento Edilizio Comunale e gli altri Regolamenti Comunali non in contrasto con le presenti norme.
Art. 2 - ELABORATI DI PIANO REGOLATORE GENERALE
  1. Il P.R.G. si compone, oltre alle presenti norme, delle seguenti tavole grafiche:

    Tavole ed elaborati di analisi:

    Elaborato A1 - Relazione analitica sullo stato di fatto
    Elaborato A2 - Analisi del territorio extraurbano - Schede di insediamento
    Elaborato A3 - Analisi del territorio extraurbano - datazione degli insediamenti urbani ed extraurbani
    Elaborato A4 - Analisi del territorio extraurbano - Viabilità storica
    Elaborato A5 - Analisi del territorio extraurbano - Idrografia storica
    Elaborato A6 - Analisi del territorio extraurbano - Le emergenze ambientali
    Elaborato A7 - Analisi del territorio extraurbano - Classificazione degli insediamenti
    Elaborato A8 - Analisi del territorio extraurbano - Morfologia degli insediamenti
    Elaborato A9 - Analisi del territorio extraurbano - Le unità di paesaggio
    Tav. A10 - Analisi delle aree urbane - Capoluogo, Maiano, Altoè
    Tav. A11 - Analisi delle aree urbane - S.Polo, Crocetta
    Tav. A12 - Analisi delle aree urbane - I Casoni, Gariga, Due Case
    Tav. A13 - Analisi delle aree urbane - Turro, Verano
    Tavole ed elaborati di progetto:
    Tav. P1 - Sintesi delle previsioni di piano - scala 1:10.000
    Tav. P2 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P3 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P4 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P5 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P6 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P7 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P8 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P9 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P10 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P11 - Zonizzazione del territorio extraurbano e sistema dei vincoli storico-ambientali - scala 1:5.000
    Tav. P12 - Zonizzazione Capoluogo Maiano Altoè - scala 1:2.000
    Tav. P13 - Zonizzazione S.Polo Crocetta Verano - scala 1:2.000
    Tav. P14 - Zonizzazione Gariga I Casoni Turro Due Case - scala 1:2.000
    Tav. P15 - Analisi e disciplina particolareggiata degli edifici ricadenti nelle zone A1 - scala 1:1.000
    Tav. P16 - Analisi e disciplina particolareggiata degli edifici ricadenti nelle zone A1 - scala 1:1.000
    Tav. P17 - Analisi e disciplina particolareggiata degli edifici ricadenti nelle zone A1 - scala 1:1.000
    Tav. P18 - Analisi e disciplina particolareggiata degli edifici ricadenti nelle zone A1 - scala 1:1.000
    Elab. P19 - Analisi e disciplina particolareggiata degli insediamenti d'interesse storico ed architettonico di tipo A2 - scala 1:1.000
    Elab. P20 - Analisi dei fabbricati ed indirizzi per gli interventi nell'ambito degli insediamenti di valore ambientale - scala 1:1.000
    Elab. P21 - Relazione di progetto
    Elab. P22 - Norme tecniche di attuazione
    Elab. P23 - Indagine geologica

  2. In caso di non corrispondenza fra tavole a scala diversa fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.
CAPO II -INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 3 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

L'edificazione e l'urbanizzazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici urbanistici ed edilizi:

  1. Superficie territoriale  St
    E' la superficie individuata nelle planimetrie del P.R.G., all'interno della quale il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo, comprendente le aree per urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

  2. Superficie fondiaria      Sf
    Nel caso di intervento urbanistico preventivo, per superficie fondiaria (sulla quale si applicano gli indici If e Uf) si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale (St)deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (S1) e (S2).

    In caso di intervento edilizio diretto, per superficie fondiaria si intende quella parte di area classificata con le destinazioni previste nelle tavole di Piano.
    La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti che rappresentano la minima unità d'intervento.

  3. Superficie utile         Su
    E' la somma della superficie lorda di tutti i piani (compresi i collegamenti verticali) fuori ed entro terra.
    • c1) Per gli edifici, o parti di essi, destinati alla residenza, ad attività terziarie, ad attività ricettive dal computo della Su sono escluse:
      • le autorimesse, i depositi cicli, le legnaie, le lavanderie e le cantine poste al piano interrato o terreno purché aventi altezza netta non superiore a mt. 2,50,
      • i servizi tecnici del fabbricato ( locali macchine ascensori, centrali termiche, di condizionamento, cabine elettriche ecc.) ed i vani per lo smaltimento dei rifiuti (la destinazione dei vani dovrà risultare dal progetto esecutivo degli impianti),
      • i porticati di uso pubblico o privato, le logge coperte ed i balconi,
      • i sottotetti non abitabili
      • le seguenti pertinenze a condizione che in nessun punto superino l'altezza di ml. 2,5 ed lo sviluppo lineare non superi con nessun lato la lunghezza di ml.2,00: barbecue o forni esterni, gazebo, panche o tavoli in muratura, piccole tettoie o ripostigli necessari per il ricovero di attrezzature. Resta inteso che gli elementi che superano i limiti sopra espressi dovranno essere totalmente conteggiati ai fini della definizione della Su.

      \
      c2) Per gli edifici o parti di essi aventi destinazione produttiva o agricola, dal computo della Su, sono esclusi, oltre a quanto indicato al punto precedente, gli spazi di parcheggio coperti ed interni al lotto con pensiline di altezza non superiore a mt. 2,50, le centrali termiche, elettriche, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente.
      Non concorrono alla determinazione della Su inoltre tutte le apparecchiature necessarie per la distribuzione delle reti tecnologiche pubbliche o di finalità pubblica dell'acqua, gas, energia elettrica o telefono quali: armadietti stradali, cabine di trasformazione ecc.

      c3) Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano sono inoltre esclusi dal computo della Su da calcolare per la ricostruzione o l'ampliamento, oltre le superfici di cui ai punti precedenti, anche quelle relative alle superfetazioni, ai locali ricavati dalla copertura di cortili o cavedi ed a tutte le costruzioni accessorie aventi carattere di precarietà. Per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione della presente variante che siano privi di servizi igienici e che, nel rispetto degli indici urbanistici vigenti, non possano dotarsene, è consentita la realizzazione per ogni alloggio di un vano adibito a tale uso con Su massima lorda di mq. 10,00. Tale superficie non verrà computata ai fini del calcolo della volumetria. Tale norma non si applica nel caso di frazionamenti di unità immobiliari successivi alla data di adozione del PRG.

  1. Superficie coperta Sc
    E' costituita dall'area risultante dalla proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande.
    Sono esclusi dal computo della superficie coperta:i balconi, i cornicioni, le scale a giorno e le gronde con sporgenza non superiore a mt. 1,50, le pensiline d'ingresso con superficie inferiore a mq.8,00 (nel caso in cui i corpi aggettanti abbiano dimensioni superiori ai limiti predetti verrà computata ai fini del calcolo solo la parte eccedente), le parti di edificio completamente sotterranee ( si considera sotterranea la parte di edificio con intradosso della copertura posto a quota inferiore a cm.30 alla, quota del terreno sistemato), le piscine e le vasche all'aperto, le aie, le concimaie e le serre di coltura in zona rurale, i piani caricatori in zona industriale o artigianale.
    Sono inoltre escluse dal computo della Sc le seguenti pertinenze a condizione che in nessun punto superino l'altezza di ml. 2,5 ed lo sviluppo lineare non superi con nessun lato la lunghezza di ml.2,00: barbecue o camini esterni, gazebo, panche o tavoli in muratura, piccole tettoie o ripostigli necessari per il ricovero di attrezzature. Resta inteso che gli elementi che superano i limiti sopra espressi dovranno essere totalmente conteggiati ai fini della definizione della Su.
    Non concorrono alla determinazione della Sc inoltre tutte le apparecchiature necessarie per la distribuzione delle reti tecnologiche pubbliche o di finalità pubblica dell'acqua, gas, energia elettrica o telefono quali: armadietti stradali, cabine di trasformazione ecc.

  2. Altezza delle fronti     Hf
    L'altezza di ciascun fronte di un fabbricato è costituita per ogni fronte dalla differenza fra la quota media del marciapiede, ovvero la quota media della linea di stacco dell'edificio nella sua configurazione finale, e la più alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici:
    • intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su.
    • linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°)

    Negli edifici con sottotetto abitabile l'altezza delle fronti è ottenuta dalla differenza fra la quota media dell'estradosso del solaio di copertura e la quota media dell'intersezione del fronte con la quota media del marciapiede stradale.
    Negli edifici con copertura piana l'altezza delle fronti è ottenuta dalla sommità del parapetto in muratura piana, avente l'altezza superiore a ml.1,20.

  3. Volume lordo          Vl
    Il Volume lordo di un fabbricato o di un suo corpo di fabbrica si ottiene dal prodotto della superficie coperta (Sc) per la media geometrica dell'altezza delle fronti (Hf).

  4. Altezza utile      Hu
    E' data dall'altezza misurata da pavimento a soffitto dei locali maggiorata dello spessore teorico del solaio, che viene valutato in cm.30. Negli spazi locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. Negli spazi locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed Su la relativa superficie utile.

  5. Distanza dai confini    D1
    E' la distanza minima intercorrente tra il perimetro della superficie coperta del fabbricato ed il confine di proprietà o stradale.
    Le distanze minime dalle strade sono disciplinate per ogni singola zona dal P.R.G. nel rispetto del Decreto Legislativo n°285 del 30.04.92.

  6. Distanza tra edifici    D2
    E' la distanza minima intercorrente tra i perimetri delle superfici coperte degli edifici prospicienti o dei corpi di fabbrica dello stesso fabbricato.
  1. Superficie minima di intervento Sm
    E' l'area minima richiesta, ove indicato dalle presenti norme, per ogni intervento edilizio diretto o per ogni intervento urbanistico preventivo.

  2. Indice di utilizzazione territoriale  Ut = Su/St
    E' la massima superficie utile espressa in mq. edificabile per ogni mq. o per ogni ha di superficie territoriale.

  3. Indice di utilizzazione fondiaria              Uf = Su/Sf
    E' la massima superficie utile espressa in mq. edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.

  4. Altezza massima del fabbricato             H max
    E' data dalla massima fra le altezze delle varie fronti (Hf) del fabbricato.

  5. Rapporto di copertura                              Rc = Sc/Sf
    E' il rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

  6. Volume utile del fabbricato                     Vu = Su x Hu
    E' dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili dei singoli piani per le rispettive altezze utili.

  7. Indice di fabbricabilità territoriale          It = Vt/St
    Esprime il volume utile massimo, espresso in mc., costruibile per ogni ha. di superficie territoriale.

  8. Indice di fabbricabilità fondiaria              If = Vt/Sf
    Esprime il volume utile massimo, espresso in mc., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.

