RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, A NORMA DELL’ART.3 DELLA LEGGE 13 APRILE 1999, N.108

Decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170


QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO
1.1 Gli strumenti della programmazione dei punti vendita
1.2 Il contesto normativo
1.3 La fase della sperimentazione
1.4 L’itinerario della programmazione dei punti vendita
ANALISI DELL’OFFERTA E DELLA DOMANDA
2.1 L’analisi dell’offerta prima della sperimentazione
2.2 Gli effetti della sperimentazione
2.3 La rete di diffusione attuale
2.4 L’analisi della domanda
LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
3.1. Podenzano Capoluogo-Altoè-Maiano-Verano
3.2. San Polo -Albone-Crocetta
3.3. Gariga-Turro-I Casoni
GLI INDIRIZZI REGIONALI
4.1 Premessa
4.2 Validità del piano
4.3 Tipologia dei chioschi e dei locali di vendita
4.4 Rilascio delle autorizzazioni di diritto
4.5 Rivendite interne
4.6 Autorizzazioni stagionali
4.7 Distributori automatici
4.8 Modalità di consultazione delle categorie

CONSIDERAZIONI

CAPITOLO 1 – IL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

INDICE

1.1 – Gli strumenti della programmazione dei punti vendita

Il presente documento costituisce la relazione tecnica propedeutica alla stesura degli strumenti della programmazione individuati dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, vale a dire:

  • Piano di localizzazione per i punti vendita esclusivi;
  • Criteri per la disciplina dei punti vendita non esclusivi.

Gli strumenti predetti costituiscono il completamento della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 170 del 2001, avendo come obiettivo la traduzione in un articolato normativo, delle proposte scaturite dall’analisi e dagli indirizzi circa le politiche di settore.

Il Piano ed i Criteri assumono come obiettivo prioritario, quello di fornire all’amministrazione ed alle imprese un riferimento duplice, economico e giuridico, per la realizzazione di un sistema di diffusione dei prodotti editoriali, che sappia coniugare le aspettative degli attori del settore, ovvero editori, distributore locale e rivenditori, a quelle dei fruitori del servizio.

Si tenderà a privilegiare un approccio alla programmazione non meramente vincolistico, teso alla creazione di opportunità economiche, oltre che alla realizzazione di una rete distributiva tesa al raggiungimento di un livello di servizio sul territorio orientato alla massima diffusione dei prodotti editoriali.

In tal senso, la nuova e diversa articolazione dei formati di vendita consentita dal decreto di riordino del sistema di diffusione offre, sicuramente, nuovi strumenti e nuove opportunità.

1.2 – Il contesto normativo

Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è stato emanato dal Governo in attuazione della delega prevista dall’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 che ha introdotto la sperimentazione di nuove forme di vendita di quotidiani e periodici.

Più che di una vera e propria riforma della disciplina di settore, il decreto in esame ha inteso riordinare, in un contesto organico, l’intero sistema di diffusione della stampa, in precedenza regolamentato, a livello nazionale, dall’abrogata legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

E’ così introdotto un nuovo sistema di diffusione dei prodotti editoriali, che vede affiancarsi al tradizionale formato dei punti vendita (definiti punti vendita esclusivi), un nuovo formato rappresentato dai punti vendita non esclusivi, questi ultimi rappresentati, in prima istanza, dal consolidamento e messa a regime dei punti vendita avviati con la fase di sperimentazione.

I due formati, nel complesso costituenti la rete distributiva oggetto della programmazione, sono connotati da alcune precise caratteristiche distintive.

I punti vendita esclusivi sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici il che significa, in altre parole, che il rivenditore finale non può sottrarsi all’obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale cui compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva.

I punti vendita non esclusivi, sono invece caratterizzati dalla possibilità di porre in vendita una (quotidiani o periodici) delle tipologie del prodotto editoriale, oltre che per la circostanza che tale vendita è fisicamente e funzionalmente collegata ad una predeterminata attività di tipo commerciale, fra quelle previste nel decreto n. 170 del 2001 e prima ancora, nella legge n. 108 del 1999.

La disciplina dei punti vendita, quelli esclusivi e non esclusivi, appare significativamente differenziata anche sotto il profilo degli strumenti e della metodologia di programmazione.

Per i primi, quelli esclusivi, i comuni definiscono i piani comunali di localizzazione, nel rispetto degli indirizzi regionali.

Per i non esclusivi, i comuni provvedono, autonomamente, alla definizione degli appositi criteri.

Del tutto analoghi sono invece i parametri di riferimento per la programmazione, rappresentati dalla densità della popolazione, dalle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone del territorio, dall’entità delle vendita e, naturalmente, dalla consistenza degli esercizi nel suo complesso ovvero riferibile ai due diversi formati di vendita, esclusivi e non esclusivi.

Non possono essere oggetto di considerazione, in quanto non regolamentate, alcune specifiche forme di diffusione dei prodotti editoriali, poiché esenti da una qualsiasi autorizzazione amministrativa.

Vale la pena di rammentarle:

  • vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, delle rispettive pubblicazioni specializzate;
  • vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari;
  • vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  • vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite attraverso la normale rete di diffusione del prodotto;
  • vendita porta a porta o in forma ambulante da parte di editori, distributori e rivenditori;
  • vendita in alberghi e pensioni riservate ai clienti delle strutture;
  • vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche e private, a favore di coloro che accedono a tali strutture.

