Art. 1
Obiettivi generali del Piano
INDICE
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A completamento delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e
degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale n.354 del 8.Maggio.2002, il Piano intende perseguire
i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione
del Piano stesso:
a) assicurare la migliore funzionalità del servizio
di distribuzione della stampa quotidiana e periodica,
offrendo al consumatore oggettive possibilità di
scelta in relazione alla comodità del servizio;
b) incrementare la produttività media delle imprese
operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali,
aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra
le varie tipologie distributive nell’ambito di uno
sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di
diffusione;
c) evitare riflessi negativi sull’occupazione del
settore ed in particolare, con specifico riferimento alle
attività tradizionali, ora qualificate come punti
vendita esclusivi;
d) favorire l’abbinamento spaziale fra le attività
disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali
e di servizio in genere, particolarmente nell’ambito
di strutture polifunzionali;
e) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con
gli strumenti della pianificazione e programmazione locale,
in particolare con il piano regolatore generale e con
la disciplina in materia di insediamento delle strutture
commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande;
-
Le previsioni di cui al presente Piano
sono coordinate con i Criteri per l’insediamento
dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione
integrata dell’intero sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica.
Art. 2
Validità del Piano
INDICE
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La validità del presente Piano
è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data
di esecutività della deliberazione con la quale
è approvato
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Alla scadenza del quadriennio, il
Piano mantiene la sua validità nelle more della
predisposizione del nuovo piano quadriennale, per un periodo
ulteriore comunque non superiore ad un anno.
Art. 3
Contenuti del Piano
INDICE
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Il Piano determina, in particolare:
a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita
esclusivi, nelle zone qualificate come carenti di servizio
e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza;
b) la disciplina dei trasferimenti di sede nell’ambito
della stessa zona o verso zone a minore densità
di presenza;
c) individua la localizzazione dei punti vendita esclusivi
nell’ambito di strutture per le quali la presenza
del servizio deve considerarsi essenziale ed in quanto
tale, sottoposta a particolari vincoli.
Art. 4
Zonizzazione del territorio comunale
INDICE
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Agli effetti della programmazione
dei punti vendita esclusivi, il Piano suddivide il territorio
comunale nelle seguenti zone:
Zona A) Podenzano Capoluogo – Altoè –
Maiano - Verano;
Zona B) San Polo – Albone – Crocetta;
Zona C) Gariga – Turro - I Casoni;
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Le zone, sono delimitate come da piantina
planimetrica di cui “Allegato 1” costituente
parte integrante e sostanziale del presente Piano; con
l’inviduazione della Sub Zona A) Altoè –
Maiano - Verano
Art. 5
Nuove autorizzazioni
INDICE
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E’ consentito l’avvio
di punti vendita, mediante rilascio di nuove autorizzazioni
ESCLUSIVE, nell’ambito delle Zone come di seguito
indicato:
Zona A)
| Numero
aut.ni esistenti |
Numero
aut.ni ottimali |
Numero
aut.ni
rilasciabili |
| N.ro 2* |
N.ro (3) |
N.ro (1) |
Zona B)
| Numero
aut.ni esistenti |
Numero
aut.ni ottimali |
Numero
aut.ni
rilasciabili |
| N.ro 1* |
N.ro 1* |
N.ro Zero |
zona C)
| Numero
aut.ni esistenti |
Numero
aut.ni ottimali |
Numero
aut.ni
rilasciabili |
| N.ro 1 |
N.ro 1 |
N.ro Zero |
Legenda:
* ex promiscui rilasciati precedentemente all’entrata
in vigore del D.lgs 170/01.
** NB= nella Zona A di fatto è stata rilasciata n.
1 autorizzazione a seguito di sperimentazione L. 108/99.
Il rilascio della nuova autorizzazione prevista
nella Zona A è collocabile solo nell’ambito della
Sub Zona: Altoè – Maiano – Verano.
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Fatto salvo quanto previsto al comma
1, è previsto il rilascio di nuove autorizzazioni
nell’ambito delle aree interne di pertinenza delle
eventuali strutture di cui al Punto 5) comma 4) della
Delibera del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 354
dell’8.5.2002.
