CAPITOLO 1 – IL QUADRO
GENERALE DI RIFERIMENTO
INDICE
1.1 – Gli strumenti della programmazione
dei punti vendita
Il presente documento costituisce la relazione
tecnica propedeutica alla stesura degli strumenti della programmazione
individuati dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
vale a dire:
- Piano di localizzazione per i punti vendita esclusivi;
- Criteri per la disciplina dei punti vendita non esclusivi.
Gli strumenti predetti costituiscono il completamento
della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 170 del
2001, avendo come obiettivo la traduzione in un articolato
normativo, delle proposte scaturite dall’analisi e dagli
indirizzi circa le politiche di settore.
Il Piano ed i Criteri assumono come obiettivo
prioritario, quello di fornire all’amministrazione ed
alle imprese un riferimento duplice, economico e giuridico,
per la realizzazione di un sistema di diffusione dei prodotti
editoriali, che sappia coniugare le aspettative degli attori
del settore, ovvero editori, distributore locale e rivenditori,
a quelle dei fruitori del servizio.
Si tenderà a privilegiare un approccio
alla programmazione non meramente vincolistico, teso alla
creazione di opportunità economiche, oltre che alla
realizzazione di una rete distributiva tesa al raggiungimento
di un livello di servizio sul territorio orientato alla massima
diffusione dei prodotti editoriali.
In tal senso, la nuova e diversa articolazione
dei formati di vendita consentita dal decreto di riordino
del sistema di diffusione offre, sicuramente, nuovi strumenti
e nuove opportunità.
1.2 – Il contesto normativo
Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, è stato emanato dal Governo in attuazione della
delega prevista dall’art. 3 della legge 13 aprile 1999,
n. 108 che ha introdotto la sperimentazione di nuove forme
di vendita di quotidiani e periodici.
Più che di una vera e propria riforma
della disciplina di settore, il decreto in esame ha inteso
riordinare, in un contesto organico, l’intero sistema
di diffusione della stampa, in precedenza regolamentato, a
livello nazionale, dall’abrogata legge 5 agosto 1981,
n. 416 e successive modifiche.
E’ così introdotto un nuovo
sistema di diffusione dei prodotti editoriali, che vede affiancarsi
al tradizionale formato dei punti vendita (definiti punti
vendita esclusivi), un nuovo formato rappresentato dai punti
vendita non esclusivi, questi ultimi rappresentati, in prima
istanza, dal consolidamento e messa a regime dei punti vendita
avviati con la fase di sperimentazione.
I due formati, nel complesso costituenti
la rete distributiva oggetto della programmazione, sono connotati
da alcune precise caratteristiche distintive.
I punti vendita esclusivi sono tenuti alla
vendita generale di quotidiani e periodici il che significa,
in altre parole, che il rivenditore finale non può
sottrarsi all’obbligo di porre in vendita i prodotti
editoriali che per tipologia, categoria e quantità,
sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale
cui compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della
filiera distributiva.
I punti vendita non esclusivi, sono invece
caratterizzati dalla possibilità di porre in vendita
una (quotidiani o periodici) delle tipologie del prodotto
editoriale, oltre che per la circostanza che tale vendita
è fisicamente e funzionalmente collegata ad una predeterminata
attività di tipo commerciale, fra quelle previste nel
decreto n. 170 del 2001 e prima ancora, nella legge n. 108
del 1999.
La disciplina dei punti vendita, quelli esclusivi
e non esclusivi, appare significativamente differenziata anche
sotto il profilo degli strumenti e della metodologia di programmazione.
Per i primi, quelli esclusivi, i comuni definiscono
i piani comunali di localizzazione, nel rispetto degli indirizzi
regionali.
Per i non esclusivi, i comuni provvedono,
autonomamente, alla definizione degli appositi criteri.
Del tutto analoghi sono invece i parametri
di riferimento per la programmazione, rappresentati dalla
densità della popolazione, dalle caratteristiche urbanistiche
e sociali delle zone del territorio, dall’entità delle vendita e, naturalmente, dalla consistenza degli esercizi
nel suo complesso ovvero riferibile ai due diversi formati
di vendita, esclusivi e non esclusivi.
Non possono essere oggetto di considerazione,
in quanto non regolamentate, alcune specifiche forme di diffusione
dei prodotti editoriali, poiché esenti da una qualsiasi
autorizzazione amministrativa.
Vale la pena di rammentarle:
- vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, delle rispettive pubblicazioni
specializzate;
- vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali
e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari;
- vendita nelle sedi delle società editrici e delle
loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite
attraverso la normale rete di diffusione del prodotto;
- vendita porta a porta o in forma ambulante da parte di
editori, distributori e rivenditori;
- vendita in alberghi e pensioni riservate ai clienti delle
strutture;
- vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche
e private, a favore di coloro che accedono a tali strutture.
A ciò si aggiungono le vendite effettuate
attraverso il canale diretto editore-lettore che nel nostro
Paese, a differenza di quanto avviene in alcuni Paesi stranieri
in cui le vendite veicolate attraverso gli abbonamenti raggiungono
soglie del 90 per cento del volume complessivo (Giappone,
Lussemburgo, Olanda, Finlandia), sono tuttavia limitate ad
appena il 7 per cento delle vendite complessive.
1.3 – La fase della sperimentazione
La programmazione del sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica avviene oggi in un contesto
del tutto speciale e ciò, non solo perché si
è chiamati, per la prima volta, all’attuazione
delle nuove disposizioni introdotte con il provvedimento di
riordino dell’intera materia.
La diffusione dei prodotti editoriali è
stata infatti interessata, nel periodo maggio 1999 - novembre
2000, dall’attuazione di una fase sperimentale che ha
visto, di fatto, l’affiancamento di nuovi formati di
vendita alla rete tradizionale.