A ciò si aggiungono le vendite effettuate attraverso il canale diretto editore-lettore che nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in alcuni Paesi stranieri in cui le vendite veicolate attraverso gli abbonamenti raggiungono soglie del 90 per cento del volume complessivo (Giappone, Lussemburgo, Olanda, Finlandia), sono tuttavia limitate ad appena il 7 per cento delle vendite complessive.

1.3 – La fase della sperimentazione

La programmazione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica avviene oggi in un contesto del tutto speciale e ciò, non solo perché si è chiamati, per la prima volta, all’attuazione delle nuove disposizioni introdotte con il provvedimento di riordino dell’intera materia.

La diffusione dei prodotti editoriali è stata infatti interessata, nel periodo maggio 1999 - novembre 2000, dall’attuazione di una fase sperimentale che ha visto, di fatto, l’affiancamento di nuovi formati di vendita alla rete tradizionale.

E’ indiscutibile che la sperimentazione ha rappresentato un’esperienza in qualche modo irripetibile per analizzare quanto la domanda di prodotto editoriale potesse essere sensibile all’immissione di nuovi e per certi aspetti innovativi punti vendita sul mercato.

Purtuttavia, anche se non appare questa la sede per sviluppare un’analisi in tal senso, appare indubbio che la sperimentazione sia stata propedeutica all’introduzione di una profonda riforma del sistema di diffusione della stampa, che rompe in qualche modo con gli schemi e con gli assetti passati.

In tal senso, il risultato più evidente e forse più denso di implicazioni anche in relazione al futuro sviluppo della rete di diffusione, è sicuramente rappresentato dall’introduzione di nuovi formati di vendita e dalla conseguente diversificazione della struttura distributiva, oggi non più totalmente identificabile con le tradizionali rivendite.

L’Università degli Studi di Parma ed il Dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno provveduto, com’è noto, ad analizzare nel dettaglio gli effetti della sperimentazione nel rapporto titolato “Monitoraggio della sperimentazione dell’allargamento della rete di vendita dei giornali”.

Escludendo ogni intendimento di volere riassumere in poche righe un rapporto che appare estremamente approfondito ed articolato, nondimeno è possibile ricavarne alcuni dati e svolgere alcune autonome considerazioni che appaiono d’interesse anche ai fini della programmazione locale.

A livello nazionale, le copie vendute a seguito della effettuazione della sperimentazione, sono incrementate, nel complesso, dell’1,7 per cento (in valore, l’incremento è del 3,1 per cento).

Analizzando, per lo stesso periodo, la dinamica dei punti vendita tradizionali, emerge che il numero degli stessi passa da 40.969 a 40.446, con una diminuzione dell’1,3 per cento.

I punti vendita in sperimentazione passano, dagli iniziali 4.121 a 3.598, con una diminuzione, in corso di sperimentazione, del 12,7 per cento.

L’incidenza dei punti vendita in sperimentazione su quelli tradizionali passa dal valore iniziale del 10 per cento, al valore dell’8,9 per cento.
L’incremento del volume delle vendite in rapporto ai punti vendita aggiuntivi attivati, non può considerarsi del tutto soddisfacente, tanto più che la sperimentazione è stata effettuata su un numero di referenze significativamente superiore a quello originariamente previsto (pari a 609), queste ultime pur selezionate fra quelle a più alta penetrazione di mercato e quindi meno facilmente incrementabili in termini di vendite;

  • ciò testimonia, per altro verso, che si è in presenza di un mercato tendenzialmente saturo e nel contempo, avvalora l’esistenza di una buona rete di diffusione rappresentata dagli esercizi tradizionali;
  • l’incremento dei punti vendita, ha rappresentato una variabile tutt’altro che indifferente dal punto di vista dei costi di distribuzione, così come si desume non solo dal basso rapporto fra esercizi attivati e comunicazioni ricevute, ma anche dalla stessa estromissione, in corso di sperimentazione, degli esercizi attivati, segno evidente che all’incremento dei costi logistici emergenti, non ha corrisposto (perlomeno non sempre) un adeguato fatturato di vendita;
  • editori e distributori locali, che hanno mantenuto il pieno controllo della filiera distributiva, non sono propensi, evidentemente, a liberalizzare la rete di distribuzione ma semmai, come si diceva, ad attivare un processo di rafforzamento della stessa, anche attraverso il ricorso a formati di vendita ad alta potenzialità per numero di contatti giornalieri con i potenziali acquirenti;
  • in tal senso, sono da valutarsi positivamente le performance, in qualche modo inattesi, di alcuni formati ed in particolare, di quelli della grande distribuzione organizzata;
  • non è dato conoscere, se non per alcune realtà locali, quale sia stato l’apporto dei nuovi punti vendita in termini di copie vendute rispetto all’incremento registratosi nel suo complesso e tuttavia, appare desumibile che una sorta di riallocazione e ridistribuzione della domanda a svantaggio dei punti vendita tradizionali sia avvenuto, così come si può desumere dalla diminuzione del numero di questi ultimi già nella fase di effettuazione della sperimentazione.

E’ a conclusione della sperimentazione e della messa a regime dei punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione, attraverso il rilascio dell’autorizzazione di diritto, che regioni e comuni affrontano il tema della futura programmazione della rete e quindi, del suo sviluppo e adeguamento.