-
Agli effetti delle disposizioni di
cui al comma 2, deve intendersi la disponibilità
di n. 1 autorizzazione per ciascuna delle strutture indicate,
sempreché nell’ambito delle stesse non sia
già stato autorizzato alcun punto vendita.
Art. 6
Trasferimenti di sede
INDICE
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Il trasferimento di sede, fatto salvo
il rispetto della distanza minima di percorso pedonale
di ml. 100 dal punto di vendita analogo più vicino,
è sempre consentito, nell’ambito delle seguenti
possibilità:
a) nell’ambito della stessa zona o Sub Zona quando
prevista, come indicato al precedente art.3.
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Nel caso di domande di trasferimento
concorrenti con domande di nuove aperture, valgono le
disposizioni di cui all’art. 7.
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Le autorizzazioni di cui all’art.
5, comma 2, non sono trasferibili al di fuori delle strutture
nelle quali sono ubicate e decadono quando cessa il legame
fisico e funzionale con le strutture medesime.
Art. 7
Domande concorrenti
INDICE
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Agli effetti dell’applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, in caso di
domande concorrenti inerenti nuove aperture e trasferimenti
di sede valgono, nell’ordine, i seguenti criteri
di priorità:
a) nuove aperture su suolo pubblico, (chioschi) e fra
essi quelle che propongono progetti con maggior superficie
di vendita, in ogni caso (non inferiore a mq. 18,00 e
non superiore a mq. 35,00);
b) nuova apertura su area privata (negozio) e fra essi
quelli che dispongono una maggiore superficie di vendita
(non inferiore a mq. 20,00 e non superiore a mq. 150,00;
c) trasferimenti di sede nella stessa zona.
Art. 8
Distributori automatici
INDICE
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Ai fini dell’esercizio dell’attività
mediante distributori automatici in apposito locale o
in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita,
si applicano le stesse disposizioni che valgono per le
attività nelle quali il servizio è svolto
nelle forme tradizionali, ovvero con l’assistenza
degli addetti alle vendite.
-
L’installazione di distributori
automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita
già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione.
3. In relazione ai punti vendita di cui all’art.
5, comma 2, sono considerati spazi di pertinenza quelli
riferibili all’intera area interna della struttura.
Art. 9
Autorizzazioni stagionali
INDICE
- Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è
consentito.
Art.
10
Consegna a porta a porta e vendita in forma ambulante
INDICE
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Per la consegna a porta a porta e
la vendita in forma ambulante diquotidiani e periodici,
è fatto rinvio alle disposizioni di cui all’art.
3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 170 del
2001.
Art. 11
Procedimento Amministrativo ( Rilascio Autorizzazioni per
nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi esclusivi).
INDICE
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La richiesta di nuove autorizzazioni
è presentata su apposita modulistica predisposta
dal Servizio Comunale Sviluppo Economico e, per quanto
non espressamente previsto dal Decreto Legislativo n.
170/24.04.2001 e dalle norme del presente “Piano”,
sarà sottoposta alle rocedure e modalità
prescritte nell’ambito del Regolamento Comunale
per la disciplina dei procedimenti amministrativi, di
cui alla L. 241/90 e successive modificazioni.
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Il procedimento dovrà concludersi
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta presentazione
di idonea istanza completa di ogni elemento di giudizio
stabilito con la modulistica richiamata al comma precedente.
ART.12
Procedimento amministrativo: Trasferimento della gestione
o
proprietà – Cessazione di attività- ampliamento
superficie vendita
INDICE
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Si applica l’istituto della
comunicazione al Comune di cui all’art.26, comma
5, della Decreto Legislativo n., 114/98 in caso di cessazione
dell’attività e di trasferimento della gestione
o della proprietà per atto tra vivi o per causa
di morte.
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La modulistica è la stessa
in uso per gli esercizi di vicinato ed i requisiti richiesti
quelli relativi agli esercizi del “settore non alimentare”.
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Il subentrante può iniziare
l’attività di vendita senza attendere il
decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
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La stessa procedura è dovuta
per l’ampliamento/riduzione della superficie di
vendita degli esercizi su area privata.