E’ indiscutibile che la sperimentazione
ha rappresentato un’esperienza in qualche modo irripetibile
per analizzare quanto la domanda di prodotto editoriale potesse
essere sensibile all’immissione di nuovi e per certi
aspetti innovativi punti vendita sul mercato.
Purtuttavia, anche se non appare questa la
sede per sviluppare un’analisi in tal senso, appare
indubbio che la sperimentazione sia stata propedeutica all’introduzione
di una profonda riforma del sistema di diffusione della stampa,
che rompe in qualche modo con gli schemi e con gli assetti
passati.
In tal senso, il risultato più evidente
e forse più denso di implicazioni anche in relazione
al futuro sviluppo della rete di diffusione, è sicuramente
rappresentato dall’introduzione di nuovi formati di
vendita e dalla conseguente diversificazione della struttura
distributiva, oggi non più totalmente identificabile
con le tradizionali rivendite.
L’Università degli Studi di
Parma ed il Dipartimento per l’Editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, hanno provveduto, com’è
noto, ad analizzare nel dettaglio gli effetti della sperimentazione
nel rapporto titolato “Monitoraggio della sperimentazione
dell’allargamento della rete di vendita dei giornali”.
Escludendo ogni intendimento di volere riassumere
in poche righe un rapporto che appare estremamente approfondito
ed articolato, nondimeno è possibile ricavarne alcuni
dati e svolgere alcune autonome considerazioni che appaiono
d’interesse anche ai fini della programmazione locale.
A livello nazionale, le copie vendute a seguito
della effettuazione della sperimentazione, sono incrementate,
nel complesso, dell’1,7 per cento (in valore, l’incremento
è del 3,1 per cento).
Analizzando, per lo stesso periodo, la dinamica
dei punti vendita tradizionali, emerge che il numero degli
stessi passa da 40.969 a 40.446, con una diminuzione dell’1,3
per cento.
I punti vendita in sperimentazione passano,
dagli iniziali 4.121 a 3.598, con una diminuzione, in corso
di sperimentazione, del 12,7 per cento.
L’incidenza dei punti vendita in sperimentazione
su quelli tradizionali passa dal valore iniziale del 10 per
cento, al valore dell’8,9 per cento.
L’incremento del volume delle vendite in rapporto ai
punti vendita aggiuntivi attivati, non può considerarsi
del tutto soddisfacente, tanto più che la sperimentazione
è stata effettuata su un numero di referenze significativamente
superiore a quello originariamente previsto (pari a 609),
queste ultime pur selezionate fra quelle a più alta
penetrazione di mercato e quindi meno facilmente incrementabili
in termini di vendite;
-
ciò testimonia, per altro verso,
che si è in presenza di un mercato tendenzialmente
saturo e nel contempo, avvalora l’esistenza di una
buona rete di diffusione rappresentata dagli esercizi
tradizionali;
-
l’incremento dei punti vendita,
ha rappresentato una variabile tutt’altro che indifferente
dal punto di vista dei costi di distribuzione, così
come si desume non solo dal basso rapporto fra esercizi
attivati e comunicazioni ricevute, ma anche dalla stessa
estromissione, in corso di sperimentazione, degli esercizi
attivati, segno evidente che all’incremento dei
costi logistici emergenti, non ha corrisposto (perlomeno
non sempre) un adeguato fatturato di vendita;
-
editori e distributori locali, che
hanno mantenuto il pieno controllo della filiera distributiva,
non sono propensi, evidentemente, a liberalizzare la rete
di distribuzione ma semmai, come si diceva, ad attivare
un processo di rafforzamento della stessa, anche attraverso
il ricorso a formati di vendita ad alta potenzialità per numero di contatti giornalieri con i potenziali acquirenti;
-
in tal senso, sono da valutarsi positivamente
le performance, in qualche modo inattesi, di alcuni formati
ed in particolare, di quelli della grande distribuzione
organizzata;
-
non è dato conoscere, se non
per alcune realtà locali, quale sia stato l’apporto
dei nuovi punti vendita in termini di copie vendute rispetto
all’incremento registratosi nel suo complesso e
tuttavia, appare desumibile che una sorta di riallocazione
e ridistribuzione della domanda a svantaggio dei punti
vendita tradizionali sia avvenuto, così come si
può desumere dalla diminuzione del numero di questi
ultimi già nella fase di effettuazione della sperimentazione.
E’ a conclusione della sperimentazione
e della messa a regime dei punti vendita che hanno effettuato
la sperimentazione, attraverso il rilascio dell’autorizzazione
di diritto, che regioni e comuni affrontano il tema della
futura programmazione della rete e quindi, del suo sviluppo
e adeguamento.
Nell’anno 2002, la stampa nazionale ha esplicitamente
dovuto ammettere che per i “Quotidiani in edicola”
è notte fonda – diffusione in calo per tutti
i nazionali:
l’andamento nel mese di Marzo 2002 rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente ha registrato dati più che significativi e preoccupanti:
- Corriere della Sera - 2.8%;
- La Repubblica –3%;
- Il Sole 24 Ore + 0,1;
- La Gazzetta dello Sport + 1,5%;
- La Stampa – 2,1%;
- Il Messaggero – 1,2%;
- Il Giornale – 2,91;
- Il Secolo XIX + O,4%;
- Italia Oggi + 1,45%;
Pertanto in questo periodo si parla ufficialmente
di crisi della vendita dei quotidiani italiani, salvo rare
eccezioni sono infatti entrati in una spirale recessiva per
quanto riguarda le diffusioni.
Quali possono essere le cause principali
del disagio?
Perché il lettore fa così fatica ad andare in
edicola?