  9. Superficie per opere di urbanizzazione primaria          S1
    La superficie per opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 5 della Legge 28/01/77 n° 10 e dell'art. 31 della L.R. n° 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende le aree poste al diretto servizio dell'insediamento destinate a:
    • t1)strade ;
    • t2)spazi di sosta e parcheggio (comprensivi anche degli spazi di manovra e di accesso);
    • t3)spazi di verde pubblico elementare attrezzato.

  10. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria S2.
    La superficie per opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 5 della Legge 28/01/77 n°10 e dell'art. 31 della L.R. n° 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende le aree destinate ad attrezzature di settore e cioè:
    • u1) asili nido e scuole materne;
    • 2) scuole dell'obbligo;
    • u3) mercati di quartiere;
    • u4) delegazioni comunali;
    • u5) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
    • u6) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
    • u7) spazi pubblici a parco e per lo sport;
    • u8) parcheggi pubblici (comprensivi anche degli spazi di manovra e parcheggio).
Art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
  1. Sono opere di urbanizzazione primaria:
    • le strade;
    • i parcheggi pubblici e gli spazi di sosta al diretto servizio dell'insediamento;
    • le fognature e gli impianti di depurazione;
    • il sistema di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, della forza motrice, del gas e del telefono;
    • la pubblica illuminazione;
    • il verde elementare attrezzato al diretto servizio dell'insediamento;
    • gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio degli insediamenti;
  2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
    • gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo;
    • i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
    • le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
    • gli spazi pubblici attrezzati a parco o per lo sport;
    • i parcheggi pubblici
  3. Sono inoltre opere di urbanizzazione:
    • Le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi provenienti da costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.
    • Le opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano state alterate le caratteristiche in conseguenza dell'insediamento di una delle attività produttive di cui sopra.
  4. La determinazione delle aree di uso pubblico da prevedersi deve effettuarsi con riferimento alle nuove costruzioni, agli interventi sugli edifici esistenti ed alle zone di espansione in rapporto alle funzioni prevalenti da insediare. Per funzioni o destinazioni d'uso prevalenti debbono intendersi quelle la cui incidenza non sia inferiore al 75% della superficie utile totale dell'intervento o dell'unità immobiliare, con riferimento alle categorie di destinazioni d'uso specificate al successivo art. 12. Per il calcolo degli abitanti insediabili convenzionali si procederà assegnando ad ogni stanza teorica una volumetria di mc. 100 e prevedendo un indice di affollamento di 0,75 abitanti per stanza.
  5. Standards minimi ed inderogabili per nuove costruzioni
    Per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti di edifici esistenti devono essere garantite le seguenti quantità di aree per urbanizzazione primaria:
    • per le zone residenziali: realizzazione e cessione gratuita di aree a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nella misura di mq. 5,00 ogni abitante insediabile convenzionale. La cessione e/o monetizzazione delle aree a parcheggio di U1 dovrà rispettare quanto disposto in materia dall'art. 46 della L.R. 47/78 come modificato ed integrato dalla L.R. 6/95.
    • per le zone a destinazione terziaria o turistica:realizzazione e la cessione gratuita di aree a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nella misura del 40% della superficie utile (Su) da realizzare. La cessione delle aree e/o la monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico di U1 dovrà rispettare quanto disposto in materia dall'art. 46 della L.R. 47/78 come modificato ed integrato dalla L.R. 6/95.
    • Per le zone a destinazione produttiva: la realizzazione e la cessione gratuita di aree a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nella misura del 5% della superficie fondiaria Sf.
      La cessione delle aree e/o la monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico di U1 dovrà rispettare quanto disposto in materia dall'art. 46 della L.R. 47/78 come modificato ed integrato dalla L.R. 6/95.
  6. Standards minimi ed inderogabili per interventi su fabbricati esistenti
    Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione è prescritta la realizzazione o la monetizzazione di standard di parcheggio pubblico pari al 50% dei valori prescritti nel precedente punto distintamente per le destinazioni residenziali, turistiche, terziarie e produttive.
  7. Standards minimi ed inderogabili per interventi su aree di nuovo impianto
    Gli standards minimi delle aree di uso pubblico per urbanizzazione primaria e secondaria nelle aree di nuovo impianto da assoggettare ad interventi urbanistici preventivi dovranno garantire le seguenti quantità minime:
    1. AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (S1):
      a1) Zone a prevalente destinazione residenziale (valori per ogni abitante convenzionale):
      • spazi di sosta e parcheggio (S1b) = mq.4
      • spazi di verde elementare attrezzato (S1c) = mq.5
      a2) Zone a prevalente destinazione terziaria, direzionale o turistica:
      • spazi di sosta e parcheggio (S1b) = mq. 40/100 mq. di Su
      a3) Zone a prevalente destinazione produttiva, industriale, artigianale o per il commercio all'ingrosso:
      • spazi di sosta e parcheggio (S1b) = 5% della St
    2. AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (S2):
      b1) Zone a prevalente destinazione residenziale
      = mq. 16 per abitante convenzionale da destinarsi a spazi pubblici a parco, per lo sport o a parcheggi pubblici, secondo le indicazioni eventuali delle tavole di P.R.G. di cui al precedente art.3 lett. U.
      b2) Zone a prevalente destinazione terziaria, direzionale
      o turistica = mq. 60/100 mq. di Su da destinarsi a spazi pubblici a parco.
      b3)Zone a prevalente destinazione produttiva,
      industriale, artigianale o per il commercio all'ingrosso = 10% di St da destinarsi a spazi pubblici a parco o per lo sport o ad attrezzature civili.
      b4)
      Le aree di urbanizzazione secondaria possono essere anche cedute in zone classificate a servizi pubblici esternamente al perimetro delle zone sottoposte a piano urbanistico preventivo.
Art. 5 - DISTANZE ED ALTEZZE
  1. Nelle zone culturali-ambientali "A" o in altre come successivamente specificate, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti.
  2. In tutte le altre zone è prescritto che la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) sia pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di mt. 10,00. Questa norma si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti, anche quando una sola parete sia finestrata; non si applica nel caso di pareti non finestrate ed in tal caso la distanza tra i due fabbricati non dovrà essere inferiore a ml. 6,00.
  3. La distanza degli edifici dai confini di proprietà e dalle zone F e G (ad eccezione delle fasce di rispetto stradale dove è ammessa l'edificazione al limite del confine di zona) dovrà non essere inferiore alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di mt. 5,00. Per quanto riguarda la distanza dalle strade all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, i nuovi edifici dovranno rispettare le seguenti distanze:
    • ml. 5,00 da strade di larghezza inferiore a ml. 10,50
    • ml. 7,50 da strade di larghezza compresa fra ml. 10,50 e ml. 15,00
    ml. 10,00 da strade di larghezza superiore a ml. 15,00
    Si potrà derogare alle misure minime di distanze dalle strade solo nel caso di edificazione su lotti inseriti in contesti urbani edificati in grado d'individuare allineamenti preesistenti di misure inferiori

    3a) Nel caso di edifici prospicienti su strade private comuni a più insediamenti, dovrà essere mantenuta una distanza minima non inferiore a ml. 5,00.
    3b) E' ammessa l'edificazione al limite del confine di zona nel caso in cui questo non coincida con il limite di proprietà salvo quanto stabilito al precedente primo comma.

  4. La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a mt. 0,00 nel caso preesista edificio con pareti di confine o nel caso di proposta progettuale unitaria relativa a due o più lotti contigui.
  5. Nel caso di due o più lotti contigui la costruzione in aderenza è ammessa a condizione che sia presentata , in accordo fra i proprietari, una proposta progettuale unitaria ed un accordo con il quale i proprietari assumano l'obbligo reciproco di costruire sul confine di proprietà secondo le indicazioni di progetto; tale accordo, redatto con le prescritte formalità, deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
  6. Nel caso di lotti edificati in data anteriore del 2.4.68 ( data di entrata in vigore del DI. n°1444 , relativo ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze fra i fabbricati) in zone B o E e privi di autorimesse o dotate in misura insufficiente, è autorizzata la costruzione di autorimesse private in confine fino al raggiungimento dello standard di mq.1 ogni mc.10 di costruzione, purchè l'altezza fuori terra non superi in alcun punto la misura di ml. 1,60. Tali autorimesse non concorrono alla definizione della Su e della Sc.Tali deroghe si applicano anche ai fabbricati che, pur essendo stati edificati prima del 2.4.68, sono stati oggetti di ristrutturazione o ampliamento in date successive; in tal caso le autorimesse autorizzabili sono riferite al volume del fabbricato prima della data in oggetto.
  7. Nelle zone omogenee "B" qualora esistano edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G . la cui distanza dai confini sia inferiore a quella fissata dal terzo comma del presente articolo, le nuove costruzioni sui lotti limitrofi potranno essere realizzate ad una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza e con un minimo assoluto di mt. 5,00, purché la distanza minima fra pareti finestrate non sia inferiore a ml. 6,00.
  8. Nelle zone omogenee "B", gli edifici costruiti con licenza anteriore al 2.4.68 ( data di entrata in vigore del D.I. n°1444 relativo ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze tra i fabbricati). possono essere sopralzati o ampliati, in conformità delle rispettive prescrizioni di zona, purché la distanza minima fra le pareti di edifici (finestrate o non finestrate) non risulti inferiore a mt. 6,00e purché la distanza dai confini di proprietà non sia inferiore a mt. 3,00 salvo per le preesistenti costruzioni in confine, nel qual caso tali distanze sono ridotte a mt. 0,00. I fabbricati ad un solo piano abitabile fuori terra potranno comunque essere sopralzati, in conformità con le rispettive prescrizioni di zona, sui fili esistenti fatti salvi i diritti di terzi
  9. Le distanze dai confini e dai fabbricati si misurano fra gli elementi verticali a partire dal corpo di fabbricato verticale più avanzato ( pilastri ecc.) per gli elementi orizzontali a partire da quelli con aggetto superiore a ml.1,50 dal muro dell'edificio. I fabbricati accessori che non sporgono oltre cm.70 dal piano di campagna e che non sono prospicienti zone pubbliche non verranno considerati ai fini delle distanze salvo quanto stabilito al precedente punto 6.
  10. Esternamente alle aree urbanizzate i fabbricati dovranno rispettare le distanze dai fili stradali secondo le indicazioni del Decreto Legislativo n°285 del 30/4/92 (codice della strada), del D.P.R. n°495 del 16/12/92, modificato con D.P.R. n° 147 del 26/4/93 ed in particolare le seguenti distanze minime dalle strade:
  11. strade tipo Bml. 40
    strade tipo Cml. 30
    strade tipo F comunali ml. 20
    strade tipo F vicinali ml. 10
  12. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, ad esclusione del comma 11, del presente articolo, fermo restando che la distanza minima fra le pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) sia pari all'altezza del fabbricato più alto, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Particolareggiati o nel caso di proposte progettuali unitarie relative a due o più lotti contigui.
Art. 6 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI
  1. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (It e Ut) determinano l'edificabilità nelle zone in cui l'attuazione del P.R.G. è subordinata alla formazione di interventi urbanistici preventivi di cui all'art. 19 delle presenti norme.
  2. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (If e Uf) determinano l'edificabilità nei singoli lotti sia nel caso di edificazione di interventi urbanistici preventivi approvati, sia nel caso di edificazione in zone soggette ad intervento edilizio diretto; essi specificano rispettivamente i volumi e le superfici utili che sono edificabili su ciascun lotto.
  3. Nel caso di edificazione successiva ad interventi urbanistici preventivi, i totali dei volumi e delle superfici utili che risultano edificabili sui singoli lotti, non possono superare quelli calcolati applicando alla superficie territoriale gli indici di fabbricabilità o di utilizzazione territoriale.
  4. Le modificazioni alle proprietà o altre di carattere patrimoniale successive all'adozione delle presenti norme non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificabili relative alle costruzioni esistenti o concesse.
  5. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà successivo alla data di adozione del presente P.R.G., l'utilizzazione integrale degli indici esclude, salvo il caso di ricostruzione, il successivo rilascio di ulteriori concessioni edilizie sulle superfici stesse che prevedano aumenti volumetrici.
CAPO III - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 7 - CATEGORIE D'INTERVENTO

