Regolamento C.I.M.P.
(Canone installazione Mezzi Pubblicitari)

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13/11/2002
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 29 del 26/04/2007

 



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
Art. 2 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONEALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
Art. 4 - Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione
Art. 5 - Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 7 - Attività istruttoria
Art. 8 - Conclusione del procedimento
Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione
Art. 10 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione
Art. 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art. 12 - Scadenza dell'autorizzazione
Art. 13 - Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio
Art. 14 - Rinnovo del provvedimento di autorizzazione
Art. 15 - Subingresso nell'autorizzazione
Art. 16 - Adempimenti dell'ufficio
Art. 17 - Concorso di più richieste di autorizzazione su aree pubbliche
Art. 18 - Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 19 - Oggetto del canone
Art. 20 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 21 - Esclusioni dal pagamento del canone

TITOLO IV - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 22 - Criteri di determinazione del canone
Art. 23 - Modalità di determinazione del canone
Art. 24 - Tariffa base del canone
Art. 25 - Pubblicità temporanea

TITOLO V - TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

Art. 26 - Pubblicità con veicoli
Art. 27 - Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni
Art. 28 - Pubblicità varia
Art. 29 - Riduzioni della misura del canone
Art. 30 - Termini e modalità per il pagamento del canone
Art. 31 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 32 - Attività di controllo
Art. 33 - Sanzioni
Art. 34 - Contenzioso
Art. 35 - Rimborsi
Art. 36 - Pubblicità del regolamento, diritto d’interpello

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Disposizione finali
Art. 38 - entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Ambito e finalità del Regolamento

INDICE

  1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, viene istituito il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente, come previsto dall’art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

  2. Il Regolamento disciplina le modalità di applicazione del canone, il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative all’installazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente; individua i mezzi pubblicitari per l’installazione dei quali deve essere richiesta l’autorizzazione, i criteri di determinazione del canone, le esclusioni e agevolazioni, i termini e le modalità per il pagamento, i rimborsi, le procedure di verifica delle violazioni e le sanzioni applicabili.

ART. 2
Il Funzionario Responsabile

INDICE

  1. E’ Funzionario Responsabile della gestione del canone il Responsabile del Servizio Entrate designato in tal senso.
  2. Funzionario Responsabile sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
  3. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, nonchè sanzionatoria; sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.
  4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per l’utenza e non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione.

TITOLO II- PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
ART. 3
Autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari

INDICE

  1. La installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente, individuati nel successivo art. 19, è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l’osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonchè da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

  2. Non sono subordinati al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo i mezzi pubblicitari che per le loro caratteristiche o per la loro collocazione non incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente.

ART. 4
Procedimento per il rilascio dell’atto di autorizzazione

INDICE

  1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione, costituente titolo per l’installazione dei mezzi pubblicitari, è subordinato all’attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

  2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precederel’installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell’ambito territoriale del Comune sia su beni pubblici che privati, anche quando detta installazione sia esentata dal pagamento del relativo canone.
  3. Il procedimento di cui al comma 1, è regolato dai principi generali previsti in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo Statuto del Comune di Podenzano, dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e deve essere debitamente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ART. 5
Attivazione del procedimento amministrativo

INDICE

  1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza all’ Ufficio Protocollo Generale del Comune.
  2. L'istanza, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:
    1. i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
    2. l’indicazione dell’area pubblica o privata in cui si richiede l’installazione del mezzo pubblicitario, con specificazione dei dati catastali;
    3. la durata dell’installazione;
    4. una dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonchè alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
    5. l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonchè ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l’installazione del mezzo pubblicitario;
    6. la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
  3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegato:
    1. un bozzetto o una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con l’indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonchè del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
    2. il nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada, ove dovuto;
    3. i documenti idonei a provare la titolarietà dell’area o dell’immobile ove l’installazione deve essere realizzata, ovvero, in alternativa, l’assenso della proprietà.
  4. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza ed un’unica dichiarazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.

