REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2004
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2008
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2010

Le fonti

 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

 

Art.2

Responsabilità

 

Art.3

Atti a disposizione del pubblico

 
 

TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art.4

Ammissione nelle strutture cimiteriali

 

Art.5

Servizi gratuiti

 

Art.6

Feretri

 

Art.7

Reparti speciali nei cimiteri

 

Art.8

Inumazione

 

Art.9

Caratteristiche dei feretri

 

Art.10

Esumazioni ordinarie

 

Art.11

Esumazioni straordinarie

 

Art.12

Tumulazione

 

ART. 12 BIS

Sogliola - trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

 

Art.13

Estumulazione ordinaria

 

Art.14

Estumulazione straordinaria

 

Art.15

Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

 

Art.16

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

 

Art.17

Autorizzazione cremazione e dispersione ceneri

 

Art.18

Trasporti funebri

 

Art.19

Camera mortuaria

 

Art.20

Ossario comune

 

Art.21

Cinerario comune

 

Art.22

Sepolture in campo: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie. Sepolture in loculi: lapidi.

 

Art.23

Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

 

Art.24

Materiali ornamentali delle sepolture private

 

Art.25

Recupero di piante, foto e altri segni funebri

 

Art.26

Oggetti da recuperare

 

Art.27

Collocazione di lapidi funerarie

 

Art.28

Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

 

Art.29

Traslazioni

 

Art.30

Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua

 

Art.31

Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato

 

Art.32

Traslazioni di ceneri e resti mortali

 

Art.33

Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

 

Art.34

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

 

Art.35

Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

 

Art.36

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

 

Art.37

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

 

Art.38

Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

 

Art.39

Esecuzione dei lavori - Responsabilità

 

Art.40

Sepolture private

 

Art.41

Modalità di concessione

 

Art.42

Provvedimento di concessione

 

Art.43

Uso delle sepolture private

 

Art.44

Manutenzione delle sepolture

 

Art.45

Rinuncia a concessione cimiteriale

 

Art.46

Decadenza

 

Art.47

Estinzione di concessione cimiteriale

 
 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art.48

Tutela dei dati personali

 

Art.49

Gestione amministrativa

 

Art.50

Pagamento delle operazioni cimiteriali

 

Art.51

Sanzioni

 

Art.52

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

 

Art.53

Abrogazioni di norme

 

Art.54

Entrata in vigore

 

Glossario

 
Diritti - Concessioni - Tariffe  

Le fonti

INDICE

La materia delle polizia mortuaria è disciplinata da una pluralità di fonti. Fondamentale in materia è il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, succeduto ai precedenti regolamenti attuativi.
Altre norme che disciplinano questa materia si rinvengono anche nel T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, e nelle circolari del Ministero della Sanità inerenti la materia.
Particolare attenzione, poi, va riservata alle norme poste dagli artt. da 407 a 413 del C.P. che puniscono determinate condotte che possono interessare questa materia.
Altro strumento fondamentale per la disciplina di questa materia è costituito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Detto regolamento rientra tra i regolamenti “per l’esercizio delle funzioni” spettanti alle amministrazioni comunali, previsti dall’art. 7 del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli enti locali). Nel sistema delle fonti del diritto il regolamento comunale disciplinante questa materia è fonte secondaria, subordinata alla normativa di rango superiore. Scopo del regolamento comunale è quello di meglio adeguare le norme generali, poste dalla normativa primaria, alle diverse e particolari esigenze proprie della realtà locale per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi funerari, l’ordine ed il decoro dei cimiteri, l’uso delle concessioni ed altri servizi minori non previsti dalla legge.
Altro riferimento legislativo sostanziale è il D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri il riferimento legislativo è costituito dalla legge n.130 del 30 marzo 2001 e successive modifiche.
Il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 è invece intervenuto definendo disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione, già disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda la privacy e il trattamento dei dati personali la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
In materia di sanzioni la legge di riferimento è la n. 689 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni.
Ulteriore fonte l’emananda Legge Regionale dell’Emilia Romagna in materia di polizia mortuaria.