Secondo un importante quotidiano nazionale i fattori sono
molteplici:
- la decisione dei principali quotidiani di non lanciare
più costose promozioni;
- il ritocco dei prezzi conseguente all’introduzione
dell’euro;
- concorrenza della free press che nelle grandi città si fa sentire.
Per quanto attiene il settore editoriale
dei “PERIODICI”, in particolare settimanale, è
stata registrata una sostanziale distanza fra domanda ed offerta
dovute ad un eccessivo carico di “Pubblicità” ed una scarsa
Indipendenza ed autorevolezza.
Ad oggi (Febbraio 2004) si è a conoscenza
di alcuni dati statistici nazionali, che seppur in “trand” negativo, tutto sommato sembrano meno preoccupanti dei dati
rilevati nel 2002.
E’ quanto emerge dalle rilevazioni Ads (media mobile
nel periodo Novembre 2002/Ottobre 2003) dalle quali si evince
che nei settori dei quotidiani ad aggiudicarsi la sfida della
testata più diffusa è ancora una volta il “Corriere
della Sera” con una media di 679.000 copia, seguita
da Repubblica (621.000 copie); dei giornali sportivi balza
all’occhio l’exploit del Corriere dello sport
che nel periodo in esame segna un + 18,3 % (288.000 copie).
Segnali contrastanti, infine, per la stampa regionale e locale.
Una recente elaborazione dei dati statistici apparsa alcuni
mesi fa su un giornale specializzato dava sostanzialmente
il seguente prospetto biennale:
Periodo Giugno 2001 / Maggio
2003 Variazioni in %
Quotidiani .................... -
2,4
Settimanali...................
- 1,2
Mensili ........................
+ 5,8
Al di là di quanto si potrà
nel dettaglio analizzare per le singole realtà locali,
è però indubbio che la sperimentazione “consegna”
agli enti deputati alla programmazione una rete tendenzialmente
satura sotto il profilo della capacità di offerta,
il ché non equivale ad affermare che la sua efficacia,
in termini di capillarità ed adeguatezza del servizio,
abbia già raggiunto livelli ottimali in rapporto alle
aspettative dell’utenza.
In buona sostanza sino a che alcuni elementi sostanziali congiunturali
non verranno risolti sembra superfluo tentare una ulteriore
espansione della programmazione dei punti vendita dei prodotti
editoriali nell’ottica del rapporto domanda/offerta;
semmai sembra più opportuno soffermarsi sulla dislocazione
dei punti vendita sul territorio tale da “servire”
tutte le zone residenziali in espansione e particolari realtà che potranno emergere localmente.
1.4 – L’itinerario della
programmazione dei punti vendita
Si è già sottolineato come
il decreto legislativo n. 170 del 2001 individui due strumenti,
formalmente distinti, attraverso i quali sarà definito,
in prospettiva, l’assetto della rete di diffusione dei
prodotti editoriali:
- il piano di localizzazione per i punti vendita esclusivi;
- i criteri per i punti vendita non esclusivi.
Nella definizione del piano di localizzazione
saranno osservati gli indirizzi regionali di cui alla deliberazione
del Consiglio Regionale E.R. n. 354 dell’8 Maggio 2002
pubblicata sul BURER n. 71 del 29.05.2002 che a dire il vero
poco o nulla contribuisce all’opera di programmazione
che tocca ai Comuni per la determinazione del Piano e dei
“Criteri”,
L’analisi e la visione del problema
che saranno sviluppati non potranno che essere unitari.
In altre parole, si tratterà di formulare
un’analisi comune ed una strategia condivisa, per arrivare
a scelte e norme tecniche tali per cui la programmazione dei
punti vendita esclusivi non prescinda dall’elaborazione
dei criteri per i punti vendita non esclusivi e viceversa.
Passi essenziali di tale percorso, potranno
risultare:
-
la definizione di una adeguata zonizzazione
del territorio, affinché si renda possibile calibrare
le scelte sull’assetto della rete in rapporto alle
sue specificità;
-
l’individuazione del ruolo e
in qualche modo delle gerarchie da attribuirsi ai diversi
formati, affinché le diverse peculiarità
e potenzialità degli stessi, possano coniugarsi
al massimo grado con l’esigenza di favorire la massima
diffusione dei prodotti editoriali.
CAPITOLO 2 –
ANALISI DELL’OFFERTA E DELLA DOMANDA LOCALE
INDICE
2.1 – L’analisi dell’offerta prima
della sperimentazione
In questo
punto si fornirà un primo quadro dei punti vendita
tradizionali esistenti al Febbraio 2004, raffrontato alla
situazione esistente all’ultimo quadriennio (arco temporale
di validità del Piano Comunale approvato in vigenza
della Legge n.416/81 e succ. modificazioni)
Saranno oggetto di successiva analisi i punti
vendita scaturiti a seguito della effettuazione della sperimentazione
per i quali è in corso l’istruttoria per il rilascio
delle autorizzazioni di diritto.
I dati della Tabella 1, sono pertanto riferibili,
nella loro dinamica, agli effetti conseguenti alla programmazione
dei punti vendita scaturente dal piano di localizzazione dei
punti vendita previgente.
Tabella 1– Consistenza dei punti
vendita tradizionali e la loro dinamica
|
(Situazione previgente
al 17.02.2000 ) |
Previsione di Piano
approvato in data 17.02.2000
|
+/- |
| Numero |
% |
Numero |
% |
|
| Esclusivi |
1
|
|
2 |
|
|
| Promiscui |
3 |
|
3 |
|
|
| Interni |
0 |
|
0 |
|
|
| Totale |
4 |
100% |
5 |
100% |
+ |
Nel periodo considerato non risulta attivato
nessun esercizio nuovo di quelli previsti in “Piano”.