In applicazione delle Leggi Nazionali o Regionali vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente P.R.G. sono riconducibili alle seguenti categorie:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • mutamento della destinazione d'uso;
  • nuova costruzione;
  • ampliamento
  • demolizione
  • ristrutturazione urbanistica
  • sistemazione dei terreni
  • intervento relativo all'arredo urbano e alle opere minori
Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA
  1. Ferme restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dalle Leggi 1 giugno 1939 n° 1089 e 29 giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:
    1. Pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;
    2. Pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
    3. Rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie.
    4. Riparazione di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
    5. Tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
    6. Riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie
    7. Riparazione di pavimenti interni
  2. Per gli edifici industriali ed artigianali, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici.
  3. Le opere di manutenzione ordinaria sono ammesse su qualunque edificio esistente ed in qualunque zona di P.R.G.
Art. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
  1. Costituiscono intervento di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, fatiscenti o collabenti degli edifici, nonché le opere e le modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
  2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento comportante anche modifiche ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
  3. Nel caso di interventi su edifici per i quali è prescritto il "restauro e risanamento conservativo" di cui al successivo art. 10 vanno comunque rispettate, negli interventi di manutenzione straordinaria, le prescrizioni del presente P.R.G. relative a tali edifici.
  4. Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico.
  5. Le opere di manutenzione straordinaria sono ammesse su qualunque edificio esistente in qualunque zona del P.R.G. nel rispetto delle modalità d'intervento prescritte dalle presenti N.T.A. per ogni singola zona.
Art. 10 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
  1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono definiti dall'art.31, lettera c) della Legge n°457/78. In tali definizioni sono da ricomprendere le categorie d'intervento definite dall'art.36 della L.R. n°47/78 e successive modificazioni come:
    • 10.1) restauro scientifico
    • 10.2.1) restauro e risanamento conservativo tipo A)
    • 10.2.2) restauro e risanamento conservativo tipo B)
    • 10.2.3) ripristino tipologico
    • 10.2.4)recupero e risanamento aree libere
Art. 10.1 - RESTAURO SCIENTIFICO
  1. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
  2. Il tipo di intervento prevede:
    1. Il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè:
      • il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
      • il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
      • la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
      • la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originale;
      • la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri.
    2. Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
      • murature portanti sia interne che esterne;
      • solai e volte;
      • scale;
      • tetto, con ripristino del manto di copertura originale.
    3. L'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originale ed agli ampliamenti organici del medesimo.
    4. L'inserimento degli impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
Art. 10.2 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
  1. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.
  2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
  3. Nelle zone omogenee A del presente P.R.G. gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono specificati all'interno delle seguenti sottocategorie.
Art. 10.2.1 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A.
  1. Il tipo d'intervento prevede:
    1. La valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali mediante:
      • il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
      • il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza.
    2. Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
      • murature portanti sia interne che esterne;
      • solai e volte;
      • scale;
      • tetto con ripristino del manto di copertura originale.
    3. L'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;
    4. L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
Art. 10.2.2 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B.
  1. Il tipo di intervento prevede:
    1. La valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
      • il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
      • il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e delle linee di gronda.
    2. Il consolidamento ed il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio.
    3. L'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.
    4. L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
Art. 10.2.3 - RIPRISTINO TIPOLOGICO.
  1. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
    • il ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali: androni, blocchi scala, portici;
    • il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti e chiostri;
    • il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partiture delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
Art. 10.2.4 - RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE.
  1. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante l'eliminazione di opere incongrue esistenti e l'esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.
Art. 11 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
  1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall'art.31, lett. d) della Legge n°457/78.
  2. In tali interventi sono ricompresi gli interventi di ristrutturazione e di ripristino edilizio, definiti dall'art.36, capoverso A3 della L.R. n°. 47/78 e successive modificazioni. Possono altresì essere ricompresi il ripristino tipologico (nei casi non configurabili ai sensi del precedente art.10.2.3), la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a condizione che essa avvenga all'interno della sagoma planovolumetrica esistente.
  3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
  4. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti senza aumento del volume lordo (Vl) e delle altezze massime preesistenti (H max)
  5. Nelle zone omogenee "A" del presente P.R.G., gli interventi di "ristrutturazione edilizia" sono specificati al successivo art.29.

Art. 12 - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO

Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, connesso o meno a trasformazioni fisiche, è regolato dall'art. 2 della L.R. n° 46/88 così come modificato dall'art. 16 della L.R. n° 6/95.

Art. 13 - NUOVA EDIFICAZIONE

  1. Si definisce nuova costruzione l'opera edilizia volta a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra.
  2. Rientrano in questo tipo d'intervento le opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti in applicazione dell'art.7 della L. n°94/82, e qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità od incorporazione al suolo, con qualsiasi destinazione d'uso, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli. (art.20 DPR 15.06.53, n°393)
  3. Ai fini procedurali nonché per la definizione degli oneri di urbanizzazione e dell'onerosità della concessione, rientrano in tali categorie anche gli interventi di ripristino tipologico ed edilizio, quando i suddetti si configurano come interventi di nuova costruzione.
  4. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria per la parte mancante all'atto della richiesta di concessione edilizia.

Art. 14 - AMPLIAMENTO

  1. Si definisce ampliamento di edificio esistente l'intervento che comporta un incremento fino ad un massimo del 35% delle superfici esistenti (Su, Sc) per modifica planimetrica o sopraelevazione. Per interventi che comportano incrementi superiori al 35% l'intervento si considera di nuova costruzione.
  2. Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione della parti esistenti.

Art. 15 - DEMOLIZIONE

  1. Si definisce demolizione un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.
  2. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno di due sottocategorie:
    • 15.1)Demolizioni senza ricostruzione, definito all'art.36, capoverso A2), punto 4 della L.R. 47/78
    • 15.2)Demolizione con ricostruzione, quando l'intervento prevede la ricostruzione di un fabbrica touguale o diverso, in tutto o in parte, dall'esistente.

Art. 16 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

  1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art.31. lett.e della Legge n°457/78)

Art. 17 - SISTEMAZIONE DEI TERRENI

  1. Si definisce sistemazione dei terreni quell'intervento sul territorio che comporta modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo, quali scavi e rinterri, che non riguarda la coltivazione di cave e torbiere o la sistemazione del terreno per le pratiche agricole.

Art. 18 - INTERVENTO RELATIVO ALL'ARREDO URBANO E ALLE OPERE MINORI

  1. Si definiscono interventi relativi all'arredo urbano e alle opere minori i seguenti interventi:
    1. cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari,
    2. vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici,
    3. lapidi e cippi commemorativi,
    4. cabine di pubblici servizi,
    5. manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti,
    6. altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano,
    7. recinzioni,
    8. tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici,
    9. manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne,
    10. arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, gazebo, voliere, ecc.)
    11. muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne,
    12. sistemazione di aree libere,
    13. installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili,
    14. depositi di materiali a cielo aperto,
    15. edilizia funeraria.

CAPO IV - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 19 - STRUMENTIDI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
  1. Il P.R.G. si attua mediante interventi urbanistici preventivi nelle zone espressamente individuate dal Piano, o interventi edilizi diretti nel rispetto della Legislazione Nazionale e Regionale vigente.
  2. Sono interventi urbanistici preventivi:
    • i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente;
    • i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata;
    • i piani per l'edilizia economica e popolare;
    • i piani per gli insediamenti produttivi
    • i programmi integrati d'intervento
    • i piani di sviluppo aziendali ed interaziendali.
  3. Sono interventi edilizi diretti:
    • la Concessione onerosa;
    • la Concessione convenzionata;
    • la Concessione gratuita;
    • L'autorizzazione edilizia.
    • la denuncia d'inizio attività (art.2, comma 60.7 e 8 della Legge 662/96)
    • La relazione asseverata nei limiti di cui all'art.26 della Legge n°47/85

Art. 20 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA

  1. Il piano particolareggiato di iniziativa pubblica si applica ai sensi della Legge Nazionale 17/08/1942 n° 1150 e della Legge Regionale 07/12/1978 n° 47 e n°23/80.
  2. Sugli edifici eventualmente esistenti all'interno di detti piani possono essere effettuati, prima dell'approvazione del Piano Particolareggiato, unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo A e B di cui ai punti 10.2.1) e 10.2.2) dell'articolo 10.
  3. Nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G. il Comune forma ed approva il "Piano Particolareggiato" secondo le prescrizioni dell'art. 21 della L.R. n° 47/78 e successive modificazioni.
  4. Il "Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica" può essere attuato direttamente dal Comune o, previa apposita deliberazione consigliare, da soggetti privati o singoli o associati secondo le prescrizioni. degli articoli 22 e 49 della Legge Regionale n° 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 - PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)

  1. Il P.E.E.P. si attua ai sensi della Legge n° 865/71 e della Legge Regionale n° 47/78 sulle aree ad esso destinate nelle tavole di P.R.G.
  2. Per la formazione e l'approvazione del P.E.E.P. e delle relative varianti si seguono le procedure di cui all'art. 21 della Legge Regionale n° 47/78.

