COMUNE DI PODENZANO
PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Parte II^

I^ Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione parte I°
I^ Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione parte II°
parte III° III^ Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione

parte I°

CAPO I - GENERALITÁ
Art. 1 - Applicazione del P.R.G.
Art. 2 - Elaborati di Piano Regolatore Generale.

CAPO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 3 - Definizione degli indici urbanistici
Art. 4 - Opere di urbanizzazione
Art. 5 - Distanze ed altezze
Art. 6 - Applicazione degli indici

CAPO III - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 7 - Categorie d'intervento
Art. 8 - Manutenzione ordinaria
Art. 9 - Manutenzione straordinaria
Art. 10 - Restauro e risanamento conservativo
Art. 11 - Ristrutturazione edilizia
Art. 12 - Mutamento della destinazione d'uso
Art. 13 - Nuova edificazione
Art. 14 - Ampliamento
Art. 15 - Demolizione
Art. 16 - Ristrutturazione urbanistica
Art. 17 - Sistemazione dei terreni
Art. 18 - Intervento relativo all'arredo urbano e alle opere minori

CAPO IV - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art. 19 - Strumenti di attuazione del P.R.G
Art. 20 - Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica
Art. 21 - Piani per l'edilizia economica e popolare. (P.E.E.P.)
Art. 22 - Piani Particolareggiati di iniziativa privata
Art. 23 - Piani di sviluppo aziendali ed interaziendali
Art. 24 - Piani di recupero
Art. 25 - Programmi integrati d'intervento
Art. 26 - Intervento edilizio diretto

CAPO V - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 27 - Divisione del territorio comunale in zone

CAPO VI - NORME GENERALI PER LA TUTELA ELA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ED AMBIENTALE
Art. 28 - Individuazione dei tessuti storici sottoposti a diverso grado di tutela - Zone omogenee A
Art. 29 - Ambiti di applicazione e definizione delle singole categorie di intervento di recupero edilizio
Art. 30 - Zone A1/A2 - Disciplina di intervento: norme generali
Art. 31 - Zone A1/A2 - Prescrizioni particolari
Art. 32 - Usi compatibili e usi previsti nelle zone A1/A2
Art. 33 - Standards di parcheggio privato nelle zone A1/A2
Art. 34 - Edifici e manufatti di valore storico testimoniale
Art. 35 - Edifici e complessi insediativi di valore ambientale - Disciplina di intervento

parte II°

CAPO VII - ZONE OMOGENEE B e C
Art. 36 - Zone B e C a prevalente destinazione residenziale - Destinazioni d'uso ammesse
Art. 37 - Zone B - Norme generali
Art. 38 - B1 - Zone residenziali sature
Art. 39 - B2 - Insediamenti agricoli esistenti all'interno del territorio urbanizzato
Art. 40 - B3 - B4 - B5 - Zone residenziali di saturazione
Art. 41 - B6 - Zone residenziali di completamento in P.U.E
Art. 42 - B7 - Edifici ed insediamenti ricadenti all'interno dei nuclei edilizi esistenti
Art. 43 - Zone residenziali di espansione C1 - C2
Art. 44 - P.R.I. - Programmi integrati d'intervento
Art. 45 - C.R.U. - Comparto di ristrutturazione urbana

CAPO VIII - ZONE OMOGENEE "D"
Art. 46 - Zone omogenee "D" a prevalente destinazione produttiva:
             a) - Destinazioni d'uso ammesse
             b) - Attività produttive e commerciali insalubri
Art. 47 - D1 - Zone industriali e artigianali esistenti sature
Art. 48 - D2 - Zone artigianali ed industriali di completamento
Art. 49 - D3 - Zone industriali e artigianali di completamento in P.U.E
Art. 50 - D4 - Zone di espansione per industria e artigianato
Art. 51 - D5 - Comparto di ristrutturazione produttiva

CAPO IX - ZONE AGRICOLE
Art. 52 - Norme e procedure di regolamentazione degli interventi edilizi e delle variazioni d'uso dei fabbricati esistenti nel territorio agricolo
Art. 53 - Edifici o insediamenti con destinazione extrarurale
Art. 54 - Edifici e insediamenti non più destinabili all'uso rurale
Art. 55 - Edifici ed insediamenti costituenti unità rurali in piena attività
Art. 56 - Norme regolanti l'esercizio delle attività agricole e similari. - Zone agricole normali E1
Art. 57 - Usi ammessi nelle zone agricole - Zone agricole normali E1
Art. 58 - E2 - E3 - Zone agricole di rispetto all'abitato

CAPO X - ZONE OMOGENEE "F" e "G"
Art. 59 - Zone F - Servizi urbano territoriali
Art. 60 - Zone F/G - Zone destinate alla viabilità
Art. 61 - Zone G - Zone per attrezzature urbane

CAPO XI - SERVIZI PRIVATI
Art. 62 - Servizi privati

CAPO XII - NORME GENERALI PER LA TUTELA ELA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE
Art. 63 - Criteri generali per il sistema ambientale e regime giuridico delle aree
Art. 64 - Interventi sull'ambiente
Art. 65 - Le unità di paesaggio
Art. 66 - Parco del torrente Nure
Art. 67 - Territorio agricolo organizzato secondo la struttura centuriata
Art. 68 - Territorio agricolo a bassa densità insediativa
Art. 69 - Territorio agricolo insediato per case sparse e per nuclei edilizi
Art. 70 - Territorio urbanizzato ed urbanizzabile a cessata vocazione agricola
Art. 71 - Ambiti di interesse archeologico
Art. 72 - Idrografia storica
Art. 73 - La viabilità storica e panoramica
Art. 74 - Ambiti di applicazione della Legislazione Nazionale e Regionale di contenuto paesistico
Art. 75 - Zone di tutela delle visuali su emergenze architettoniche e paesaggistiche
Art. 76 - Ambiti di recupero e riqualificazione ambientale delle cave
Art. 77 - Divieto di installazioni pubblicitarie

CAPO XIII - ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 78 - Zone a verde privato
Art. 79 - Zone a parco privato
Art. 80 - Zone di rispetto cimiteriale
Art. 81 - Zone di rispetto alle acque pubbliche
Art. 82 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua
Art. 83 - Ambiti di tutela dei corsi d'acqua di interesse comunale
Art. 84 - Zone di rispetto idrogeologico
Art. 84 bis - Compatibilità ambientale delle infrastrutture tecnologiche
Art. 85 - Zone di rispetto agli impianti di depurazione
Art. 86 - Zone per attività estrattive
Art. 87 - Zone militari

CAPO XIV- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 88 - Nuovi insediamenti commerciali
Art. 89 - Parcheggi privati
Art. 90 - Edifici esistenti in contrasto con la zonizzazione di P.R.G
Art. 91 - Impianti per la distribuzione di carburante
Art. 92 - Attività agri turistiche
Art. 93 - Prescrizioni geologiche

parte III° III^ Piano regolatore genrale - Norme tecniche di attuazione

Elaborato Tecnico Commerciale

Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali
Le previsioni per le medie strutture di vendita
Le previsioni per le altre strutture di vendita

CAPO VII - ZONE OMOGENEE B) E C)
Art. 36 - ZONE B) e C) A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Le zone residenziali sono destinate alla residenza ed a quegli insediamenti che sono direttamente connessi alla residenza e più specificatamente alle successive categorie:

  1. Abitazioni permanenti, singole o collettive e relativi ambienti di servizio quali: cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso comune, ecc.
  2. Alberghi, ristoranti, trattorie, locande, bar, locali di spettacolo e divertimento, pubblici esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, banche.
  3. Attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 150 per unità immobiliare, incrementabili con le superfici destinate ad esposizione o depositi.
  4. Uffici pubblici e privati, studi professionali, circoli culturali.
  5. Attività artigianali esclusivamente se di servizio e necessarie alla residenza e compatibili con essa, con esclusione di attività nocive, dannose o comunque tali da provocare disagio alla residenza.
  6. Stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli nell'ambito delle indicazioni previste dalla legislazione vigente, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari almeno alla superficie utile dell'officina, purché i locali siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti con l'esito sonoro contenuto come prescritto dalla legislazione vigente.

Dalle zone residenziali sono escluse le attività classificate o classificabili come industrie insalubri di 1° classe di cui all'art.216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 05/09/1994 e quelle che, per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, possono riuscire di pericolo, danno o molestia alle persone.

L'insediamento di locali per lo spettacolo e divertimento è ammesso nelle zone a prevalente destinazione residenziale a condizione che vengano poste in atto, in via preventiva, le cautele necessarie per evitare i rischi di disturbo da rumore, che dovranno essere contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 37 - ZONE B - NORME GENERALI
  1. Le zone omogenee B interessano le porzioni di territorio comunale totalmente o parzialmente interessato da edificazione compreso all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ed aventi destinazioni prevalentemente residenziali o ad attività complementari e compatibili con la residenza.

    Le zone B sono individuate nelle tavole grafiche del presente piano che le articola nelle seguenti zone:
  • B1 - residenziali sature
  • B2 - insediamenti agricoli esistenti all'interno del territorio urbanizzato
  • B3 - B4 - B5 - residenziali di saturazione
  • B6 - di completamento in P.U.E.
  • B7 - edifici ed insediamenti ricadenti all'interno dei nuclei edilizi esistenti
  1. All'interno delle zonizzazioni delle zone omogenee B, le tavole di piano individuano, mediante apposita simbologia, i fabbricati che rivestono interesse di bene testimoniale e i complessi insediativi di valore ambientale. Su tali fabbricati si applicano le categorie d'intervento di cui ai precedenti articoli34 e 35, in base ai riferimenti numerici riportati nelle tavole di zonizzazione.
Art. 38 - ZONE RESIDENZIALI SATURE
  1. Tali zone comprendono le aree a prevalente destinazione residenziali già edificate, di vecchia formazione, nelle quali il piano prevede la ristrutturazione degli edifici esistenti o il riutilizzo delle volumetrie esistenti a scopi prevalentemente residenziali secondo le destinazioni d'uso ammesse di cui all'art. 36.
  2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con le seguenti categorie d'intervento:
    1. manutenzione straordinaria;
    2. risanamento conservativo
    3. ristrutturazione edilizia
    4. demolizione e ricostruzione
  3. In caso di interventi di cui ai precedenti punti b, c, e d è ammesso un incremento del volume lordo (Vl) "una tantum" che dovrà essere contenuto entro il valore forfettario pari a mc.100, per ogni unità edilizia così come individuabile nella mappa del catasto terreni alla data di adozione del presente piano.
  4. Gli interventi dovranno garantire le aree ed opere di urbanizzazione primaria minime di cui ai punti a) e b) del precedente art.4
  5. In caso di demolizione e ricostruzione, ampliamento o mutazione della destinazione d'uso dovranno essere reperiti gli spazi di parcheggio privato, dimensionato in base alle dimensioni delle ricostruzioni, ampliamenti o mutamenti d'uso, secondo le prescrizioni del successivo art.89 e relativa tabella.
  6. Eventuali lotti liberi, comunque individuati da frazionamenti anteriori alla data di adozione del presente piano, aventi superficie superiore a mq. 500, potranno essere edificati in misura di mc. 2,00 di volume lordo (Vl) per mq. di superficie fondiaria (Sf).
  7. Tutti gli interventi in tali zone dovranno essere volti alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche degli insediamenti, gli ampliamenti e le ricostruzioni in ogni caso dovranno rispettare i seguenti parametri:
    • Altezza massima (Hmax) = ml 10,50
    • Rapporto di copertura (Q) massimo = 50%
    • distanze a norma del precedente art. 5
Art. 39 - INSEDIAMENTI AGRICOLI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO
  1. Tali zone comprendono le aree interessate da insediamenti agricoli che risultano compresi all'interno del territorio urbanizzato.
  2. In tali zone il piano prevede sia la possibilità di permanenza delle attività agricole che il recupero a fini residenziali.
  3. In caso di permanenza di attività agricole sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:
    • manutenzione straordinaria;
    • risanamento conservativo
    • ristrutturazione edilizia
    • nuova costruzione o ampliamento applicando gli indici urbanistici di cui al successivo art.57 per ciascun tipo di attività.
  4. Le volumetrie di ampliamento o nuove costruzioni realizzate posteriormente al 26.02.1990 non potranno comunque computarsi ai fini della eventuale successiva trasformazione d'uso di cui ai punti successivi.
  5. Non sono consentiti ampliamenti o nuove costruzioni di stalle, di locali per lo stoccaggio di liquami e comunque di edifici che possano, per il loro uso, recare disagio alla adiacente zona residenziale.
  6. In tali zone sono inoltre ammesse destinazioni d'uso residenziali o complementari della residenza di cui al precedente art.36 mediante redazione di un progetto generale unitario di massima esteso all'area di proprietà individuata unitariamente nelle tavole di piano, che non riguardi parti comuni. Tale progetto generale unitario dovrà contenere le seguenti indicazioni:
    • rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto,
    • progetto generale interessante l'intera area individuata dal PRG in scala non inferiore a 1:500 con indicazione dei tipi d'intervento e delle destinazioni d'uso previste,
    • progetto unitario delle opere di urbanizzazione primaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi (corrente elettrica, fognatura, gas, acqua, telefono),
    • Individuazione delle aree di parcheggio di urbanizzazione primaria calcolata secondo le indicazioni del precedente art.4, punti a) e b) e riferite al volume lordo (Vl) e delle aree da destinare a verde privato;
    • impegno della proprietà, mediante convenzione o atto unilaterale realizzare le opere di urbanizzazione previste ed alla cessione dei parcheggi pubblici contestualmente alla realizzazione delle opere.
  7. Gli interventi non potranno complessivamente superare il volume lordo (Vl) esistente calcolato sui soli fabbricati esistenti alla data 26.02.1990, scomputando dal Vl esistente il volume degli eventuali fabbricati agricoli realizzati dopo tale data.
    Sui fabbricati sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:
    • manutenzione straordinaria;
    • risanamento conservativo
    • ristrutturazione edilizia senza aumento del volume (Vl). esistente;
    • demolizione con o senza ricostruzione
    nel rispetto dei seguenti indici urbanistici:
    1. Il volume lordo edificabile (Vl) non dovrà superare la preesistente volumetria lorda (Vl) con esclusione dei fabbricati realizzati dopo il 26.02.1990;
    2. Realizzazione di spazi di verde privato in misura non inferiore a mq. 5,00 ogni 100 mc. di volume lordo (Vl);
    3. Distanze dai confini ai sensi del precedente art. 5;
    4. H max = altezza massima = ml. 8,00, in caso di ricostruzione. In caso di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia l'altezza massima (Hmax) non dovrà superare il valore preesistente,
    5. eventuali lotti inedificati interclusi, con superficie compresa tra mq.500 e mq. 1'000 e non già utilizzati, potranno essere edificati nel rispetto dei seguenti indici urbanistici fino ad un massimo di due alloggi:
      If = 1,00 mc/mq     Uf = 0,33 mq/mq      Hmax = 8,00 ml      Rc = 0,40 mq/mq
      Distanze a norma dell'art.5.
      Eventuali lotti interclusi esistenti e non già utilizzati aventi superficie superiore a 1'000 mq. potranno essere frazionati in nuovi lotti aventi comunque superficie minima pari a mq. 1'000 (in tal caso la superficie rimanente potrà essere edificata e/o conteggiata ai fini edificatori solamente se uguale o superiore a mq. 500) sui quali è consentita, stanti gli indici sopra riportati, la realizzazione di non più di due alloggi per lotto. La presente disposizione deroga a quanto disposto dal precedente art. 6 ai commi 4) e 5) delle presenti norme.
    6. La realizzazione e la cessione gratuita di aree a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nella misura stabilita dal precedente art. 4, punti a) e b) calcolata sul volume lordo complessivo, o la monetizzazione delle stesse qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzarle e, in ogni caso, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
    7. La realizzazione di spazi di parcheggio privato secondo le prescrizioni del successivo art. 89 e relativa tabella.
Art. 40 - B3 - B4 - B5 - ZONERESIDENZIALIDISATURAZIONE
  1. Tali zone comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale di recente insediamento nelle quali possono essere ammessi ampliamenti o sopralzi dei fabbricati esistenti o la nuova edificazione sui lotti ancora liberi.
  2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto secondo le categorie d'intervento indicate per ogni sottozona ai punti successivi e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al precedente art. 36.
  3. Le zone residenziali di saturazione si articolano in tre sottozone denominate rispettivamente B3, B4 e. B5.
  4. Zone residenziali di saturazione B3
    In tali zone sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:
    • manutenzione straordinaria;
    • risanamento conservativo
    • ristrutturazione edilizia e/o ampliamento fino alla saturazione degli indici massimi di cui al punto successivo,
    • nuova edificazione o demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici urbanistici:
      If = 2,5 mc./mq.    Uf = 0,90 mq./mq.      H max = ml. 11,00
      Distanze a norma dell'art. 5   Rc = 0,5 mq./mq.
  5. Zone residenziali di saturazione B4
    In tali zone sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:
    • manutenzione straordinaria;
    • risanamento conservativo
    • ristrutturazione edilizia e/o ampliamento fino alla saturazione degli indici massimi di cui al punto successivo,
    • nuova edificazione o demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici urbanistici:
      If = 2,0 mc./mq.   Uf = 0,75 mq./mq   H max = ml. 9,00
      Distanze a norma dell'art. 5   Rc = 0,50 mq./mq.
  6. Zone residenziali di saturazione B5
    In tali zone sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:
    • manutenzione straordinaria;
    • risanamento conservativo
    • ristrutturazione edilizia e/o ampliamento fino alla saturazione degli indici massimi di cui al punto successivo,
    • nuova edificazione o demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici urbanistici:
      If = 1,5 mc./mq.   Uf = 0,50 mq./mq   H max = ml. 9,30
      Distanze a norma dell'art. 5   Rc = 0,50 mq./mq.

