TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
INDICE
Il presente regolamento, in osservanza
delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990,
n. 285 ed alla Legge Regionale 4.5.1982, n. 19, ha per oggetto
il complesso delle norme dirette alla generalità
dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a
disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria
relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi,
le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei
locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura
privata.
Articolo 2
Responsabilità
INDICE
Il Comune cura che all'interno dei cimiteri
siano evitate situazioni di pericolo per le persone che
accedono alle strutture.
Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente
sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto
dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che
l'illecito non abbia rilevanza penale.
I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri
comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza
per l'attività specifica ed il mancato rispetto di
quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite
potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione
ad operare all'interno dei cimiteri.
Articolo 3
Atti a disposizione del pubblico
INDICE
Presso gli uffici del Cimitero di Podenzano
e presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è
tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro
delle sepolture di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285.
Sono inoltre tenuti nel cimitero di Podenzano e negli uffici
comunali di Polizia Mortuaria:
-
L'orario di apertura e chiusura nonché
la disciplina di ingresso e i divieti speciali ben visibili
al pubblico;
-
Copia del presente regolamento;
-
Ogni altro atto o documento la cui
conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati
o del pubblico.
TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Articolo 4
Ammissione nelle strutture cimiteriali
INDICE
Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra
destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione
di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le
ceneri di persone:
-
decedute nel territorio del Comune
di Podenzano;
-
ovunque decedute, ma aventi nel Comune
stesso, al momento della morte, la residenza;
-
i nati morti ed i prodotti del concepimento
di cui all'Articolo 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
-
aventi il coniuge o i parenti fino
al l° sepolti in un cimitero del Comune di Podenzano.
Indipendentemente dalle condizioni dì
cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché
i resti mortali dì persone aventi diritto al seppellimento
in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture
private.
La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti
di cui al comma I avviene nel cimitero ove è richiesta,
nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali
limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Podenzano.
Articolo 5
Servizi gratuiti
INDICE
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico
esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal
regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
- il servizio di osservazione dei cadaveri presso
il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle
persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella
pubblica via o in luogo pubblico;
- la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
- inumazione e cremazione di salme per la quali vi sia
disinteresse da parte dei familiari;
- le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, qualora
non venga richiesta dai familiari la verifica dello stato
di mineralizzazione della salma;
- la fornitura del feretro, il trasporto e le spese dì
sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del
Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai
servizi sociali del Comune di Podenzano, previa richiesta
di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed
anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza
in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone
od enti che si facciano carico della spesa.
Tutti gli altri servizi (trasporti funebri
sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali)
sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigente.
Articolo 6
Feretri
INDICE
Salvo quanto previsto dal successivo Articolo
7, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa
in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30
e 75 del D.P.R. n. 285/90.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con
abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite
con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda
di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
Articolo 7
Reparti speciali nei cimiteri
INDICE
A norma dell'Articolo 100 del D.P.R. n.
285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti
speciali e separati destinati a persone professanti un culto
diverso da quello cattolico.
La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza
il parere della Comunità competente.
Articolo 8
Inumazione
INDICE
I cimiteri hanno campi destinati, a rotazione,
alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche
del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione
in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori
di 10 anni di età, la loro profondità, la
distanza delle fosse l’una dall’altra e l’ordine
d’impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale
di polizia mortuaria.
Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure
aree riservate a sepolture private (individuali, familiari
o per collettività) ai sensi e nei limiti dell’Articolo
90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
Articolo 9
Caratteristiche dei feretri
INDICE
Le caratteristiche tecniche delle casse
devono rispettare le indicazioni riportate dagli art. 74
e 75 del D.P.R. 285 del 1990.
Ogni volta che il feretro debba essere inumato in questo
Cimitero e sia obbligo la doppia cassa, la salma destinata
all’inumazione deve essere chiusa in cassa metallica
contenente quella di legno oppure di cassa interna in materiale
biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 12/97 e 97/02.
Articolo 10
Esumazioni ordinarie
INDICE
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo
un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti
i mesi dell'anno.
Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione
della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso
dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente
sulle fosse.
I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello
stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare
domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria con pagamento
delle tariffe vigenti.
Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio
e saranno comunicate alle persone che hanno presentato la
domanda di cui sopra.
A coloro che abbiano presentato regolare domanda è
consentito di assistere all'operazione di verifica.
Al necroforo comunale spetta stabilire se un cadavere è
mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.
Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni
di completa mineralizzazione potrà essere lasciato
nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di inumazione
previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si
faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la
decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due
anni.
In conformità a quanto prescritto dalla Circolare
del Ministero della Sanità n. 10 del 31luglio 1998,
è possibile, qualora la salma non fosse completamente
mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto,
alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella
sepoltura già indicata dalla famiglia.
Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato,
le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte
nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda
di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri
loculi ovvero per cremarle.
Articolo 11
Esumazioni straordinarie
INDICE
L'esumazione di una salma straordinaria
avviene, qualora richiesta, prima che siano trascorsi 10
anni dall'originaria inumazione.
Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione
ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso
cimitero di originaria inumazione o per cremazione. Si può
effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre,
gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione dell'esumazione
straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria
che si esegue in tutto l’arco dell'anno.
Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva,
l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione
che l'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per
la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni
dalla morte.
Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini
private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il
cadavere, né è possibile traslare la salma
in altro campo di inumazione.
Articolo 12
Tumulazione
INDICE
Sono a tumulazione le sepolture di feretri,
cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie
in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo
determinato le spoglie mortali.
Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo
le modalità previste dal successivo Articolo 41 del
presente regolamento.
Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite
dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in
tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità
di cui all'Articolo 40 del presente regolamento.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed
alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di
cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 1O.9.1990 n. 285 e le eventuali
speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del citato
D.P.R..
E' consentito l’utilizzo di strutture cimiteriali
esistenti, oggetto di concessione precedente al 31/12/2002
ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto contenuto
nella delibera di giunta del 02/10/2003 n. 131.
E' altresì concesso collocare cassette per resti
mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro
in tutte le tipologie di sepoltura.
Articolo 12 BIS
Sogliola - trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
INDICE
Conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, punto 14 della L.R. n. 19/2004 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 687 del 22/05/2006, è ammessa la possibilità di collocare in un loculo, insieme al feretro ivi destinato, oltre ad una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza della sepoltura.
In caso di resti mortali non scheletrizzati, siano o meno presenti parti molli, dovrà esserne disposto il trasferimento, con l’osservanza delle cautele atte a prevenire eventuali rischi di natura igienico-sanitari, dal feretro a contenitore di idonee dimensioni destinato ad accogliere il resto mortale. E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Articolo 13
Estumulazione ordinaria
INDICE
Le estumulazioni ordinarie si eseguono
allo scadere del periodo della concessione. Per le salme
estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate
si può procedere alla cremazione, i cui oneri sono
a carico dei familiari.
Tutte le spese e gli oneri inerenti l’estumulazione,
effettuata a seguito di domanda, sono a carico dei familiari
o degli aventi diritto.
Articolo 14
Estumulazione straordinaria
INDICE
Le estumulazioni straordinarie si eseguono,
su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare
una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o
in altro Comune o per cremarla.
Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.
Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria
nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire
un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini
private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il
cadavere.
Articolo 15
Casi in cui è richiesto egli ispettori sanitari di
presenziare alle operazioni cimiteriali
INDICE
E' richiesta la presenza dell'ispettore
Sanitario dell'AUSL nei seguenti casi:
-
Esumazione straordinaria;
-
Estumulazione straordinaria (sotto
i 20 anni dalla tumulazione nel caso di concessione cimiteriale
scaduta);
-
Risanamento tombe;
-
Estumulazione per traslazione del feretro
in altro Cimitero del Comune di Podenzano o fuori Comune;
Articolo 16
Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione
o estumulazione
INDICE
Ai sensi del D.P.R. n. 254 15 luglio 2003,
i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani. Sono definiti
rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell’art.2
comma 1, i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti,
accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per
inumazione o tumulazione:
- Assi e resti lignei delle casse utilizzate per
la sepoltura;
- Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione
della cassa (ad es. maniglie);
- Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti
nel cofano;
- Resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
Articolo 17
Autorizzazione cremazione e dispersione ceneri
INDICE
L’autorizzazione alla cremazione spetta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del mediconecroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n.130 del 30 marzo 2001. Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e degli adempimenti cimiterialiad essa connessi sono a carico dei familiari e degli aventi diritto.
Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e degli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite all’art.5 comma 2 della Legge n.130 del 30 marzo 2001.
Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art.79 del D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285.
Articolo 18
Trasporti funebri
INDICE
I trasporti funebri sono effettuati a cura
e spese della famiglia.
L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere
munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio
che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale
autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti
con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per
i quali il decreto di autorizzazione al trasporto salma
dovrà contenere l’indicazione dell’impresa
che effettua il trasporto il Comune di partenza e quello
di arrivo.
Tutte le autorizzazione contemplate dal presente Regolamento
sono di competenza del Responsabile del Servizio, compreso
il passaporto mortuario.
Articolo 19
Camera mortuaria
INDICE
I cimiteri di Podenzano e di San Polo hanno
una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva,
è destinata all'eventuale sosta delle salme prima
del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate
per esigenze varie.
Articolo 20
Ossario comune
INDICE
Nel cimitero di Podenzano, e nei cimiteri
frazionari sono istituiti ossari comuni per la raccolta
e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di
salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie
non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti
da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.
Inoltre, se nei cimiteri frazionali si esaurissero gli spazi
disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del Cimitero
di Podenzano.
L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché
le ossa non siano visibili.
Articolo 21
Cinerario comune
INDICE
Nel cimitero di Podenzano è previsto
un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle
ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano
espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro
i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
Articolo 22
Sepolture in campo: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni
varie.
Sepolture in loculi: lapidi.
INDICE
Nei campi comuni di inumazione ogni fossa
è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in
opera dall'Amministrazione Comunale, costituito da materiale
resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici
e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà
applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome,
data di nascita e di morte del defunto.
Sulle fosse possono essere collocate lapidi o croci in legno,
metallo, cemento, pietra o marmo di spessore non superiore
a 10 cm. e di altezza non superiore a cm. 180; oltre alle
croci o lapidi possono essere collocati copritomba in cemento,
pietra o marmo dalle seguenti misure massime: lunghezza
cm.180, larghezza cm.80 e altezza dal piano di campagna
cm.25 previo pagamento dei diritti previsti dalle tariffe
in vigore.
Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno
essere conservati dagli interessati in buono e decoroso
stato di manutenzione.
E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba
od altri ornamenti ecc. dalle tombe.
Gli uffici competenti potranno disporre la rimozione di
quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
E' consentita ai familiari la possibilità di riutilizzare
per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba
od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché
vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo,
le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno
di proprietà dell'Amministrazione.
Articolo 23
Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe
INDICE
E' consentito alle famiglie dei defunti
di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande
nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi
non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro
della tomba invadendo le sepolture dei vicini, e non arrechino
danni alle strutture cimiteriali.
Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte
a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le
piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così
da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà
d’ufficio a ripristinare le condizioni di buona manutenzione
e decoro.
Articolo 24
Materiali ornamentali delle sepolture private
INDICE
Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le
lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione
difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo
scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque
forma non si addicano all'estetica del cimitero.
I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati
previa diffida inviata ai concessionari interessati, se
noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con
invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione
o decoro. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti
a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti,
saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
Articolo 25
Recupero di piante, foto e altri segni funebri
INDICE
E' possibile, dietro richiesta scritta,
recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi
dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione
della lapide.
In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno
di proprietà dell'Amministrazione comunale.
Articolo 26
Oggetti da recuperare
INDICE
Se si presume che nel corso di esumazioni
od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi
personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento
della richiesta dell'operazione.