2.2 – Gli effetti della sperimentazione
Con l’avvio della sperimentazione ed
il successivo rilascio delle autorizzazioni di diritto, si
produrrà, evidentemente, una significativa implementazione
dei punti vendita che peraltro, non può ritenersi conclusa
data la diversa interpretazione espressa dal competente Ministero
nella nota circolare n. 3538 del 28 dicembre 2001, contraddetta
sostanzialmente dalla Regione Emilia Romagna con propria circolare
del 24 Maggio 2002 Prot. 11205 che si inserisce in un contesto
già opinabile e controverso per quanto attiene la corretta
applicazione da parte dei Comuni della normativa in discorso.
A questo proposito è di estrema importanza
la diversa posizione dei due Enti riguardo i seguenti argomenti:
-
possibilità di vendita sia
dei quotidiani che dei periodici da parte dei punti di
vendita non esclusivi; (favorevole il MAP contrario la
RER);
-
diritto al rilascio dell’autorizzazione
anche a coloro che hanno inviato la comunicazione di partecipazione
alla sperimentazione anche nel caso in cui non si è
posto in vendita il prodotto per mancata consegna da parte
del “distributore” (favorevole il MAP contrario
la RER).
Si ritiene di doversi attenere alla linea
espressa dalla Regione Emilia Romagna, partendo dal semplice
presupposto che la materia ora, risulta essere di esclusiva
competenza dell’ente regionale.
Nello stesso tempo non si può sottacere
che L’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato, ed alcune sentenze dei giudici amministrativi hanno
rimarcato negativamente il divieto generale per i punti vendita
non esclusivi di vendere quotidiani e periodici cumulativamente.
Non si escludono pertanto possibili modifiche della linea
tenuta sin’ora dalla Regione Emilia-Romagna.
Al momento, pare importante una ricostruzione della dinamica
attraverso la quale ha preso avvio, con le comunicazioni da
parte dei punti vendita interessati, la sperimentazione, poi
concretizzatasi con le scelte sulla filiera distributiva operate
da editori e distributore locale, per giungere al rilascio
delle autorizzazioni di diritto.
Nella tabella che segue, è rappresentata
la consistenza numerica delle comunicazioni validamente pervenute
e dei punti vendita concretamente attivati.
Tabella 2 – Consistenza delle
comunicazioni presentate e dei punti vendita attivati
|
COMUNICAZ.NI
PRESENTATE |
PDV ATTIVATI
|
INCIDENZA
% |
Rivendite generi di monopolio
|
0 |
0 |
|
Distributori carburanti |
0 |
0 |
|
Bar |
3 |
0 |
|
Grande distribuzione organizzata |
1 |
1 |
|
Librerie |
0 |
0 |
|
| Esercizi specializzati |
0 |
0 |
|
| Totale |
4 |
1* |
|
* Dati non ufficiali (conoscenza
indiretta del Servizio Sviluppo Economico)
I dati riportati in tabella, consentono
di esprimere alcune considerazioni, a partire dalla constatazione
che il numero di comunicazioni presentate appare significativo
rispetto al tessuto distributivo esistente, ma per quanto
di conoscenza indiretta la maggioranza degli operatori interessati
non ha poi ottenuto i prodotti editoriali per la vendita.
Contrariamente, non si hanno elementi per
ritenere che la scelta dei punti vendita in sperimentazione
sia stata in qualche modo guidata anche dall'esigenza di attivare
il servizio in alcune zone del territorio palesemente disservite.
Il passo successivo sarà rappresentato
dalla messa a regime degli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione, attraverso il rilascio dell’autorizzazione
di diritto.
Tabella 3 – Consistenza dei punti vendita che hanno
effettivamente attivato la distribuzione dei prodotti editoriali.
FORMATO DI PDV |
PDV ATTIVATI IN SPERIM.NE |
TIPOLOGIA DI PRODOTTO
|
| Rivendite generi di monopolio |
0 |
|
| Distributori carburanti |
0 |
|
| Bar |
0 |
|
| Grande distribuzione organizzata |
1 |
Q/P |
| Librerie |
0 |
|
| Esercizi specializzati |
0 |
|
| Totale |
1 |
|
legenda: Q=quotidiani P=periodici
2.3 – La rete di diffusione attuale
L’assetto e la consistenza della rete di diffusione
della stampa quotidiana e periodica, alla data del 1° settembre 2002, sono rappresentati nella tabella di seguito
riportata.
Tabella 4 – Consistenza reale della
rete distributiva al febbraio 2004
| N°
ordine |
Ubicazione
|
Formato punto vendita |
Tipologia
prodotto |
struttura |
zona
|
| E |
NE |
QP |
Q
|
C/N |
| 1 |
Bassi Virginio –cartoleria edicola |
E* |
|
Q/P |
|
N |
A |
| 2 |
LISA di Sartori Lucio |
E* |
|
Q/P |
|
N |
A |
| 3 |
Supermercato sma |
|
NE** |
Q/P |
|
N |
A |
| 4 |
Cartoleria/Edicola di Via Colombo n.58 |
E* |
|
Q/P |
|
N |
B |
| 5 |
Bar di Dalladonna Paola |
E* |
|
Q/P |
|
N |
C |
Legenda :
* esercizi promiscui considerati esclusivi per
effetto della recente normativa.
** esercizio promiscuo per effetto della sperimentazione.
I dati seguenti evidenziano, in rapporto
al formato di punto vendita, esclusivo e non esclusivo, la
struttura della rete di diffusione per prodotti trattati e
per struttura logistica.
La situazione di fatto, pone in evidenza
che il capoluogo è assolutamente sprovvisto di esercizi
esclusivi tradizionali, mentre risulta attiva detta tipologia
nella sola zona “C” (Gariga-Turro-I Casoni), che
peraltro, per mero errore materiale, era stata classificata
nella tipologia degli esercizi promiscui.