Art. 22 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA

  1. I "Piani Particolareggiati di iniziativa privata" sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi nelle aree specificatamente indicate nella planimetria di P.R.G.
  2. Nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G. il Comune, con deliberazione consigliare, invita o autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il "Piano Particolareggiato".
  3. Entro il termine stabilito dal Comune, all'atto dell'invito, i proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto del "Piano particolareggiato" nonché lo schema di convenzione da stipularsi con l'Amm./ne Comunale, tale convenzione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art.22, 2° comma, della Legge Regionale n°47/78 e successive modificazioni. In caso di inadempienza il Comune può procedere, all'interno di detti perimetri, alla redazione di un "Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica".
  4. I "Piani Particolareggiati di iniziativa privata" si attueranno anche per stralci funzionali di cui al successivo comma 6 e con le modalità di cui agli articoli 25 e 49 della Legge Regionale n° 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento Edilizio Comunale.
  5. Le tavole di P.R.G. individuano in termini di massima la viabilità e le aree di urbanizzazione da realizzare all'interno delle aree per le quali è previsto l'intervento urbanistico preventivo mediante redazione di Piano Particolareggiato. Tali indicazioni assumono validità d'indirizzo e possono, in sede di redazione di Piano Particolareggiato, essere modificate, comunque nel rispetto degli standards di cui al precedente art.4 e delle seguenti condizioni:
    • che il progetto generale di assetto del piano particolareggiato interessi l'intera superficie individuata dalle tavole di P.R.G. ;
    • che la Ditta lottizzante disponga di almeno il 70% dell’intera superficie individuata nelle tavole di P.R.G.
    • che, in sede dei presentazione di domanda di autorizzazione alla presentazione del progetto di P.P. venga inoltrata specifica richiesta all'Amm./ne Comunale, documentata con uno schema di massima della proposta di modifica dell'assetto dell'urbanizzazione in scala non inferiore a 1:2.000, ottenendo nulla osta in tal senso dall'Amm./ne Comunale unitamente all'autorizzazione alla presentazione del progetto di P.P.
  6. Possono essere presentati piani attuativi del P.P. per stralci funzionali a condizione che il richiedente disponga di almeno il 70% dell’intero comparto così come individuato nelle tavole di P.R.G. . In tale ipotesi il richiedente dovrà presentare un progetto che definisca l’assetto generale dell’intero comparto e, contestualmente, il piano stralcio attuativo all’interno del quale dovrà comunque essere garantito il rispetto pro-quota , da parte del proponente , degli standards urbanistici e dei parametri previsti all’art. 4 delle presenti norme . L’approvazione ed attuazione del piano stralcio è subordinata all’approvazione , da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’assetto generale del comparto . All’atto del deposito del piano stralcio il Comune ne da comunicazione agli altri proprietari ricompresi nell’intero comparto i quali potranno formulare eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta notifica. Il completamento dell’intero comparto dovrà essere attuato nel rispetto dello schema generale precedentemente approvato.
  7. Nelle aree per le quali è previsto l'intervento urbanistico preventivo di cui al precedente art.19, le aree di Urbanizzazione Secondaria, o la sola parte in eccedenza, potranno essere reperite anche all'esterno del comparto attuativo purché in aree destinate a pubblici servizi dal "Piano dei Servizi" così come individuato nelle tavole di P.R.G. e secondo una specifica deliberazione del C.C. che determini le successioni temporali e le priorità di attuazione dei servizi stessi nonchè la possibilità di monetizzazione, per ogni centro abitato, con la esclusione dei parcheggi pubblici e di tutte le aree di Urbanizzazione Primaria che, comunque,dovranno sempre essere reperite all'interno del comparto di attuazione.

Art. 23 - PIANI DI SVILUPPO AZIENDALI ED INTERAZIENDALI

  1. I "Piani di sviluppo aziendali ed interaziendali" sono redatti in conformità alle modalità previste per la formazione dei Piani di sviluppo di cui alla Legge Regionale n° 18/77 nell'ambito delle zone agricole.
  2. Il Piano di sviluppo aziendale ed interaziendale (P.S.A.) deve contenere le indicazioni previste dal Regolamento CEE 2328/91 e del testo coordinato di deliberazione della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R. n°85 del 23/9/88.

Art. 24 - PIANI DI RECUPERO

  1. I "Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata" si applicano sulle "zone di recupero" secondo le indicazioni prescritte nelle singole zone e sono regolati dal Titolo IV della Legge 5/8/78 n° 457, con le modalità di cui all'art.21 della L.R. n°47/78 e 23/80.
  2. Sono classificate "zone di recupero" le seguenti zone individuate nelle tavole di P.R.G.:
    • Zone "A" - insediamenti storici;
    • Zone interessate da beni di valore testimoniale
    • Insediamenti agricoli esistenti all'interno del territorio urbanizzato.
    • Zone "B"

Art. 25 - PROGRAMMI INTEGRATI D'INTERVENTO

  1. I programmi integrati d'intervento sono regolati dall'art.16, commi 1 e 2 della Legge n°179/92 e dall'art. 20 della Legge Regionale n°6/95

Art. 26 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

  1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto l'intervento urbanistico preventivo ed in quelle disciplinate da interventi preventivi approvati, il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, subordinato, ove richiesto, secondo le indicazioni e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, al rilascio di:
    • Concessione onerosa;
    • Concessione convenzionata;
    • Concessione gratuita;
    • Autorizzazione edilizia,

o alla presentazione de:

  • Denuncia d'inizio attività (art.2, comma 60.7 e 8 della Legge 662/96)
  • Relazione asseverata nei limiti di cui all'art.26 della Legge n°47/85
  1. L'intervento edilizio diretto può essere effettuato sia da operatori pubblici, sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti norme.

CAPO V - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 27 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Il territorio comunale é diviso in zone, come risulta dalle tavole di P.R.G., secondo la seguente classificazione:

ZONE A

  • Insediamenti ed edifici isolati di valore storico-ambientale.

ELEMENTI DI VALORE TESTIMONIALE O AMBIENTALE

  • Elementi di valore testimoniale
  • Complessi insediativi di valore ambientale

ZONE B

  • B1 - Zone residenziali sature;
  • B2 - Insediamenti agricoli esistenti all'interno del territorio urbanizzato;
  • B3 - Zone residenziali di saturazione;
  • B4 - Zone residenziali di saturazione
  • B5 - Zone residenziali di saturazione
  • B6 - Zone di completamento in P.U.E.;
  • B7 - Edifici ed insediamenti ricadenti all'interno dei nuclei edilizi esistenti.

ZONE C

  • C1 - Zone residenziali di espansione;
  • C2 - Zone residenziali di espansione;
  • P.R.I.- Programmi integrati d'intervento
  • C.R.U.- Comparto di ristrutturazione urbana

 ZONE D

  • D1 - Zone industriali/artigianali esistenti sature;
  • D2 - Zone industriali/artigianali di completamento;
  • D3 - Zone industriali/artigianali di completamento in P.U.E.;
  • D4 - Zone di espansione per industria o artigianato;
  • D5 - Comparto di ristrutturazione produttiva

ZONE E

  • E1 - Zone agricole normali;
  • E2 - Zone agricole di rispetto all'abitato a);
  • E3 - Zone agricole di rispetto all'abitato b);
  • Edifici ed insediamenti costituenti unità rurali in piena attività
  • Edifici ed insediamenti con destinazione extrarurale;
  • Edifici ed insediamenti non più destinabili all'uso rurale;

ZONE F Servizi urbano/territoriali

  • Attrezzature tecnologiche;
  • Servizi urbano - territoriali;

ZONE G Servizi di quartiere

  • Attrezzature pubbliche di quartiere

 SERVIZI PRIVATI

NORME PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE

  • Unità di paesaggio
  • Ambiti d'interesse archeologico,
  • Idrografia storica
  • Viabilità storica e panoramica
  • Ambiti di applicazione della legislazione nazionale e regionale di contenuto paesistico
  • Ambiti di recupero e di riqualificazione ambientale delle cave.

ZONE A VINCOLO SPECIALE.

  • Zone a verde privato;
  • Zone a parco urbano;
  • Zone di tutela delle visuali su emergenze architettoniche e paesaggistiche;
  • Zone di rispetto cimiteriale;
  • Zone di rispetto alle acque pubbliche;
  • Invasi ed alvei dei corsi d'acqua;
  • Ambiti di tutela dei corsi d'acqua d'interesse comunale,
  • Zone di rispetto idrogeologico;
  • Zone di rispetto agli impianti di depurazione;
  • Zone per attività estrattive;
  • Zone militari.

CAPO VI - NORME GENERALI PER LA TUTELA ELA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ED AMBIENTALE

Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DEI TESSUTI STORICI SOTTOPOSTI A DIVERSO GRADO DI TUTELA - ZONE OMOGENEE A
  1. Il P.R.G. promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione, del patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico, testimoniale, e ambientale definendo, in applicazione dell'art. 36 della L.R. 47/78, all'art. 16 della L.R. n° 6/95, e del Piano Paesistico Regionale, i seguenti gradi di tutela:
    1. Zona omogenea A1: Tessuto storico principale
      Comprende gli edifici, le aree ed i complessi insediativi costituenti il tessuto edilizio urbano di interesse storico situato nel capoluogo e nei centri frazionali.
      Le caratteristiche delle unità edilizie, la relativa destinazione d'uso e le discipline d'intervento, sono state riportate nelle Tavv. P 15-16-17-18 in scala 1/1.000.
      Gli interventi edilizi saranno disciplinati anche da quanto specificato nei successivi articoli.
    2. Zone omogenee A2: Complessi rurale di valore storico
      Comprendono gli edifici ed i complessi insediativi di carattere storico ed artistico isolati non costituenti un organico tessuto urbanistico, localizzati sia nei centri urbani che nel territorio agricolo:
      Le caratteristiche delle unità edilizie sono state rilevate nelle schede di analisi allegate all'elaborato P19 in scala 1/1.000 e la disciplina d'uso e d'intervento è definita dalle schede di progetto del medesimo elaborato, nonchè da quanto specificato nei successivi articoli.
    3. Elementi di valore testimoniale
      Sono costituiti da singoli edifici e manufatti isolati o situati all'interno di insediamenti rurali esistenti nel
      territorio agricolo, nel capoluogo e nei centri frazionali , che rivestono interesse storico testimoniale. La loro individuazione è riportata negli elaborati grafici di piano , la disciplina di intervento è definita dal successivo articolo n° 34.
    4. Complessi insediativi di valore ambientale
      Sono costituiti da insediamenti rurali all'interno dei quali non è individuata la presenza di edifici di rilevante valore storico ed artistico, ma che rappresentano, per la unitarietà dell'impianto originario di insieme, testimonianze della civiltà contadina meritevoli di conservazione.
      Le caratteristiche delle unità edilizie e gli indirizzi per la definizione della disciplina d'intervento di cui al
      successivo art. 35 sono indicati nelle schede di analisi costituenti l'elaborato P 20 in scala 1/1.000 e la
      disciplina d'uso e d'intervento è specificata nei successivi artt. 35, 54.