Nell’anno 2002, la stampa nazionale ha esplicitamente dovuto ammettere che per i “Quotidiani in edicola” è notte fonda – diffusione in calo per tutti i nazionali:
l’andamento nel mese di Marzo 2002 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ha registrato dati più che significativi e preoccupanti:

- Corriere della Sera - 2.8%;
- La Repubblica –3%;
- Il Sole 24 Ore + 0,1;
- La Gazzetta dello Sport + 1,5%;
- La Stampa – 2,1%;
- Il Messaggero – 1,2%;
- Il Giornale – 2,91;
- Il Secolo XIX + O,4%;
- Italia Oggi + 1,45%;

Pertanto in questo periodo si parla ufficialmente di crisi della vendita dei quotidiani italiani, salvo rare eccezioni sono infatti entrati in una spirale recessiva per quanto riguarda le diffusioni.

Quali possono essere le cause principali del disagio?
Perché il lettore fa così fatica ad andare in edicola?
Secondo un importante quotidiano nazionale i fattori sono molteplici:

  • la decisione dei principali quotidiani di non lanciare più costose promozioni;
  • il ritocco dei prezzi conseguente all’introduzione dell’euro;
  • concorrenza della free press che nelle grandi città si fa sentire.

Per quanto attiene il settore editoriale dei “PERIODICI”, in particolare settimanale, è stata registrata una sostanziale distanza fra domanda ed offerta dovute ad un eccessivo carico di “Pubblicità” ed una scarsa

Indipendenza ed autorevolezza.

Ad oggi (Febbraio 2004) si è a conoscenza di alcuni dati statistici nazionali, che seppur in “trand” negativo, tutto sommato sembrano meno preoccupanti dei dati rilevati nel 2002.
E’ quanto emerge dalle rilevazioni Ads (media mobile nel periodo Novembre 2002/Ottobre 2003) dalle quali si evince che nei settori dei quotidiani ad aggiudicarsi la sfida della testata più diffusa è ancora una volta il “Corriere della Sera” con una media di 679.000 copia, seguita da Repubblica (621.000 copie); dei giornali sportivi balza all’occhio l’exploit del Corriere dello sport che nel periodo in esame segna un + 18,3 % (288.000 copie).
Segnali contrastanti, infine, per la stampa regionale e locale.
Una recente elaborazione dei dati statistici apparsa alcuni mesi fa su un giornale specializzato dava sostanzialmente il seguente prospetto biennale:

Periodo Giugno 2001 / Maggio 2003 Variazioni in %

Quotidiani .................... - 2,4
Settimanali................... - 1,2
Mensili ........................ + 5,8

Al di là di quanto si potrà nel dettaglio analizzare per le singole realtà locali, è però indubbio che la sperimentazione “consegna” agli enti deputati alla programmazione una rete tendenzialmente satura sotto il profilo della capacità di offerta, il ché non equivale ad affermare che la sua efficacia, in termini di capillarità ed adeguatezza del servizio, abbia già raggiunto livelli ottimali in rapporto alle aspettative dell’utenza.

In buona sostanza sino a che alcuni elementi sostanziali congiunturali non verranno risolti sembra superfluo tentare una ulteriore espansione della programmazione dei punti vendita dei prodotti editoriali nell’ottica del rapporto domanda/offerta; semmai sembra più opportuno soffermarsi sulla dislocazione dei punti vendita sul territorio tale da “servire” tutte le zone residenziali in espansione e particolari realtà che potranno emergere localmente.

1.4 – L’itinerario della programmazione dei punti vendita

Si è già sottolineato come il decreto legislativo n. 170 del 2001 individui due strumenti, formalmente distinti, attraverso i quali sarà definito, in prospettiva, l’assetto della rete di diffusione dei prodotti editoriali:

  • il piano di localizzazione per i punti vendita esclusivi;
  • i criteri per i punti vendita non esclusivi.

Nella definizione del piano di localizzazione saranno osservati gli indirizzi regionali di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale E.R. n. 354 dell’8 Maggio 2002 pubblicata sul BURER n. 71 del 29.05.2002 che a dire il vero poco o nulla contribuisce all’opera di programmazione che tocca ai Comuni per la determinazione del Piano e dei “Criteri”,

L’analisi e la visione del problema che saranno sviluppati non potranno che essere unitari.

In altre parole, si tratterà di formulare un’analisi comune ed una strategia condivisa, per arrivare a scelte e norme tecniche tali per cui la programmazione dei punti vendita esclusivi non prescinda dall’elaborazione dei criteri per i punti vendita non esclusivi e viceversa.

Passi essenziali di tale percorso, potranno risultare:

  • la definizione di una adeguata zonizzazione del territorio, affinché si renda possibile calibrare le scelte sull’assetto della rete in rapporto alle sue specificità;
  • l’individuazione del ruolo e in qualche modo delle gerarchie da attribuirsi ai diversi formati, affinché le diverse peculiarità e potenzialità degli stessi, possano coniugarsi al massimo grado con l’esigenza di favorire la massima diffusione dei prodotti editoriali.

CAPITOLO 2 – ANALISI DELL’OFFERTA E DELLA DOMANDA LOCALE

INDICE

2.1 – L’analisi dell’offerta prima della sperimentazione

In questo punto si fornirà un primo quadro dei punti vendita tradizionali esistenti al Febbraio 2004, raffrontato alla situazione esistente all’ultimo quadriennio (arco temporale di validità del Piano Comunale approvato in vigenza della Legge n.416/81 e succ. modificazioni)

Saranno oggetto di successiva analisi i punti vendita scaturiti a seguito della effettuazione della sperimentazione per i quali è in corso l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di diritto.

I dati della Tabella 1, sono pertanto riferibili, nella loro dinamica, agli effetti conseguenti alla programmazione dei punti vendita scaturente dal piano di localizzazione dei punti vendita previgente.