Articolo 27
Collocazione di lapidi funerarie
INDICE
Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi
le lapidi dovranno corrispondere alle caratteristiche previste
dall’art. 22.
Articolo 28
Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune
INDICE
Qualora venga liberato d’ufficio
un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri
ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo
comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto
vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune
senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
Articolo 29
Traslazioni
INDICE
Per traslazione sì intende il trasferimento
di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno
dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri
del Comune di Podenzano e fuori dal Comune di Podenzano.
Articolo 30
Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua
INDICE
Nel caso in cui venga richiesta una traslazione
di una salma proveniente da un loculo a concessione perpetua
in una tomba di famiglia viene concesso un rimborso considerando
il valore della durata della concessione convenzionalmente
pari a 99 anni. Il loculo, dato in concessione perpetua,
è restituito al Comune.
Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario
della concessione cimiteriale e verrà calcolato nel
modo seguente:
C =T – (T:D x R)
Dove:
C = corrispettivo da rimborsare;
T = tariffa di concessione corrisposta;
D = durata della concessione = 99
R = anni residui della concessione, determinati dalla differenza
tra la durata della concessione e gli anni trascorsi, calcolati
alla data della domanda di retrocessione.
Articolo 31
Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a
tempo determinato
INDICE
Le richieste di traslazione di cui all'oggetto
possono essere effettuate qualora il feretro sia destinato
ad una tomba o cappella di famiglia.
Le spese e gli oneri derivanti sono a carico dei familiari
o degli aventi diritto.
Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario
della concessione cimiteriale e verrà calcolato nel
modo seguente:
C =T – (T:D x R)
Dove:
C = corrispettivo da rimborsare;
T = tariffa di concessione corrisposta;
D = durata della concessione
R = anni residui della concessione, determinati dalla differenza
tra la durata della concessione e gli anni trascorsi, calcolati
alla data della domanda di retrocessione.
Articolo 32
Traslazioni di ceneri e resti mortali
INDICE
Nel caso in cui venga presentata richiesta
di traslazione di ceneri mortali all'interno dello stesso
cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune
di Podenzano o in un cimitero fuori Comune di Podenzano
non si darà luogo ad alcun rimborso.
Articolo 33
Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni
funerarie
INDICE
Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni
funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie,
ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione
o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o
il servizio.
Articolo 34
Orario di apertura e chiusura dei cimiteri
INDICE
I cimiteri sono aperti al pubblico negli
orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti
i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare
tali orari. L'entrata dei visitatori è ammessa fino
a 15 minuti prima della scadenza del l'orario.
Laddove è stato possibile installare gli appositi
strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante
segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
Articolo 35
Disciplina dell'ingresso nei cimiteri
INDICE
Nei cimiteri, di norma si può entrare
e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli,
veicoli non autorizzati).
E' vietato l'ingresso:
-
alle persone munite di cesti o grossi
contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati
dal personale incaricato;
-
ai questuanti;
-
alle persone che manifestino atteggiamenti
non consoni al rispetto del luogo; ai cani o altri animali.
Articolo 36
Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
INDICE
Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti
irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche
del luogo ed in particolare:
-
eseguire lavori o iscrizioni sulle
tombe, senza idonea autorizzazione;
-
turbare il libero svolgimento dei
cortei, riti o commemorazioni d'uso;
-
assistere alle operazioni cimiteriali
di esumazione o di estumulazione ordinarie da parte di
estranei.
Articolo 37
Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori
riguardanti le tombe.
INDICE
Per la collocazione di lapidi o copritomba,
per l'apposizione di epigrafi, per l’esecuzione di
opere di costruzione di restauro, di manutenzione o per
altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese
dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio
Tecnico del Comune.
Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione
riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.
Inoltre deve essere comunicata al necroforo comunale l'intenzione
di eseguire detti lavori.
Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori
nei giorni festivi.
Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione
dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri,
eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali
inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa
di monumenti.
Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature
(scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di
proprietà del Comune.
E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire
lavori per conto di privati, di svolgere attività
di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire
in modo scorretto.