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

INDICE

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed alla Legge Regionale 4.5.1982, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2
Responsabilità

INDICE

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone che accedono alle strutture.
Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 3
Atti a disposizione del pubblico

INDICE

Presso gli uffici del Cimitero di Podenzano e presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Sono inoltre tenuti nel cimitero di Podenzano e negli uffici comunali di Polizia Mortuaria:

  1. L'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali ben visibili al pubblico;
  2. Copia del presente regolamento;
  3. Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico.


TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4
Ammissione nelle strutture cimiteriali

INDICE

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

  1. decedute nel territorio del Comune di Podenzano;
  2. ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
  3. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Articolo 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
  4. aventi il coniuge o i parenti fino al l° sepolti in un cimitero del Comune di Podenzano.
Indipendentemente dalle condizioni dì cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali dì persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma I avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Podenzano.

Articolo 5
Servizi gratuiti

INDICE

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

  1. il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
  2. il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  3. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  4. la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
  5. inumazione e cremazione di salme per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  6. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, qualora non venga richiesta dai familiari la verifica dello stato di mineralizzazione della salma;
  7. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese dì sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Podenzano, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigente.

Articolo 6
Feretri

INDICE

Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Articolo 7
Reparti speciali nei cimiteri

INDICE

A norma dell'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

Articolo 8
Inumazione

INDICE

I cimiteri hanno campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l’una dall’altra e l’ordine d’impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell’Articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Articolo 9
Caratteristiche dei feretri

INDICE

Le caratteristiche tecniche delle casse devono rispettare le indicazioni riportate dagli art. 74 e 75 del D.P.R. 285 del 1990.
Ogni volta che il feretro debba essere inumato in questo Cimitero e sia obbligo la doppia cassa, la salma destinata all’inumazione deve essere chiusa in cassa metallica contenente quella di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 12/97 e 97/02.

Articolo 10
Esumazioni ordinarie

INDICE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sulle fosse.
I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria con pagamento delle tariffe vigenti.
Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.
A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.
Al necroforo comunale spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.
Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.
Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 11
Esumazioni straordinarie

INDICE

L'esumazione di una salma straordinaria avviene, qualora richiesta, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.
Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione. Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue in tutto l’arco dell'anno.
Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Articolo 12
Tumulazione

INDICE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Articolo 41 del presente regolamento.
Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'Articolo 40 del presente regolamento.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 1O.9.1990 n. 285 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del citato D.P.R..
E' consentito l’utilizzo di strutture cimiteriali esistenti, oggetto di concessione precedente al 31/12/2002 ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto contenuto nella delibera di giunta del 02/10/2003 n. 131.
E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.

Articolo 12 BIS
Sogliola - trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

INDICE

Conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, punto 14 della L.R. n. 19/2004 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 687 del 22/05/2006, è ammessa la possibilità di collocare in un loculo, insieme al feretro ivi destinato, oltre ad una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza della sepoltura.
In caso di resti mortali non scheletrizzati, siano o meno presenti parti molli, dovrà esserne disposto il trasferimento, con l’osservanza delle cautele atte a prevenire eventuali rischi di natura igienico-sanitari, dal feretro a contenitore di idonee dimensioni destinato ad accogliere il resto mortale.
E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Articolo 13
Estumulazione ordinaria

INDICE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate si può procedere alla cremazione, i cui oneri sono a carico dei familiari.
Tutte le spese e gli oneri inerenti l’estumulazione, effettuata a seguito di domanda, sono a carico dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 14
Estumulazione straordinaria

INDICE

Le estumulazioni straordinarie si eseguono, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.
Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.
Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Articolo 15
Casi in cui è richiesto egli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

INDICE

E' richiesta la presenza dell'ispettore Sanitario dell'AUSL nei seguenti casi:

  1. Esumazione straordinaria;
  2. Estumulazione straordinaria (sotto i 20 anni dalla tumulazione nel caso di concessione cimiteriale scaduta);
  3. Risanamento tombe;
  4. Estumulazione per traslazione del feretro in altro Cimitero del Comune di Podenzano o fuori Comune;

Articolo 16
Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

INDICE

Ai sensi del D.P.R. n. 254 15 luglio 2003, i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Sono definiti rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell’art.2 comma 1, i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