ART. 6
Termine per la definizione del procedimento amministrativo

INDICE

  1. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data di presentazione della relativa istanza .
  2. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, il Responsabile del Servizio competente al rilascio, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve darne comunicazione all’interessato, esponendo dettagliatamente le motivazioni che sono d’ostacolo all’accoglimento della richiesta avanzata.
ART. 7
Attività istruttoria

INDICE

  1. Il Responsabile del procedimento inizia l’esame dell'istanza di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, attraverso la valutazione di tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta ed il controllo della documentazione allegata.
  2. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla agli uffici interessati al fine di acquisire direttamente gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
  3. Qualora l'istanza di cui al comma 1, risulti incompleta il Responsabile del procedimento, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione, chiede all’interessato di fornire gli elementi o la documentazione mancante, precisando altresì che l’integrazione o la regolarizzazione dell'istanza dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario il Responsabile del procedimento provvederà all’archiviazione dell’istanza.
  4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione dell'istanza sospende il decorso del termine, indicato nell’art. 6, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

ART. 8
Conclusione del procedimento

INDICE

  1. Il Responsabile del procedimento, terminata l’istruttoria, provvede all’emissione del relativo provvedimento di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari o del provvedimento di diniego della stessa, dandone comunicazione al Funzionario Responsabile della gestione del canone.

ART. 9
Rilascio dell’autorizzazione

INDICE

  1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del Servizio competente, previo versamento da parte del richiedente del canone, o della sua prima rata e della somma eventualmente stabilita a titolo di deposito cauzionale.
  2. L’eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dal Responsabile del Servizio competente, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’installazione interessanti l’arredo urbano e l’ambiente. Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell’installazione e dell’inesistenza di danni sul territorio.

ART. 10
Contenuto del provvedimento di autorizzazione

INDICE

  1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
    • i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l’autorizzazione;
    • la misura del mezzo pubblicitario;
    • la durata dell’installazione;
    • le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
    • gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
    • gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell’autorizzazione;
    • l’importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
    • la scadenza dei pagamenti, nonchè il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la revoca dell’autorizzazione;
    • l’ammontare della cauzione, ove dovuta.

ART. 11
Obblighi del titolare dell’autorizzazione

INDICE

  1. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.
  2. E’ fatto, altresì, obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
    • applicare su ogni mezzo una targhetta recate l’indicazione del titolare dell’autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;
    • erificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell’aspetto estetico che possa influire negativamente sull’arredo urbano;
    • approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
    • ripristinare l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dall’installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;
    • provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell’autorizzazione, nonchè in caso di revoca della stessa, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo art. 33.
  3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l’interessato deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.

ART. 12
Scadenza dell’autorizzazione

INDICE

  1. Scaduto il termine per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, questa si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna diffida o costituzione in mora.

ART. 13
Revoca , modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

INDICE

  1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’installazione dei mezzi pubblicitari.

  2. La revoca dell’autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:
    • quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
    • er mancato versamento dell’intero importo del canone o di 2 (due) rate nei termini previsti.
  3. In caso di revoca parziale si fa luogo ad un’adeguata riduzione del canone. In tale ipotesi il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà di rinunciare all’autorizzazione dandone comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
  4. Il titolare può rinunciare all’autorizzazione all’installazione con apposita comunicazione.
  5. Se al momento della comunicazione di cui al comma 3, l’installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell’interessato comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
  6. Qualora l’installazione sia stata effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all’art. 9, comma 2, in ordine alla restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all’autorizzazione all’installazione comporta la mancata restituzione del canone già corrisposto.

ART. 14
Rinnovo del provvedimento di autorizzazione

INDICE

  1. L’interessato può chiedere il rinnovo dell’autorizzazione, con apposita istanza che deve essere inoltrata al Comune, con le stesse modalità previste dall’art. 5 del presente Regolamento, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Nell'istanza dovranno essere altresì essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

ART. 15
Subingresso nell’autorizzazione

INDICE

  1. Qualora il titolare dell’autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l’installazione del quale è stata rilasciata l’autorizzazione, deve darne comunicazione al Comune, che, ove nulla osti, provvederà all’aggiornamento dell’intestazione dell’autorizzazione.
  2. In caso di morte del titolare dell’autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento dell’autorizzazione stessa, ma, entro 180 (centottanta) giorni dall’evento luttuoso devono darne comunicazione al Comune a pena di decadenza.

ART. 16
Adempimenti dell’Ufficio

INDICE

  1. I provvedimenti di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari vengono annotati in un apposito registro, che deve essere redatto seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio.
  2. Gli uffici competenti adottano adeguati strumenti organizzativi che permettano di verificare la scadenza dei singoli provvedimenti e le eventuali variazioni intervenute in ordine al loro contenuto od ai soggetti cui sono stati rilasciati, tenendo costantemente aggiornato il registro di cui al comma 1.