Articolo 38
Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione
di lavori riguardanti le tombe
INDICE
Per i fiorai e per i privati che intendano
eseguire per proprio conto i lavori di cui all'Articolo
37 valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese
con esclusione dell'autorizzazione ed allegata autocertificazione.
Articolo 39
Esecuzione dei lavori - Responsabilità
INDICE
I concessionari dei diritti di sepoltura
sono responsabili della regolare esecuzione delle opere
e dei lavori descritti nel 1~ comma dell'articolo 37, nonché
di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi salvo il
diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui
sono stati affidati i lavori.
Articolo 40
Sepolture private
INDICE
Il Comune può concedere a privati
o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese
di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività,
purché vengano osservate le modalità previste
dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate
nell’autorizzazione nonché le prescrizioni
tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90.
Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento
delle tariffe vigenti in materia.
La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti
dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle
opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare
spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'impresa ha l'obbligo
di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni –
costruzioni - ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali
e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche
è a carico della ditta che esegue i lavori ai sensi
del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia
di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in
materia.
Articolo 41
Modalità di concessione
INDICE
Chiunque intenda ottenere la concessione
di una sepoltura privata deve presentare domanda la Sindaco,
indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta
e, se la medesima è provvisoriamente presentata da
terzi, il concessionario.
La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione
del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni
del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate
nella domanda stessa.
La concessione di sepolture private diverse dalle tombe
o cappelle di famiglia, può essere autorizzata in
presenza dei seguenti requisiti:
-
Ai residenti che abbiano compiuto
i 70 anni di età;
-
Ai residenti che non abbiano parenti
od affini entro il 6° grado;
-
Al coniuge o al parente di 1°grado
del defunto per cui la concessione è richiesta;
-
Ai non residenti, ultrasettantacinquenni
purché parenti o affini di 1° o 2° grado
di cittadini residenti.( vedi delibera 184 del 11/12/2003)
- ai cittadini di Podenzano che, per contingenti motivi di salute abbiano dovuto trasferire la propria residenza presso un luogo di cura (Ospedale, Ricovero, Struttura protetta) verrà comunque applicata la tariffa ordinaria in vigore per i residenti.
Nel rispetto della libera scelta del concessionario all’atto della richiesta, l’attribuzione dei loculi individuali verrà assegnata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, indipendentemente dai prezzi diversificati, in base alla effettiva disponibilità dei posti salma e resti.
L’apertura di un’ulteriore seconda cappella dovrà avvenire solo a condizione che la prima cappella aperta, già in corso di assegnazione (o esaurimento), sia stata completata almeno nella misura dell’80% dei loculi disponibili.
L’apertura di un’eventuale ulteriore terza cappella sarà subordinata all’effettivo completamento della prima cappella aperta.
L’assegnazione in concessione di ogni tipologia di sepoltura avviene di norma, secondo l’ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità del momento. Alla Giunta Comunale si riserva, in circostanze particolari, la facoltà di stabilire specifiche modalità di rilascio delle concessioni anche in parziale deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, attraverso l’adozione di apposito atto deliberativo, opportunamente motivato.
Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'Articolo 93 del regolamento di Polizia Mortuaria del 10.9.1990 n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.
La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi.
La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ai sensi dell'Articolo 92 del D.P.R. n. 285/1990 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri.
Concessioni per fosse ad inumazione.
Le aree adibite ad inumazione, (vedi art. 8 del presente regolamento) sono concesse per un periodo di 10 anni non rinnovabile.
Concessioni per fosse a tumulazione (depositi) e loculi.
La concessione in uso dell’opera per la sepoltura in campi per fosse a tumulazione (deposito) e loculi può essere fatta per un periodo di anni 20, al cui termine la salma verrà cremata, o di anni 40. Queste ultime possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o dei loro discendenti diretti, per una durata di 20 anni e per una sola volta.
Per le concessioni pregresse, stipulate all’epoca per una durata di anni 30, è possibile il rinnovo fino ad un periodo massimo complessivo di anni 60 decorrenti dal rilascio della prima concessione.