Tabella 1– Consistenza dei punti vendita tradizionali e la loro dinamica

 
 
(Situazione previgente al 17.02.2000 )
Previsione di Piano approvato in data 17.02.2000
+/-
Numero
%
Numero
%
 
Esclusivi
1
 
2
 
 
Promiscui
3
 
3
 
 
Interni
0
 
0
 
 
Totale
4
100%
5
100%
+

Nel periodo considerato non risulta attivato nessun esercizio nuovo di quelli previsti in “Piano”.

2.2 – Gli effetti della sperimentazione

Con l’avvio della sperimentazione ed il successivo rilascio delle autorizzazioni di diritto, si produrrà, evidentemente, una significativa implementazione dei punti vendita che peraltro, non può ritenersi conclusa data la diversa interpretazione espressa dal competente Ministero nella nota circolare n. 3538 del 28 dicembre 2001, contraddetta sostanzialmente dalla Regione Emilia Romagna con propria circolare del 24 Maggio 2002 Prot. 11205 che si inserisce in un contesto già opinabile e controverso per quanto attiene la corretta applicazione da parte dei Comuni della normativa in discorso.

A questo proposito è di estrema importanza la diversa posizione dei due Enti riguardo i seguenti argomenti:

  • possibilità di vendita sia dei quotidiani che dei periodici da parte dei punti di vendita non esclusivi; (favorevole il MAP contrario la RER);
  • diritto al rilascio dell’autorizzazione anche a coloro che hanno inviato la comunicazione di partecipazione alla sperimentazione anche nel caso in cui non si è posto in vendita il prodotto per mancata consegna da parte del “distributore” (favorevole il MAP contrario la RER).

Si ritiene di doversi attenere alla linea espressa dalla Regione Emilia Romagna, partendo dal semplice presupposto che la materia ora, risulta essere di esclusiva competenza dell’ente regionale.

Nello stesso tempo non si può sottacere che L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ed alcune sentenze dei giudici amministrativi hanno rimarcato negativamente il divieto generale per i punti vendita non esclusivi di vendere quotidiani e periodici cumulativamente. Non si escludono pertanto possibili modifiche della linea tenuta sin’ora dalla Regione Emilia-Romagna.
Al momento, pare importante una ricostruzione della dinamica attraverso la quale ha preso avvio, con le comunicazioni da parte dei punti vendita interessati, la sperimentazione, poi concretizzatasi con le scelte sulla filiera distributiva operate da editori e distributore locale, per giungere al rilascio delle autorizzazioni di diritto.

Nella tabella che segue, è rappresentata la consistenza numerica delle comunicazioni validamente pervenute e dei punti vendita concretamente attivati.

Tabella 2 – Consistenza delle comunicazioni presentate e dei punti vendita attivati

 
COMUNICAZ.NI PRESENTATE
PDV ATTIVATI
INCIDENZA %
Rivendite generi di monopolio

0
0
 
Distributori carburanti
0
0
 
Bar
3
0
 
Grande distribuzione organizzata
1
1
 
Librerie
0
0
 
Esercizi specializzati
0
0
 
Totale
4
1*
 

* Dati non ufficiali (conoscenza indiretta del Servizio Sviluppo Economico)

I dati riportati in tabella, consentono di esprimere alcune considerazioni, a partire dalla constatazione che il numero di comunicazioni presentate appare significativo rispetto al tessuto distributivo esistente, ma per quanto di conoscenza indiretta la maggioranza degli operatori interessati non ha poi ottenuto i prodotti editoriali per la vendita.

Contrariamente, non si hanno elementi per ritenere che la scelta dei punti vendita in sperimentazione sia stata in qualche modo guidata anche dall'esigenza di attivare il servizio in alcune zone del territorio palesemente disservite.

Il passo successivo sarà rappresentato dalla messa a regime degli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, attraverso il rilascio dell’autorizzazione di diritto.

Tabella 3 – Consistenza dei punti vendita che hanno effettivamente attivato la distribuzione dei prodotti editoriali.

FORMATO DI PDV
PDV ATTIVATI IN SPERIM.NE

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Rivendite generi di monopolio
0
 
Distributori carburanti
0
 
Bar
0
 
Grande distribuzione organizzata
1
Q/P
Librerie
0
 
Esercizi specializzati
0
 
Totale
1
 

legenda: Q=quotidiani P=periodici

2.3 – La rete di diffusione attuale

L’assetto e la consistenza della rete di diffusione della stampa quotidiana e periodica, alla data del 1° settembre 2002, sono rappresentati nella tabella di seguito riportata.

Tabella 4 – Consistenza reale della rete distributiva al febbraio 2004

N° ordine 
Ubicazione
Formato punto vendita
Tipologia prodotto
struttura
zona
E
NE
QP
Q
C/N
1 Bassi Virginio –cartoleria edicola
E*
 
Q/P
 
N
A
2 LISA di Sartori Lucio
E*
 
Q/P
 
N
A
3 Supermercato sma
 
NE**
Q/P
 
N
A
4 Cartoleria/Edicola di Via Colombo n.58
E*
 
Q/P
 
N
B
5 Bar di Dalladonna Paola
E*
 
Q/P
 
N
C

Legenda :
*   esercizi promiscui considerati esclusivi per effetto della recente normativa.
** esercizio promiscuo per effetto della sperimentazione.

I dati seguenti evidenziano, in rapporto al formato di punto vendita, esclusivo e non esclusivo, la struttura della rete di diffusione per prodotti trattati e per struttura logistica.