ART. 17
Concorso di più richieste di autorizzazione su aree pubbliche

INDICE

  1. In caso di più istanze di autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ferma restando la preferenza da accordare all'installazione di mezzi di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata, qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.
  2. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, per le autorizzazioni di durata superiore a 5 (cinque) anni o che comportino l’installazione di impianti di difficile sgombero, si procede a gara pubblica o a licitazione privata.

ART. 18
Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

INDICE

  1. Il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonchè delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l’autorizzazione all’installazione quando:
    • venga richiesta l’installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;
    • i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;
    • venga richiesta l’installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell’arredo urbano;
    • venga richiesta l’installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;
    • sia richiesta l’installazione, nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico, di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi;
    • venga richiesta l’apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;
    • l’installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;
    • l’apposizione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta di edifici adibiti ad ospedali od ospizi;
    • l’installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;
    • i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l’installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l’importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;
    • l’installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

TITOLO III
INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
ART. 19
Oggetto del canone

INDICE

  1. Il pagamento del canone, come di seguito determinato, è dovuto per i mezzi pubblicitari attraverso i quali viene effettuata pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni e che abbiano caratteristiche strutturali tali da incidere sull’arredo urbano o sull’ambiente.
  2. Ai fini del comma 1, sono assoggettati al pagamento del canone i seguenti mezzi:
  • l’insegna di esercizio, vale a dire la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simbolo e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
  • la preinsegna, e cioè il manufatto costituito da una freccia di orientamento, supportata da un’adeguata struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, installata al fine di facilitare il reperimento della sede dove si esercita una determinata attività;
  • il cartello, vale a dire il mezzo che, supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso si per luce propria che per luce indiretta;
  • lo striscione, e cioè il mezzo che, privo di rigidezza, e senza un’ idonea struttura di supporto o comunque non aderente alla stessa, viene installato trasversalmente a strade e piazze. Può essere luminoso per luce indiretta;
  • la locandina, vale a dire il manifesto di ridotte dimensioni utilizzato per pubblicizzare attività di diverso tipo. Può essere luminosa per luce indiretta;
  • lo stendardo, e cioè la bandiera o il gonfalone utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari. Può essere luminoso per luce indiretta;
  • il segno orizzontale reclamistico, e cioè la riproduzione sulla superficie stradale di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
  • l’impianto pubblicitario di servizio, vale a dire il manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne pedonali, cestini, panchine, o rologi o simili) recante una spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta;
  • l’impianto di pubblicità e propaganda, e cioè qualsiasi altro mezzo utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti classificabile nelle tipologie precedentemente indicate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
    In particolare rientrano in questa categoria i seguenti mezzi:
    • pubblicità effettuata con veicoli di uso pubblico, per i quali il Comune ha rilasciato la licenza d’esercizio;
    • pubblicità effettuata con veicoli di uso privato, quando il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel territorio del comune;
    • pubblicità effettuata con proiezioni luminose, diapositive e simili;
    • pubblicità con aeromobili;
    • pubblicità con palloni frenati e simili;
    • pubblicità effettuata con distribuzione di volantini o manifesti;
    • pubblicità sonora, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

ART. 20
Soggetti tenuti al pagamento del canone

INDICE

  1. Obbligato al pagamento del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.
  2. Parimenti tenuto al pagamento del canone è colui che effettua l’installazione dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.
  3. Il canone è dovuto anche nell’ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.
  4. E’ solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 21
Esclusioni dal pagamento
del canone

INDICE

  1. Sono escluse dal pagamento del canone le forme di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate all’interno di locali, quando le medesime non siano visibili o comunque percepibili dall’esterno.
  2. E’ altresì esclusa dal pagamento del canone la pubblicità effettuata attraverso la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici, purchè non effettuata con mezzi, collocati all’esterno, con modalità che possano comunque incidere sull’arredo urbano o sull’ambiente.
  3. Il pagamento del canone non è dovuto quando l’installazione del mezzo è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, purchè vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento e sempre che le dimensioni del manufatto, ove non espressamente stabilite, non superino la superficie di mezzo metro quadrato.
  4. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di mezzi:
    1. insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (ONLUS);
    2. pubblicità temporanea effettuata da comitati, circoli, centri culturali, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (ONLUS);
    3. pubblicità di iniziative effettuate da servizi e/o uffici del Comune di Podenzano ivi incluse le scuole;
    4. pubblicità effettuata da ditte sponsorizzatrici di servizi, manifestazioni, iniziative del Comune;
    5. pubblicità effettuata da ditte sponsorizzatrici di manifestazioni organizzate da associazioni che non perseguono scopo di lucro;
    6. pubblicità relativa ad iniziative di beneficenza;
    7. pubblicità relativa ad attività istituzionale effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
    8. insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati il canone è dovuto per l’intera superficie. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nello stesso limite dei 5 mq. oltre il quale il canone è dovuto sull’intera superficie;
    9. pubblicità esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso di locali commerciali, purchè siano attinenti alle attività in essi esercitata, e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
    10. avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
    11. pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
    12. pubblicità relativa a giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne alle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
    13. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, relativamente all’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè le iscrizioni siano in numero non superiore a due, e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