La consistenza della rete di diffusione,
può essere maggiormente apprezzata se posta in relazione
agli abitanti.
In un capitolo successivo, saranno più puntualmente descritte le zone prese a riferimento.
Tabella 5 – Densità della rete di diffusione
|
ZONE |
NUMERO PDV (1) |
ABITANTI
(2)
Al 27.11.03 |
DENSITA’
PDV PER ABITANTI |
A |
3 |
5505 |
1835 |
| B |
1 |
1470 |
1470 |
| C |
1 |
814 |
814 |
| Totale |
5 |
7.789 |
1.557,8 |
Il numero delle famiglie sull’intero
territorio risulta essere n° 3120 che rapportato ai residenti
(n. 7789) da il seguente dato di componenti 2,49 che risulta
perfettamente allineato.rispetto al dato ISTAT relativo al
centro-nord che risulta mediamente di n. 2,4 componenti.
(1) escluso pdv interni
(2) numero residenti al 27.11.03
La valutazione sulla densità della
rete che non tenga in debita considerazione il parametro della
popolazione fluttuante ha, evidentemente, qualche limite,
in particolare, per il centro storico.
Prescinde, infatti, dalla capacità
di attrarre bacini di utenza che, in genere è propria
dei centri storici, così come non tiene in debito conto
la popolazione che, con specifico riferimento alla realtà
locale, frequenta tale zona per motivi di lavoro e di studio,
data la consistente presenza di attività commerciali
e di servizio, di pubbliche amministrazioni, di insediamenti
scolastici di vario ordine e grado.
E’ tuttavia indiscutibile che esista,
nel territorio comunale, una divaricazione in termini di presenza
del servizio fra le aree centrali e fortemente urbanizzate
e debole per alcune aree esterne.
E’ questo un elemento che dovrà essere tenuto nella massima considerazione ai fini della definizione
delle scelte da attuarsi in ordine alla programmazione dei
nuovi punti vendita.
Per quanto possa valere, valga anche il raffronto
con il dato nazionale che vede la presenza di un punto vendita
ogni 1.315 abitanti.
2.4 – L’analisi della
domanda
La recente sperimentazione, con l’avvio
di nuovi punti vendita, offre un’occasione forse irripetibile
per analizzare non solo lo sviluppo della domanda in termini
di incremento del prodotto editoriale venduto, ma anche per
valutare in che misura l’andamento della domanda sia
stato influenzato dall’immissione di nuovi punti di
vendita, aggiuntivi rispetto a quelli programmati nei piani
comunali di localizzazione.
D’altra parte, era questo uno degli
obiettivi preminenti della sperimentazione.
I dati forniti dai distributori locali, sia
pure in modo disaggregato ed incompleto consentono comunque
di esprimere alcune considerazioni.
Prospetto comunicazioni pervenute dai distributori locali:
EDITORALI LIBERTA’ Spa.-
dati riferibili alla vendita del quotidiano “Libertà”
- fatto 100 per l’anno 1995 come riferimento, sono pari
a 103 nel 2001 e pari a102 nel 2002.
DISTRIBUTORE ROBERTO SANTAGOSTINO –PIACENZA
-
Vendite anno 2001 quotidiani e periodici – copie 628.272;
Vendite anno 2002 quotidiani e periodici - copie 654.414;
I dati locali disponibili non si presentano
di facile lettura in quanto il “Distributore Santagostino”
non ha ritenuto di suddividere il numeri di vendita dei quotidiani
da quello dei periodici, ma non sembra fuori luogo affermare
che tutto sommato il territorio di Podenzano si colloca in
linea con il “trend” nazionale, cioè i
un calo delle vendite dei quotidiani ed un incremento dei
mensili.
Per una corretta lettura di questi dati necessita
ricordare che all’inizio del 2002 su tutto il territorio
provinciale è stato posto in vendita un nuovo quotidiano
di valenza provinciale: La Voce di Piacenza ora (La Cronaca).
La controversa interpretazione dei dati sovraestesi
non significa che debba considerarsi già acquisito
il migliore assetto della rete di diffusione in rapporto al
servizio offerto ai cittadini, ma non v’è dubbio
che i dati congiunturali evidenziati recentemente dalla stampa
nazionale e riportati in precedenza al punto 1.3 della presente
relazione verosimilmente, dovranno orientare le scelte sul
piano della programmazione in un’ottica di equilibri
vari, atti ad individuare il numero ottimale delle rivendite
che sarà rivolto prioritariamente alla corretta dislocazione
della rivendite sul territorio.
CAPITOLO 3 – LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
INDICE
Uno degli strumenti essenziali attraverso
i quali è possibile calibrare le scelte di adeguamento
e sviluppo della rete in rapporto alle specificità
del territorio, è rappresentato dalla definizione di
una zonizzazione adeguata.
A tale proposito, sono state confermate le
zone individuate con il precedente piano dei giornali e riviste
relative al quadriennio 2000/2003 in quanto non si sono registrate
evoluzioni residenziali, produttive e dei servizi tali da
consigliare diverse delimitazioni, ma si è inteso ulteriormente
suddividere in Sub. Zone per meglio disciplinare eventuali
nuovi insediamenti:
Zona A) – Podenzano Capoluogo –
Altoè – Maiano - Verano;
Zona B) – San Polo – Albone – Crocetta;
Zona C) – Gariga –Turro - I Casoni.
Sub Zona A - (Altoè, Maiano Verano in zona di espansione
di terziario e servizi);
Sub Zona B - (S. Polo Crocetta territorio produttivo);
Sub Zona C - (Casoni di Gariga, territorio produttivo);
Per la loro rappresentazione cartografica, è fatto rinvio all’Allegato “1” con
apposita “leggenda”.