La situazione di fatto, pone in evidenza che il capoluogo è assolutamente sprovvisto di esercizi esclusivi tradizionali, mentre risulta attiva detta tipologia nella sola zona “C” (Gariga-Turro-I Casoni), che peraltro, per mero errore materiale, era stata classificata nella tipologia degli esercizi promiscui.

La consistenza della rete di diffusione, può essere maggiormente apprezzata se posta in relazione agli abitanti.

In un capitolo successivo, saranno più puntualmente descritte le zone prese a riferimento.

Tabella 5 – Densità della rete di diffusione

ZONE
NUMERO PDV (1)
ABITANTI (2)
Al 27.11.03
DENSITA’ PDV PER ABITANTI
A
3
5505
1835
B
1
1470
1470
C
1
814
814
Totale
5
7.789
1.557,8

Il numero delle famiglie sull’intero territorio risulta essere n° 3120 che rapportato ai residenti (n. 7789) da il seguente dato di componenti 2,49 che risulta perfettamente allineato.rispetto al dato ISTAT relativo al centro-nord che risulta mediamente di n. 2,4 componenti.

(1) escluso pdv interni
(2) numero residenti al 27.11.03

La valutazione sulla densità della rete che non tenga in debita considerazione il parametro della popolazione fluttuante ha, evidentemente, qualche limite, in particolare, per il centro storico.

Prescinde, infatti, dalla capacità di attrarre bacini di utenza che, in genere è propria dei centri storici, così come non tiene in debito conto la popolazione che, con specifico riferimento alla realtà locale, frequenta tale zona per motivi di lavoro e di studio, data la consistente presenza di attività commerciali e di servizio, di pubbliche amministrazioni, di insediamenti scolastici di vario ordine e grado.

E’ tuttavia indiscutibile che esista, nel territorio comunale, una divaricazione in termini di presenza del servizio fra le aree centrali e fortemente urbanizzate e debole per alcune aree esterne.

E’ questo un elemento che dovrà essere tenuto nella massima considerazione ai fini della definizione delle scelte da attuarsi in ordine alla programmazione dei nuovi punti vendita.

Per quanto possa valere, valga anche il raffronto con il dato nazionale che vede la presenza di un punto vendita ogni 1.315 abitanti.

2.4 – L’analisi della domanda

La recente sperimentazione, con l’avvio di nuovi punti vendita, offre un’occasione forse irripetibile per analizzare non solo lo sviluppo della domanda in termini di incremento del prodotto editoriale venduto, ma anche per valutare in che misura l’andamento della domanda sia stato influenzato dall’immissione di nuovi punti di vendita, aggiuntivi rispetto a quelli programmati nei piani comunali di localizzazione.

D’altra parte, era questo uno degli obiettivi preminenti della sperimentazione.

I dati forniti dai distributori locali, sia pure in modo disaggregato ed incompleto consentono comunque di esprimere alcune considerazioni.
Prospetto comunicazioni pervenute dai distributori locali:

EDITORALI LIBERTA’ Spa.-
dati riferibili alla vendita del quotidiano “Libertà”
- fatto 100 per l’anno 1995 come riferimento, sono pari a 103 nel 2001 e pari a102 nel 2002.

DISTRIBUTORE ROBERTO SANTAGOSTINO –PIACENZA -
Vendite anno 2001 quotidiani e periodici – copie 628.272;
Vendite anno 2002 quotidiani e periodici - copie 654.414;

I dati locali disponibili non si presentano di facile lettura in quanto il “Distributore Santagostino” non ha ritenuto di suddividere il numeri di vendita dei quotidiani da quello dei periodici, ma non sembra fuori luogo affermare che tutto sommato il territorio di Podenzano si colloca in linea con il “trend” nazionale, cioè i un calo delle vendite dei quotidiani ed un incremento dei mensili.

Per una corretta lettura di questi dati necessita ricordare che all’inizio del 2002 su tutto il territorio provinciale è stato posto in vendita un nuovo quotidiano di valenza provinciale: La Voce di Piacenza ora (La Cronaca).

La controversa interpretazione dei dati sovraestesi non significa che debba considerarsi già acquisito il migliore assetto della rete di diffusione in rapporto al servizio offerto ai cittadini, ma non v’è dubbio che i dati congiunturali evidenziati recentemente dalla stampa nazionale e riportati in precedenza al punto 1.3 della presente relazione verosimilmente, dovranno orientare le scelte sul piano della programmazione in un’ottica di equilibri vari, atti ad individuare il numero ottimale delle rivendite che sarà rivolto prioritariamente alla corretta dislocazione della rivendite sul territorio.

CAPITOLO 3 – LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

INDICE

Uno degli strumenti essenziali attraverso i quali è possibile calibrare le scelte di adeguamento e sviluppo della rete in rapporto alle specificità del territorio, è rappresentato dalla definizione di una zonizzazione adeguata.

A tale proposito, sono state confermate le zone individuate con il precedente piano dei giornali e riviste relative al quadriennio 2000/2003 in quanto non si sono registrate evoluzioni residenziali, produttive e dei servizi tali da consigliare diverse delimitazioni, ma si è inteso ulteriormente suddividere in Sub. Zone per meglio disciplinare eventuali nuovi insediamenti:

Zona A) – Podenzano Capoluogo – Altoè – Maiano - Verano;
Zona B) – San Polo – Albone – Crocetta;
Zona C) – Gariga –Turro - I Casoni.