TITOLO IV
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 22
Criteri di determinazione del canone

INDICE

  1. L’ammontare del canone dei mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.
  2. La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 62, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;
  3. Le tariffe di riferimento sono determinate tenendo conto della popolazione residente, delle caratteristiche urbanistiche del territorio comunale e dell’impatto ambientale dei mezzi utilizzati.
  4. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, anche in base al tasso d’inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato, con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di cui al co. 1, con validità dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio.
    In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 23
Modalità di determinazione del canone

INDICE

  1. La misura complessiva del canone per i mezzi pubblicitari è determinata in base a tariffe annue, i cui importi devono essere moltiplicati per la superficie del mezzo utilizzato, salvo specifiche previsioni.
  2. La superficie del mezzo pubblicitario è quella indicata nel provvedimento autorizzatorio, ovvero, se difforme, quella effettiva ed è determinata in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo stesso.
  3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
  5. I festoni, le bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collegati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
  6. L’unità di misura alla quale sono riferite le tariffe è il metro quadrato. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
ART. 24
Tariffa base del canone

INDICE

  1. La tariffa base del canone, in difetto di previsioni specifiche, è riferita a superfici superiori ad 1 mq.. Per la pubblicità di superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50 per cento; per le superfici superiori a metri quadrati 8,5 la maggiorazione della tariffa base è del 100 per cento;

  2. Per la pubblicità di superficie fino ad 1 metro quadrato la tariffa base è ridotta del 20%;
  3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base del canone è maggiorata del 100 per cento.
  4. La tariffa base del canone è aumentata di un terzo per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
  5. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
ART. 25
Tariffa del canone per pubblicità temporanea

INDICE

  1. Per tutte le forme di pubblicità di durata inferiore ad un anno (cd. temporanee), il canone è dovuto a mese, per l’intera durata dell’autorizzazione.
  2. Se non diversamente specificato, la tariffa mensile è pari ad un decimo di quella annuale.

ART. 26
Pubblicità con veicoli

  1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui con veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 24 del presente Regolamento;
  2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l’inizio e la fine la corsa avvengano nel suo territorio;
  3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall’apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
    1. autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg
    2. autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg
    3. motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.

    In caso di utenze con un numero di mezzi superiore a 5 la tariffa è applicata con le seguenti riduzioni:

    - 25% dal sesto al decimo veicolo
    - 50% dall’undicesimo al quindicesimo veicolo
    - 75% dal sedicesimo al ventesimo veicolo
    - 90% dal ventunesimo veicolo.

    Per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

  4. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 27
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

INDICE

  1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di cui all’art. 24.
  2. Per la pubblicità prevista di cui al comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
  3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base ad apposita tariffa approvata.
  4. Qualora la pubblicità di cui al comma 3 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

ART. 28
Pubblicità varia

INDICE

  1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone è determinata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
  2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, la tariffa del canone è determinata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
  3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, la tariffa del canone è pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
  4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa del canone è determinata a persona impiegata nella distribuzione ed effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
  5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è determinata per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 29
Riduzioni della misura del canone

  1. Il canone, come determinato a norma dei precedenti articoli del presente regolamento, è ridotto del 50% nei seguenti casi:
    • pubblicità temporanea relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, patriottiche, culturali, sportive, filantropiche e religiose, patronali, di beneficenza, da chiunque realizzate, che si svolgano nel territorio Comunale di Podenzano non incluse nel precedente art. 21;
    • pubblicità temporanea relativa a spettacoli viaggianti.

TITOLO V
TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

ART. 30
Termini e modalità per il pagamento del canone

  1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio dell’autorizzazione, ed è commisurata ai mesi intercorrenti tra la data del rilascio ed il31 dicembre successivo, compreso il mese del rilascio. Le annualità successive sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il 30 aprile di ogni anno.
  2. In difetto di previsioni specifiche, il canone per le installazioni temporanee va versato al momento del rilascio della autorizzazione, ed è dovuto a mese, per l’intera durata dell’autorizzazione.
  3. Il pagamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se lafrazione non è superiore a 0,49 centesimi ovvero per eccesso se superiore, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Podenzano, o presso la Tesoreria Comunale, od al Concessionario in caso di gestione in concessione. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato su apposito conto del Comune o del Concessionario.
  4. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate di uguale importo, scadenti rispettivamente il 30/04 – 31/07 – 31/10 dell’anno di riferimento del canone, qualora l’importo dovuto sia superiore ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00).
    In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto obbligato deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
  5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore ad euro 3,00.