      Nelle zone B5 contrassegnate da asterisco sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:

      • manutenzione straordinaria;
      • risanamento conservativo
      • ristrutturazione edilizia e/o ampliamento fino alla saturazione degli indici massimi di cui al punto successivo,
      • nuova edificazione o demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici urbanistici:
        If = 1,2 mc./mq.
        Uf = 0,40 mq./mq
        H max = ml. 9,30
        Distanze a norma dell'art. 5
        Rc = 0,50 mq./mq.

    Nelle zone B5 contrassegnate da asterisco ubicate nelle località Altoè e Turro (variante approvata con Delibera C.C. n. 57 del 29/11/2005) la nuova edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici urbanistici;

    • If = 1,2 mc./mq.
      Uf = 0,40 mq./mq
      H max = ml. 7,50
      Rc = 0,45 mq./mq.
  7. Per tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o cambio di destinazione d'uso nelle zone residenziali di saturazione viene inoltre prescritto:
    1. La realizzazione e la cessione gratuita di aree a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art.4, punto 5)
    2. La realizzazione di spazi di parcheggio privato secondo le prescrizioni del successivo art. 89 e relativa tabella.
Art. 41 - B6-ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO IN P.U.E.
  1. Tali zone comprendono le aree oggetto di "interventi urbanistici preventivi" di cui al precedente art.19, approvati e convenzionati anteriormente all'adozione del presente P.R.G.
  2. In tali zone il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle prescrizioni e degli indici urbanistici (Uf, It, Hmax, Rc) prescritti dal "piano urbanistico preventivo" convenzionato. Nel caso in cui i termini di attuazione del piano particolareggiato siano scaduti senza che lo stesso si sia concluso l’eventuale edificazione sui lotti liberi rimane subordinata alla presentazione di un nuovo piano particolareggiato preventivo nel rispetto delle prescrizioni e degli indici urbanistici (Ut, Uf, It, If, , Rc, Hmax) del piano originario già scaduto.
  3. In tali zone, perimetrate nelle planimetrie di piano, il volume utile e la superficie utile (calcolati con le modalità previste dalla relativa convenzione) non potranno superare per ogni singolo lotto, così come individuato da frazionamenti in essere alla data di adozione del presente piano, i valori consentiti applicando gli indici If ed Uf previsti dalla convenzione, in ogni caso comunque non sarà ammissibile superare i valori massimi complessivi previsti dalla convenzione per l'intero piano urbanistico preventivo.
  4. Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi di parcheggio privato nella misura stabilita dal successivo art.89 e relativa tabella.
Art. 42 - B7-EDIFICIED INSEDIAMENTI RICADENTI ALL'INTERNO DEI NUCLEI EDILIZI ESISTENTI
  1. I nuclei edilizi esistenti sono perimetrati con apposita simbologia nelle tavole di P.R.G. in scala 1:5.000 e sono costituiti da un tessuto edilizio minore, prevalentemente di origine rurale, privo di valore storico ed architettonico all'interno del quale, a volte, si localizzano anche edifici di recente origine destinati a funzioni non rurali.
  2. Modalità d'intervento: in tali zone gli edifici sono sottoposti ai seguenti indirizzi progettuali:
    1. Gli edifici principali ed accessori esistenti, ad esclusione di quelli eventualmente classificati come elementi di valore testimoniale, di cui all' art.34, che posseggono, ancora riconoscibili, le caratteristiche costruttive, tipologiche proprie della tradizione locale, andranno recuperati secondo le categorie della ristrutturazione edilizia di tipo A e B in relazione al loro grado di conservazione;
    2. Gli edifici principali ed accessori esistenti incoerenti rispetto alle caratteristiche costruttive proprie della tradizione locale, i piccoli rustici e i volumi accessori potranno essere recuperati come previsto per quelli di cui al precedente punto a, oppure demoliti e ricostruiti con il mantenimento del volume lordo preesistente. I piccoli edifici e i manufatti aventi caratteristiche di superfetazione potranno essere ricostruiti utilizzando anche la possibilità di accorpamento con altri volumi analoghi da demolirsi contestualmente. In entrambi i casi andranno osservate nella ricostruzione anche le seguenti prescrizioni:
      • altezza massima = 7,00 ml.
      • distanza dai confini e dai fabbricati a norma del precedente art.5
      • parcheggi privati coma da successivo art.89 e relativa tabella.
    3. Eventuali lotti inedificati con superficie non inferiore a mq. 500 potranno essere edificati nel rispetto dei seguenti indici:
      • If = 0,8 mc/mq
      • H max = 7,00 ml.
      • Rc = 35%
      • distanza dai confini e dai fabbricati a norma del precedente art. 5
      • parcheggi privati come da successivo art. 89 e relativa tabella
    4. Gli edifici di tipo produttivo ed artigianale esistenti potranno solo ampliarsi all'interno del perimetro dei nuclei, sino al raggiungimento degli indici previsti per le zone produttive D2. Qualora si proceda alla totale demolizione, la ricostruzione potrà essere solo di tipo residenziale ed avverrà nel rispetto degli indici relativi ai nuovi fabbricati di cui al precedente punto c.
    5. Usi previsti:
      • Gli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione indipendentemente dall'uso attuale potranno ospitare tutte le funzioni insediabili nelle zone residenziali di cui al precedente art.36;
      • Le aziende agricole in piena attività potranno mantenere la loro funzione rurale ed anche aumentare la dotazione di fabbricati, ad esclusione di quelli destinati ad attività non compatibili da un punto di vista igienico e sanitario con il vicinato, nel rispetto della quantità e degli indici stabiliti per le zone agricole normali al successivo art.57;
      • Le attività produttive potranno mantenere la funzione esistente o riconvertirla in artigianato di servizio, magazzini, purché contestualmente avvenga il reperimento degli spazi di parcheggio privato di cui al successivo art. 89 e relativa tabella realizzati con pavimentazioni permeabili, o in funzione residenziale.
Art. 43 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE - C1 - C2
  1. Le zone residenziali di espansione comprendono le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali per le quali sono prescritte le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 36.
  2. In tali zone è prescritto l'intervento urbanistico preventivo mediante la redazione di "piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata" o di "P.E.E.P." di cui ai precedenti articoli 20, 21, e 22, secondo le specifiche indicazioni delle tavole di piano; la superficie minima d’intervento dovrà essere pari ad almeno il 70% dell’intero comparto o come da individuazione grafica delle tavole di P.R.G.
  3. Fra le zone a prevalente destinazione residenziale e le zone produttive ed agricole, al fine di evitare situazioni di disagio ambientale per la residenza, dovrà essere prevista un'area di rispetto in particolare per quanto riguarda la classificazione acustica prevista dal disposto degli artt. 6, comma a) e b) e art. 4 comma a) della Legge 26/10/1995 n°44.
  4. Le zone residenziali di espansione si articolano in due sottozone denominate C1 e C2, regolate dai seguenti parametri urbanistici:
    1. Zone di espansione residenziale C1:
      • It = 10.000 mc./ha
      • Ut = 3.300 mq./ha
      • H max = ml. 11,00
      • Rc = 50%
      • Aree ed opere di Urbanizzazione Primaria (S1) e Secondaria (S2) da cedere e realizzare secondo le modalità del precedente art.4.
      • Distanze dai confini a norma del precedente art. 5 punti 2, 3, 5 e 11
      • Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 89 e relativa tabella.
    2. Zone di espansione residenziale C2:
      • It = 8.000 mc./ha
      • Ut = 2.800 mq./ha
      • H max = ml. 9,00
      • Rc = 45%
      • Aree ed opere di Urbanizzazione Primaria (S1) e Secondaria (S2) da cedere e realizzare secondo le indicazioni e le modalità del precedente art.4.
      • Distanze dai confini a norma del precedente art. 5 punti 2, 3, 5 e 11
      • Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 89 e relativa tabella.
Art. 44 - P.R.I. - PROGRAMMI INTEGRATI D'INTERVENTO
  1. Il piano individua, all'interno del territorio urbanizzato, il perimetro di un'area, a proprietà in parte pubblica ed in parte privata, contrassegnata con le lettere PRI, da recuperare mediante Programma Integrato d'Intervento da attuarsi secondo le indicazioni della Legge n°179/92e dall'art.20 della Legge Regionale n° 6/95, su tutta l'area perimetrata dalle tavole di PRG.
  2. In tale zona il piano si attua per intervento urbanistico preventivo d'iniziativa pubblica con le seguenti prescrizioni urbanistiche:
    • Superficie utile massima edificabile = Su = mq.5.000
    • Volume utile massimo edificabile = Vu = mc. 15.000
    • Destinazioni d'uso: dovranno essere comprese nelle categorie indicate ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 36 nonché attrezzature pubbliche d'interesse comune di cui al successivo art.61.Il progetto dovrà definire quantitativamente le destinazioni d'uso destinando alle funzioni abitative di cui al punto 1) dell'art.36 una volumetria, calcolata in Vu, non inferiore a mc. 3.750.
    • Urbanizzazione primaria: si prescrive una dotazione minima di U1 costituita da:
      1. Parcheggi pubblici = mq. 1.000
      2. Verde pubblico = mq. 500
    • Urbanizzazione secondaria: le aree e le opere di urbanizzazione secondaria, da valutarsi con le modalità prescritte al precedente art.4 e da riferirsi alla volumetria e superficie depurata della quota parte interessante destinazioni a pubblici servizi,, potranno essere reperite all'esterno del perimetro d'intervento, su aree a tali destinazioni individuate nelle tavole di piano, oppure monetizzate.
  3. Le costruzioni dovranno rispettare le distanze prescritte al precedente art.5 e dovranno essere dotate di parcheggi privati secondo le prescrizioni del successivo art.89 e relativa tabella; dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni edilizie:
    • Altezza massima (Hmax) = ml. 11,00
    • Rapporto di copertura massimo (Rc) = 50%
Art. 45 - CRU - COMPARTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANA

Il piano prevede il recupero, nel rispetto delle prescrizioni dell'art.35 della L.R. n°47/78, modificata dalla L.R. 23/80 e successive, di due aree produttive di cui una posta all'interno del tessuto residenziale del capoluogo e l’altra posta in località Altoè entrambe individuate con le lettere CRU.

In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico diretto, previa presentazione di un progetto planivolumetrico preventivo comprendente tutta l’area perimetrata e completo della localizzazione delle aree residenziali, delle opere di urbanizzazione nonché dei volumi da edificare. Parte integrante di tale Progetto Generale, la cui approvazione è subordinata alla preventiva presa d’atto del Consiglio Comunale, sarà una convenzione, da stipularsi per regolamentare la realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione. Con riferimento all’area posta all’interno del capoluogo (c.d. “area Gabbiani”)l’intervento è ammissibile nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi.:

  • Superficie utile massima edificabile = Su = mq. 2.950
  • Volume utile massimo edificabile = Vu = mc. 8.850
  • H. max.= 9.00 ml.
  • Destinazioni d'uso: dovranno essere comprese nelle categorie indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art.36
  • Urbanizzazione primaria e secondaria: si prescrive una dotazione minima di U1 e U2 da realizzare e cedere in sede di convenzione costituita da:
    Parcheggio a verde pubblico = mq. 1'900 complessivi a discrezione dell’Amministrazione comunale e compatibilmente con la dotazione complessiva di standards urbanistici.