Art. 29 - AMBITI DI APPLICAZIONE EDEFINIZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DI INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO

  1. Il recupero edilizio degli edifici ricadenti nelle zone A1 e A2 o negli insediamenti di valore ambientale e testimoniale, meritevoli di tutela, avviene attraverso le seguenti categorie di intervento desunte dalla L.R. n° 47/78 e s. m., opportunamente integrate da sottocategorie definite in relazione alla qualità del patrimonio edilizio esistente nel territorio:

    • - Restauro scientifico A1
    • - Restauro e risanamento conservativo A2A
    • - Restauro e risanamento conservativo A2B
    • - Ripristino tipologico A2C
    • - Demolizione senza ricostruzione A2D
    • - Recupero e risanamento delle aree libere A2E
    • - Ristrutturazione edilizia A3A
    • - Ristrutturazione edilizia A3B
    • - Ristrutturazione edilizia A3C
    • - Ristrutturazione edilizia A3D
    • - Ripristino edilizio A3E
  2. Gli interventi di restauro scientifico (A1) riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o specifici caratteri architettonici o artistici, comprese le unità vincolate dalla Sovraintendenza ai Monumenti ai sensi della legge n° 1089/39.
  3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (A2) riguardano le unità edilizie che pur non presentando particolari pregi architettonici e/o artistici costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico antico, sia perchè significativi dal punto di vista tipologico, per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale, che per altre caratteristiche tipologiche.
    Gli interventi di risanamento conservativo si suddividono in:
    1. Restauro e risanamento conservativo tipo A (A2A)
      Riguarda le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscerne la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero.
      Sono sottoposte a tale disciplina, pertanto, le unità edilizie dotate di facciate unitarie con la presenza di elementi quali lesene, cornici e cornicioni di pregio, di solai a volte o con struttura portante in legno, di portici e loggiati e di altri elementi architettonici significativi da un punto di vista storico ed architettonico.
    2. Restauro e risanamento conservativo tipo B (A2B)
      Riguarda le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che tuttavia fanno parte integrante del patrimonio edilizio storico.
      In particolare sono sottoposti a tale disciplinale unità edilizie dotate di facciate unitarie eventualmente inserite in cortine edilizie ben conservate con la presenza di elementi quali le sene, cornici e cornicioni di pregio.
    3. Ripristino tipologico (A2C)
      Riguarda le unità edilizie fatiscenti in cattive condizioni statiche o parzialmente demolite per le quali è però possibile ricostruire la rilevanza tipologica, strutturale o morfologica originaria, e quelle in cui gli elementi di pregio meritevoli di restauro o ripristino sono limitati a singole parti ancora riconoscibili, o documentabili
    4. Demolizione senza ricostruzione (A2D)
      riguarda gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie quali superfetazioni, e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico.
    5. Recupero e risanamento delle aree libere (A2E)
      Riguarda le aree e gli spazi liberi di pertinenza delle unità edilizie di rilevante importanza storica, morfologica o ambientale quali giardini, aie e cortili con particolari lastricature, sia che abbiano mantenuto il loro assetto originario sia nel caso che abbiano subito alterazioni che ne hanno stravolto le caratteristiche.
  4. Gli interventi di ristrutturazione (A3)
    riguardano le unità edilizie prevalentemente di antica formazione che non posseggono alcun pregio architettonico ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico anche se necessitano di interventi di risanamento igienico strutturale; gli edifici di recente costruzione per i quali si richiedono interventi finalizzati ad una loro maggiore integrazione ambientale e gli edifici rurali (rustici, stalle, barchesse, portici etc.), per i quali si prevede il recupero o la trasformazione delle destinazioni d'uso.
    Gli interventi di ristrutturazione edilizia (A3) sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare, salvo quanto prescritto ai punti successivi, ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
  5. Nelle zone omogenee di tipo A) gli interventi di ristrutturazione edilizia, in funzione delle differenti caratteristiche delle unità edilizie, sono raggruppati all'interno delle seguenti sottocategorie che approfondiscono i contenuti del precedente art. 11:
    1. Ristrutturazione edilizia: tipo A (A3A)
      Riguarda gli edifici di antica origine in buono o mediocre stato di conservazione costituiti da tipologie edilizie incerte o non classificabili e comunque non significative da un punto di vista tipologico, e gli edifici di recente origine realizzati per sostituzione di altri preesistenti o per saturazione di spazi un tempo inedificati:
      Il tipo di intervento prevede:
      1. la conservazione o la sostituzione di elementi strutturali e distributivi della tipologia, fermo restando la superficie coperta esistente, la forma e la pendenza delle coperture;
      2. la sostituzione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti quali corpi scala, impianti
        tecnologici, igienico sanitari, collegamenti collettivi orizzontali;
      3. l'adeguamento dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fissa la quota di gronda;
      4. le facciate potranno essere modificate anche integralmente attraverso la riproposizione, con linguaggio
        moderno, degli elementi architettonici tipici della tradizione locale quali: le forme e il tipo del basamento, il rapporto tra i pieni e i vuoti, gli elementi costituenti il coronamento, i materiali.
    2. Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale: tipo B (A3B)
      Riguarda gli edifici in buono o mediocre stato di conservazione costituiti, in parte, da elementi architettonici originari significativi da un punto di vista ambientale, la cui consistenza e caratteristiche tipologiche ne consentono il sostanziale mantenimento.
      Il tipo di intervento prevede:
      1. il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per gli elementi originari di particolare valore
        stilistico;
      2. il ripristino, la sostituzione o la riproposizione di elementi strutturali e distributivi della tipologia, fermo restando la superficie coperta esistente, la forma e la pendenza delle coperture, il rispetto dei ritmi e delle proporzioni degli elementi costituenti lo schema di orditura originario delle fronti quali finestre, logge, cornicioni, ecc.;
      3. la sostituzione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti quali corpi scala, impianti
        tecnologici, igienico sanitari, collegamenti collettivi orizzontali, nel rispetto comunque degli elementi
        stilistici di valore.
      4. l'adeguamento dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fissa la quota di gronda;
    3. Ristrutturazione edilizia per l'adeguamento igienico sanitario dei corpi edilizi:
      tipo C (A3C)
      Riguarda gli edifici in mediocre o pessimo stato di conservazione, o comunque privi, per consistenza o per
      caratteristiche igieniche e funzionali, dei minimi requisiti indispensabili agli utilizzi consentiti dalle presenti
      norme.
      Il tipo di intervento prevede, in aggiunta a quanto contemplato nell'intervento di ristrutturazione di tipo A, le
      seguenti opere finalizzate all'adeguamento fisico e funzionale delle unità immobiliari degradate:
      1. il risanamento delle unità edilizie mediante demolizione e ricostruzione delle parti strutturali degradate e non recuperabili, con il mantenimento della forma e dei rapporti di copertura preesistenti salvo i casi di ampliamento ammessi alle successive lettere b) e c);
      2. l'adeguamento delle altezze interne dei locali ai minimi prescritti dal Regolamento Edilizio vigente per ogni singola categoria di locale, anche con l'innalzamento per quanto necessario della quota di gronda; l'altezza del fabbricato dovrà essere rapportata a quella degli edifici circostanti e non potrà comunque superare il numero dei piani utili preesistenti al momento dell'adozione della presente Variante;
      3. l'aumento del volume lordo preesistente, finalizzato all'adeguamento igienico e funzionale delle
        unità immobiliari già destinate all'uso abitativo alla data di adozione della presente Variante tramite la realizzazione dei servizi igienico - sanitari mancanti, qualora sia comprovata l'impossibilità fisica, tecnica o funzionale di reperire tali spazi all'interno dei fabbricati esistenti.
        Ogni ampliamento è consentito solo sul fronte secondario degli edifici, e dovrà avvenire sempre nel
        rispetto dei caratteri ambientali esistenti nella zona omogenea.
      Le unità immobiliari facenti parte di unità edilizie a schiera, o comunque di tipo seriale che hanno conservato caratteri unitari, potranno usufruire degli incrementi volumetrici soltanto all'interno di soluzioni progettuali riguardanti l'intero blocco edilizio di appartenenza.
      Per gli altri casi é permesso l'ampliamento delle singole unità edilizie nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile per le distanze dai confini.
      Non potrà in ogni caso essere superato il rapporto di copertura del 65% verificato complessivamente sul lotto di pertinenza dell'unità edilizia.
      In tutti gli interventi contemplati nel presente punto dovrà essere perseguita la coerenza delle soluzioni proposte con le finalità generali di salvaguardia dei valori architettonici, stilistici ed ambientali delle zone storiche.
    1. Ristrutturazione edilizia per l'integrazione tipologica e formale dei corpi edilizi nel contesto morfologico circostante: tipo D (A3D)
      Riguarda gli edifici antica origine che sono stati negli anni passati sottoposti ad interventi di ristrutturazione
      parziale che ne hanno alterato l'aspetto originario con elementi incongrui al linguaggio architettonico
      tradizionale e che ora necessitano di interventi edilizi finalizzati ad una loro maggiore integrazione stilistico-
      formale con il linguaggio architettonico locale.
      Il tipo d'intervento prevede in aggiunta a quanto contemplato per le ristrutturazioni di tipo A, e qualora le opere interessino anche le facciate degli edifici, la realizzazione di interventi finalizzati alla eliminazione degli elementi e dei materiali stilisticamente incongrui.
      In particolare si prevede:
      1. interventi finalizzati alla rilettura dei pieni e dei vuoti costituenti la facciata principale prospiciente la
        strada pubblica o spazi ad uso collettivo ed al raggiungimento di un equilibrio formale unitario e coerente con la cortina edilizia a cui appartiene l'edificio, o con gli schemi tipologici di facciate tradizionali;
      2. l'eliminazione degli elementi architettonici, di arredo e la modifica delle aperture (quali accessi carrai, luci di negozi), incongrui per la forma e per i materiali utilizzati, a quelli indicati nell'apposito abaco allegato al "Regolamento per l'arredo urbano" di cui al successivo art.30 lettera h.
    2. Ripristino edilizio (A3E)
      Riguarda gli edifici fatiscenti privi di valore tipologico e non dotati di elementi stilistici di rilievo, o quelli già completamente demoliti per i quali si rende necessaria la ricostruzione dell'assetto volumetrico originario.
      Il tipo di intervento prevede:
      1. la demolizione e ricostruzione della compagine edilizia preesistente con un nuovo intervento che avverrà nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell'isolato o nell'insediamento di appartenenza con la sostanziale riproposizione della sagoma e dei caratteri stilistici originari mantenendo comunque inalterato il volume lordo preesistente integrato di quanto consentito dal precedente punto 3 qualora ne ricorrono le condizioni in esso descritte;
      2. la dotazione di autorimesse o di parcheggi privati come fissata dal successivo art. 33, salvo sia dimostrata l'impossibilità tecnica del loro realizzo per carenza di spazio o per specifiche condizioni di vincolo;
      3. la cessione o la monetizzazione, a parere dell'Amministrazione Comunale, di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq. 3 ogni 30 mq. di superficie utile (Su) realizzata.