Sub Zona A - (Altoè, Maiano Verano in zona di espansione di terziario e servizi);
Sub Zona B - (S. Polo Crocetta territorio produttivo);
Sub Zona C  - (Casoni di Gariga, territorio produttivo);

Per la loro rappresentazione cartografica, è fatto rinvio all’Allegato “1” con apposita “leggenda”.

3.1 -Zona A) – Capoluogo=

Rappresenta la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbanistico-edilizi o singoli manufatti che rivestono carattere storico, e centro naturale di concentrazione delle attività culturali – sociali dell’intero territorio.

Nel caso in esame, è però evidente che l’identificazione del centro storico soddisfa una connotazione che è anche di natura “commerciale”, essendo innegabile che la zona a tal fine individuata, assume, anche sotto tale profilo, peculiarità del tutto particolari, per la presenza diffusa di attività commerciali tali da caratterizzarla come centro commerciale “naturale” della città, ma non solo.

La presenza di attività scolastiche di pubbliche amministrazioni, di attività terziarie e di servizio, fa si che la stessa assuma forti connotazioni di attrattività e di gravitazione per frequentatori diversi dai residenti.

Nel centro storico del Capoluogo si registra verosimilmente una concentrazione della domanda, pertanto il rapporto residenti/ numero esercizi, non assume evidenza sostanziale sotto l’aspetto programmatorio in quanto tale concentrazione è il risultato della quota di evasione della domanda proveniente dalle Zone periferiche del territorio.

3.2 - Zona B) – San Polo Albone e Crocetta=

San Polo per la sua peculiarità di dislocazione sul territorio rappresenta un’agglomerato residenziale nonché produttivo e di servizi che ha in sè le sostanziali caratteristiche di un piccolo capoluogo naturale.
In detta zona si registra una interessante evoluzione nell’urbanistica residenziale

3.3 – Zona C) – Gariga –Turro – I Casoni

E’ la zona nord del territorio che si incunea nell’immediato territorio del capoluogo di provincia interessata ad un intensa realtà produttiva e terziaria. Al contrario di quanto si è affermato per il Centro storico, trattasi di zone per le quali potrebbero verificarsi fenomeni di evasione della domanda verso altre realtà, anche al di fuori del territorio comunale.

Tali fenomeni di evasione incidono, evidentemente, sulla domanda del prodotto editoriale tanto più che trattasi di beni del tutto standardizzati sul cui acquisto potrebbero incidere componenti quali la comodità del servizio rispetto ai tragitti dovuti, abitualmente, a ragioni di lavoro o di studio.

D’altra parte sembra innegabile che la Pubblica Amministrazione debba lasciare libertà ad eventuali iniziative di tipo polifunzionale atti a favorire l’insediamento di almeno un punto vendita negli agglomerati residenziali completamenti sguarniti di detto servizio.

CAPITOLO 4 – GLI INDIRIZZI REGIONALI

INDICE

4.1 - Premessa

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto, in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 170 del 2001, alla definizione degli indirizzi regionali per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione concernenti i punti vendita esclusivi, vale a dire, dei punti vendita tenuti alla trattazione dei quotidiani e dei periodici.

Per quanto concerne i punti vendita non esclusivi, il decreto legislativo in esame non prevede, com’è noto, alcun intervento di indirizzo da parte regionale, il che significa che la definizione dei relativi criteri è affidata, interamente, alla potestà dei comuni.

L’esame degli indirizzi predetti non pone particolari problemi di natura interpretativa se non la consapevolezza che non sono portatori di elementi concreti atti a favorire la formulazione dei cosiddetti Piani di localizzazione comunali, in quanto non indicano alcun dato di fatto regionale comparativo, ne ulteriori di mercato del settore che sarebbero stati di sicura utilità alle Amministrazioni Comunali.
Non è tanto la normativa regionale (sottoforma di indirizzi ai Comuni – Delibera C.R. n. 354 dell’8 maggio 2002) a porre dei dubbi sostanziali quanto invece la circolare esplicativa susseguente o meglio la nota esplicativa RER 24.Maggio.2002 Prot.11205.
Ci si riferisce, ad esempio, al controverso tema inerente il rilascio delle autorizzazioni di diritto sul quale la posizione espressa dal Ministero competente appare perlomeno discutibile, in linea interpretativa, con le stesse disposizioni del decreto di riordino del sistema di diffusione della stampa, con non poche implicazioni sul versante della programmazione dei punti vendita e dello stesso livello gestionale.

I punti che seguono, saranno pertanto dedicati ad un breve commento di singoli aspetti degli indirizzi regionali, nella misura in cui gli stessi sono portatori di novità rispetto ai contenuti del più volte citato decreto legislativo e della stessa circolare esplicativa, tralasciando, in altre parole, ogni considerazione sui restanti aspetti.

4.2 – Validità del piano

Del tutto condivisibile la previsione, da parte della regione, del periodo di validità del piano, che è fissata in quattro anni, così come si conviene per qualunque strumento di programmazione in cui la fissazione di obiettivi non può prescindere dalla contestuale indicazione di un periodo temporale di riferimento.

Pare allo stesso tempo opportuno che in sede di Piano sia integrata tale previsione, con l’introduzione di specifiche disposizioni circa la validità dello strumento una volta scaduto, nelle more del suo rinnovo.

E’ opinione che sia opportuno riconoscere esplicitamente la validità del piano in regime di “prorogatia”.