Con riferimento all’area posta in località Altoè (c.d. “area Montesanto”) l’intervento è ammissibile nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi.:

  • Volume utile massimo edificabile = Vu = mc. 17.400,00
  • Superficie utile massima edificabile = mq. 5.800,00
  • H. max.= 9.30 ml.
  • Destinazioni d'uso: dovranno essere comprese nelle categorie indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art.36
  • Urbanizzazione primaria e secondaria: si prescrive una dotazione minima di U1 e U2 da realizzare e cedere in sede di convenzione costituita da aree a parcheggio ed a verde pubblico nel rispetto degli indici di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. a) e b).
  • Urbanizzazione secondaria: le aree e le opere di urbanizzazione secondaria, da valutarsi con le modalità prescritte al precedente art.4 e da riferirsi alla volumetria e superficie utile realizzabili secondo le specifiche destinazioni d'uso di progetto di P.P., dovranno essere cedute secondo le indicazioni grafiche di massima e secondo le quantità minime di cui alle presenti norme; eventuali superfici di aree di urbanizzazione secondaria che, per particolari destinazioni d'uso, si rendessero necessarie, potranno essere monetizzate utilizzando gli importi per la realizzazione di pubblici servizi individuati dal vigente piano nel Capoluogo.
CAPO VIII - ZONE OMOGENEE "D"
Art. 46 - ZONE OMOGENEE "D" APREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA
a) DESTINAZIONE D'USO AMMESSE
b) ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI INSALUBRI
  1. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
    1. Le destinazioni d'uso ammesse in tali zone, nel rispetto dei successivi articoli e delle indicazioni delle planimetrie di P.R.G., sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
      1. Attività artigianali ed industriali di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
      2. Attività artigianali/industriali del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti.
      3. Attività annonarie, commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi ed attività complementari, commerciali al dettaglio.
      4. Servizi pubblici e privati, attività alberghiere.
      5. Attrezzature di servizio della viabilità.
      6. Uffici pubblici o privati.
      7. Attrezzature tecnologiche delle aziende del gas, dell'energia elettrica, dei telefoni, dei trasporti pubblici, ecc.
    2. Nel rispetto degli indici previsti per le varie zone è ammessa, in tutte le zone a prevalente destinazione produttiva, l'edificazione di alloggi nella misura massima complessiva di mq. 150 per azienda, esclusivamente per la proprietà e/o per il custode. Tale superficie a destinazione residenziale, che comunque risulta compresa nella Su complessiva realizzabile sul lotto, non potrà in ogni caso superare il rapporto di 1/4 della superficie produttiva realizzata.
    3. Nel rispetto degli indici previsti per le varie zone sono ammessi gli uffici direttamente connessi con l'attività dell'azienda.
    4. Fatto salvo quanto indicato nel presente articolo i requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali e la loro localizzazione è regolata dall’allegato “Elaborato tecnico commerciale” alle norme tecniche di attuazione integrative del presente P.R.G.

  2. ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI INSALUBRI
    Le attività produttive e commerciali insalubri sono individuate nelle due classi 1^ e 2^ dalle disposizioni del R.D. n° 1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.
    1. ATTIVITA' INSALUBRI DI 1^ e 2^ CLASSE ESISTENTI.

      Gli interventi inerenti le opere edilizie e gli impianti tecnologici collegati alle attività insalubri esistenti nel territorio comunale all'adozione della presente Variante sono soggetti alle prescrizioni urbanistiche dettate dalle presenti norme di attuazione.

      La permanenza all'interno del perimetro del territorio urbanizzato – più specificatamente nelle zone omogenee A-B-C residenziali, F (attrezzature sportive di interesse territoriale) e G per pubblici servizi di cui agli artt. 59 e 61 delle N.T.A. ( queste ultime in particolare presenza di insediamenti scolastici, sanitari e socio-assistenziali)e nella fascia esterna di territorio immediatamente adiacente ad esso delle attività insalubri di 1aclasse di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 05/09/1994, e di quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, possono risultare di pericolo, danno o molestia alle persone, può essere consentita a condizione che chi le esercita dia dimostrazione che esse, per l'introduzione di particolari accorgimenti, sono compatibili con il tessuto urbano circostante, in quanto non creano pericolo, danno o molestia al vicinato.

      Fatto salvo quanto specificato al comma precedente, gli insediamenti insalubri di I^ o II^ classe esistenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e nella fascia esterna il territorio immediatamente adiacente ad esso, potranno ampliare la propria dotazione di strutture di servizio (uffici, magazzini, depositi, tettoie, mensa, spogliatoi, servizi igienici, adeguamento degli impianti tecnologici) pur nel rispetto degli indici urbanistici di cui al successivo art. 48 delle presenti norme.

      Relativamente agli insediamenti insalubri produttivi esistenti di 1^ o 2^classe ubicati in zone adiacenti funzioni residenziali – zone omogenee A-B-C – o adiacenti zone F (attrezzature sportive di interesse territoriale) e G per pubblici servizi di cui agli artt. 59 e 61 delle N.T.A. (queste ultime in particolare presenza di insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali) – non sono ammessi interventi tesi ad aumentare e/o potenziare sia il grado di insalubrità esistente che alla possibilità di arrecare pericolo, danno o molestia alle persone.

      Per quanto riguarda specificatamente l’attività insalubre sono inoltre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati unicamente all’eliminazione di insalubrità.
    2. ATTIVITA' INSALUBRI DI 1a E 2a CLASSE DI NUOVO IMPIANTO.

      E' escluso l'insediamento all'interno di zone a prevalente destinazione residenziale e/o miste e/o destinate a servizi pubblici (specificatamente zone omogenee A-B-C), F (attrezzature sportive di interesse territoriale) e G per pubblici servizi di cui agli artt.59 e 61 delle N.T.A. (queste ultime in particolare presenza di insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali) delle attività insalubri di 1° classe di cui all'art.216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definito dall'elenco approvato con D.M. Sanità del 05/09/1994, e di quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, possono risultare di pericolo, danno o molestia alle persone. Il rilascio della concessione edilizia per le nuove attività insalubri di 1ae 2aclasse che s'insedieranno in zone non connesse a funzioni residenziali è subordinato alla presentazione di uno studio preliminare rivolto alla valutazione dell’impatto ambientale e comunque secondo quanto disposto dalla L.R. 18.05.1999 nr. 9 e s.m.i.

      Chiunque richieda una concessione per la costruzione di edifici destinati ad uso produttivo o commerciale deve dichiarare anche il tipo di lavorazione che in esso verrà svolta o i materiali che in esso saranno depositati.

      I nuovi interventi dovranno rispettare il Regolamento n° 1836/93 del Consiglio CEE del 29.06.93 e Decreto n° 413 del 05.08.95.

      La medesima procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nei casi di:
      1. modifiche di destinazione d'uso che comporti attivazione di attività insalubri di 1a e 2a classe;
      2. modifiche o integrazioni di impianti tecnologici che comportino l'attivazione di attività insalubri di di 1a e 2a classe.
Art. 47 - D1 - ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ESISTENTI SATURE
  1. Tali zone sono interessate da attività industriali o artigianali all'interno degli insediamenti residenziali o da attività produttive non utilizzate.
  2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle destinazioni d'uso preesistenti e/o di cui ai punti b), c), d), e) ed f) del precedente art. 42, con le seguenti categorie d'intervento:
    • manutenzione straordinaria;
    • ristrutturazione edilizia e/o demolizione e ricostruzione con possibilità di incremento senza superare i seguenti valori massimi ammissibili:Uf = 0,50 e Rc = 55%.
    • H. max. = 10.00 ml. E comunque non maggiore dell’altezza massima preesistente.

    In tali zone è pure ammesso il recupero a destinazione residenziale o integrativo della residenza, secondo le indicazioni del precedente art.36, mediante interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, applicando gli indici massimi prescritti per le "Zone residenziali di saturazione B5" di cui al precedente art.40, dopo aver ottenuto parere della Commissione Edilizia e del Consiglio Comunale.