3.1 -Zona A) – Capoluogo=
Rappresenta la parte del territorio comunale interessata da
agglomerati urbanistico-edilizi o singoli manufatti che rivestono
carattere storico, e centro naturale di concentrazione delle
attività culturali – sociali dell’intero
territorio.
Nel caso in esame, è però evidente
che l’identificazione del centro storico soddisfa una
connotazione che è anche di natura “commerciale”,
essendo innegabile che la zona a tal fine individuata, assume,
anche sotto tale profilo, peculiarità del tutto particolari,
per la presenza diffusa di attività commerciali tali
da caratterizzarla come centro commerciale “naturale”
della città, ma non solo.
La presenza di attività scolastiche
di pubbliche amministrazioni, di attività terziarie
e di servizio, fa si che la stessa assuma forti connotazioni
di attrattività e di gravitazione per frequentatori
diversi dai residenti.
Nel centro storico del Capoluogo si registra
verosimilmente una concentrazione della domanda, pertanto
il rapporto residenti/ numero esercizi, non assume evidenza
sostanziale sotto l’aspetto programmatorio in quanto
tale concentrazione è il risultato della quota di evasione
della domanda proveniente dalle Zone periferiche del territorio.
3.2 - Zona B) – San Polo Albone
e Crocetta=
San Polo per la sua peculiarità di
dislocazione sul territorio rappresenta un’agglomerato
residenziale nonché produttivo e di servizi che ha
in sè le sostanziali caratteristiche di un piccolo
capoluogo naturale.
In detta zona si registra una interessante evoluzione nell’urbanistica
residenziale
3.3 – Zona C) – Gariga
–Turro – I Casoni
E’ la zona nord del territorio che
si incunea nell’immediato territorio del capoluogo di
provincia interessata ad un intensa realtà produttiva
e terziaria. Al contrario di quanto si è affermato
per il Centro storico, trattasi di zone per le quali potrebbero
verificarsi fenomeni di evasione della domanda verso altre
realtà, anche al di fuori del territorio comunale.
Tali fenomeni di evasione incidono, evidentemente,
sulla domanda del prodotto editoriale tanto più che
trattasi di beni del tutto standardizzati sul cui acquisto
potrebbero incidere componenti quali la comodità del
servizio rispetto ai tragitti dovuti, abitualmente, a ragioni
di lavoro o di studio.
D’altra parte sembra innegabile che
la Pubblica Amministrazione debba lasciare libertà
ad eventuali iniziative di tipo polifunzionale atti a favorire
l’insediamento di almeno un punto vendita negli agglomerati
residenziali completamenti sguarniti di detto servizio.
CAPITOLO 4 – GLI INDIRIZZI REGIONALI
INDICE
4.1 - Premessa
La Regione Emilia-Romagna ha provveduto,
in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo n.
170 del 2001, alla definizione degli indirizzi regionali per
la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione
concernenti i punti vendita esclusivi, vale a dire, dei punti
vendita tenuti alla trattazione dei quotidiani e dei periodici.
Per quanto concerne i punti vendita non esclusivi,
il decreto legislativo in esame non prevede, com’è
noto, alcun intervento di indirizzo da parte regionale, il
che significa che la definizione dei relativi criteri è
affidata, interamente, alla potestà dei comuni.
L’esame degli indirizzi predetti non
pone particolari problemi di natura interpretativa se non
la consapevolezza che non sono portatori di elementi concreti
atti a favorire la formulazione dei cosiddetti Piani di localizzazione
comunali, in quanto non indicano alcun dato di fatto regionale
comparativo, ne ulteriori di mercato del settore che sarebbero
stati di sicura utilità alle Amministrazioni Comunali.
Non è tanto la normativa regionale (sottoforma di indirizzi
ai Comuni – Delibera C.R. n. 354 dell’8 maggio
2002) a porre dei dubbi sostanziali quanto invece la circolare
esplicativa susseguente o meglio la nota esplicativa RER 24.Maggio.2002
Prot.11205.
Ci si riferisce, ad esempio, al controverso tema inerente
il rilascio delle autorizzazioni di diritto sul quale la posizione
espressa dal Ministero competente appare perlomeno discutibile,
in linea interpretativa, con le stesse disposizioni del decreto
di riordino del sistema di diffusione della stampa, con non
poche implicazioni sul versante della programmazione dei punti
vendita e dello stesso livello gestionale.
I punti che seguono, saranno pertanto dedicati
ad un breve commento di singoli aspetti degli indirizzi regionali,
nella misura in cui gli stessi sono portatori di novità
rispetto ai contenuti del più volte citato decreto
legislativo e della stessa circolare esplicativa, tralasciando,
in altre parole, ogni considerazione sui restanti aspetti.
4.2 – Validità del
piano
Del tutto condivisibile la previsione, da
parte della regione, del periodo di validità del piano,
che è fissata in quattro anni, così come si
conviene per qualunque strumento di programmazione in cui
la fissazione di obiettivi non può prescindere dalla
contestuale indicazione di un periodo temporale di riferimento.
Pare allo stesso tempo opportuno che in sede
di Piano sia integrata tale previsione, con l’introduzione
di specifiche disposizioni circa la validità dello
strumento una volta scaduto, nelle more del suo rinnovo.
E’ opinione che sia opportuno riconoscere
esplicitamente la validità del piano in regime di “prorogatia”.
4.3 - Tipologie dei chioschi e dei
locali di vendita
Gli indirizzi regionali ammettono la possibilità,
ma non l’obbligo, di definire le tipologie dei chioschi
e delle altre strutture (locali), prevedendo anche dimensioni
minime atte a consentire l’ampia esposizione delle testate.