  1. Assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  2. Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  3. Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  4. Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  5. Resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Articolo 17
Autorizzazione cremazione e dispersione ceneri

INDICE

L’autorizzazione alla cremazione spetta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del mediconecroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n.130 del 30 marzo 2001.
Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e degli adempimenti cimiterialiad essa connessi sono a carico dei familiari e degli aventi diritto.
Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e degli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite all’art.5 comma 2 della Legge n.130 del 30 marzo 2001.
Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art.79 del D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 18
Trasporti funebri

INDICE

I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia.
L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto salma dovrà contenere l’indicazione dell’impresa che effettua il trasporto il Comune di partenza e quello di arrivo.
Tutte le autorizzazione contemplate dal presente Regolamento sono di competenza del Responsabile del Servizio, compreso il passaporto mortuario.

Articolo 19
Camera mortuaria

INDICE

I cimiteri di Podenzano e di San Polo hanno una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

Articolo 20
Ossario comune

INDICE

Nel cimitero di Podenzano, e nei cimiteri frazionari sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.
Inoltre, se nei cimiteri frazionali si esaurissero gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del Cimitero di Podenzano.
L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Articolo 21
Cinerario comune

INDICE

Nel cimitero di Podenzano è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

Articolo 22
Sepolture in campo: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie.
Sepolture in loculi: lapidi.

INDICE

Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione Comunale, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Sulle fosse possono essere collocate lapidi o croci in legno, metallo, cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a 10 cm. e di altezza non superiore a cm. 180; oltre alle croci o lapidi possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo dalle seguenti misure massime: lunghezza cm.180, larghezza cm.80 e altezza dal piano di campagna cm.25 previo pagamento dei diritti previsti dalle tariffe in vigore.
Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.
E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc. dalle tombe.
Gli uffici competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
E' consentita ai familiari la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

Articolo 23
Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

INDICE

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà d’ufficio a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 24
Materiali ornamentali delle sepolture private

INDICE

Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.
I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 25
Recupero di piante, foto e altri segni funebri

INDICE

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Articolo 26
Oggetti da recuperare

INDICE

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.

Articolo 27
Collocazione di lapidi funerarie

INDICE

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi le lapidi dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dall’art. 22.

Articolo 28
Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

INDICE

Qualora venga liberato d’ufficio un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 29
Traslazioni

INDICE

Per traslazione sì intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Podenzano e fuori dal Comune di Podenzano.

Articolo 30
Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua

INDICE

Nel caso in cui venga richiesta una traslazione di una salma proveniente da un loculo a concessione perpetua in una tomba di famiglia viene concesso un rimborso considerando il valore della durata della concessione convenzionalmente pari a 99 anni. Il loculo, dato in concessione perpetua, è restituito al Comune.
Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale e verrà calcolato nel modo seguente:

C =T – (T:D x R)

Dove:
C = corrispettivo da rimborsare;
T = tariffa di concessione corrisposta;
D = durata della concessione = 99
R = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni trascorsi, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

Articolo 31
Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato

INDICE

Le richieste di traslazione di cui all'oggetto possono essere effettuate qualora il feretro sia destinato ad una tomba o cappella di famiglia.
Le spese e gli oneri derivanti sono a carico dei familiari o degli aventi diritto.
Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale e verrà calcolato nel modo seguente:

C =T – (T:D x R)

Dove:
C = corrispettivo da rimborsare;
T = tariffa di concessione corrisposta;
D = durata della concessione
R = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni trascorsi, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

Articolo 32
Traslazioni di ceneri e resti mortali

INDICE

Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di ceneri mortali all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Podenzano o in un cimitero fuori Comune di Podenzano non si darà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 33
Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

INDICE

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 34
Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

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I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza del l'orario.
Laddove è stato possibile installare gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 35
Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

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Nei cimiteri, di norma si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).
E' vietato l'ingresso:

  • alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato;
  • ai questuanti;
  • alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo; ai cani o altri animali.

Articolo 36
Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

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Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in particolare:

  • eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
  • turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
  • assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione ordinarie da parte di estranei.