Concessioni per tombe di famiglia
Le aree per tombe di famiglia vengono concesse in uso per un periodo di 99 anni esclusivamente ai residenti ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.
Concessioni per cappelle di famiglia
Le Cappelle di famiglia vengono concesse in uso per un periodo di 99 anni esclusivamente ai residenti ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.
Concessione per file verticali di famiglia
Le concessioni per le file di famiglia vengono concesse in uso per un periodo di anni 99 esclusivamente ai residenti ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data di presentazione della richiesta di rinnovo.
Concessioni per cellette ossario e cinerarie
Le cellette ossario e le cellette cinerarie vengono concesse in uso per un periodo di 99 anni ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.
In caso di retrocessione non è previsto rimborso.
Articolo 42
Provvedimento di concessione
INDICE
Ogni concessione del diritto d'uso di aree
o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione
dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni
della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio
del diritto d'uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
-
la natura della concessione e la sua
identificazione, il numero di posti salma realizzabili
o utilizzabili;
-
la durata;
-
la/e persona/e o, nel caso di enti
e collettività, il legale rappresentante protempore,
i concessionari;
-
i criteri per la precisa individuazione
dei beneficiari;
-
gli obblighi ed oneri cui è
soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di
decadenza.
Il rilascio di una concessione è subordinato al
pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
Più concessionari possono richiedere congiuntamente
al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.
Le concessioni avranno decorrenza
dalla data di sottoscrizione dell’atto concessorio ovvero dalla data di sepoltura, se antecedente.
Articolo 43
Uso delle sepolture private
INDICE
Il diritto di uso delle sepolture private
è riservato al concessionario ed ai suoi familiari
secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione
nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.
Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6°
grado.
In base all'Articolo 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita
anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla
famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così
pure è consentita la tumulazione di salme di persone
che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad
es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.
Articolo 44
Manutenzione delle sepolture
INDICE
La manutenzione delle sepolture private
e/o perpetue è compito dei concessionari.
Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o
straordinario necessario per assicurare la piena sicurezza
del sepolcro.
Le spese relative sono a carico dei concessionari.
Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura
del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno
recuperate coattivamente a norma di legge.
Articolo 45
Rinuncia a concessione cimiteriale
INDICE
Il Comune ha facoltà di accettare
la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo
determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri
presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico
dei richiedenti.
La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti
gli aventi diritto.
Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica
che per successione legittima o testamentaria è titolare
di una quota di concessione.
Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità
del Comune .
Per il calcolo del rimborso si applica la formula prevista
negli articoli 30 e 31.
Articolo 46
Decadenza
INDICE
La decadenza della concessione cimiteriale
può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti
casi:
-
quando la sepoltura individuale non
sia occupata, entro 90 giorni dal decesso;
-
quando venga accertato che la concessione
sia oggetto di lucro o di speculazione;
-
in caso di violazione del divieto
di cessione fra privati;
-
quando non si sia agito in conformità
a quanto previsto nell'articolo 41 del presente regolamento;
-
quando la sepoltura privata risulti
in stato di abbandono per incuria;
-
quando vi sia grave inadempienza ad
altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
La pronuncia della decadenza della concessione
è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento
avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto
reperibili.
Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale
e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni
consecutivi.
Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta,
in caso dì inerzia degli aventi titolo, la traslazione
delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune,
ossario comune, cinerario comune.
Articolo 47
Estinzione di concessione cimiteriale
INDICE
Le concessioni si estinguono per scadenza
del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso
di soppressione del cimitero, salvo in quest’ultimo
caso, quanto disposto dall'Articolo 98 del D.P.R. n. 285/90.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno
preventivamente disposto per la collocazione delle salme,
resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i
medesimi nel campo comune, nell'ossario Comune o nel cinerario
comune.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 48
Tutela dei dati personali
INDICE
Il comune garantisce, nelle forme ritenute
più idonee, che il trattamento dei dati personali
in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003
n. 196.
Articolo 49
Gestione amministrativa
INDICE
La tenuta dei registri prevista dall’art.