    Negli interventi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione e/o di cambio di destinazione d'uso dovranno essere realizzati spazi di parcheggi pubblici secondo le prescrizioni del precedente art.4 e spazi privati di parcheggio nelle quantità previste dal successivo art.89 e relativa tabella.
Art. 48 - D2 - ZONE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO.
  1. Comprendono i fabbricati a destinazione produttiva esistenti e le relative aree necessarie per l'ampliamento delle attività, nonché le aree libere in zone già urbanizzate.
  2. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del presente articolo 46.
  3. In tali zone il "piano" si attua per intervento edilizio diretto, secondo le seguenti prescrizioni:
    • Uf = 0,60 mq./mq.
    • Rc = 65%
    • H. max.= mt. 12.00
    • Sm = mq. 1.000 o preesistente
    • Distanze a norma del precedente art. 5 - punti 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10.
    • Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 89 e relativa tabella.
    • Sm per l’area denominata “Gabbiani” = così come da individuazione grafica di P.R.G.
  4. In sede di richiesta di Concessione Edilizia per la nuova edificazione o ampliamento e/o cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti dovrà essere prevista la realizzazione di aree di parcheggio pubblico secondo le prescrizioni del precedente art.4.
    Per le sole zone sottoposte a Progetto Planivolumetrico (PL) occorrerà prevedere un preliminare progetto generale comprendente tutta l’area perimetrata e completo della localizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché dei volumi da edificare. Parte integrante di tale Progetto Generale, la cui approvazione è subordinata alla preventiva presa d’atto del Consiglio Comunale, sarà una convenzione, da stipularsi per regolamentare la realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione. L’intervento è ammissibile nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al precedente comma 3, previa individuazione delle aree a parcheggio e verde pubblico di cui all’art. 46, comma 5, della L.R. nr. 47/78 e s.m.i.
  5. Nella zona omogenea D2* sarà possibile realizzare esclusivamente strutture di servizio (uffici, tettoie, spogliatoi, servizi igienici, magazzini, depositi) a condizione che non sia posta in opera alcuna attività che possa arrecare danno, molestia o disturbo alla popolazione residente circostante.
Art. 49 - D3 - ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO IN P.U.E.
  1. Tali zone comprendono le aree oggetto di "piani particolareggiati" approvati e convenzionati prima dell'adozione del presente P.R.G.
  2. In tali zone gli interventi dovranno rispettare gli indici planovolumetrici e le prescrizioni contenute nel "piano particolareggiato".
Art. 50 - D4 - ZONE DI ESPANSIONE PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO
  1. Tali aree sono sottoposte alla redazione del "piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) o di un "piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata" di cui agli artt. 20 e 22 delle presenti norme con le seguenti prescrizioni:
    • Ut = indice di utilizzazione territoriale = 5.000 mq./ha
    • Rc = 50%
    • H. max. = 12.00 ml.
    • Sm = superficie minima di intervento = almeno il 70% della S.T. dell’intero comparto; Sono comunque ammesse Sm inferiori a tale valore in caso di parti residue . o in caso di perimetrazioni inferiori individuate nelle tavole di piano.
    • Aree ed opere di Urbanizzazione Primaria (S1) e Secondaria (S2) da cedere e realizzare secondo le indicazioni e le modalità del precedente art.4.
    • Spazi privati di parcheggio a norma dell'art.89 e relativa tabella.
    • Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui ai punti a), b), c) e) e g) del precedente art. 46.
    • Le distanze dai confini dovranno rispettare le norme di cui ai punti 2, 3, 5, 9 e 11 del precedente art. 5.
  2. L'intervento urbanistico preventivo inerente l'area classificata D4 ubicata ai Casoni di Podenzano - Località Colombarone potrà essere attuato, fermo restando il rispetto delle indicazioni grafiche riportate nella tavola P 14 di P.R.G. e delle quantità minime di standards previste dal richiamato art. 4 delle N.T.A. e art. 46 della L.R. 47/78, per stralci funzionali di superficie minima non inferiore ai 20.000 mq.
    Fra le zone produttive e le zone a prevalente destinazione residenziale, al fine di evitare situazioni di disagio ambientale per la residenza, dovrà essere prevista un'area di rispetto in particolare per quanto riguarda la classificazione acustica prevista dal disposto degli artt. 6, comma a) e b) e art. 4 comma a) della Legge 26/10/1995 n°44.
Art. 51 - D5 - COMPARTO DI RISTRUTTURAZIONE PRODUTTIVA
  1. Il piano prevede il recupero a destinazione produttiva di un'area interessata da fabbricati inutilizzati, posta in adiacenza all'abitato di Altoè e contrassegnata con le lettere D5. In tale zona il piano si attua per intervento urbanistico preventivo interessante l'intera area perimetrata, mediante la redazione di una "piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata" nel rispetto dei seguenti indici urbanistici ed edilizi:
    • Ut = indice di utilizzazione territoriale = 5.000 mq./ha
    • Rc = 50%
    • H. max.= 12.00 ml.
    • Aree ed opere di Urbanizzazione Primaria (S1) e Secondaria (S2) da cedere e realizzare secondo le indicazioni e le modalità del precedente art.4. In particolare le opere e le aree di urbanizzazione secondaria dovranno preferibilmente interessare l'allargamento della strada di Altoè, secondo le indicazioni grafiche delle tavole di piano.
    • Spazi privati di parcheggio a norma dell'art.89 e relativa tabella.
    • Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui ai punti a), b), c) e) e g) del precedente art. 46.
    • Le distanze dai confini dovranno rispettare le norme di cui ai punti 2, 3, 5, 9 e 11 del precedente art. 5.
CAPO IX - ZONE AGRICOLE
Art. 52 - NORME E PROCEDURE DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE VARIAZIONI D'USO DEI FABBRICATI ESISTENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO
  1. Il P.R.G. suddivide, dal punto di vista del loro attuale utilizzo, gli edifici e gli insediamenti esistenti all'interno del territorio agricolo in:
    1. edifici ed insediamenti con destinazione extra-rurale;
    2. edifici ed insediamenti non più destinabili all'uso rurale;
    3. edifici ed insediamenti costituenti unità rurali in piena attività.
  2. Per ciascuna tipologia insediativa, fermo restando quanto previsto dagli artt. 34, 35 per gli edifici di valore storico, testimoniale, ed ambientale, il PRG detta una specifica disciplina finalizzata alla regolamentazione sia dell'edificazione che dell'eventuale modifica della destinazione d'uso in atto ai sensi dell'art.17della L.R. n°6/95.
Art. 53 - EDIFICI O INSEDIAMENTI CON DESTINAZIONE EXTRARURALE
  1. Sono costituiti da edifici e complessi, edilizi individuati negli elaborati grafici con apposita simbologia, destinati a funzioni extrarurali quali: residenza civile, seconda residenza, attività produttive e commerciali, attività terziarie, che sono pertanto già svincolati dal fondo rurale e quindi non soggetti alla legge regionale n° 6/95,e che per dimensione non sono individuabili nelle tavole di piano come zona omogenea specifica.
  2. Modalità d'intervento:
    1. per gli edifici o per parte di essi costituenti elementi di valore storico testimoniale ed ambientale individuati negli elaborati grafici. di PRG in scala 1/5.000, sono previsti interventi di recupero edilizio come specificato ai precedenti artt. 34, 35;
    2. per gli altri edifici sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione del volume lordo preesistente con ampliamento massimo di 150 mq. di SU destinata a spazi per usi complementari delle attività insediate, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
      • altezza massima = 7,00 ml.
      • distanza dai confini = come da art.5
      • parcheggi privati = come da artt.33/89
      Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione interessino più corpi edilizi aventi un volume lordo superiore a mc. 5000 sarà necessaria la predisposizione preventiva al rilascio delle singole concessioni, di un progetto edilizio unitario redatto su tutto l'insediamento che:
      • definisca l'assetto planivolumetrico d'insieme avendo cura di approfondire il rapporto tra la nuova edificazione ed il contesto ambientale attraverso lo studio dei nuovi tipi edilizi e dell'uso dei materiali;
      • affronti la problematica della dotazione o integrazione delle opere di urbanizzazione primaria che sarà, previa la predisposizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, a carico del richiedente le concessioni
  3. Usi previsti:
    • Gli edifici che alla data di adozione della recente variante sono destinati alla prima e seconda residenza potranno ospitare tutte le funzioni insediabili nella zona residenziale di cui al precedente art. 36;
    • Gli edifici sedi di artigianato produttivo, commerciale e terziario in essere, potranno mantenere l'uso in atto e trasformarsi in attività artigianali di servizio e magazzini, facendo riferimento all'ultima destinazione d'uso assentita, purché contestualmente avvenga il reperimento degli spazi di parcheggio privato di cui al successivo art.89 realizzati con pavimentazioni di tipo permeabile e parcheggi pubblici come da art.4 comma 5, o riconvertire il proprio uso in tutto o in parte in quello agricolo.
    • Gli edifici ed i complessi produttivi fatiscenti, ma non più utilizzati, potranno trasformarsi in
      artigianato produttivo, in artigianato di servizio, in residenza permanente o turistica, attività per lo svago e il tempo libero, pubblici esercizi, previa autorizzazione del Consiglio Comunale che valuterà l'ammissibilità del nuovo insediamento in rapporto alla dotazione delle opere di urbanizzazione esistenti ed all'impatto
      ambientale.
Art. 54 - EDIFICI E INSEDIAMENTI NON PIU' DESTINABILI ALL'USO RURALE
  1. In tale categoria rientrano gli edifici isolati e gli insediamenti rurali dismessi o in parziale attività e gli edifici rurali appartenenti alla piccola proprietà contadina non più funzionali ad una moderna conduzione agricola, individuati nelle tavv. di PRG in scala 1/5.000 con apposita simbologia.
  2. Modalità d'intervento:
    Per gli edifici e/o i complessi non rientranti in quelli tutelati ai sensi dei precedenti artt.30,34,35 si applicano le seguenti modalità di intervento:
    • Interventi su insediamenti rurali costituiti da non più di due unità edilizie appartenenti alla piccola proprietà contadina ed interventi su edifici di recente realizzazione:
      Gli edifici sono sottoposti ad interventi di recupero edilizio secondo le categorie della ristrutturazione edilizia di tipo A e B in relazione al loro grado di conservazione ed alla eventuale presenza di elementi stilistici di interesse ambientale.
      Le unità edilizie particolarmente fatiscenti potranno essere oggetto di interventi di ripristino edilizio. Agli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto stradale é consentito la demolizione con il conseguente arretramento al di fuori della fascia di rispetto.
    • Interventi su corti rurali di rilevante dimensione:
      Gli interventi riguardanti interi complessi rurali, non sottoposti alla disciplina di tutela di cui ai precedenti artt.30, 34, 35 sono ammissibili previa approvazione di un progetto unitario che individui per ciascun edificio, in relazione al suo valore, alle sue condizioni igienico sanitarie, al grado di conservazione della tipologia, la
      categoria di intervento di recupero scelta tra quelle elencate al precedente art. 29 tenendo conto dei seguenti indirizzi:
      • Gli edifici padronali e le case coloniche saranno sottoposti al risanamento conservativo di tipo A o B ed alla ristrutturazione di tipo B.
      • Le case bracciantili , i rustici saranno sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A o B che salvaguardino le caratteristiche originarie.
      • Le tettoie, le baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché i proservizi di altezza inferiore a mt. 2,50, saranno demoliti.
      • Andranno salvaguardati eventuali spazi liberi di pertinenza quali aree verdi, aie con pavimentazioni tipiche (cotto, ciotoli etc.).
      • Gli edifici diroccati o parzialmente demoliti alla data di adozione della presente variante generale, e quelli privi di valore potranno essere ricostruiti anche non sul sedime originario, nel rispetto della volumetria geometrica e delle caratteristiche tipologiche e dei materiali preesistenti che potranno essere modificate per quanto necessario ad acconsentire l'insediamento delle nuove destinazioni d'uso compatibili.
      • Il progetto unitario potrà anche prevedere il reperimento di spazi di sosta privati a servizio dell'insediamento nella misura massima di n° 2 posti auto per unità immobiliare. Tali pertinenze, che non concorrono alla verifica del volume lordo complessivo potranno essere realizzate al di fuori degli edifici esistenti in soluzioni architettoniche congrue con l'impianto morfologico di insieme, utilizzando materiali e finiture armoniche con l'edificazione esistente. Le autorimesse, se realizzate totalmente fuori terra, non dovranno superare l'altezza massima di ml. 2,40.
      • Al progetto unitario sarà allegata una convenzione con la quale il proprietario si impegna sia all'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti o alla realizzazione di quelle mancanti che alla contestuale realizzazione di quelle opere ritenute necessarie per la tutela e riqualificazione ambientale ai sensi del 1° comma dell'art. 17 della legge regionale n° 30/1995.
  3. Usi previsti:
    Premesso che negli edifici non più destinabili all'uso rurale, é sempre consentito il mantenimento dell'eventuale attività agricola in atto o il suo ripristino, ed in tale caso l'edificazione dovrà sottostare alle norme agricole, le modifiche di destinazione d'uso potranno avvenire secondo i seguenti indirizzi:
    1. Negli edifici ricadenti in insediamenti rurali costituiti da non più di due unità edilizie appartenenti alla piccola proprietà contadina in quelli di recente realizzazione potranno insediarsi le seguenti funzioni:
      residenza non agricola, seconda residenza, pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, magazzeni purché contestualmente avvenga il reperimento degli spazi di parcheggio privato di cui agli artt. 33, 89 realizzati con pavimentazioni di tipo permeabile.
    2. Negli edifici facenti parte di corti rurali di rilevante dimensione
      potranno insediarsi le seguenti funzioni: residenza non agricola, seconda residenza, attività turistiche, pubblici esercizi, attività di svago e tempo libero.
      Negli edifici originariamente di uso produttivo/rurale, quali stalle con fienili , barchesse, portici,le funzioni di cui sopra potranno insediarsi purché compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e con il contesto ambientale.
    3. Nelle unità poderali per le quali verrà consentito il recupero per funzioni non connesse con l'esercizio di attività agricole non potranno essere realizzati nuovi edifici abitativi anche a seguito di frazionamento: tale impegno dovrà essere regolarmente trascritto ai registri immobiliari.
Art. 55 - EDIFICI ED INSEDIAMENTI COSTITUENTI UNITA' RURALI IN PIENA ATTIVITA'
  1. Gli edifici e gli insediamenti costituenti unità rurali in piena attività alla data di adozione della presente variante, sono sottoposti alle normative di cui all' art. 57;
    E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa , che non presentano più i requisiti di ruralità , per i quali si provveda alla variazione nella iscrizione catastale , a norma dell'art. 9 del DL 30/12/1993n° 557 , convertito dalla legge 26/2/1994 , n° 133.
  2. Gli eventuali edifici di valore storico, ambientale, e testimoniale saranno sottoposti in ogni modo alla disciplina di tutela dettata ai precedenti artt. 30,34,35.
  3. La costruzione di nuovi fabbricati dovrà essere realizzata, di norma ad una distanza di rispetto dell'edificazione compresa nelle zone A2 e sottoposta a disciplina particolareggiata, non inferiore a mt.15,00 salvaguardando, inoltre le principali visuali dal territorio circostante; l'applicazione di distanze inferiori avverrà in casi eccezionali dopo attenta valutazione della Commissione Edilizia.
Art. 56 - NORME REGOLANTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E SIMILARI - ZONE AGRICOLE NORMALI E1
  1. Le zone agricole sono le parti di territorio comunale:
    • destinate all'esercizio delle attività agricole;
    • recuperabili all'uso agricolo;
    • destinate ad attività direttamente connesse con l'agricoltura, ivi compreso l'agriturismo, secondo il disposto
      della legge regionale 8/87.
  2. I soggetti attuatori delle previsioni di piano sono quelli definiti all'art. 40 della legge regionale n° 47/78 e s.m.
  3. Le presenti norme prescrivono il potenziamento a fini produttivi delle zone agricole e la salvaguardia del suolo coltivato dall'erosione per edificazione o per usi non agricoli.
  4. Le concessioni edilizie rilasciabili in zona agricola si riferiscono agli usi specificati alle lettere A1/A2/A3/A4 del successivo art. 57 . Sono rilasciate a titolo gratuito quelle rientranti nelle lettera a) dell'art. 9 della legge 10/77. Le residenze agricole potranno essere realizzate ex novo solo se funzionali alla conduzione del fondo e delle esigenze economiche sociali civili e culturali dei soggetti aventi i requisiti elencati al 5° comma dell'art. 40 L.R. 47/78 e s.m.
  5. La predisposizione di un piano di sviluppo aziendale e interaziendale (PSA) è sempre necessaria qualora un'azienda agricola, in relazione alle proprie esigenze connesse all'attività produttiva, intenda richiedere al Comune concessione per la realizzazione di opere edilizie di dimensioni eccedenti i massimi previsti dalle norme urbanistiche di zona. L'approvazione del PSA da parte della Provincia costituisce anche approvazione dei maggiori limiti cui i progetti edilizi potranno uniformarsi, rispettando, in ogni caso, per le abitazioni, i limiti fissati dall'art. 7, punto 4, del DM 2 Aprile 1968. (If max = 0,03 mc./mq.)
  6. La concessione edilizia rilasciata in attuazione di un PSA è comunque condizionata alla realizzazione, entro i tempi indicati dal PSA, degli interventi previsti dai medesimi strumenti.
  7. Quando il PSA interessa appezzamenti di terreno ricadenti in comuni diversi ma limitrofi e facenti parte di una stessa azienda agricola, è possibile, in accordo con il Comune confinante, concentrare le potenzialità edificatorie derivanti dalla applicazione delle norme di zona su uno o più appezzamenti: in questo caso tutti i terreni utilizzati per giustificare l'esigenza di una maggiore edificazione restano vincolati all'inedificabilità, con atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione del vincolo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
    Qualunque modificazione di destinazione d'uso effettuata anche senza opere è soggetta alle norme regionali e comunali in materia di cambio di destinazione d'uso.
  8. Per la verifica dei volumi e delle superfici realizzabili su ciascun fondo possono essere computati tutti i terreni purché non siano classificati dal presente piano a zona A, B, C, D, F e G.
Art. 57 - USI AMMESSI NELLE ZONE AGRICOLE - ZONE AGRICOLE NORMALI E1
  1. Gli usi ammessi nelle zone agricole sono:
    • A1 - Uso agricolo aziendale
    • A2 - Uso agricolo complementare
    • A3 - Allevamenti industriali
    • A4 - Serre e coltivazioni industriali
    Il rilascio di concessione edilizia, sia essa gratuita o onerosa, per nuove costruzioni o ampliamenti comporta la presentazione prima del rilascio della concessione edilizia della seguente documentazione:
    1. atto unilaterale d’obbligo al fine di vincolare l’uso decennale del fabbricato, ai sensi dell’art. 9 della Legge 28.01.1977, nr. 10;
    2. atto di asservimento dei terreni computati per la realizzazione del fabbricato.
    La documentazione di cui alle lettere a) e b) dovrà inoltre essere trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
    Per le aziende agricole di nuova formazione ed aziende agricole esistenti alla data di adozione del Piano ma sprovviste di fabbricati residenziali l'intervento edificatorio è ammesso, sempre e comunque nel rispetto dei seguenti parametri e criteri, solo nel caso in cui la superficie del fondo raggiunga uno dei seguenti valori minimi :
    • ha. 15,00 di seminativo
    • ha. 5,00 di coltura specializzata (vigneto, frutteto, colture in serre, ecc.)
  2. A1 - USO AGRICOLO AZIENDALE
    L'uso A1 comprende le funzioni connesse alla conduzione agricola aziendale (o interaziendale). L'esistenza di attività agricola aziendale (o interaziendale) costituisce condizione necessaria per la sua individuazione. Tale uso comprende le seguenti funzioni:
    • abitazioni agricole;
    • fabbricati di servizio;
    • allevamenti aziendali;
    • colture aziendali in serra;
    • lavorazione di prodotti aziendali;
    • infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e dell'ambiente;
  3. ABITAZIONI AGRICOLE
    Sono abitazioni agricole gli alloggi situati all'interno di un'azienda agricola, funzionali alla razionale conduzione aziendale.
    Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:
    1. del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito.
    2. dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del primo comma dell'art.7 della legge regionale 5 maggio 1977 n°18:
      • proprietari concedenti in quanto richiedenti la Concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori, dei conduttori interessati e dei loro familiari;
      • proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;
      • affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla Legge 11 febbraio 1971 n° 11 ed alla Legge 15 settembre 1964 n° 756;
      • Cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili;
    Le abitazione agricole sono preferibilmente ricavate in edifici preesistenti o in edifici demoliti e ricostruiti. Per abitazione agricola si intende, oltre al singolo alloggio, anche l'insieme di spazi accessori al servizio della residenza, quali cantinole, scale, androni, autorimesse.
    La Su residenziale massima non dovrà essere superiore a : mq. 160 di Su per ogni nucleo familiare per il quale è ammessa la residenza + 25 mq. di Su per ogni componente la famiglia eccedente le tre unità (per i nuclei familiari conviventi è richiesta la presenza di almeno una unità lavorativa a tempo pieno in azienda).
    Fatto salvo il rispetto dell’unità poderale minima ed in presenza della titolarità dei requisiti soggettivi per le costruzioni residenziali in zona agricola la Su residenziale complessiva relativa non dovrà risultare comunque superiore a mq. 480 per le aziende con superficie inferiore a 40 Ha e di 800 mq.per le aziende superiori a 40 ha.
    Nei casi in cui, in riferimento alla forma di conduzione dell'azienda, non sarà possibile assumere come riferimento il nucleo familiare presente sul fondo, fermo restando il limite massimo citato, la Su consentita sarà di 30 mq. per ogni unità lavorativa a tempo pieno in azienda.
    Le aziende agricole esistenti già dotate di fabbricati residenziali, in alternativa all'applicazione dello standard massimo precedente (mq. 480) potranno aumentare la dotazione di Su residenziale del 30% purché ciò comporti recupero del patrimonio edilizio esistente.
    Le nuove costruzioni e gli interventi di recupero dovranno sottostare, per quanto applicabile, alle norme di cui all'art.31e dovranno reperire, solo se destinate alla residenza e ricadenti all'interno dei centri abitati, gli spazi di parcheggio privato come definiti agli artt. 33, 89.
  4. FABBRICATI DI SERVIZIO
    Sono da intendersi come tali i fabbricati utilizzati per:
    • attività finalizzate all'autoconsumo per nuclei residenti in abitazioni agricole;
    • attività necessarie allo sfruttamento del suolo aziendale.
    Pertanto si tratta prevalentemente di:
    • depositi di prodotti aziendali;
    • depositi di materiali necessari alla produzione (quali foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.);
    • ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo (pollaio, porcilaia, conigliera, ecc.);
    • ricovero di attrezzi agricoli.
    Gli ampliamenti, le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione di tali fabbricati dovranno rispettare i seguenti indici perseguendo , comunque, la priorità del recupero del patrimonio edilizio nel rispetto delle esigenze funzionali ed economiche dell'azienda:
    Uf = mq. 100/ha di SAU
    Hf = m. 8,00
    Distanze dai confini e tra i fabbricati : ai sensi del precedente art. 5 e del Regolamento edilizio vigente.
  5. ALLEVAMENTI AZIENDALI
    Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale e dei suoi prodotti e collegati alle necessità di arricchimento del suolo, oltre che alle possibilità di smaltimento.
    Si definiscono aziendali e interaziendali gli allevamenti nei quali almeno il 40% delle unità foraggere consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame viene prodotto in azienda.
    Per gli allevamenti suinicoli e zootecnici minori la percentuale di auto approvvigionamento è del 35%.
    Negli allevamenti aziendali e interaziendali il carico di bestiame annuo complessivo non deve superare i 40 quintali di peso vivo per ettaro di SAU.
    Si richiede, per ogni tipo di allevamento, che lo smaltimento delle deiezioni avvenga attraverso la pratica della fertirrigazione secondo il dettato delle leggi n. 319/1976 e n. 650/1979, nonché il dettato della legge regionale n. 7/1983 e L.R. 50/95. Negli allevamenti interaziendali i liquami debbono essere conferiti ai soci per essere smaltiti con la pratica della fertirrigazione.
    Gli ampliamenti, le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione dei fabbricati inerenti a questo tipo di allevamenti dovranno rispettare i seguenti indici:
Per le Stalle

