PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
(DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N. 170)


Art. 1
Obiettivi generali del Piano
Art. 2
Validità del Piano
Art. 3
Contenuti del Piano
Art. 4
Zonizzazione del territorio comunale
Art. 5
Nuove autorizzazioni
Art. 6
Trasferimenti di sede
Art. 7
Domande concorrenti
Art. 8
Distributori automatici
Art. 9
Autorizzazioni stagionali
Art. 10

Consegna a porta a porta e vendita in forma ambulante

Art. 11
Procedimento amministrativo: nuove aperture e trasferimenti di sede di esercizi esclusivi
Art. 12
Procedimento amministrativo :trasferimento di gestione o di proprietà –cessazione attività- ampliamento superficie di vendita
Art. 13
Caratteristiche degli esercizi vendita = Superficie minima
Art. 14
Commissione Comunale
Art. 15
Sanzioni
Art. 16
Norma transitoria
Art. 17
Disposizioni finali

Art. 1
Obiettivi generali del Piano

INDICE

  1. A completamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n.354 del 8.Maggio.2002, il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione del Piano stesso:
    a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
    b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell’ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
    c) evitare riflessi negativi sull’occupazione del settore ed in particolare, con specifico riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;
    d) favorire l’abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell’ambito di strutture polifunzionali;
    e) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il piano regolatore generale e con la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  2. Le previsioni di cui al presente Piano sono coordinate con i Criteri per l’insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell’intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2
Validità del Piano

INDICE

  1. La validità del presente Piano è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato
  2. Alla scadenza del quadriennio, il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione del nuovo piano quadriennale, per un periodo ulteriore comunque non superiore ad un anno.

Art. 3
Contenuti del Piano

INDICE

  1. Il Piano determina, in particolare:
    a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita esclusivi, nelle zone qualificate come carenti di servizio e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza;
    b) la disciplina dei trasferimenti di sede nell’ambito della stessa zona o verso zone a minore densità di presenza;
    c) individua la localizzazione dei punti vendita esclusivi nell’ambito di strutture per le quali la presenza del servizio deve considerarsi essenziale ed in quanto tale, sottoposta a particolari vincoli.

Art. 4
Zonizzazione del territorio comunale

INDICE

  1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il Piano suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone:
    Zona A) Podenzano Capoluogo – Altoè – Maiano - Verano;
    Zona B) San Polo – Albone – Crocetta;
    Zona C) Gariga – Turro - I Casoni;
  2. Le zone, sono delimitate come da piantina planimetrica di cui “Allegato 1” costituente parte integrante e sostanziale del presente Piano; con l’inviduazione della Sub Zona A) Altoè – Maiano - Verano

Art. 5
Nuove autorizzazioni

INDICE

  1. E’ consentito l’avvio di punti vendita, mediante rilascio di nuove autorizzazioni ESCLUSIVE, nell’ambito delle Zone come di seguito indicato:

    Zona A)

Numero aut.ni esistenti
Numero aut.ni ottimali
Numero aut.ni
rilasciabili
N.ro 2* N.ro (3) N.ro (1)

Zona B)

Numero aut.ni esistenti
Numero aut.ni ottimali
Numero aut.ni
rilasciabili
N.ro 1* N.ro 1* N.ro Zero

zona C)

Numero aut.ni esistenti
Numero aut.ni ottimali
Numero aut.ni
rilasciabili
N.ro 1 N.ro 1 N.ro Zero

Legenda:
* ex promiscui rilasciati precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs 170/01.
** NB= nella Zona A di fatto è stata rilasciata n. 1 autorizzazione a seguito di sperimentazione L. 108/99.

Il rilascio della nuova autorizzazione prevista nella Zona A è collocabile solo nell’ambito della Sub Zona: Altoè – Maiano – Verano.

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è previsto il rilascio di nuove autorizzazioni nell’ambito delle aree interne di pertinenza delle eventuali strutture di cui al Punto 5) comma 4) della Delibera del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 354 dell’8.5.2002.
  2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 2, deve intendersi la disponibilità di n. 1 autorizzazione per ciascuna delle strutture indicate, sempreché nell’ambito delle stesse non sia già stato autorizzato alcun punto vendita.

Art. 6
Trasferimenti di sede

INDICE

  1. Il trasferimento di sede, fatto salvo il rispetto della distanza minima di percorso pedonale di ml. 100 dal punto di vendita analogo più vicino, è sempre consentito, nell’ambito delle seguenti possibilità:
    a) nell’ambito della stessa zona o Sub Zona quando prevista, come indicato al precedente art.3.
  2. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con domande di nuove aperture, valgono le disposizioni di cui all’art. 7.
  3. Le autorizzazioni di cui all’art. 5, comma 2, non sono trasferibili al di fuori delle strutture nelle quali sono ubicate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con le strutture medesime.

Art. 7
Domande concorrenti

INDICE

  1. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, in caso di domande concorrenti inerenti nuove aperture e trasferimenti di sede valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
    a) nuove aperture su suolo pubblico, (chioschi) e fra essi quelle che propongono progetti con maggior superficie di vendita, in ogni caso (non inferiore a mq. 18,00 e non superiore a mq. 35,00);
    b) nuova apertura su area privata (negozio) e fra essi quelli che dispongono una maggiore superficie di vendita (non inferiore a mq. 20,00 e non superiore a mq. 150,00;
    c) trasferimenti di sede nella stessa zona.