Il tema, tutt’altro che scontato, si
lega in qualche modo all’obbligo, contenuto all’art.
4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, di assicurare nei
punti vendita la parità di trattamento delle testate,
in sostanza, di assicurare l’obbligo di esposizione
dei prodotti editoriali.
E’ implicito, pertanto, che ciò
possa essere garantito anche attraverso la possibilità
di disporre di spazi adeguati individuando, come parametro
di riferimento, le "dimensioni minime" della struttura.
Purtuttavia, l’utilizzo eventuale,
da parte dei comuni, di tale facoltà, si presta ad
alcuni rilievi, in quanto:
-
il numero di referenze trattate varia
notevolmente e quasi mai raggiunge la totalità del prodotto editoriale, che oggi si attesta in oltre
6.000 referenze, con notevoli diversificazioni fra i vari
punti vendita;
-
il rivenditore, a sua volta, non ha
alcuna possibilità di “contrattare”
le referenze per numero e categoria, essendo tali decisioni
rimesse al distributore locale attraverso il proprio piano
di portatura, il che rende problematica anche la quantificazione
degli spazi necessari alla loro esposizione, a meno che
non si vogliano fissare le dimensioni della struttura
alla soglia più elevata, con tutti i rischi di
sovradimensionamento della stessa;
-
inoltre, non si può escludere
in assoluto che editore e rivenditore pervengano ad accordi
diversi in ordine all’obbligo di esposizione di
singoli prodotti editoriali, ciò costituendo un’ulteriore
variabile da considerare.
Un ulteriore rilievo, forse ancor più
decisivo, è rappresentato dal fatto che la superficie
“piana” della struttura è relativamente
indicativa della capacità espositiva, poiché
è intuibile come quest’ultima sia da mettersi
in relazione, più che con tale parametro, con le caratteristiche
tecniche della struttura in termini di superficie espositiva.
Tutto ciò porta a considerare con
prudenza la possibilità di stabilire caratteristiche
dimensionali e tipologiche della struttura, non senza evidenziare
che, nel caso, eventuali disposizioni in tal senso vanno coordinate
con tutti gli altri strumenti di regolamentazione, ad esempio,
quelli di natura edilizia, che contengono verosimilmente disposizioni
analoghe.
4.4 – Rilascio delle autorizzazioni
di diritto
Il richiamo agli “esercizi che hanno
effettuato la sperimentazione” è del tutto indiretto,
poiché teso unicamente ad affermare che il rilascio,
a favore di tali esercizi, dell’autorizzazione di diritto,
non è in nessun caso riconducibile alle disposizioni
di Piano.
4.5 – Rivendite interne
La soluzione individuata dalla regione, ovvero
di assoggettare a regime autorizzatorio le rivendite collocate
all’interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni
ed ospedali, sia pure con vincolo di intrasferibilità,
appare accettabile ma non del tutto condivisibile.
Poiché è evidente che trattasi
di strutture nell’ambito delle quali non va preclusa
la possibilità di disporre del servizio di diffusione
della stampa, non si comprende il motivo per cui non sia stata
adottata la soluzione più ovvia, ovvero quella di ricondurre
il tutto nell’ambito delle previsioni di cui all’art.
3, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 170 del 2001.
Non c’è motivo, infatti, di
assoggettare ad autorizzazione l’avvio di rivendite
nell’ambito di strutture pubbliche o comunque, di pubblica
utilità, quando vige la totale liberalizzazione per
strutture private, considerato che, nell’uno e nell’altro
caso, si ravviserebbero le condizioni per ritenere tali strutture
di non libero accesso da parte del pubblico in genere.
Accettando l’impostazione regionale,
sarebbe stato auspicabile che fosse precisato, anche se deve
ritenersi implicito, che la previsione di insediamento di
punti vendita nell’ambito delle strutture in esame,
va garantita comunque dal piano, in quanto luoghi di addensamento
di potenziale utenza, anche a prescindere dalla presenza del
servizio nella zona di riferimento o in luoghi immediatamente
adiacenti.
E’ evidente, in altre parole, soprattutto
per quanto concerne gli ospedali, le case di cura e strutture
similari, che va privilegiata la presenza del servizio nell’ambito
delle strutture medesime, prescindendo dal contesto circostante,
soprattutto nella considerazione che trattasi nel caso di
utenza potenziale che difficilmente potrebbe accedere a servizi
esterni, pur situati nelle immediate adiacenze.
4.6 – Autorizzazioni stagionali
Il decreto legislativo n. 170 del 2001 ammette
la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di
tipo stagionale.
In tal senso, appare comunque opportuna la
delimitazione, operata dalla regione, circa la validità
dell’autorizzazione per un periodo non superiore a sei
mesi.
Si reputa che il Piano possa prevedere espressamente
che tale periodo sia usufruito anche non continuativamente
in corso d’anno, sia pure in corrispondenza di determinati
periodi per i quali si presume la maggiore affluenza turistica.
4.7 – Distributori automatici
Il decreto legislativo n. 170 del 2001 non
dispone alcunché in ordine alla possibilità
di distribuzione del prodotto editoriale con l’ausilio
di distributori automatici.
Trattasi di una modalità di distribuzione
del prodotto poco utilizzata e tuttavia, meritevole di essere
considerata.
In tal senso, è comunque opportuna
la previsione di un’apposita disciplina, che assoggetti
a normale autorizzazione la vendita effettuata tramite distributori
automatici se svolta in locale ad uso esclusivo.