- Allevamenti da latte:

 

 

stabulazione fissa alla catena

UF= 75 mq/ha

stabulazione libera su lettiera permanente o cuccette

UF= 100 mq./ha

- Allevamenti da carne (vitelloni) e bovini da rimonta:

 

 

stabulazione libera con pavimento fessurato o fissa alla catena

UF= 65 mq/ha

stabulazione libera su lettiera permanente o a cuccette

UF= 90 mq/ha

Per le scuderie

UF= 100 mq/ha

Per gli ovili

- pecora

UF= 90 mq/ha

- agnello

UF= 65 mq/ha

Per le porcilaie

-scrofe in gestazione (ultima fase o con figliata suinetti)

UF= 150 mq/ha

-suini da ingrasso a gruppi

UF=60 mq/ha

Per le conigliere

 

-per femmine nel reparto maternità

UF= 150 mq/ha

-reparto ingrasso

UF= 175 mq/ha

Per i pollai

 

- polli da carne, ovaiole,pulcini

UF= 65 mq/ha

Distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati di servizio non aziendali = ml. 20,00
Distanza da fabbricati residenziali non aziendali= ml. 100,00
Distanza dai fabbricati aziendali ai sensi dell'art. 5 e nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel Regolamento Edilizio.
La SAU utilizzata per il calcolo relativo a un tipo di allevamento non può essere riconsiderata per il calcolo di un diverso tipo di allevamento.

  1. COLTURE AZIENDALI IN SERRA
    Tale funzione comprende serre fisse e serre mobili destinate alla forzatura del ciclo produttivo delle colture specializzate con copertura di porzioni di terreno coltivato; il terreno sottostante deve risultare quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate.
    Per serre mobili si devono intendere le strutture a tunnel, comunque ancorate stabilmente al suolo; per serre fisse si devono intendere invece le strutture realizzate in elementi leggeri e tamponamenti traslucidi, destinati alla forzatura del ciclo produttivo delle colture specializzate, con copertura di porzioni di terreno coltivato. In entrambi i casi comunque il terreno sottostante deve risultare quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate.
    Le serre mobili (strutture a tunnel) non sono assoggettate al rilascio di autorizzazione, nè ad alcuna limitazione, trattandosi di strutture di natura temporanea.
    Per le serre fisse gli indici da applicarsi per ampliamenti, ricostruzioni o nuova costruzione sono i seguenti:
    UF.= 0,25 mq/mq di SAU
    Distanza dai fabbricati e dai confini ai sensi dell'art. 5.
  2. LAVORAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI
    Questa funzione comprende lo stoccaggio, la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali destinati all'autoconsumo oppure alla commercializzazione
    Per gli ampliamenti, nuove costruzioni, demolizioni con ricostruzione, si applicano i seguenti indici, articolati per tipi di lavorazione:
    Hf = 8,00 m;
    Uf = 30 mq/ha SAU di coltura specializzata per la lavorazione, prima trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli;
    Uf = 100 mq/ha SAU di coltura a vigneto per cantine aziendali;
    Uf = 50 mq/ha SAU a coltura foraggera destinata all'alimentazione del bestiame per i caseifici.
    Le distanze sono regolate dal precedente art. 5.
  3. INFRASTRUTTURE TECNICHE E DI DIFESA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE
    Questa funzione comprende:
    • strade aziendali e interaziendali;
    • elettrodotti e altre opere tecnologiche a rete;
    • opere irrigue e opere di difesa idrogeologica, geologica e geotecnica;
    • opere per il risparmio energetico e per la trasformazione dell'energia.
  4. A2 - USO AGRICOLO COMPLEMENTARE
    L'uso A2 si riferisce a rimesse per macchine agricole che operino per commessa o per noleggio.
    L'esercizio dell'attività sopradescritta, pur non essendo legato a una singola azienda o consorzio di azienda, deve risultare connesso con la produzione agricola della zona circostante.
    Sono compresi nell'uso anche le riparazioni delle macchine, i locali di servizio, l'abitazione del proprietario o del custode,
    la vendita al dettaglio di prodotti agricoli prevalentemente prodotti in azienda.
    Per tale uso valgono le seguenti prescrizioni:
    Hf = 8,00 m.
    Ut = 0,05 mq/mq di St, con un massimo di 1.500 mq.
    Le distanze in genere sono regolate dal precedente art. 5.
  5. A3 - ALLEVAMENTI INDUSTRIALI - LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
    L'uso A3 comprende gli allevamenti zootecnici che non rispondono alle caratteristiche descritte per la funzione "allevamenti aziendali".
    Il Comune in sede di attuazione del presente piano provvederà alla stesura di una "carta generale" relativa alla vulnerabilità degli acquiferi e delle falde, che individui le superfici all'interno delle quali, nel rispetto degli indici che verranno definiti, saranno ammessi gli allevamenti industriali.
    Il mantenimento di quelli esistenti é subordinato alla redazione di uno studio geologico che fornisca informazioni per la puntuale predisposizione di idonei metodi di prevenzione delle possibilità di inquinamento derivanti dalla tipologia dell'allevamento.
    Tali opere e le opere previste in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti dovranno essere precisate in sede di convenzione da stipularsi fra il titolare dell'impresa ed il Comune.
    Sono da rispettare le norme stabilite dal Regolamento CEE 2066/92
    Valgono inoltre le seguenti prescrizioni edilizie:
    Hf =8,00 mt.
    Sf =La Sf. non dovrà essere inferiore a 10.000 mq per i bovini ed a 5.000 mq per zootecnia minore.
    Uf =0,30 mq/mq di St
    Distanza dai confini = 20,00 ml.
    Distanza tra i nuovi edifici destinati all'allevamento zootecnico di tipo industriale e le abitazioni esistenti = 100,00 ml, con esclusione dell'abitazione del custode o del proprietario, per la quale è consentita una distanza minima di 20,00 ml.
    Lo smaltimento delle deiezioni deve essere conforme a quanto previsto dalla legge Merli del 3/09/1975 e dalla legge n° 690/76, dal Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto suinicolo, dalle direttive tecniche per la regolamentazione della distribuzione dei liquami zootecnici nel suolo,dalla legge regionale n° 50 del 24/04/1995, e da ogni altra legge in vigore in materia.
  6. A4 - SERRE E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI
    L'uso A4 comprende coltivazioni non collegate allo sfruttamento del suolo agricolo, ma realizzate in manufatti edilizi specialistici (serre o altri).
    Per tale uso valgono le seguenti prescrizioni:
    Hf =8,00 m.
    Uf =0,50 mq/mq St.
    Le distanze sono regolate dal precedente art. 5.
Art. 58 - E2 - E3 - ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO
  1. Tali zone comprendono le aree agricole che, trovandosi nelle immediate vicinanze del territorio urbanizzato o urbanizzabile, sono destinate alla tutela delle zone residenziali. Queste aree sono da considerarsi agricole a tutti gli effetti e quindi concorrono ai fini del calcolo della superficie del fondo, ma sono sottoposte alle limitazioni di cui al presente articolo.
  2. Le zone agricole di rispetto all'abitato si articolano in due sottozone:
    E2 - Zone agricole di rispetto all'abitato a)
    E3 - Zone agricole di rispetto all'abitato b)
  3. E2 - Zone agricole di rispetto all'abitato a)
    In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni, mentre i fabbricati esistenti potranno essere interessati dai seguenti interventi:
    • manutenzione straordinaria;
    • ristrutturazione edilizia o ampliamento "una tantum" in misura del 20% del volume Vl esistente per i soli fabbricati residenziali.
  4. E3 - Zone agricole di rispetto all'abitato b)
    In tali zone le nuove costruzioni o la trasformazione dei fabbricati esistenti dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal perimetro del territorio urbanizzato e dal perimetro della zonizzazione di piano riguardante le nuove previsioni edificatorie:
    • edifici a carattere residenziale e di servizio di cui all'art. 57 delle presenti norme, punti 3, 4Dl = m. 20,00
    • costruzioni destinate all'allevamento aziendale di cui all'art. 57, punto 5Dl = m. 100,00
    In tali zone non sono ammesse attività di allevamento industriale e contenitori aperti per lo stoccaggio di liquami.
CAPO X - ZONE OMOGENEE F) E G)
Art. 59 - ZONE F - SERVIZI URBANO-TERRITORIALI
  1. Tali zone comprendono tutte le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici d'interesse comunale o sovracomunale di cui all'art. 41 della L.R. n°47/78 e successive modificazioni ed integrazioni. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle destinazioni e degli indici riportati ai punti seguenti.
  2. Tali zone, secondo le indicazioni riportate nelle tavole grafiche di piano, si articolano in :
    • Attrezzature tecnologiche e depuratore
    • Attrezzature urbane, comprendenti:
      • Cimiteri
      • Attrezzature sportive d'interesse territoriale,
      • Parcheggi d'interesse territoriale
  3. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E DEPURATORE:
    Tali aree sono destinate alla costruzione, all'ampliamento o alla ristrutturazione degli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto ( elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici, impianti di depurazione ecc.), da parte dell'Amm/ne Comunale o da parte degli Enti istituzionalmente competenti.
    In tali zone il piano si attua nel rispetto dei seguenti indici:
    • Uf = 0,6 mq/mq
    • Distanze minime a norma del precedente art.5.
  4. ATTREZZATURE URBANE
    Tali zone comprendono le seguenti attrezzature individuate graficamente nelle tavole di piano:

    4.1) CIMITERI
    Tali aree potranno essere interamente recintate ai fini cimiteriali e destinate esclusivamente a funzioni cimiteriali nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

    4.2) ATTREZZATURE SPORTIVE D'INTERESSE TERRITORIALE
    Tali zone, graficamente individuate nelle tavole grafiche di piano, interessano il centro sportivo del Capoluogo ed il relativo ampliamento. Tali zone sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti nel rispetto dei seguenti indici:

    • Uf = 0,3 mq./mq. (comprendenti impianti coperti e scoperti)
    • per il solo gioco del calcio = 0,6 mq./mq.
    • parcheggi di pertinenza come da art.89 e relativa tabella
    • Distanza minima dai confini = ml. 10,00
    • Superficie minima permeabile da attrezzare a prato o piantumata = 30% di Sf

    4.3) PARCHEGGI D'INTERESSE TERRITORIALE
    Tali zone comprendono le aree da destinare a parcheggio pubblico al servizio di attrezzature pubbliche d'interesse territoriale. In tali zone il piano si attua nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art.61, punto c.

Art. 60 - ZONE F/G - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÁ
  1. Tali zone comprendono le strade e le aree di rispetto stradale.
  2. L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali previsti nelle tavole di P.R.G. ha valore di massima e sarà ulteriormente precisata e specificata in sede di progettazione esecutiva delle singole opere.
    1. STRADE
      A.1) Le strade esistenti e previste nel territorio comunale di Podenzano sono distinte come segue:
      • Strade tipo B - extraurbane principali
      • Strade tipo C - extraurbane secondarie
      • Strade tipo E - strade urbane di quartiere
      • Strade tipo F - strade comunali d'interesse locale
      • Strade tipo F - strade vicinali
      • Strade ciclabili e pedonali
      A.2) Per quanto riguarda la viabilità di connessione territoriale con funzione nazionale, regionale e provinciale, il tracciato, le dimensioni della carreggiata, la tipologia degli accessi a livelli separati o a raso, sono individuati in termini di massima nelle tavole di piano e potranno essere definite in sede di progettazione esecutiva.