4.3 - Tipologie dei chioschi e dei locali di vendita

Gli indirizzi regionali ammettono la possibilità, ma non l’obbligo, di definire le tipologie dei chioschi e delle altre strutture (locali), prevedendo anche dimensioni minime atte a consentire l’ampia esposizione delle testate.

Il tema, tutt’altro che scontato, si lega in qualche modo all’obbligo, contenuto all’art. 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, di assicurare nei punti vendita la parità di trattamento delle testate, in sostanza, di assicurare l’obbligo di esposizione dei prodotti editoriali.

E’ implicito, pertanto, che ciò possa essere garantito anche attraverso la possibilità di disporre di spazi adeguati individuando, come parametro di riferimento, le "dimensioni minime" della struttura.

Purtuttavia, l’utilizzo eventuale, da parte dei comuni, di tale facoltà, si presta ad alcuni rilievi, in quanto:

  • il numero di referenze trattate varia notevolmente e quasi mai raggiunge la totalità del prodotto editoriale, che oggi si attesta in oltre 6.000 referenze, con notevoli diversificazioni fra i vari punti vendita;
  • il rivenditore, a sua volta, non ha alcuna possibilità di “contrattare” le referenze per numero e categoria, essendo tali decisioni rimesse al distributore locale attraverso il proprio piano di portatura, il che rende problematica anche la quantificazione degli spazi necessari alla loro esposizione, a meno che non si vogliano fissare le dimensioni della struttura alla soglia più elevata, con tutti i rischi di sovradimensionamento della stessa;
  • inoltre, non si può escludere in assoluto che editore e rivenditore pervengano ad accordi diversi in ordine all’obbligo di esposizione di singoli prodotti editoriali, ciò costituendo un’ulteriore variabile da considerare.

Un ulteriore rilievo, forse ancor più decisivo, è rappresentato dal fatto che la superficie “piana” della struttura è relativamente indicativa della capacità espositiva, poiché è intuibile come quest’ultima sia da mettersi in relazione, più che con tale parametro, con le caratteristiche tecniche della struttura in termini di superficie espositiva.

Tutto ciò porta a considerare con prudenza la possibilità di stabilire caratteristiche dimensionali e tipologiche della struttura, non senza evidenziare che, nel caso, eventuali disposizioni in tal senso vanno coordinate con tutti gli altri strumenti di regolamentazione, ad esempio, quelli di natura edilizia, che contengono verosimilmente disposizioni analoghe.

4.4 – Rilascio delle autorizzazioni di diritto

Il richiamo agli “esercizi che hanno effettuato la sperimentazione” è del tutto indiretto, poiché teso unicamente ad affermare che il rilascio, a favore di tali esercizi, dell’autorizzazione di diritto, non è in nessun caso riconducibile alle disposizioni di Piano.

4.5 – Rivendite interne

La soluzione individuata dalla regione, ovvero di assoggettare a regime autorizzatorio le rivendite collocate all’interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni ed ospedali, sia pure con vincolo di intrasferibilità, appare accettabile ma non del tutto condivisibile.

Poiché è evidente che trattasi di strutture nell’ambito delle quali non va preclusa la possibilità di disporre del servizio di diffusione della stampa, non si comprende il motivo per cui non sia stata adottata la soluzione più ovvia, ovvero quella di ricondurre il tutto nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Non c’è motivo, infatti, di assoggettare ad autorizzazione l’avvio di rivendite nell’ambito di strutture pubbliche o comunque, di pubblica utilità, quando vige la totale liberalizzazione per strutture private, considerato che, nell’uno e nell’altro caso, si ravviserebbero le condizioni per ritenere tali strutture di non libero accesso da parte del pubblico in genere.

Accettando l’impostazione regionale, sarebbe stato auspicabile che fosse precisato, anche se deve ritenersi implicito, che la previsione di insediamento di punti vendita nell’ambito delle strutture in esame, va garantita comunque dal piano, in quanto luoghi di addensamento di potenziale utenza, anche a prescindere dalla presenza del servizio nella zona di riferimento o in luoghi immediatamente adiacenti.

E’ evidente, in altre parole, soprattutto per quanto concerne gli ospedali, le case di cura e strutture similari, che va privilegiata la presenza del servizio nell’ambito delle strutture medesime, prescindendo dal contesto circostante, soprattutto nella considerazione che trattasi nel caso di utenza potenziale che difficilmente potrebbe accedere a servizi esterni, pur situati nelle immediate adiacenze.

4.6 – Autorizzazioni stagionali

Il decreto legislativo n. 170 del 2001 ammette la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di tipo stagionale.

In tal senso, appare comunque opportuna la delimitazione, operata dalla regione, circa la validità dell’autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

Si reputa che il Piano possa prevedere espressamente che tale periodo sia usufruito anche non continuativamente in corso d’anno, sia pure in corrispondenza di determinati periodi per i quali si presume la maggiore affluenza turistica.

4.7 – Distributori automatici

Il decreto legislativo n. 170 del 2001 non dispone alcunché in ordine alla possibilità di distribuzione del prodotto editoriale con l’ausilio di distributori automatici.

Trattasi di una modalità di distribuzione del prodotto poco utilizzata e tuttavia, meritevole di essere considerata.

In tal senso, è comunque opportuna la previsione di un’apposita disciplina, che assoggetti a normale autorizzazione la vendita effettuata tramite distributori automatici se svolta in locale ad uso esclusivo.