Art. 30 - ZONE A1/A2 DISCIPLINA DI INTERVENTO: NORME GENERALI

  1. Nelle zone A1/A2 la Disciplina Particolareggiata individua, con apposita simbologia, le unità edilizie alle quali viene assegnata una specifica categoria di intervento restando inteso che sono sempre ammissibili le categorie di intervento più vincolistiche rispetto quella assegnata. Alle unità edilizie prive di valore storico, architettonico ed artistico, non viene assegnata alcuna categoria di intervento. Tali unità saranno, pertanto, sottoposte alla norma di cui ai successivo art. 31 lettera b.
  2. Là dove l'unità minima di intervento non è specificatamente individuata o la é stata in modo impreciso , essa coincide con l'unità edilizia. Per unità edilizia si intende, ai fini delle presenti norme, un edificio unitario dal punto di vista tipologico, architettonico e costruttivo e che può comprendere una o più unità immobiliari.
  3. Per ogni unità minima di intervento è prescritta,salvo i casi di cui ai successivi 6° e 7° comma,la presentazione di un progetto unitario secondo le categorie di intervento assegnate ad ogni unità edilizia a cui di norma farà riferimento una unica concessione.
    Con l'approvazione del progetto unitario può essere consentita l'approvazione di un pro­gramma di intervento articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifica concessione.
    E' ammessa la presentazione di un progetto unitario che si riferisca a più unità minime di intervento ma sempre nel rispetto delle categorie di intervento assegnate ad ogni unità edilizia e con le modalità consentite dal precedente comma.
  4. Modifiche al perimetro delle unità minime di intervento possono essere consentite, previo parere obbligatorio dell' Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia, solo per adeguamento ai reali limiti della proprietà immobiliare e sempre nel rispetto dell'unitarietà del tipo edilizio oggetto dell'intervento.
  5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti agli artt.8, 9 delle presenti norme, e le opere sottoposte ad asseverazione sono sempre realizzabili in ogni unità edilizia ad esclusione di quelle vincolate ai sensi delle leggi 1/6/1939, n° 1089 e 29/6/1939 n° 1497, e possono interessare anche singole unità immobiliari, o parti di esse, eventualmente costituenti le unità edilizie.
    Tali interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle categorie di intervento assegnate e delle prescrizioni generali di cui alle presenti norme e dovranno comunque es­sere tali da perseguire il recupero e la valorizzazione degli aspetti architettonici, tipologici e ambientali degli edifici interessati.
  6. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui ai precedenti articoli 10,11, possono riguardare solo parte di una unità minima di intervento, come individuata dagli elaborati della disciplina particolareggiata, qualora questa sia suddivisa in più unità immobiliari appartenenti a proprietà diverse e non ugualmente interessate al recupero, in tali casi l'intervento parziale non deve compromettere il corretto recupero dell'intera unità minima pur se in tempi e con operatori diversi. Qualora gli interventi riguardino anche spazi comuni delle unità edilizie, l'intervento parziale sarà subordinato alla presentazione di un programma di intervento articolato in fasi che saranno soggette a specifiche concessioni.
  7. I singoli progetti di intervento riguardanti gli edifici con facciata unitaria dovranno tener conto:
    • della necessità di individuare, nei grafici di analisi dello stato di fatto e in quelli di progetto, la struttura originaria dei rapporti con le unità di intervento confinanti, definendo le eventuali superfetazioni e alterazioni di tali rapporti, proponendo soluzioni, anche parziali, per il ripristino degli stessi;
    • della necessità di rendere coerenti le caratteristiche architettoniche dell'edificio interessato dall'intervento a quelle degli edifici compresi adiacenti.
  8. Qualora risulti che alcuni edifici o per parte di essi, non siano rappresentati, per errore cartografico, sugli elaborati della disciplina particolareggiata, oppure qualora nell'ambito dei rilievi preliminari per l'impossibilità all'accesso interno all'unità edilizia si sia erroneamente attribuita ad essa la presenza di elementi architettonici, strutturali, e decorativi di pregio inesistenti, comportando ciò l'applicazione di una categoria di intervento in contrasto con i criteri di classificazione enunciati al precedente art. 29 e come previsto dalla L.R.47/78 e s.m. art. 15 comma 4 C3 potrà essere formulata una nuova proposta di categoria di intervento, che sarà deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 15,comma 7° della legge regionale n°47/78 e s.m., previa presentazione di adeguata documentazione grafica e fotografica riguardante la reale struttura edilizia e tipologica dell'edificio in oggetto.

Art. 31 - ZONE A1/A2: PRESCRIZIONI PARTICOLARI

  1. All'interno delle zone storiche A1, A2 valgono le seguenti prescrizioni particolari:
    1. Spazi liberi
      Gli spazi liberi di pertinenza di ciascuna unità edilizia sono inedificabili salvo i casi di ampliamento delle unità edilizie ammessi dalle presenti norme e di costruzione di autorimesse ai sensi della successiva lettera che potranno avvenire esclusivamente all'interno degli spazi non vincolati al recupero ed alla valorizzazione. Per gli spazi verdi di pregio e gli spazi cortilizi da tutelare sono ammissibili solo gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio vegetazionale esistente.
      Gli spazi cortilizi saranno mantenuti nel loro assetto e pavimentati con materiali idonei (cotto, ciotoli, pietre, ghiaietto, tappeto erboso). Nel sottosuolo degli spazi cortilizi potranno essere realizzate autorimesse interrate purché ciò non comporti la variazione delle quote esistenti e l'alterazione della pavimentazione orginaria e l'eventuale abbattimento di alberi ed essenze di pregio.
    2. Edifici privi di valore
      Nelle zone A1 ed A2 gli edifici privi di valore storico ed architettonico, ai quali nelle tavole di progetto della disciplina particolareggiata non è assegnata alcuna categoria di intervento, possono essere soggetti a tutti i tipi di intervento previsti al precedente art. 29 nonché ad interventi di demolizione e ricostruzione del volume lordo preesistente senza che sia superato sul lotto di pertinenza il rapporto di copertura complessivo del 65% e le altezze del nuovo edificio siano in accordo con quelle dei corpi edilizi circostanti; in tale caso le sole distanze dai confini dovranno rispettare le norme previste dal Codice Civile.
      La ricostruzione potrà avvenire anche tramite interventi di accorpamento delle unità edilizie preesistenti e in questo caso sarà finalizzata:
      • al risanamento e riordino degli spazi liberi;
      • alla ricomposizione morfologica dei complessi edilizi;
      • all'eventuale reperimento di spazi per autorimesse o di altri spazi accessori al servizio delle unità
        immobiliari principali.
      La ricostruzione dovrà comunque rispettare gli edifici circostanti di valore architettonico mantenendo da essi opportune distanze, salvaguardando le visuali, ed utilizzando materiali con essi compatibili.
    1. Superfetazioni
      Le superfetazioni sono da demolire nell'ambito degli interventi ai quali ciascuna unità edilizia è sottoposta, ad esclusione degli ampliamenti definibili per uso, consistenza edilizia o qualità architettonica, organici all'edificio originario.
    2. Sottotetti
      Negli edifici soggetti a Restauro A1, Risanamento conservativo A2 e Ristrutturazione A3, potrà essere
      consentita la utilizzazione del sottotetto a fini abitativi purché tale adattamento rispetti le seguenti
      caratteristiche:
      • mantenimento della posizione della copertura originale;
      • altezza minima (calcolata come media ponderale): quella stabilita dal Regolamento Edilizio per ogni
        categoria di locale;
      • negli edifici soggetti a restauro scientifico A1 e risanamento conservativo A2 la realizzazione di aperture è ammessa soltanto se del tipo a lucernario a filo di falda,nel numero strettamente sufficiente a garantire i minimi di aereazione e illuminazione prescritti dal Regolamento Edilizio;
    3. Coperture
      Il manto di copertura degli edifici dovrà essere realizzato con coppi in laterizio di tipo tradizionale.
      I tetti saranno, di norma, realizzati a falde con il mantenimento della forma preesistente se originaria o
      comunque con le pendenze tipiche delle coperture tradizionali.
      Non sono ammesse in nessun caso emergenze di corpi tecnici dal profilo della copertura.
      Coperture piane o altri tipi di copertura potranno essere consentiti solo in casi particolari (autorimesse, scale o ascensori esterni, volumi accessori e simili) e saranno realizzati con materiali che ben si accordino con quelli tradizionali.
      E' consentita la posa dei lucernari atti a garantire la aereazione e illuminazione prescritta nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Edilizio vigente.
      Camini, torrini e simili saranno eseguiti nel rispetto delle forme e materiali tradizionali quali mattoni facciavista o muratura intonacata, oppure in lamiera di rame.
      I cornicioni dovranno essere recuperati o proposti nelle forme e nei materiali originari, i nuovi cornicioni non dovranno presentare sporgenze superiori a quelle tipiche locali.
      Esclusivamente nel caso di locali di sottotetto già adibiti a permanenza di persone o in caso di recupero all'uso residenziale o ad attività connesse, di solai soffitte, è consentita la realizzazione di terrazze ottenute attraverso il taglio di una porzione del tetto: in tale caso l'inizio del taglio dovrà distare almeno ml. 2,00 dalla estremità della gronda e la superficie della terrazza non potrà superare la decima parte della superficie coperta della unità edilizia. Tale soluzione è consentita esclusivamente per i fabbricati sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia e preferibilmente sulle falde rivolte verso spazi interni.
    4. Fronti esterne ed interne
      Le pareti nelle quali per norma possono essere modificate le aperture, dovranno essere oggetto sia di uno studio filologico (in caso di restituzione della bucatura originaria) o di uno studio sul rapporto dei pieni e dei vuoti con la deduzione dei rapporti ottimali da utilizzarsi.
      Le nuove aperture al piano terra o la modifica di quelle esistenti (in caso di ripristino, ristrutturazione, o ricostruzione), per la realizzazione di vetrine o di accessi carrai, devono uniformarsi ai seguenti criteri:
      • la dimensione sarà rapportata alla superficie della fronte ed alle aperture preesistenti, tenendo conto anche dei caratteri degli edifici circostanti;
      • andrà realizzata la salvaguardia dell'impianto compositivo generale della fronte.
      Le superfici murarie dovranno essere ripristinate nel loro assetto originario, intonacate al civile o a conci lapidei o mattoni facciavista, mediante l'adozione di materiali e tecniche tradizionali.
      Non sono ammessi rivestimenti delle fronti in ceramica, pietre, o materiali simili, nè con intonaci e
      rivestimenti strollati, granigliati, plasticio simili.
      Gli elementi architettonici e stilistici quali cornici, cornicioni di gronda, zoccolature, lesene ecc. dovranno essere valorizzati o ripristinati nelle forme e materiali originari; nel caso di ampliamenti, ripristini e nuovi interventi, tali elementi potranno essere riproposti, con particolare riguardo a quelli di coronamento, anche in forme che reinterpretino quelle tradizionali.
      Non sono ammessi nuovi balconi o altri elementi a sbalzo.
      I serramenti esterni saranno realizzati in materiali e colori coerenti con i caratteri architettonici e/o ambientali delle unità edilizie; non è consentito l'uso di:
      • alluminio anodizzato;
      • tapparelle in legno, plastica o altro;
      • saracinesche orizzontali o verticali ad esclusione del caso in cui il loro utilizzo sia giustificato da seri motivi di sicurezza;
      • portoni basculanti in lamiera a vista sulle fronti prospicienti spazi pubblici;
      Possono essere ammessi portoni di altro materiale (es. con rivestimento in doghe di legno) in accordo con i caratteri degli edifici; i portoni e le basculanti sugli spazi pubblici non dovranno in ogni caso sporgere in fase di apertura oltre il filo di facciata in fase di apertura.
    5. Edifici di origine rurale
      Negli interventi riguardanti edifici di origine rurale quali: fienili, barchesse, portici etc, vanno osservati i
      seguenti indirizzi:
      • Qualunque intervento edilizio ammesso deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio;
      • I tamponamenti dovranno sempre essere realizzati con arretramento rispetto il filo di allineamento dei pilastri o, se sullo stesso piano, andranno nettamente staccati da questi con tagli ed aperture: sono comunque da preferirsi tamponamenti all'interno dei quali prevale la superficie vetrata;
      • ll tamponamento di eventuali superfici in mattoni a gelosia, che andranno salvaguardate, dovrà essere con serramento a vetri o, se in muratura, dovrà arretrare di quanto necessario ad acconsentire la realizzazione della finitura della superficie di tamponamento;
      • Sono vietati i tamponamenti totali di portici antistanti le unità edilizie principali ad uso residenziale;
      • Gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti edifici di origine rurale di tipo produttivo (stalle
        fienili) dovranno avvenire in modo che eventuali tamponamenti dei porticati siano parziali e salvaguardino almeno il 50% del loro volume lordo.
    6. Controllo dell'ornato
      Il Consiglio Comunale potrà dotarsi di un "Regolamento per l'Ornato ed Abaco degli elementi compositivi
      di riferimento agli interventi edilizi riguardanti edifici localizzati negli insediamenti storici del comune di
      Podenzano", che dovrà disciplinare:
      • I colori da assegnare alle facciate degli edifici in relazione alla loro tipologia ed alla loro localizzazione;
      • le caratteristiche formali e costruttive degli elementi architettonici e di arredo quali cornicioni comignoli, davanzali, inferriate, cancelli, parapetti in ferro, recinzioni, serramenti esterni, etc., da utilizzare nell'ambito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
      • l'abaco delle nuove aperture e gli schemi e di materiali per le pavimentazioni esterne ed ogni altro elemento di ornato necessario al controllo formale degli interventi edilizi;
      • gli indirizzi per l'insediamento ambientale dei nuovi interventi nelle zone storiche e rurali.
      Il regolamento costituirà approfondimento degli indirizzi descritti al presente articolo potendone anche modificare i contenuti.