      A.3) Per quanto riguarda invece la viabilità di connessione urbana, la distribuzione locale fra isolati urbani, gli accessi diretti ai lotti e distribuzione capillare, il piano individua graficamente le tipologia stradali e le relative sezioni minime che dovranno rispettare i seguenti valori:

      Viabilità di connessione urbana:
      In zone B e C:

      Strade tipo 1:

      sezione m. 12,20
      carreggiata singola m. 8,0 (2 corsie da m. 4,0)
      n° 2 marciapiedi alberati m. 2,10 x 2 = m. 4,20

      Strade tipo 2:

      sezione m. 11,50
      carreggiata singola m. 8,0 (2 corsie da m. 4,0)
      n° 1 marciapiede alberato m. 2,5
      n° 1 marciapiede non alberato m. 1,00

      Strade tipo 3:

      sezione m. 11,0
      carreggiata singola m. 8,0 (2 corsie da m. 4,0)
      n° 2 marciapiedi non alberati m. 1,50 x 2 = m. 3,0

      in zone D:

Strade tipo 4:

sezione m. 12,0
carreggiata singola m. 9,0 (2 corsie da m. 4,50)
n° 2 marciapiedi non alberati m. 1,50 x 2 = m. 3,0

Viabilità di accesso diretto ai lotti e distribuzione capillare:
in zone B e C:

Strade tipo 5:

sezione m. 10,0
carreggiata singola m. 8,0 (2 corsie da m. 4,0)
n° 2 marciapiedi non alberato m. 1,0 x 2 = m. 2,0

in zone D:

Strade tipo 6:

sezione m. 10,50
carreggiata singola m. 7,50 (2 corsie da m. 3,75)
n° 2 marciapiedi non alberati m. 1,50 x 2 = m. 3,00

Pista ciclabile:

tipo 7:
sezione minima m. 2,50 per doppio senso di circolazione.
In caso di affiancamento di piste ciclabili con strade di cui ai tipi precedentemente indicati, la sezione della pista ciclabile deve sommarsi alla sezione della strada.
Se la pista ciclabile viene realizzata in un contesto di verde attrezzato la sua superficie viene considerata come dotazione di verde pubblico a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Percorso ciclabile:

Sono quelli che non si sommano alla larghezza della strada, ma sono parte di essa come da tavole di PRG con apposito simbolo grafico.

  1. AREE DI RISPETTO STRADALE

B.1) Le aree di rispetto stradale all'esterno dei centri abitati sono determinate in relazione a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30:04.92 n°285 e D.P.R. 26.04.93 n°147; in tali aree non è ammessa la nuova costruzione di fabbricati, ne' la ricostruzione conseguente a demolizioni integrali.

B.2) Le tavole di P.R.G. individuano graficamente il perimetro esterno delle fasce di rispetto stradale relative alle strade tipo C ed F (ad eccezione delle strade tipo F vicinali) con i seguenti valori minimi dal confine stradale:
Strade tipo B ml.40
Strade tipo C ml.30
Strade tipo F ml 20

Per le strade di tipo F vicinali non sono indicate graficamente le fasce di rispetto, ma comunque rimane prescritta un'area di rispetto avente profondità di ml.10 dal confine stradale.
Per quelle strade di progetto, poste in adiacenza o attraversanti aree a vocazione residenziale e, quindi incluse nel perimetro del territorio urbanizzato, l’approvazione del progetto di massima comporta la riduzione della fascia di rispetto stradale individuata cartograficamente secondo quanto disposto dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. oltre che del D.P.R. nr. 495 del 16.02.1992 recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

B.3) Per confine stradale s'intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

B.4) All'esterno dei centri abitati la costruzione o ricostruzione di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura o consistenza dovrà rispettare una distanza minima di ml. 5 dal confine stradale delle strade tipo B e ml.3 dal confine stradale delle strade tipo C ed F.

B.5) All'esterno dei centri abitati la realizzazione di nuovi accessi alle strade comunali, provinciali e statali sono subordinati al nulla osta da parte dell' Ente Proprietario della strada in modo che le distanze minime tra un accesso e l'altro siano conformi a quanto previsto dal Codice della Strada.

B.6) Le costruzioni esistenti nelle zone di rispetto stradale possono, nel rispetto degli indici massimi e delle prescrizioni della zonizzazione di piano, essere assoggettati ad interventi di ordinariao straordinaria manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o di ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale. Tali fabbricati potranno inoltre essere interamente demoliti e ricostruiti all'esterno delle fasce di rispetto stradale senza superare i valori di altezza massima (Hmax) e volume lordo (Vl) preesistenti e nel rispetto dei vincoli di tutela dei fabbricati e di inedificabilità previsti dal presente piano.

B.7) Le zone di rispetto stradale, ove non diversamente indicato sulle tavole di P.R.G., sono da ritenersi "ZONE AGRICOLE" fuori dai centri abitati ed a "DESTINAZIONE PRODUTTIVA E RESIDENZIALE" nei centri abitati.

B.8) In tutti gli altri casi non previsti si rimanda al nuovo codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione.

Art. 61 - ZONE G - ZONE PER ATTREZZATURE URBANE
  1. Tali zone sono destinate ai servizi pubblici di quartiere e si articolano nelle seguenti sottozone:
    • zone per istruzione
    • zone per attrezzature civili e religiose
    • verde pubblico attrezzato a parco o per lo sport
    • parcheggi pubblici
    • piazzali pedonali
  2. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle destinazione e degli indici di ogni specifica zona.

    1. ZONE PER L'ISTRUZIONE E ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE CIVILE O RELIGIOSO

      A.1) Tali zone sono destinate all'istruzione, alle chiese, ai centri civici, sociali, culturali, amministrativi e per pubblici servizi in base alle specifiche indicazioni riportate sulle tavole grafiche di piano.

      A.2) In tali zone il P.R.G. si attua per interventi edilizi diretti applicando i seguenti indici:

      • Uf = 0,6 mq./mq.
      • RC = 30%
      • Parcheggi inerenti le costruzioni = come da art. 89 e relativa tabella
      • Distanze dai confini a norma del precedente art. 5.

      A.3) Gli edifici ricadenti in zone storiche o ambientali dovranno rispettare le relative prescrizioni di intervento.

      A.4) Gli edifici ricadenti in zone per attrezzature civili e religiose per i quali non è prevista una disciplina particolareggiata d’intervento, fatto comunque salvo quanto previsto dalla Legge 01.06.1939 nr. 1089 sono assoggettabili a R.E. di cui all’art. 11 delle N.T.A.

    2. ZONE A VERDE PUBBLICO

      B.1) Tali zone si suddividono in:

      B.1.1) Zone a parco pubblico.
      Tali zone dovranno essere opportunamente piantumate ed attrezzate con percorsi pedonali. In esse saranno consentite solo opere di sistemazione del terreno con collocazione di panchine o fontane oltre a piccole attrezzature di servizio.

      B.1.2) Zone sportive.
      Tali zone sono destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero e cioè ad impianti ricreativi, sportivi e culturali e relativi servizi accessori. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

      • Uf = 0,3 mq./mq. (comprendenti impianti coperti e scoperti)
      • per il solo gioco del calcio = 0,6 mq./mq.
      • parcheggi di pertinenza come da tabella all'art.89
      • Distanza minima dai confini = ml. 10,00
    3. SPAZI A PARCHEGGIO PUBBLICO
    4. C.1) Gli spazi di sosta e parcheggio di urbanizzazione primaria o secondaria sono previsti e quantificati per ciascuna zona dalle norme del presente P.R.G. e/o nelle tavole grafiche. Tali zone sono unicamente destinate agli spazi di sosta dei veicoli ed ai relativi servizi accessori.

      C.1.2) Gli interventi ammessi sono quelli volti all'attuazione della destinazione prescritta. I parcheggi di nuova realizzazione nelle zone B e C dovranno garantire la permeabilità dei suoli, dovranno pertanto essere realizzati con pavimentazioni filtranti posati su letto in ghiaia e sabbia ed in grado di garantire un minimo del 40% della superficie complessiva perfettamente permeabile, con l'eccezione della quota parte di parcheggi per disabili che dovranno in ogni caso essere pavimentati

      C.1.3) In tali zone è ammessa l'edificazione di tettoie, chiostri, cabine telefoniche, recinzioni se integrative alle destinazioni di zona ed a condizione di garantire il decoro ambientale del contesto a giudizio insindacabile dell'Amm./ne Comunale.

    5. PIAZZALI PEDONALI

      D.1) Tali zone sono destinate alla realizzazione di piazzali ad uso esclusivamente pedonale. In tali zone sono esclusivamente ammesse le edificazioni di tettoie, chiostri, cabine telefoniche, recinzioni, spazi di seduta esclusivamente se integrativi con le destinazioni di zona ed a condizione di garantire il decoro ambientale del contesto.

CAPO XI - SERVIZI PRIVATI
Art. 62 - SERVIZI PRIVATI
  1. Tali zone comprendono le aree destinate ad attrezzature ed impianti privati individuate nelle tavole di P.R.G. con le specifiche simbologia.
  2. In tali zone il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni specifiche per le zone F e G con riferimento alle analoghe attrezzature pubbliche di cui ai precedenti artt. 59 e 61.
CAPO XII - NORME GENERALI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE
Art. 63 - CRITERI GENERALI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E REGIME GIURIDICO DELLE AREE
  1. Le zone urbanistiche in cui viene organizzato il territorio extraurbano (oltre a quella "Agricola" di cui al precedente Capo IX ), sono definite complessivamente "Sistema Ambientale".
  2. Esse sono destinate in generale alla salvaguardia dell'ambiente naturale per favorirne una utilizzazione che non contrasti con i suoi caratteri. In queste zone è tutelata la morfologia del suolo, dei corsi d'acqua, della vegetazione.
  3. Le aree interessate dal "Sistema ambientale" sono sottoposte ad un vincolo di carattere preminentemente ambientale. Esse non sono quindi preordinate all'esproprio per pubblica utilità, mentre l'eventuale parziale pubblicizzazione prevista per alcune zone, (Parco del Nure, Parco Urbano)viene disciplinata dai rispettivi articoli delle presenti Norme utilizzando meccanismi attuativi che, di norma, escludono il ricorso all'esproprio per pubblica utilità.
    L'attuazione delle previsioni del PRG relativamente al "Sistema ambientale" sarà quindi, in generale, di tipo privatistico, eventualmente regolata da convenzioni da stipularsi tra gli operatori privati e l'Amministrazione Comunale, nei casi in cui il PRG individui una utilizzazione pubblica e/o una fruizione sociale di una parte delle aree, o nei casi contemplati dall'art. 40 comma 15° della legge regionale n°47/78 e s.m. come integrato dall'art. 17 della legge n°6 del 30/1/1995.
Art. 64 - INTERVENTI SULL'AMBIENTE
  1. Il P.R.G tutela il verde e ne promuove lo sviluppo nei centri edificati e nel territorio agricolo.
  2. Nei centri edificati ,le alberature di alto fusto (aventi diametro del tronco superiore a ml. 0,30, essendo. la misurazione del diametro intesa ad un metro e mezzo dal colletto), esistenti alla data di adozione del presente PRG, quando non siano connesse con le normali conduzioni agricole, nonchè le specie pregiate esistenti, devono essere rigorosamente conservate e per il loro abbattimento necessita un'autorizzazione.
  3. E' vietato utilizzare aree a bosco e parco per depositi di materiali di alcun tipo, per attività industriali o artigianali ed in genere per qualsiasi attività diversa da quella forestale.
  4. E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature nonchè inquinarle con scarichi o discariche improprie.
  5. In particolare nei lotti edificabili, dovranno essere poste a dimora, all'atto della costruzione e in forma definitiva, nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq. di superficie di lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta. La scelta della specie deve avvenire all' 80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali. Non meno del 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere a latifoglie.
  6. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico competente.
  7. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere preventivamente acquisita e allegata agli elaborati di progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato, nel quale si renda inevitabile la manomissione delle alberature.
  8. Gli alberi di alto fusto abusivamente abbattuti senza la prescritta autorizzazione debbono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza.
    Ogni abbattimento abusivo comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria definita dal Consiglio Comunale con apposito regolamento.
  9. Nel territorio agricolo gli elementi vegetazionali esistenti quali : alberi in gruppo o in filare, siepi, macchie, ancorché non individuate con l'apposita simbologia nelle tavv. di P.R.G. alla scala 1: 5.000, devono essere conservati a cura dei proprietari in tutte le zone in cui é ammesso l'esercizio dell'agricoltura; è ammessa comunque la sostituzione degli esemplari malati e non recuperabili .
    Le formazioni arboree costituite da Robinia pseudo acacia , non sono tutelate.
    In ogni caso è raccomandata la ricostituzione dell'equipaggiamento vegetazionale della campagna, secondo i seguenti processi:
    • Rimboscamento e rinaturalizzazione:
      Tale criterio indica il rimboschimento, attraverso idonee tecniche forestali,sia delle emergenze vegetazionali
      presenti nell'unità di paesaggio " Parco del Torrente Nure" tutelando tali ambiti e potenziandoli sotto il profilo vegetale, che la realizzazione di nuove formazioni arboree nell'ambito delle aree sottoposte a recupero e riqualificazione ambientale o nei processi di ritombamento e sistemazione delle aree sottoposte a nuova
      escavazione.
      Il rimboschimento dovrà essere effettuato con essenze arboree scelte tra le seguenti specie o analoghe:
      Populus nigra , Populus italica , Salix alba, Acer campestre, Quercus robur, Quercus pubescens, Quercus petraea, Acer campestre, Ulmus minor.
    • Inarbustimento con prevalenza di essenze arbustive:
      Tale criterio viene indicato di massima per la sistemazione del verde stradale e delle aree intercluse nei principali svincoli per le quali si prevede l'inarbustimento, con l'utilizzo delle seguenti specie o analoghe:
      Acer campestre, Corilus avellana , Sambucus nigra , Viburnum lantana, Eunymus europaeus, Cornus mas, Cornus sanguinea, Juniperus communis.
    • Formazione di alberature a filari:
      Tale criterio è finalizzato alla conservazione e alla formazione di alberature a filari, nelle aree agricole, in particolar modo nella unità di paesaggio "Territorio agricolo organizzato secondo la struttura centuriata", da svilupparsi lungo i tracciati e le strade poderali.
      Tali alberature dovranno essere costituite da elementi arborei scelti tra le seguenti specie o analoghe:
      Morus nigra , Morus alba, Populus nigra, Populus italica, Salix alba, Tilia cordata, Quercus robur.
Art. 65 - LE UNITA' DI PAESAGGIO
  1. Il Piano Regolatore Generale persegue la valorizzazione e la tutela degli elementi dell'ambiente naturale costituenti il Sistema Ambientale.
    A tale scopo, anche in applicazione dell'art. 6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti "Unità di Paesaggio" ciascuna caratterizzata dalla presenza di "invarianti ambientali" costituite dal tipo di edificazione prevalente, dalla specifica logica insediativa, dalla densità insediativa , dalla qualità degli elementi vegetazionali esistenti, e dalla origine geomorfologica dei luoghi.
    All'interno delle unità di paesaggio il PRG prevede differenti zonizzazioni la cui edificabilità dovrà raccordarsi con gli orientamenti progettuali indicati dalle successive norme per ogni specifica unità.
  2. Le "Unità di Paesaggio" individuate all'interno del territorio comunale di Podenzano sono:
    1. Parco del Torrente Nure;
    2. Territorio agricolo organizzato secondo la struttura centuriata;
    3. Territorio agricolo a bassa densità insediativa;
    4. Territorio agricolo insediato per case sparse e per nuclei edilizi;
    5. Territorio urbanizzato ed urbanizzabile a cessata vocazione agricola.
Art. 66 - PARCO DEL TORRENTE NURE
  1. Comprende i sistemi ambientali direttamente o indirettamente interessati dal corso del Torrente Nure.
    Tali ambiti sono destinati, oltre alla normale conduzione agricola dei fondi, alla riqualificazione dell'ambiente naturalistico e ad una parziale fruizione sociale da realizzarsi con percorsi pedonali e aree da individuare specificatamente all'interno di eventuali strumenti di pianificazione attuativa.
  2. All'interno dei perimetri del parco naturale del torrente Nure ogni intervento dovrà tutelare:
    • gli elementi vegetazionali emergenti quali macchie, boschi, filari;
    • eventuali elementi della struttura centuriata individuati dalla nella cartografia di PRG in scala 1/5.000;
    • le arginature naturali ed artificiali sulle quali sono consentiti interventi esclusivamente finalizzati al mantenimento della loro funzionalità e quelli necessari alla difesa idraulica;
    • il mantenimento e la valorizzazione dei manufatti idraulici esistenti;
    • la manutenzione e valorizzazione delle piste naturali di accesso al fiume.
  3. L'edificazione nell'ambito delle zone urbanistiche ricadenti all'interno del parco naturale del Torrente Nure è sottoposta alla specifica disciplina edificatoria che subisce, però, le seguenti limitazioni:
    • sono vietati insediamenti agricoli di nuovo impianto;
    • le aziende agricole esistenti possono ampliarsi sino al raggiungimento degli indici di piano purché siano adottati accorgimenti a tutela della integrità ecologica delle acque di falda;
    • la nuova edificazione dovrà essere accorpata all'insediamento rurale esistente in armonia con l'impianto morfologico dichiarato nelle specifica scheda di insediamento (elaborato A2 ) e tutti gli edifici non potranno avere altezze superiori a mt. 6,00 con una tolleranza in più o meno del 15%;
    • non sono ammessi insediamenti agricoli di tipo intensivo (allevamenti industriali, ed allevamenti intensivi, attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
    • le nuove costruzioni e le ristrutturazioni degli edifici esistenti dovranno rispettare la morfologia (disposizione planimetrica e appoggio al suolo degli edifici), la tipologia (aperture, caratteristiche stilistiche, pendenze della copertura, ecc.), i materiali, le colorazioni (con valori cromatici riconducibili alle terre) della tradizione costruttiva locale e dell'architettura rurale. I progetti presentati dovranno in ogni caso dare indicazioni sulla sistemazione del lotto di pertinenza e andranno applicati i criteri descritti al precedente art. 31.