Art. 8
Distributori automatici

INDICE

  1. Ai fini dell’esercizio dell’attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l’assistenza degli addetti alle vendite.
  2. L’installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione.
    3. In relazione ai punti vendita di cui all’art. 5, comma 2, sono considerati spazi di pertinenza quelli riferibili all’intera area interna della struttura.

Art. 9
Autorizzazioni stagionali

INDICE

  1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito.

Art. 10
Consegna a porta a porta e vendita in forma ambulante

INDICE

  1. Per la consegna a porta a porta e la vendita in forma ambulante diquotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 11
Procedimento Amministrativo ( Rilascio Autorizzazioni per nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi esclusivi).

INDICE

  1. La richiesta di nuove autorizzazioni è presentata su apposita modulistica predisposta dal Servizio Comunale Sviluppo Economico e, per quanto non espressamente previsto dal Decreto Legislativo n. 170/24.04.2001 e dalle norme del presente “Piano”, sarà sottoposta alle rocedure e modalità prescritte nell’ambito del Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni.
  2. Il procedimento dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta presentazione di idonea istanza completa di ogni elemento di giudizio stabilito con la modulistica richiamata al comma precedente.

ART.12
Procedimento amministrativo: Trasferimento della gestione o
proprietà – Cessazione di attività- ampliamento superficie vendita

INDICE

  1. Si applica l’istituto della comunicazione al Comune di cui all’art.26, comma 5, della Decreto Legislativo n., 114/98 in caso di cessazione dell’attività e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.
  2. La modulistica è la stessa in uso per gli esercizi di vicinato ed i requisiti richiesti quelli relativi agli esercizi del “settore non alimentare”.
  3. Il subentrante può iniziare l’attività di vendita senza attendere il decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
  4. La stessa procedura è dovuta per l’ampliamento/riduzione della superficie di vendita degli esercizi su area privata.
  5. Per l’ampliamento di esercizi su suolo pubblico (Chioschi, ecc.) la comunicazione dovrà essere successiva all’ottenimento della concessione comunale di uso suolo pubblico e relativo assenso della P.A. all’installazione o modifica della struttura adibita a tale attività.


ART. 13
Esercizi Di Vendita Caratteristiche
Superficie minima

INDICE

  1. Al fine di assicurare una sufficiente e completa esposizione dei prodotti editoriali, Il rilascio di autorizzazione per nuove aperture e trasferimenti di esercizi “esclusivi” è subordinata al rispetto della disponibilità di una superficie minima d’esercizio che viene così fissata:

    ESERCIZI ESCLUSIVI SU AREA PUBBLICA = Superficie minima MQ. 18.00 – massima mq. 35.00;

    ESERCIZI ESCLUSIVI SU AREA PRIVATA = Superficie minima MQ. 20.00 – massima mq. 150.00;

  2. La superficie massima da adibire alla vendita di quotidiani e periodici deve essere contenuta nell’ambito di quella prescritta per gli esercizi di vicinato.
  3. I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali purchè compresi nel settore non alimentare.
  4. L’attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in “forma esclusiva” deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di vendita esclusive e promiscue già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali, alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 170/01.

ART. 14
Commissione Comunale

INDICE

  1. Alla nomina della Commissione Comunale di cui al punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale E.R. dell’8.Maggio.2002 n. 354, provvede il Sindaco, sulla base delle designazioni pervenute da parte delle Organizzazioni previste, il quale procede anche in assenza di segnalazioni da parte di dette Organizzazioni interessate, qualora non designino i loro rappresentanti entro 30 (trenta ) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
  2. Il Funzionamento della Commissione è disciplinato con atto della Giunta Municipale.
  3. La Commissione dura in carica cinque anni.

Art. 15
Sanzioni

INDICE

  1. L’esercizio abusivo delle attività di vendita quotidiani e periodici è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l’esercizio abusivo dell’attività di commercio in sede fissa.
  2. Per effetto della disposizioni di cui all’art.9 comma 1 del D. Lgs n.170, in caso di violazione di tali disposizioni si applicano le norme dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5, in quanto si riferisce espressamente ai soli esercizi di vicinato.
  3. La autorizzazione di vendita è dichiarata decaduta qualora il titolare:
    a)non dia inizio all’attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione,
    b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno.
  4. E’ fatta salva la proroga dei suddetti termini, unicamente su istanza degli interessati per motivazioni di comprovata necessità. L’istanza deve essere prodotta entro i termini fissati.

Art. 16
Norma transitoria

INDICE

  1. Le istanze riferite alla richiesta di nuove autorizzazioni previste nel presente “Piano” sono ricevibili soltanto a partire dal giorno successivo a quello in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 17
Disposizioni finali

INDICE

  1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 170 del 2001, è fatto salvo l’abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altra attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere.
  2. La salvaguardia di cui al comma 1, vale anche nel caso di trasferimento di sede dell’attività.
  3. I punti vendita esclusivi autorizzati a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo e pertanto, in vigenza del presente Piano, possono svolgere unicamente, oltre alla vendita di quotidiani e periodici, attività di commercio al minuto del settore non alimentare nei limiti consentiti dall’autorizzazione medesima.
  4. Per l’esercizio delle attività in forma promiscua, è fatto integrale rinvio alla disciplina in materia di punti vendita non esclusivi.


 

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