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Per l’ampliamento di esercizi
su suolo pubblico (Chioschi, ecc.) la comunicazione dovrà
essere successiva all’ottenimento della concessione
comunale di uso suolo pubblico e relativo assenso della
P.A. all’installazione o modifica della struttura
adibita a tale attività.
ART. 13
Esercizi Di Vendita Caratteristiche
Superficie minima
INDICE
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Al fine di assicurare una sufficiente e completa esposizione
dei prodotti editoriali, Il rilascio di autorizzazione per
nuove aperture e trasferimenti di esercizi “esclusivi”
è subordinata al rispetto della disponibilità
di una superficie minima d’esercizio che viene così fissata:
ESERCIZI ESCLUSIVI SU AREA PUBBLICA = Superficie minima
MQ. 18.00 – massima mq. 35.00;
ESERCIZI ESCLUSIVI SU AREA PRIVATA = Superficie minima
MQ. 20.00 – massima mq. 150.00;
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La superficie massima da adibire alla
vendita di quotidiani e periodici deve essere contenuta
nell’ambito di quella prescritta per gli esercizi
di vicinato.
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I punti di vendita esclusivi possono
destinare una parte della superficie di vendita risultante
dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%,
alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli
editoriali purchè compresi nel settore non alimentare.
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L’attività di vendita
e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in
“forma esclusiva” deve essere effettuata con
modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali
altre attività commerciali e di servizi ad essa
contigui. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle attività di vendita esclusive e
promiscue già autorizzate e svolte insieme ad altre
attività nei medesimi locali, alla data di entrata
in vigore del Decreto Legislativo n. 170/01.
ART. 14
Commissione Comunale
INDICE
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Alla nomina della Commissione Comunale
di cui al punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale
E.R. dell’8.Maggio.2002 n. 354, provvede il Sindaco,
sulla base delle designazioni pervenute da parte delle
Organizzazioni previste, il quale procede anche in assenza
di segnalazioni da parte di dette Organizzazioni interessate,
qualora non designino i loro rappresentanti entro 30 (trenta
) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
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Il Funzionamento della Commissione è disciplinato con atto della Giunta Municipale.
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La Commissione dura in carica cinque
anni.
Art. 15
Sanzioni
INDICE
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L’esercizio abusivo delle attività
di vendita quotidiani e periodici è sottoposto
alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l’esercizio
abusivo dell’attività di commercio in sede
fissa.
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Per effetto della disposizioni di
cui all’art.9 comma 1 del D. Lgs n.170, in caso
di violazione di tali disposizioni si applicano le norme
dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98, in quanto compatibili,
ad esclusione del comma 5, in quanto si riferisce espressamente
ai soli esercizi di vicinato.
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La autorizzazione di vendita è dichiarata decaduta qualora il titolare:
a)non dia inizio all’attività di vendita
entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione,
b) sospenda l’attività per un periodo superiore
ad un anno.
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E’ fatta salva la proroga dei
suddetti termini, unicamente su istanza degli interessati
per motivazioni di comprovata necessità. L’istanza
deve essere prodotta entro i termini fissati.
Art.
16
Norma transitoria
INDICE
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Le istanze riferite alla richiesta
di nuove autorizzazioni previste nel presente “Piano”
sono ricevibili soltanto a partire dal giorno successivo
a quello in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione
del Consiglio Comunale.
Art.
17
Disposizioni finali
INDICE
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Per le attività esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 170
del 2001, è fatto salvo l’abbinamento, nella
stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in
forma esclusiva con altra attività di vendita,
somministrazione o altra attività in genere.
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La salvaguardia di cui al comma 1,
vale anche nel caso di trasferimento di sede dell’attività.
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I punti vendita esclusivi autorizzati
a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto
legislativo e pertanto, in vigenza del presente Piano,
possono svolgere unicamente, oltre alla vendita di quotidiani
e periodici, attività di commercio al minuto del
settore non alimentare nei limiti consentiti dall’autorizzazione
medesima.
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Per l’esercizio delle attività
in forma promiscua, è fatto integrale rinvio alla
disciplina in materia di punti vendita non esclusivi.
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