    Qualora si intenda utilizzare pannelli prefabbricati, occorre attenuare la percezione negativa utilizzando accorgimenti tesi ad ottenere un buon inserimento nel contesto ambientale (colorazioni in pasta o graniglia, rivestimenti, intonacatura ecc.).

    • Gli edifici produttivi realizzabili in virtù della zonizzazione di Piano che si affaccino verso la sponda del Torrente andranno schermati con una specifica cortina di alberi ad alto fusto scelti tra le essenze tipicamente locali.
    • Le attività connesse allo svago ed al tempo libero ammesse nelle singole zone dovranno, nel limite del possibile, interessare il recupero degli edifici esistenti, provvedere alla tutela ed all'integrazione del patrimonio vegetale.
    • Sono ammessi capanni per la pesca e postazioni per l'osservazione ambientale realizzate con strutture precarie e materiali naturali (legno, pietra, etc.)
Art. 67 - TERRITORIO AGRICOLO ORGANIZZATO SECONDO LA STRUTTURA CENTURIATA
  1. E' il territorio all'interno del quale sono ancora riconoscibili elementi, quali strade, filari, canali irrigui e di scolo, il cui tracciato risale alla centuriazione romana.
  2. Il PRG individua con apposita simbologia gli elementi fisici che caratterizzano l'impianto storico della centuriazione e per le quali sono dettate le seguenti prescrizioni:
    • le strade andranno mantenute nel loro tracciato originario; é vietata l'eliminazione delle intersezioni ortogonali tra i diversi assi;
    • le piantumazioni lungo gli assi centuriati quali filari di gelsi, di salici, di pioppi cipressini, tigli ed altre essenze di valore ambientale, dovranno essere salvaguardate pur essendo concesso il reimpianto delle unità deperite e l'eventuale sostituzione delle essenze meno pregiate secondo i criteri descritti al precedente art. 64.
    • i canali andranno mantenuti nel loro tracciato originario, non potranno essere intubati se non per quanto necessario a favorire l'acceso ai campi.
  3. Nella zona agricola rientrante nel territorio centuriato non esistono limitazioni alle attività rurali insediabili secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 57 ,ma i nuovi insediamenti o gli ampliamenti aziendali dovranno essere accorpati all'edificazione esistente evitando così di inglobare nella corte aziendale in tutto o in parte le strade di origine romana.

La nuova edificazione rurale, se necessario da un punto di vista ambientale, dovrà essere schermata dalla visuale principale con cortine di alberi secondo i criteri di cui al precedente art. 64.