ART. 31
Riscossione coattiva

  1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite, delle relative sanzioni e interessi è effettuata coattivamente ai sensi dell’art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.
  2. Non si procede alla riscossione coattiva per le somme inferiori o pari a 12 euro, comprensive di canone, sanzioni e interessi. La disposizione non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento del canone. L’importo non va inteso come franchigia.
  3. In caso di affidamento del servizio il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Concessionario.
  4. Le spese per l’espletamento della procedura coattiva sono addebitate e recuperate in capo al soggetto obbligato.
  5. Sono altresì addebitate e recuperate le spese sostenute dal Comune per l’eventuale rimozione dei mezzi pubblicitari e per la rimessa in pristino dell’area.

TITOLO VI
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
ART. 32
Attività di controllo

INDICE

  1. Il Funzionario responsabile del canone controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di autorizzazione, procede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
  2. Il Funzionario responsabile in caso di tardivo e/o parziale o omesso versamento del canone, notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell’autorizzazione apposita diffida, invitandolo ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni.
  3. Sull'ammontare del canone sono dovute le sanzioni di cui all’articolo 33 e gli interessi legali, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.
  4. Il nucleo di Polizia Municipale vigila sull’applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando al Responsabile del Servizio competente di cui all’art. 9 del presente Regolamento e al Funzionario Responsabile del canone le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione.
  5. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto dal competente Pubblico Ufficiale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Funzionario Responsabile dandone comunicazione all’interessato con le modalità di cui al comma 2.

ART. 33
Sanzioni

INDICE

  1. Chi effettua l’installazione di mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’importo non versato, oltre ad eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti dalla inosservanza di norme e regolamenti urbanistici.
  2. Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio dal Comune addebitando al responsabile le relative spese. Il Comune procede altresì ad eseguire l’immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal Pubblico Ufficiale competente.
  3. La revoca dell’autorizzazione, intervenuta ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento, comporta l’equiparazione delle installazioni protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.
  4. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari:
    • al 10% se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza
    • al 30% se il versamento è eseguito oltre 30 giorni dalla scadenza.
  5. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire:
    - per gli omessi o tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
    - per le installazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
    - per le installazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi dell’art. 5, comma 5.
  6. La sanzione irrogata ai sensi del comma 1, è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.
  7. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
    - al 3,75% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
    - all' 6% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

ART. 34
Contenzioso

INDICE

  1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di autorizzazione per l’installazione dei mezzi pubblicitari, disciplinato dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
  2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone,nonché l’irrogazione delle sanzioni, restano riservate alle Commissioni Tributarie.

ART. 35
Rimborsi

  1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate a titolo di canone provvede il Funzionario responsabile di cui all’art. 2 del presente regolamento.Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato deve comunque presentare entro 5 (cinque) annidalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
  2. Si effettua il rimborso del canone solo se l’importo riconosciuto a rimborso, comprensivo di interessi, è superiore adeuro 12,00.
  3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. In ogni caso sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi in ragione del tasso legale in vigore al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

ART. 36
Pubblicità del regolamento, diritto d’interpello

  1. In applicazione delle disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun interessato ha diritto, su richiesta, d’avere copia gratuita del presente regolamento.
  2. Indipendentemente dalle forme di pubblicità previste dalla legge, il Comune ne assicura la concreta divulgazione fra i potenziali destinatari. A tal fine, il Funzionario responsabile ne diffonderà l’avvenuta approvazione attraverso mezzi di comunicazione di massa e l’informazione elettronica.
  3. Ai contribuenti ed agli utenti non residenti ne sarà data informazione, se possibile, con lettera spedita al loro domicilio noto al Comune.
  4. Il Funzionario responsabile è preposto alla risoluzione di tutti i quesiti sull’applicazione del presente regolamento, proposti dagli utenti nell’esercizio del diritto d’interpello.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEì
ART. 37
Disposizioni finali

  1. Le modifiche apportate al presente regolamento si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se più favorevole all’utente.
  2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
  3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.

ART. 38
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

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