Articolo 37
Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

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Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l’esecuzione di opere di costruzione di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune.
Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.
Inoltre deve essere comunicata al necroforo comunale l'intenzione di eseguire detti lavori.
Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Articolo 38
Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

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Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'Articolo 37 valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese con esclusione dell'autorizzazione ed allegata autocertificazione.

Articolo 39
Esecuzione dei lavori - Responsabilità

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I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1~ comma dell'articolo 37, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 40
Sepolture private

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Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell’autorizzazione nonché le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90.
Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia.
La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni – costruzioni - ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori ai sensi del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 41
Modalità di concessione

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Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda la Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la medesima è provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.
La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
La concessione di sepolture private diverse dalle tombe o cappelle di famiglia, può essere autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Ai residenti che abbiano compiuto i 70 anni di età;
  2. Ai residenti che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
  3. Al coniuge o al parente di 1°grado del defunto per cui la concessione è richiesta;
  4. Ai non residenti, ultrasettantacinquenni purché parenti o affini di 1° o 2° grado di cittadini residenti.( vedi delibera 184 del 11/12/2003)
  5. ai cittadini di Podenzano che, per contingenti motivi di salute abbiano dovuto trasferire la propria residenza presso un luogo di cura (Ospedale, Ricovero, Struttura protetta) verrà comunque applicata la tariffa ordinaria in vigore per i residenti.

Nel rispetto della libera scelta del concessionario all’atto della richiesta, l’attribuzione dei loculi individuali verrà assegnata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, indipendentemente dai prezzi diversificati, in base alla effettiva disponibilità dei posti salma e resti.
L’apertura di un’ulteriore seconda cappella dovrà avvenire solo a condizione che la prima cappella aperta, già in corso di assegnazione (o esaurimento), sia stata completata almeno nella misura dell’80% dei loculi disponibili.
L’apertura di un’eventuale ulteriore terza cappella sarà subordinata all’effettivo completamento della prima cappella aperta.
L’assegnazione in concessione di ogni tipologia di sepoltura avviene di norma, secondo l’ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità del momento. Alla Giunta Comunale si riserva, in circostanze particolari, la facoltà di stabilire specifiche modalità di rilascio delle concessioni anche in parziale deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, attraverso l’adozione di apposito atto deliberativo, opportunamente motivato.
Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'Articolo 93 del regolamento di Polizia Mortuaria del 10.9.1990 n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.
La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi.
La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Ai sensi dell'Articolo 92 del D.P.R. n. 285/1990 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri.

Concessioni per fosse ad inumazione.

Le aree adibite ad inumazione, (vedi art. 8 del presente regolamento) sono concesse per un periodo di 10 anni non rinnovabile.

Concessioni per fosse a tumulazione (depositi) e loculi.

La concessione in uso dell’opera per la sepoltura in campi per fosse a tumulazione (deposito) e loculi può essere fatta per un periodo di anni 20, al cui termine la salma verrà cremata, o di anni 40. Queste ultime possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o dei loro discendenti diretti, per una durata di 20 anni e per una sola volta.
Per le concessioni pregresse, stipulate all’epoca per una durata di anni 30, è possibile il rinnovo fino ad un periodo massimo complessivo di anni 60 decorrenti dal rilascio della prima concessione.

Concessioni per tombe di famiglia

Le aree per tombe di famiglia vengono concesse in uso per un periodo di 99 anni esclusivamente ai residenti ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

Concessioni per cappelle di famiglia

Le Cappelle di famiglia vengono concesse in uso per un periodo di 99 anni esclusivamente ai residenti ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

Concessione per file verticali di famiglia

Le concessioni per le file di famiglia vengono concesse in uso per un periodo di anni 99 esclusivamente ai residenti ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data di presentazione della richiesta di rinnovo.

Concessioni per cellette ossario e cinerarie

Le cellette ossario e le cellette cinerarie vengono concesse in uso per un periodo di 99 anni ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

In caso di retrocessione non è previsto rimborso.

Articolo 42
Provvedimento di concessione

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Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

  1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
  2. la durata;
  3. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante protempore, i concessionari;
  4. i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
  5. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
    Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.
Le concessioni avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’atto concessorio ovvero dalla data di sepoltura, se antecedente.