52 del D.P.R. 10/9/90 n. 285 e degli archivi cimiteriali
verrà gestita in modo informatizzato, tramite il
software di gestione.
Articolo 50
Pagamento delle operazioni cimiteriali
INDICE
Esclusi i casi in cui la legge o il presente
regolamento prevedano la gratuità del servizio, le
operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono
eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento
delle tariffe vigenti in materia.
Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria
(trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca
a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro
previo consenso.
Articolo 51
Sanzioni
INDICE
La violazione delle norme contenute nel
presente regolamento, é soggetta a sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro non inferiore a €
25,00 né superiore ad € 500,00 ai sensi dell’art.
7/bis del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e della Legge n.
689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le infrazioni commesse dalle imprese o dai loro incaricati,
di cui all’art.37, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre
alle sanzioni previste nel precedente comma, il Responsabile
dell’ufficio tecnico comunale può sospendere
l'impresa interessata dall’esercizio della propria
attività all’interno dei cimiteri comunali
per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi,
secondo la gravità della violazione.
Articolo 52
Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
INDICE
Le disposizioni contenute nel presente
Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti
costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano
le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in
vigore in tema di Polizia Mortuaria.
Articolo 53
Abrogazioni di norme
INDICE
E' da intendersi abrogato ogni altro atto
emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto
con il presente Regolamento.
Articolo 54
Entrata in vigore
INDICE
Il presente regolamento entra in vigore
successivamente all’espletamento di tutte le procedure
previste dalla normativa in vigore.
INDICE
-
Beneficiario. Per beneficiario si intende la persona che sarà tumulata nel posto salma individuato dalla concessione.
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Cappella di famiglia. Si intende il manufatto, concessa a una o più famiglie per anni 99, costituito da una ovvero due file contigue di loculi a disposizione dei familiari del concessionario. Tale tipologia di concessione è consentita solo ai residenti.
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Celletta cineraria. Per celletta cineraria si intende il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
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Celletta ossario. Per celletta ossario si intendeil manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
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Cinerario comune. Per cinerario comune si intende il manufatto in cui vengono disperse, e conservate in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
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Collocazione provvisoria. Si intende la collocazione di salma/resti mortali in tumulo o loculo per anni 1, prorogabile per una sola volta.
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Concessionario. Per concessionario si intende il titolare della concessione.
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Concessione cimiteriale. Per concessione cimiteriale si intende una concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d’uso del manufatto cimiteriale.
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Concessione perpetua. Per concessione perpetua si intende quella rilasciata a tempo indeterminato, non più ammissibile dal 10 febbraio 1976.
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Cremazione. Per cremazione si intende la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell’inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
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Contenitori di resti mortali non scheletrizzati: si intendono quei contenitori (denominati “sogliole”) aventi pari dimensioni della cassa tradizionale ma di altezza e volume inferiori, tali da contenere resti mortali non ulteriormente riducibili, pertanto adatti ad essere tumulati in medesimo loculo con altra cassa di dimensioni tradizionali.
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Deposito. Per deposito di intende un tumulo con uno o più posti salma e con accesso diretto al feretro.
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Esumazione.Per esumazione si intende il disseppellimento del cadavere in precedenza inumato.
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Estumulazione. per estumulazione si intende l’estrazione del feretro in precedenza seppellito in opere murarie.
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File verticali di famiglia: per file verticali di famiglia si intendono le file verticali costituite da cinque loculi a disposizione dei familiari del concessionario/i.
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Inumazione.L’inumazione consiste nel seppellimento del feretro in una fossascavata nel terreno a 2 m. di profondità. L’inumazione ha durata normale di anni 10.
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Loculo. Per loculo si intende un manufatto, all’interno di una cappella, con un posto salma.
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Ossario comune. Per ossario comune si intende il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
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Tomba di famiglia. Per tomba di famiglia si intende un’area concessa per 99 anni ad una famiglia per la tumulazione di familiari. Tale tipologia di concessione è consentita solo ai residenti.
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Tumulazione. La tumulazione consiste nel seppellimento della salma in opere murarie, che possono essere loculi, cappelle, nicchie e simili, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.
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