Tale impostazione è condivisa poiché, a ben vedere, la distribuzione del prodotto a mezzo di apparecchiature automatiche è da qualificarsi alla stregua di modalità particolare di erogazione del servizio (rispetto al tradizionale servizio effettuato dal rivenditore), ma nulla modifica in ordine alla tipologia dell’attività e conseguentemente, rispetto al profilo autorizzatorio.

Per altro verso (e per le stesse considerazioni), è conseguente che la collocazione di distributori automatici nell’ambito degli spazi di pertinenza di punti vendita già autorizzati, non assuma rilievo di alcun genere e possa pertanto essere effettuata liberamente.

4.8 – Modalità di consultazione delle categorie.

Gli indirizzi regionali prevedono, ai fini della predisposizione dei piani comunali (e della non meglio precisata “definizione degli aspetti programmatici inerenti all’attività delle rivendite di giornali e riviste”), che sia acquisito il parere preliminare delle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, più rappresentative a livello nazionale.

Trattasi di previsione del tutto normale, nel senso che appare pienamente in sintonia con l’usuale metodologia di confronto attuata dalle amministrazioni locali verso i soggetti rappresentativi degli interessi di categoria.

Ciò che appare del tutto non condivisibile, e di difficile gestione specialmente per i Comuni piccoli e medio-piccoli è l’obbligo della istituzione di apposita commissione consultiva, formata da un rappresentante e relativo supplente per ciascuna delle organizzazioni, di cui dovranno essere determinate le modalità di funzionamento da parte dei comuni.

Trattasi, di scelta assolutamente non condivisibile, ampiamente superata dagli eventi, che appesantisce le modalità di confronto senza peraltro renderle più efficaci, duplicando di fatto l’espressione del parere poiché, come si ricordava, l’acquisizione dello stesso in forma scritta si aggiunge all’espressione del parere formale da parte della commissione.

Si può ben parlare di evidente illogicità legislativa che andrà gravemente a pesare sulle strutture amministrative piccole specie qualora si verificheranno presumibili mancanza o lungaggini di idonee segnalazioni delle categorie individuate e la inopportunità di formalizzare tali “consessi” laddove, una volta approvato il cosiddetto Piano di localizzazione, verosimilmente, verranno convocate in rarissime occasioni.
Resta il fatto, ovviamente, che tale procedura, condivisibile o meno, debba essere seguita scrupolosamente, al fine di evitare che il provvedimento assunto possa in qualche modo essere inficiato da vizi procedurali e di forma e perciò creare inutile contenzioso.

4.9 – Conclusioni

L’atto di indirizzo assunto dalla Regione Emilia-Romagna per la definizione dei piani comunali di localizzazione si caratterizza, sotto un certo profilo, per la totale assenza di parametri atti ad “incanalare” l’attività di programmazione locale verso il raggiungimento di obiettivi prefissati in termini di sviluppo e razionalizzazione della rete di diffusione della stampa.

Si è preferito, evidentemente, non andare oltre ad un generico richiamo dei parametri della programmazione, così come già indicati nel decreto legislativo n. 170 del 2001, evitando di definire “griglie” di sorta, più o meno corredate con valori di riferimento, “range” di variazione e così via.

Ciò implica che la definizione delle scelte programmatorie sia rimessa, di fatto, alla pressoché totale autonomia dei comuni.

E’ presumibile che da tale impostazione possa scaturirne una programmazione massimamente orientata alla soluzione delle problematiche locali ma nel contempo, meno “leggibile” sul piano delle politiche di settore riferibili a contesti territorialmente più vasti.

PROGRAMMAZIONE COMUNALE:

Per quanto attiene la programmazione in questo Comune si deve evidenziare che:

- la sperimentazione di fatto non ha portato ad un incremento consistente dei punti vendita ed il rapporto che si registra n.abitanti/n.autorizzazioni è di n. 1579, superiore al rapporto nazionale che è di circa: una autorizzazione ogni 1315 abitanti (dato quest’ultimo da prendere con il beneficio dell’opinabilità stante il fatto che la fase della sperimentazione non è ancora giunta a regime per quanto attiene il numero reale delle autorizzazioni rilasciate).

Allo stato di fatto si osserva che:

- sul territorio non esiste alcuna edicola tradizionale su suolo pubblico;
- nel capoluogo non esiste alcun esercizio di tipologia “esclusiva”;
- le zone urbane sguarnite di servizio sono unicamente:

1) Sub Zona C per Casoni di Gariga (territorio produttivo);
2) Sub Zona B per Crocetta di S. Polo (territorio produttivo);
3) Sub Zona A per Altoè – Maiano – Verano (zona residenziale in espansione di terziario e servizio)

CONSIDERAZIONI:

INDICE


- Le zone frazionali sguarnite (n.ri 1 e 2) completamente di servizio al momento non sembra verosimile un intervento di insediamento di attività promiscue in quanto non risultano insiti esercizi commerciali della tipologia in cui è possibile inserire la tipologia di rivendita di giornali e riviste;

- l’assenza della tipologia esclusiva nel capoluogo (non richiesta nel precedente quadriennio) può essere motivo di riconferma programmatica se localizzata nella Sub Zona A: Altoè – Maiano – Verano (come da disegno planimetrico allegato), non escluso l’uso del suolo pubblico (EDICOLA) in zona da individuare in concerto con il Servizio Urbanistica;

- contestualmente in zona A si ritiene ragionevole l’attivazione di un punto di rivendita promiscuo nell’ambito del “centro storico” fra coloro che pur avendo inoltrato domanda nei termini con i requisiti richiesti dalla legge 108/99, non hanno poi potuto attivare il servizio.


 

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