Tale impostazione è condivisa poiché,
a ben vedere, la distribuzione del prodotto a mezzo di apparecchiature
automatiche è da qualificarsi alla stregua di modalità
particolare di erogazione del servizio (rispetto al tradizionale
servizio effettuato dal rivenditore), ma nulla modifica in
ordine alla tipologia dell’attività e conseguentemente,
rispetto al profilo autorizzatorio.
Per altro verso (e per le stesse considerazioni), è conseguente che la collocazione di distributori automatici
nell’ambito degli spazi di pertinenza di punti vendita
già autorizzati, non assuma rilievo di alcun genere
e possa pertanto essere effettuata liberamente.
4.8 – Modalità di consultazione
delle categorie.
Gli indirizzi regionali prevedono, ai fini
della predisposizione dei piani comunali (e della non meglio
precisata “definizione degli aspetti programmatici inerenti
all’attività delle rivendite di giornali e riviste”),
che sia acquisito il parere preliminare delle organizzazioni
degli editori, dei distributori e dei rivenditori, più rappresentative a livello nazionale.
Trattasi di previsione del tutto normale,
nel senso che appare pienamente in sintonia con l’usuale
metodologia di confronto attuata dalle amministrazioni locali
verso i soggetti rappresentativi degli interessi di categoria.
Ciò che appare del tutto non condivisibile,
e di difficile gestione specialmente per i Comuni piccoli
e medio-piccoli è l’obbligo della istituzione
di apposita commissione consultiva, formata da un rappresentante
e relativo supplente per ciascuna delle organizzazioni, di
cui dovranno essere determinate le modalità di funzionamento
da parte dei comuni.
Trattasi, di scelta assolutamente non condivisibile,
ampiamente superata dagli eventi, che appesantisce le modalità
di confronto senza peraltro renderle più efficaci,
duplicando di fatto l’espressione del parere poiché,
come si ricordava, l’acquisizione dello stesso in forma
scritta si aggiunge all’espressione del parere formale
da parte della commissione.
Si può ben parlare di evidente illogicità
legislativa che andrà gravemente a pesare sulle strutture
amministrative piccole specie qualora si verificheranno presumibili
mancanza o lungaggini di idonee segnalazioni delle categorie
individuate e la inopportunità di formalizzare tali
“consessi” laddove, una volta approvato il cosiddetto
Piano di localizzazione, verosimilmente, verranno convocate
in rarissime occasioni.
Resta il fatto, ovviamente, che tale procedura, condivisibile
o meno, debba essere seguita scrupolosamente, al fine di evitare
che il provvedimento assunto possa in qualche modo essere
inficiato da vizi procedurali e di forma e perciò creare
inutile contenzioso.
4.9 – Conclusioni
L’atto di indirizzo assunto dalla Regione
Emilia-Romagna per la definizione dei piani comunali di localizzazione
si caratterizza, sotto un certo profilo, per la totale assenza
di parametri atti ad “incanalare” l’attività di programmazione locale verso il raggiungimento di obiettivi
prefissati in termini di sviluppo e razionalizzazione della
rete di diffusione della stampa.
Si è preferito, evidentemente, non
andare oltre ad un generico richiamo dei parametri della programmazione,
così come già indicati nel decreto legislativo
n. 170 del 2001, evitando di definire “griglie”
di sorta, più o meno corredate con valori di riferimento,
“range” di variazione e così via.
Ciò implica che la definizione delle
scelte programmatorie sia rimessa, di fatto, alla pressoché totale autonomia dei comuni.
E’ presumibile che da tale impostazione
possa scaturirne una programmazione massimamente orientata
alla soluzione delle problematiche locali ma nel contempo,
meno “leggibile” sul piano delle politiche di
settore riferibili a contesti territorialmente più vasti.
PROGRAMMAZIONE COMUNALE:
Per quanto attiene la programmazione in questo
Comune si deve evidenziare che:
- la sperimentazione di fatto non ha portato
ad un incremento consistente dei punti vendita ed il rapporto
che si registra n.abitanti/n.autorizzazioni è di n.
1579, superiore al rapporto nazionale che è di circa:
una autorizzazione ogni 1315 abitanti (dato quest’ultimo
da prendere con il beneficio dell’opinabilità
stante il fatto che la fase della sperimentazione non è ancora giunta a regime per quanto attiene il numero reale
delle autorizzazioni rilasciate).
Allo stato di fatto si osserva che:
- sul territorio non esiste alcuna edicola
tradizionale su suolo pubblico;
- nel capoluogo non esiste alcun esercizio di tipologia “esclusiva”;
- le zone urbane sguarnite di servizio sono unicamente:
1) Sub Zona C per Casoni di Gariga (territorio
produttivo);
2) Sub Zona B per Crocetta di S. Polo (territorio produttivo);
3) Sub Zona A per Altoè – Maiano – Verano
(zona residenziale in espansione di terziario e servizio)
CONSIDERAZIONI:
INDICE
- Le zone frazionali sguarnite (n.ri 1 e 2) completamente
di servizio al momento non sembra verosimile un intervento
di insediamento di attività promiscue in quanto non
risultano insiti esercizi commerciali della tipologia in
cui è possibile inserire la tipologia di rivendita
di giornali e riviste;
- l’assenza della tipologia esclusiva
nel capoluogo (non richiesta nel precedente quadriennio)
può essere motivo di riconferma programmatica se
localizzata nella Sub Zona A: Altoè – Maiano
– Verano (come da disegno planimetrico allegato),
non escluso l’uso del suolo pubblico (EDICOLA) in
zona da individuare in concerto con il Servizio Urbanistica;
- contestualmente in zona A si ritiene
ragionevole l’attivazione di un punto di rivendita
promiscuo nell’ambito del “centro storico” fra coloro che pur avendo inoltrato domanda nei termini
con i requisiti richiesti dalla legge 108/99, non hanno
poi potuto attivare il servizio.
|