Art. 32 - USI COMPATIBILI E USI PREVISTI NELLE ZONE A1/A2

  1. Usi compatibili e usi previsti nelle zone A1
    Le zone A1 sono prevalentemente destinate alle funzioni abitative ed alle funzioni terziarie, commerciali e di servizio con esse compatibili , nei limiti e con le modalità di insediamento specificatamente previsti dai successivi commi e secondo l'obiettivo della massima integrazione.
    Nelle zone A1 gli elaborati allegati alla disciplina particolareggiata individuano gli usi esistenti del patrimonio edilizio, che potranno essere mantenuti, purché compatibili sotto il profilo urbanistico, ecologico ed ambientale, con la prevalente destinazione residenziale della zona;sono escluse le attività di tipo produttivo.
    Nelle zone A1 dei Centri Frazionali é consentito il mantenimento delle attività rurali esistenti.
  2. Posto che, nelle zone A1, alla funzione residenziale non é fissata alcuna limitazione, gli interventi comportanti il nuovo insediamento di destinazioni d'uso di tipo extraresidenziale, si suddividono nelle seguenti possibilità:
    1. Interventi comportanti l'insediamento di nuove funzioni extraresidenziali attraverso la trasformazione di superficie a destinazione residenziale preesistente alla data di adozione della presente variante come certificata da licenza, concessione o autorizzazione edilizia, o in mancanza, da classificazione catastale o da altra documentazione probante, sono ammissibili solo per variazioni dalla funzione residenziale alle funzioni B2/B3/B5 /B7/B10 elencate al successivo comma;
    2. Interventi comportanti trasformazione d'uso nell'ambito di categorie funzionali extraresidenziali preesistenti alla data di adozione della presente variante e certificate come al precedente punto, potranno avvenire solo se non comportano un aumento del carico urbanistico come quantificato nella tabella allegata al successivo comma 4°;
    3. Interventi comportanti l'ampliamento in superficie di funzioni extraresidenziali già insediate alla data di adozione della variante generale: sono ammissibili per le categorie B1/B4/B6/B9/C, nella misura massima del 20% della SU esistente adibita all'uso extraresidenziale, per le rimanenti, fino al raddoppio delle superfici utili esistenti.
  3. Al fine della disciplina delle variazioni d'uso ad ogni funzione extraresidenziale viene attribuito un punteggio proporzionale al carico urbanistico da essa indotto:
FUNZIONI INSEDIABILI
GRADUATORIA NEL CARICO
URBANISTICO INDOTTO
- A FUNZIONE ABITATIVA
O p.
- B FUNZIONI TERZIARIE:
 
  - B1 Uffici Pubblici e privati con Su > di mq. 150
6 p.
- B2 Uffici Pubblici e privati con Su < di mq. 150
3 p.
- B3 Attività commerciali. con Su di vendita < a mq. 100.
3 p
- B4 Attività commerciali.con Su. di vendita compresa tra 100 mq. e mq. 400
5 p.
- B5 Pubblici esercizi
3 p.
- B6 Pubblici esercizi comportanti grande affluenza di pubblico
7 p.
- B7 Artigianato di servizio
3 p.
- B8 Attività produttive laboratoriali con sup. utile < a mq. 200
4 p.
- B9 Studi professionali con Su > mq. 100
4 p.
- B10 B10 Studi professionali con Su < a mq. 100
2 p.
- C FUNZIONE ALBERGHIERA
6 p.
  1. Ogni modifica di destinazione d'uso è condizionata comunque alla preliminare verifica della compatibilità insediativa con il tessuto edilizio cui appartiene l'edificio, e dell'adattabilità della tipologia alla nuova funzione insediabile.
    Qualora la verifica effettuata in sede di istruttoria della pratica edilizia risulti negativa, la trasformazione d'uso richiesta non potrà essere autorizzata.
  2. Al fine delle verifiche di cui al precedente comma 4°, si definisce compatibilità insediativa delle funzioni extraresidenziali con il tessuto edilizio, la possibilità di effettuare trasformazioni d'uso di ampiezza tale da comportare la necessità di posti auto privati, quantificati nel rispetto del successivo articolo 33 , che possa trovare risposta utilizzando gli spazi liberi esistenti o creando nuove autorimesse all'interno dell'edificio o nelle aree di pertinenza interrate o in altre allo scopo vincolate.
    Si definisce adattabilità della tipologia edilizia alle funzioni extraresidenziali la possibilità di effettuare le trasformazioni d'uso senza che ciò comporti la realizzazione di opere edili che modifichino l'assetto tipologico originario, o la compromissione di elementi architettonici di particolare pregio ove salvaguardati dalle presenti norme.
  3. Destinazioni d'uso nelle zone A2
    La destinazione d'uso degli edifici di interesse storico e ambientale di tipo A2 (Elaborato P19 ) é quella ammessa dalle classificazioni di Piano relative alle zone all'interno delle quali si trovano gli edifici medesimi.
    Si applicano, comunque, riguardo la possibilità di alienazione dall'uso rurale del patrimonio edilizio storico, le disposizioni di cui al successivo art. 54 .

Art. 33 - STANDARDS DI PARCHEGGIO PRIVATO NELLE ZONE A1/A2

  1. Negli interventi edilizi recupero ed in quelli comportanti modifica di destinazioni d'uso secondo gli spazi di parcheggio sono così dimensionati per ciascuna categoria funzionale:
 
P
- FUNZIONE ABITATIVA
non dovuti
- FUNZIONI TERZIARIE
  - Uffici Pubblici e Privati > di mq. 150
20 mq./100 mq. SU
  - Uffici Pubblici e Privati< a mq. 150
non dovuti
  - Attività . com. con Su di vendita < a mq. 100
non dovuti
 

- Attività. com. con Su di vendita compresa tra 100 mq. e mq. 400

1 mq./10 mq. SU
  - Pubblici esercizi
non dovuti
  - Pubblici esercizi comportanti grande affluenza di pubblico
100 mq./100 mq. SU
  - Attività produttive di tipo laboratoriale con SU < di mq. 200
10 mq./100 mq. SU
  - Artigianato di Servizio
non dovuti
  - Studi professionali con SU > a mq. 100
non dovuti
  - Studi professionali con SU < a mq. 100
non dovuti
- FUNZIONE ALBERGHIERA
40mq./100 mq. SU

Art. 34 - EDIFICI E MANUFATTI DI VALORE STORICO TESTIMONIALE

  1. All'interno delle tavv. in scala 1/5.000 sono individuati i seguenti edifici ed i manufatti che rivestono importanza testimoniale e che pertanto vanno conservati nel rispetto delle prescrizioni successivamente riportate.

N° Progress.