Articolo 43
Uso delle sepolture private

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Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.
Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.
In base all'Articolo 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 44
Manutenzione delle sepolture

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La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari.
Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena sicurezza del sepolcro.
Le spese relative sono a carico dei concessionari.
Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 45
Rinuncia a concessione cimiteriale

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Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.
La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.
Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune .
Per il calcolo del rimborso si applica la formula prevista negli articoli 30 e 31.

Articolo 46
Decadenza

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La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

  1. quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso;
  2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  3. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
  4. quando non si sia agito in conformità a quanto previsto nell'articolo 41 del presente regolamento;
  5. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
  6. quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.
Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso dì inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Articolo 47
Estinzione di concessione cimiteriale

INDICE

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest’ultimo caso, quanto disposto dall'Articolo 98 del D.P.R. n. 285/90.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario Comune o nel cinerario comune.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48
Tutela dei dati personali

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Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 49
Gestione amministrativa

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La tenuta dei registri prevista dall’art. 52 del D.P.R. 10/9/90 n. 285 e degli archivi cimiteriali verrà gestita in modo informatizzato, tramite il software di gestione.

Articolo 50
Pagamento delle operazioni cimiteriali

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Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.
Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 51
Sanzioni

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La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, é soggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 25,00 né superiore ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le infrazioni commesse dalle imprese o dai loro incaricati, di cui all’art.37, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale può sospendere l'impresa interessata dall’esercizio della propria attività all’interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 52
Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

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Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 53
Abrogazioni di norme

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E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 54
Entrata in vigore

INDICE

Il presente regolamento entra in vigore successivamente all’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.


Glossario

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  • Beneficiario. Per beneficiario si intende la persona che sarà tumulata nel posto salma individuato dalla concessione.
  • Cappella di famiglia. Si intende il manufatto, concessa a una o più famiglie per anni 99, costituito da una ovvero due file contigue di loculi a disposizione dei familiari del concessionario. Tale tipologia di concessione è consentita solo ai residenti.
  • Celletta cineraria. Per celletta cineraria si intende il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
  • Celletta ossario. Per celletta ossario si intendeil manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
  • Cinerario comune. Per cinerario comune si intende il manufatto in cui vengono disperse, e conservate in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
  • Collocazione provvisoria. Si intende la collocazione di salma/resti mortali in tumulo o loculo per anni 1, prorogabile per una sola volta.
  • Concessionario. Per concessionario si intende il titolare della concessione.
  • Concessione cimiteriale. Per concessione cimiteriale si intende una concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d’uso del manufatto cimiteriale.
  • Concessione perpetua. Per concessione perpetua si intende quella rilasciata a tempo indeterminato, non più ammissibile dal 10 febbraio 1976.
  • Cremazione. Per cremazione si intende la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell’inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
  • Contenitori di resti mortali non scheletrizzati: si intendono quei contenitori (denominati “sogliole”) aventi pari dimensioni della cassa tradizionale ma di altezza e volume inferiori, tali da contenere resti mortali non ulteriormente riducibili, pertanto adatti ad essere tumulati in medesimo loculo con altra cassa di dimensioni tradizionali.
  • Deposito. Per deposito di intende un tumulo con uno o più posti salma e con accesso diretto al feretro.
  • Esumazione.Per esumazione si intende il disseppellimento del cadavere in precedenza inumato.
  • Estumulazione. per estumulazione si intende l’estrazione del feretro in precedenza seppellito in opere murarie.
  • File verticali di famiglia: per file verticali di famiglia si intendono le file verticali costituite da cinque loculi a disposizione dei familiari del concessionario/i.
  • Inumazione.L’inumazione consiste nel seppellimento del feretro in una fossascavata nel terreno a 2 m. di profondità. L’inumazione ha durata normale di anni 10.
  • Loculo. Per loculo si intende un manufatto, all’interno di una cappella, con un posto salma.
  • Ossario comune. Per ossario comune si intende il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
  • Tomba di famiglia. Per tomba di famiglia si intende un’area concessa per 99 anni ad una famiglia per la tumulazione di familiari. Tale tipologia di concessione è consentita solo ai residenti.
  • Tumulazione. La tumulazione consiste nel seppellimento della salma in opere murarie, che possono essere loculi, cappelle, nicchie e simili, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.


 

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