Art. 68 - PARCO DEL TORRENTE NURE
  1. E' il territorio caratterizzato dalla grande proprietà agraria nel quale gli insediamenti agricoli esistenti si sono organizzati in nuclei edilizi.
  2. Non esistono limitazioni funzionali all'insediamento rurale rispetto quanto stabilito all'art.57 ; sono però vietati gli insediamenti non accorpati ai nuclei preesistenti.
Art. 69 - TERRITORIO AGRICOLO INSEDIATO PER CASE SPARSE E PER NUCLEI EDILIZI
  1. E' il territorio caratterizzato dalla medio - piccola proprietà agraria ad alta densità insediativa, nel quale gli insediamenti agricoli esistenti si sono organizzati in nuclei edilizi o per case sparse lungo i principali assi viari.
  2. Non esistono limitazioni funzionali all'insediamento rurale rispetto quanto stabilito all'art.57. Particolare tutela va assegnata al sistema dei mulini esistente lungo il Rio Bertone attraverso la conservazione dei mulini esistenti , dei macchinari e delle vie d'acqua relative.
Art. 70 - TERRITORIO URBANIZZATO ED URBANIZZABILE A CESSATA VOCAZIONE AGRICOLA
  1. Il territorio urbanizzato ricomprende l'edificato, le nuove zone di espansione ed i servizi di quartiere ed urbani e le aree agricole intercluse a scarsa vocazione agricola .
  2. In esso il P.R.G. provvede alla tutela delle zone omogenee di Tipo A, ed alla disciplina dell'edificazione esistente e di quella di nuovo impianto secondo le nome di attuazione relative.
Art. 71 - AMBITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
  1. Sono costituiti dagli ambiti all'interno dei quali sono stati effettuati rinvenimenti di materiale archeologico risalente all'epoca romana o neolitica.
  2. Nel caso di interventi edilizi o comunque di interventi rivolti alla modifica dei suoli e dei sottosuoli ricadenti in un intorno di 500 mt.. di raggio dal centro della simbologia rappresentata in cartografia in scala 1/5.000, si dovranno attuare tutte le precauzioni e le cautele al fine di tutelare il patrimonio archeologico rinvenibile provvedendo, in caso positivo,ad informare tempestivamente la Sovrintendenza ai Beni Archeologici competente.
Art. 72 - IDROGRAFIA STORICA
  1. I corsi d'acqua individuati con apposita simbologia negli elaborati grafici in scala 1/5.000 che hanno mantenuto nel tempo il loro tracciato originario sono tutelati e pertanto non potranno essere tombinati, salvo per quanto necessario a favorire l'accesso ai fondi, né potrà esserne sostanzialmente modificato il corso originario.
  2. Lungo le sponde andrà tutelata la vegetazione esistente ed eventualmente integrata in caso di sostituzione delle essenze arboree per esaurimento del ciclo naturale secondo i criteri individuati al precedente art. 64.
    I manufatti idraulici più significativi andranno mantenuti e restaurati . 
Art. 73 - LA VIABILITA' STORICA E PANORAMICA
  1. La viabilità storica, comprensiva degli slarghi e degli spiazzi urbani, non può essere soppressa nè privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, fatti salvi i diritti in essere.
  2. La viabilità storica extraurbana individuata nella Tav.P1 in scala 1/10.000, è soggetta a tutela sia per quanto concerne gli aspetti strutturali originari e riconoscibili, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (ponti, paracarri in materiale lapideo, pietre miliari, manufatti e simili).
  3. E' comunque vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi, sentieri o simili senza autorizzazione comunale; il Comune può prescrivere i criteri di realizzazione, il tipo di manto stradale, le modalità e condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale.
  4. IL P.R.G. individua, nella tav.P1 in scala 1/10.000, anche alcuni percorsi di interesse panoramico che collegano luoghi del territorio più significativi dal punto di vista storico ed ambientale.
    Tali percorsi, in alcuni tratti, sono da completare o da rendere meglio agibili al transito ciclabile e pedonale, ed in altri da attrezzare con opportune piantumazioni, secondo i criteri dettati al precedente art. 64, e piazzole per la sosta.
    Tali obiettivi saranno raggiunti dall'Amministrazione Comunale attraverso l'approvazione di Piani Attuativi che disciplineranno anche l'acquisizione delle aree necessarie, la realizzazione delle opere accessorie e l'istituzione di eventuali servitù di passaggio.
Art. 74 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI CONTENUTO PAESISTICO
  1. Il P.R.G. indica negli elaborati grafici in scala 1/5.000 gli ambiti all'interno dei quali vigono normative Nazionali o regionali di contenuto paesistico che comportano particolari procedure di approvazione dei progetti ( Legge Galasso N°431/85 ) o che limitano , in tutto o in parte, la pianificazione comunale (Piano Paesistico Regionale approvato con delibera n°1338 del 28/1/4993 all' art. 17 " Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi , bacini e corsi d'acqua" , all'art. 21 d) " zone di tutela di elementi della centuriazione ", all' art. 25 " Zona ambientale di tutela naturalistica ", all' art.28 " Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ".
  2. In tali ambiti l'edificabilità é sottoposta alla norma più restrittiva tra quelle previste nei diversi strumenti urbanistici di pianificazione sovracomunale e quelle contenute nel presente Piano.
Art. 75 - ZONE DI TUTELA DELLE VISUALI SU EMERGENZE ARCHITETTONICHE E PAESAGGISTICHE
  1. Il P.R.G., in prossimità di insediamenti di valore storico o testimoniale, individua le zone da destinare alla tutela delle visuali all'interno delle quali è prescritta l'inedificabilità assoluta. Gli edifici esistenti in tali zone potranno essere sottoposti ad interventi di recupero e di demolizione senza ricostruzione.
  2. In tali zone, facenti parte di corti o spazi di pertinenza di insediamenti individuati nelle schede A2 e A3, potranno essere messi in opera elementi di arredo per giardini, piantumazioni, essere realizzate piscine, campi da tennis scoperti ed altre attrezzature per lo sport, piccoli accessori per lo svago ed il tempo libero che non alterino le visuali dal territorio all'insediamento tutelato, parcheggi piantumati e strade di accesso all'insediamento.
Art. 76 - AMBITI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE CAVE
  1. Le zone classificate ad ambiti di recupero e riqualificazione delle cave comprendono le aree nelle quali l'attività estrattiva è stata dismessa o risulta in corso di dismissione, nonchè le aree ad esse limitrofe, funzionalmente e morfologicamente collegate.
  2. Per tali ambiti il piano promuove il recupero e la riqualificazione a fini ambientali e naturalistici, e la riqualificazione a fini ricreativi.
    Il processo di riqualificazione potrà avvenire attraverso un intervento urbanistico preventivo che dovrà tenere in particolare considerazione le qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi interessati dalle proposte di recupero e riqualificazione, attribuendo specifica importanza al recupero e al restauro ambientale e naturalistico delle aree oggetto dell'intervento.
Art. 77 - DIVIETO DI INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE
  1. In prossimità degli elementi vegetazionali più significativi, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, lungo i percorsi panoramici, nelle zone di tutela delle visuali, è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo13 della L.R. 7 dicembre 1978 n°47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni aventi finalità turistica locale.
  2. Nel caso di installazioni di cartelli in zone diverse da quelle indicate al comma precedente si devono rispettare le disposizioni di cui al D.Leg.vo N°285/92 e al D.P.R. 495/92.
  3. Il Comune provvede, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonchè dei cartelli stradali e pubblicitari.
CAPO XIII - ZONE A VINCOLO SPECIALE
Art. 78 - ZONE A VERDE PRIVATO
  1. Tali zone sono destinate alla tutela del verde e delle alberature esistenti ed al rispetto ed alla formazione del verde per parchi e giardini privati.
  2. In tali zone l'abbattimento di alberature d'alto fusto o la loro sostituzione sarà regolato dall'art. 64
  3. In tali zone gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano potranno essere interessati dai seguenti interventi fatti salvi i fabbricati per i quali sono individuate specifiche prescrizioni.
    • manutenzione straordinaria;
    • ristrutturazione edilizia con ampliamento "una tantum" in misura del 20% del volume lordo (Vl) esistente.
  4. In tali zone è ammessa la formazione di vialetti, recinzioni o di attrezzature private a carattere sportivo scoperte, a condizione che la superficie permeabile del terreno non risulti inferiore al 70% della superficie totale dell'area e che detti interventi non compromettano le alberature esistenti. Per superficie permeabile s'intende la superficie non interessata, nè fuori nè entro terra da manufatti edilizi, compresi i vialetti pavimentati e le recinzioni; sono inoltre da ritenersi permeabili i vialetti inghiaiati e le pavimentazioni in autobloccanti a fori aperti.
  5. In tali zone è comunque ammessa l'edificazione di piccole costruzioni di servizio, fuori ed entro terra, che non concorrano, ai sensi del precedente art. 3, al computo della superficie utile (Su) e della superficie coperta (Sc) a condizione che tali manufatti non interferiscano con le alberature esistenti.
Art. 79 - ZONE A PARCO URBANO
  1. Il P.R.G. individua alla tavola n° P12 un'area destinata a "PARCO URBANO". Tale zona, che comprende la fascia esterna al territorio urbanizzato posta fra gli abitati di Podenzano e di Altoè, lungo il percorso del canale Riazza, è destinata ad attività di tempo libero pubbliche e private e di conservazione e valorizzazione del verde, nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona. L'intera area interessata risulta all'interno dell'ambito di applicazione della Legge n° 431/85, pertanto ogni intervento dovrà rispettare le specifiche procedure prescritte per l'approvazione dei progetti compresi in tali ambiti.
  2. All'interno del perimetro di PARCO URBANO il P.R.G. si attua mediante la redazione di un "PROGETTO UNITARIO D'INIZIATIVA PUBBLICA", costituito da uno studio, da redigersi in scala non inferiore a 1: 2000 che, nel rispetto delle prescrizioni individuate nelle tavole grafiche, potrà comprendere in tutto o in parte l'intera area individuata e dovrà prevedere in termini di massima gli interventi di progetto, che potranno comprendere:
    • individuazione di percorsi pedonali o ciclabili e relativi spazi di sosta in grado di assicurare la fruizione del parco realizzando ed integrando la rete viaria esistente,
    • individuazione di corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero,
    • individuazione e previsioni di chioschi ed attrezzature con caratteristiche di precarietà e di amovibilità con esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli,
    • infrastrutture ed attrezzature quali: strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, e per le telecomunicazioni impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia
    • la normale attività agricola, con possibilità edificatoria limitata agli usi di cui al punto A1 del precedente art. 57 e relative prescrizioni quantitative,
    • eventuali convenzioni tra operatori privati e Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 63.
  3. Fino all'approvazione del progetto unitario di cui ai punti precedenti sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti al punto A1 del precedente art. 57, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle tavole grafiche ed in particolare: zone di rispetto cimiteriale, viabilità ciclabile e relative fasce di rispetto.
Art. 80 - ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE
  1. Tali zone sono destinate alle attrezzature cimiteriali e nelle rispettive aree di rispetto sono consentite solo modeste costruzioni a titolo precario per la vendita di fiori od oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.
  2. Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia.
Art. 81 - ZONE DI RISPETTO ALLE ACQUE PUBBLICHE
  1. Il P.R.G. individua nelle tavole grafiche in scala 1: 2000 e 1: 5000 i perimetri dell'ambito di applicazione della Legge n° 431/85 in riferimento alle fasce di rispetto alle acque pubbliche. In tali zone l'edificazione è ammessa, in base alle specifiche destinazioni di zona individuate dalle tavole di Piano, nel rispetto delle procedure di approvazione dei progetti di cui alla sopracitata Legge 431 e al rispetto di quanto previsto dal R.D. del 13/05/1937 in materia di acque pubbliche.
Art. 82 - INVASI ED ALVEI DEI CORSI D'ACQUA
  1. Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole del presente Piano, valgono le norme di cui all'art. 18 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R.
Art. 83 - AMBITI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DI INTERESSE COMUNALE
  1. Gli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di interesse comunale sono indicati autonomamente dal PRG il quale connette, con una precisa individuazione grafica nelle tavole in scala 1/5.000 per i corsi d'acqua più significativi, specifiche fascie di tutela ambientale e paesaggistica, misurate a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine di ampiezza di ml 30 per lato .
    Tale delimitazione ha efficacia solo ed esclusivamente al fuori degli ambiti territoriali sottoposti a specifica pianificazione di settore vigente (P.I.A.E. e P.A.E ).
    I corsi d'acqua minori hanno ,invece , un rispetto bilaterale di ml. 10,00.
    In tali ambiti sono vietate nuove costruzioni.
  2. Il piano promuove in queste zone la tutela della morfologia del suolo, la naturalità delle sponde e dei letti dei corsi d'acqua e della vegetazione ripariale e gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa tutela. Non sono ammessi movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale e per le opere di attraversamento, sia viarie che impiantistiche.
  3. Nella fascia contigua di mt 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, è vietata l'aratura di profondità superiore ai 50 cm. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alle opere di attraversamento.
  4. Per gli edifici eventualmente esistenti in tale ambito, non vincolati ai sensi dei precedenti artt. 30,34,35 valgono le modalità di intervento di cui al precedente art. 57.
Art. 84 - ZONE DI RISPETTO IDROGEOLOGICO
  1. Le zone di rispetto idrogeologico si suddividono in quattro categorie:
    1. le aree a deflusso difficoltoso delle acque superficiali;
    2. le aree di rispetto ai pozzi comunali o privati ad uso agroalimentare;
    3. gli ambiti di tutela delle risorse idriche;
    4. le aree esondabili.
  2. Nelle zone di cui alla lettera a) zone è vietata qualsiasi edificazione e gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante che non ricadano in quelli vincolati di cui ai precedenti artt.30,34,35possono essere ampliati una tantum fino ad un massimo del 20% della S.U. L'intervento edilizio dovrà provvedere alla sistemazione dei luoghi al fine di consentire un regolare deflusso delle acque superficiali.
    Qualora parte di tali aree ricadano all'interno di zone definite edificabili dal Piano.
    L'edificabilità sarà ammessa previa realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e di drenaggio.
  3. Le aree di cui alla lettera b) costituiscono una fascia di mt 200 posta a protezione delle captazioni idriche pubbliche destinate al consumo idropotabile; deve essere garantita comunque una zona di tutela assoluta avente un'estensione di raggio non inferiore a 10 m dal punto di captazione.
  4. Gli ambiti di tutela delle risorse idriche di cui alla lettera c), comprendono i territori che richiedono particolari accorgimenti per la salvaguardia della qualità e quantità delle risorse idriche sotterranee.
    La fattibilità di ogni intervento è subordinata alla verifica dell'assenza di interazioni negative fra l'intervento stesso e le risorse idriche sotterranee, in particolare per quanto riguarda la tutela della qualità di queste ultime.
    La realizzazione di opere di captazione idrica (pozzi di emungimento) per l'estrazione di acqua dal sottosuolo, avverrà previa richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione idrogeologica contenente informazioni sulla stratigrafia, sulle caratteristiche dell'acquifero (profondità, spessore, permeabilità, ecc.), nonché sulle modalità costruttive dell'opera di emungimento.
  5. Nelle aree esondabili di cui alla lettera d) e comunque per una fascia di 10 ml.dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui alle lettere (e) ed (f). dell'ottavo comma dell'art. 17 del P.T.P.R., nonchè, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboscamenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
Art. 84 BIS - COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
  1. Al fine di esercitare una efficacie tutela ambientale e della salute dei cittadini la presente variante generale individua nelle tavole di zonizzazione alla scala 1/5.000 e 1/2.000, il tracciato dell'elettrodotto da sottoporre alla disciplina di tutela di cui al successivo comma.
  2. Le eventuali trasformazioni urbanistiche previste dal PRG dovranno osservare dall'elettrodotto la distanza di rispetto di ml. 10,00calcolata come disposto dal DPCM 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Art. 85 - ZONE DI RISPETTO AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
  1. Sono costituiti da un ambito posto a protezione degli impianti di depurazione delle acque reflue cittadine.
    In Tali zone é vietata qualsiasi costruzione ai sensi del Punto 1.2 dell'allegato n°4 alla delibera del 4/2/1977 del comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Art. 86 - ZONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE
  1. Le attività relative alla coltivazione di cave di argilla , ghiaia e sabbia possono essere esercitate esclusivamente nelle apposite aree individuate nelle planimetrie di P.R.G.
  2. Lo svolgimento delle attività estrattive dovrà avvenire in conformità di quanto stabilito dalle Norme di Attuazione dell'apposito Piano per le Attività Estrattive.
  3.  Le attività di escavazione dovranno rispettare gli elementi vegetazionali emergenti o le strutture storiche quali, viabilità, idrografia ed elementi della centuriazione, individuati nelle tavole di P.R.G. finalizzate alla tutela dell'ambiente.
  4. I progetti di ritombamento e sistemazione dei luoghi ad attività estrattiva terminata dovranno ricostituire le caratteristiche fondamentali del paesaggio originario.
Art. 87 - ZONE MILITARI
  1. L'edificazione e l'uso del suolo nelle aree militari sono disciplinate dall'apposita normativa prescritta dal Ministero della Difesa.
CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 88 - NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
  1. I nuovi insediamenti commerciali (punti di vendita, pubblici esercizi, botteghe artigianali di servizio) sono ammessi in conformità con le destinazioni di zona di cui ai precedenti articoli, solo se conformi alle previsioni del "piano di sviluppo della rete distributiva" e del "piano dei pubblici esercizi" di cui alla Legge 11.06.71 n° 462.
Art. 89 - PARCHEGGI PRIVATI
  1. In tutte le nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e negli ampliamenti vanno previsti, oltre agli spazi di parcheggio di urbanizzazione primaria, spazi di parcheggio privato nelle quantità prescritte per le diverse destinazioni d'uso degli edifici secondo la seguente tabella.
  2. Tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, in aree di pertinenza dell'edificio o anche su aree che non facciano parte del lotto purché siano asservite all'edificio con vincolo a parcheggio a mezzo di atto trascritto.

TABELLA DEGLI SPAZI DI PARCHEGGIO PRIVATO RELATIVO ALLE COSTRUZIONI.

destinazione residenziale

mq.10/100 mc. di Vu

uffici

mq.40/100 mq. di Su

negozi

mq. 100/100 mq. di Su

magazzini di deposito

mq.30/100 mq. di Su

ospedali, case di cura, ambulatori pubblici,istituti previdenziali ed assistenziali

mq. 100/100 mq. di Su

alberghi e pubblici servizi

mq. 100/100 mq. di Su

impianti industriali ed artigianali

mq.10/100 mq. di Su

impianti sportivi e di spettacolo scoperti

mq.20/100 mq. di Sf

impianti sportivi e di spettacolo coperti

mq. 100/100 mq. di Su

strutture commerciali di medio - grande distribuzione : come da “Elaborato tecnico commerciale” allegato alle NTA del presente piano  

Art. 90 - EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LA ZONIZZAZIONE DI P.R.G.
  1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona definite dal presente P.R.G., qualora non sorgano su aree destinate a pubblici servizi o ad interventi urbanistici preventivi, possono subire interventi per adeguarsi alle norme ed alle destinazioni delle relative zone.
  2. Su tali edifici sono inoltre ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma e della superficie coperta del fabbricato ed in ogni caso senza variazione della destinazione d'uso soggetta, ai sensi del precedente art.12, a rilascio di concessione edilizia.
  3. Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni di P.R.G. insistenti su aree destinate a pubblici servizi, ad ampliamento della sede stradale o ad interventi urbanistici preventivi, possono essere assoggettate esclusivamente ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art. 91 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE
  1. Le caratteristiche funzionali, dimensionali e di localizzazione degli impianti per la distribuzione di carburante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla L.R. 18/8/94 n°33 ed al D. Legislativo n°285/92 e D.P.R. n°495/92 e successive modifiche ed integrazioni ed alle disposizioni delle presenti norme.
  2. I nuovi impianti potranno essere localizzati nelle aree a rispetto stradale, occupando anche la retrostante area agricola per una ulteriore profondità comunque non superiore a ml.20, da realizzarsi con i modi e le indicazioni di cui alla sopracitata L.R. n°33/94 e dal D.Leg.vo n.285/92 e DPR N° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 92 - ATTIVITÁ AGRI TURISTICHE
  1. L'attività agri turistica è regolata dalla L.R. 28.6.94 n°26.
  2. Possono svolgere attività agri turistica gli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del codice civile, singoli o associati, che svolgono l'attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda.
  3. Sono utilizzabili a scopo agri turistico i fabbricati rurali esistenti sul fondo, ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso Comune del fondo o di Comuni limitrofi, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.
  4. L'esercizio delle attività agri turistiche non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole del presente P.R.G.
  5. Lo svolgimento di attività agri turistiche non costituisce comunque distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che restano censiti nel catasto rurale.
  6. L'attività agri turistica è consentita nel rispetto dei criteri stabiliti all'art.9 e secondo i volumi stabiliti dall'art.10 della sopracitata L.R. n°26/94.
  7. Per quanto attiene l'esercizio del turismo rurale, si rimanda alle norme di cui al Titolo II "norme per l'esercizio del turismo rurale" della sopracitata L.R.: n° 26/94 e del relativo regolamento.
Art. 93 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE
  1. La relazione geologica di cui al precedente art.2 delle presenti norme costituisce parte integrante del presente PRG, pertanto le prescrizioni sulle modalità di esecuzione delle opere dettate dalla sopracitata relazione geologica sono da ritenersi vincolanti ai fini delle presenti norme.
  2. Alla presentazione delle domande di Concessione Edilizia inerenti opere contemplate nel D.M. 11.03.88 su tutto il territorio comunale, nonché per i "piani di attuazione", sia pubblica che privata, ai sensi dell'art. 49 lettera o) della L.R. n° 47/78, dovranno essere allegate le indagini geotecniche e/o geofisiche ai sensi del sopracitato D.M. 11.03.88.
  3. Tali indagini, corredate da specifiche prove geotecniche del substrato attraverso l'analisi della portanza e il calcolo dei cedimenti, dovranno precisare, in particolare, la densità edificatoria massima ammissibile, le tipologie edilizie e di fondazione compatibili, nonché le prescrizioni esecutive a cui dovrà essere assoggettata l'edificazione.