Unità di Paesaggio

Località

Tipo

1

B1

Il Torchiazzo

Villa '900

2

B1

Il Torchietto

Mulino

3

B

Colombaia

Casa Torre Colombaia

4

C. Edificato

I Casoni

Edifici rurali

5

B1

Colombarino

Casa Torre Colombaia

6

B1

Strada Vaccari

Mistadello

7

B

Pozzo

Casa Torre Colombaia

8

C. Edificato

La Crocetta

Villa' 900

9

C. Edificato

Gariga

Edificio scolastico

10

C. Edificato

Gariga

Cimitero

11

C. Edificato

Turro - C. Vecchio

Edifici Rurali - Casa colonica

12

C. Edificato

Turro - Palazzo

Edifici Rurali

13

C. Edificato

S. Polo

Mistadello

14

C. Edificato

S. Polo

Edificio Rurale

15

C. Edificato

S. Polo

Case bracciantili, edifici rurali, casa padronale

16

C. Edificato

S. Polo

Mistadello

17

C. Edificato

S.Polo

Villa

18

D

La Cordara

Villa '900

19

D

C.na Nuova

Ville '900

20

B

Le due Case

Villa'900

21

C

Albone

Casa colonica

22

C

Albone

Casa colonica

23

C

Albone

Palazzina '900

24

D

Mulino di Albone

Mulino

25

D

Il Giardino

Villa '900

26

D

Querciolo Vitato

Villa '900

27

C. Edificato

Podenzano

Cimitero

28

D

P. Vescovo

Manufatto Idraulico

29

D

Colombarola

Palazzina '900

30

D

Molino Nuovo

Mulino

31

B

C.na Zanarbella

Villa '900

32

B

S.S. N° 45

Casa Cantoniera

33

C. Edificato

Le Caselle

Casa colonica

34

C. Edificato

Le Caselle

Edificio Rurale

35

C. Edificato

Le Caselle

Villa

36

C. Edificato

Le Caselle

Villa Carnevali

37

C. Edificato

Le Caselle

Palazzo '700

38

C. Edificato

Le Caselle

Oratorio S. Giacomo

39

C. Edificato

Podenzano

Villa '900

41

C. Edificato

Podenzano

Edificio rurale

42

C. Edificato

Podenzano

Palazzina '900

43

C. Edificato

Podenzano

Edifici Rurali

44

C. Edificato

Podenzano

Palazzina '900

45

C. Edificato

Podenzano

Palazzina '900

46

C. Edificato

Podenzano

Palazzina '900

47

C. Edificato

Podenzano

Palazzina '900

48

C. Edificato

Casaleto

Edificio rurale

49

D

Cascina Gulieri

Mulino

50

D

Mulino S.Rocco di S.

Mulino

51

C1

Vignone

Edifici rurali

52

C. Edificato

Verano

Edifici Rurali

53

C. Edificato

Verano

Edifici Rurali

54

C. Edificato

Verano

Cimitero / Campanile

55

C. Edificato

Verano

Chiesa

56

C1

Case Rotte

Villa '900

57

D

Altoé

Cimitero

58

D

Mulino del Fuoco

Mulino

59

C. Edificato

Maiano

Casa colonica

  1. I beni testimoniali sono sottoposti alle seguenti categorie di intervento:
    • Le ville, le palazzine, le case padronali sono sottoposte ad intervento di Risanamento Conservativo
      di tipo A o B o di Ristrutturazione B in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun edificio, e le aree di pertinenza di pregio (giardini, aie, cortili) al recupero ed al risanamento (A2E)
    • Le case coloniche, le torri e le colombaie sono sottoposte ad intervento di Risanamento
      Conservativo di tipo B o Ristrutturazione Edilizia B in relazione al loro valore, ed ampliamento del 20% della SU, qualora ciò non comporti grave stravolgimento dell'impianto tipologico originario, e le aree di pertinenza di pregio (giardini, aie, cortili) al recupero ed al risanamento (A2E).
    • Gli edifici di tipo produttivo rurale sono sottoposte ad intervento di Ristrutturazione Edilizia di tipo B.
    • I cimiteri, le chiese, i mistadelli, ed in genere gli edifici per il culto sono sottoposte ad intervento di
      Restauro Scientifico A1 per le parti originarie.
    • Gli edifici pubblici sono sottoposti ad interventi di Risanamento Conservativo di tipo B o
      Ristrutturazione Edilizia di tipo B in relazione al loro valore.
    • I manufatti tecnologici sono sottoposti ad intervento di manutenzione ed adeguamento funzionale che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'impianto.
    • Gli edifici produttivi sono sottoposti ad intervento di Ristrutturazione di tipo A3B. In particolare nei mulini dovranno essere salvaguardati i macchinari esistenti.
  2. Gli usi esistenti compatibili e gli usi previsti degli edifici di valore storico e testimoniale sono quelli ammessi dalle classificazioni di Piano relative alle zone all'interno delle quali si trovano gli edifici medesimi.
    Le variazioni di destinazione d'uso consentite rispetto quella in essere sono pertanto solo quelle previste per ogni singola zona o sottozona dalle presenti norme; si applicano comunque, riguardo alla possibilità di alienazione dall'uso rurale del patrimonio edilizio storico, le disposizioni di cui al successivo art. 54.

Art. 35 - EDIFICI E COMPLESSI INSEDIATIVI DI VALORE AMBIENTALE DISCIPLINA DI INTERVENTO

  1. I complessi insediativi di valore ambientale sono individuati negli elaborati grafici con numerazione progressiva che fa riferimento alle relative schede all'interno delle quali sono rappresentati gli indirizzi e le prescrizioni finalizzate alla tutela del patrimonio edilizio in essi compreso .
  2. Gli edifici e gli spazi liberi esistenti all'interno del perimetro dell'insediamento, sono così classificati:
    1. corpi edilizi risalenti a prima del 1821;
    2. ampliamenti del nucleo aziendale originario realizzati con continuità volumetrica e o di materiali, ed edifici realizzati successivamente al 1821 di valore ambientale;
    3. ampliamenti del nucleo aziendale disorganici all'impianto originario per caratteristiche tipologiche, volumetriche, morfologiche. Edifici privi di valore;
    4. spazi verdi di pregio;
    5. spazi cortilizi da tutelare;
    6. direttrici di sviluppo aziendale;
    7. fasce di rispetto all'edificazione esistente;
    8. aree di pertinenza prive di valore.
  3. Per ciascuna categoria di edifici o di pertinenze, valgono le seguenti prescrizioni:
    • Per i corpi edilizi risalenti a prima del 1821 e gli ampliamenti aziendali realizzati con continuità volumetrica e o di materiali con il nucleo originario, e per gli edifici successivi il 1821 di valore ambientale, sono sempre ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo di tipo A o B.
    Altri interventi tra quelli elencati al precedente art. 29 sono ammissibili solo qualora sia predisposta dall'operatore, preliminarmente alla concessione edilizia comportante eventualmente anche la modifica di destinazione d'uso ai sensi del successivo art. 54, la disciplina particolareggiata che assegni ad ogni unità edilizia la specifica categoria di intervento scelta tra quelle elencate al precedente art. 29 in relazione al valore ed allo stato di conservazione dei singoli edifici testimoniato con apposita documentazione.
    Sono escluse qualsiasi attività di tipo produttivo.
    • Per gli ampliamenti aziendali disorganici al corpo originario per caratteristiche tipologiche, volumetriche, morfologiche e gli edifici privi di valore sono ammessi oltre quelli previsti al precedente art.29 interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle seguenti norme:
      1. Interventi finalizzati alla conduzione del fondo agricolo:
        • demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri edilizi definiti dal successivo art. 57 per ogni categoria di edificio; nel rispetto delle distanze dai confini di cui al precedente art.5.
        • la ricostruzione dovrà avvenire eliminando le caratteristiche di incongruità con il nucleo esistente originario attraverso la proposizione di edifici con esso meglio rapportati sia da un punto di vista della morfologia di insieme che della scala dimensionale e delle visuali verso gli edifici principali.
      2. Interventi comportanti la modifica di destinazione d'uso ai sensi del successivo art. 54.
        • ricostruzione del volume geometrico esistente, non necessariamente sul sedime originario, secondo un progetto dei nuovi edifici che tenga conto delle altezze prevalenti nella corte rurale e che rispetti l'impianto morfologico originario riportato nella specifica scheda, nel rispetto delle distanze dai confini di cui al precedente art.5.
        • Per gli spazi verdi di pregio e gli spazi cortilizi da tutelare sono ammissibili solo gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio vegetazionale esistente.
          Gli spazi cortilizi saranno mantenuti nel loro assetto e pavimentati con materiali idonei (cotto, ciotoli, pietre, ghiaietto, tappeto erboso). Nel sottosuolo degli spazi cortilizi potranno essere realizzate autorimesse interrate purché ciò non comporti la variazione delle quote esistenti e l'abbattimento di alberi ed essenze di pregio.
        • Per le fasce di rispetto all'edificazione esistente é prescritta l'inedificabilità assoluta.
          Potranno essere messi in opera elementi di arredo per giardini, realizzate piantumazioni, piscine, campi da tennis ed altre attrezzature per lo sport, piccoli accessori per lo svago ed il tempo libero che non alterino le visuali dal territorio all'insediamento tutelato, parcheggi piantumati e strade di accesso all'insediamento.
        • Le direttrici di sviluppo aziendale indicano gli ambiti all'interno dei quali possono avvenire gli ampliamenti Aziendali realizzati nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 57.
        • Le aree di pertinenza prive di valore sono destinate agli ampliamenti aziendali e nel caso di modifica di
          destinazione d'uso riservata alla realizzazione di autorimesse a servizio dell'insediamento nella misura massima di n° 2 posti auto per unità immobiliare. Tali pertinenze, che non concorrono alla verifica del volume geometrico complessivo, dovranno essere realizzate in soluzioni architettoniche congrue con l'impianto morfologico di insieme, utilizzando materiali e finiture armonici con l'edificazione esistente.
          Le autorimesse, se realizzate totalmente fuori terra, non dovranno superare l'altezza massima di ml. 2,40.
  4. Le prescrizioni di cui al precedente comma si applicano direttamente alle singole unità edilizie qualora gli interventi non comportino modifica della destinazione d'uso esistente e siano finalizzati all'esercizio dell'attività agricola.
    Qualora l'insediamento ricada all'interno di quelli non più destinabili all'uso rurale di cui al successivo art. 54 andrà predisposto un progetto unitario preliminare rispettoso dei contenuti di cui ai precedenti punti, ed approvato secondo le modalità ed i vincoli indicati al medesimo art. 54.
  5. Gli usi esistenti compatibili e gli usi previsti nei complessi ed edifici di valore ambientale sono quelli ammessi dalle classificazioni di Piano relative alle zone urbanistiche all'interno delle quali si trovano gli edifici medesimi.
    L e variazioni di destinazione d'uso consentite rispetto quella in essere sono pertanto solo quelle previste per ogni singola zona o sottozona dalle presenti norme.
    Si applicano comunque, riguardo alla possibilità di alienazione dall'uso rurale del patrimonio edilizio storico, le disposizioni di cui al successivo art. 54.