TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Ambito e finalità del Regolamento
INDICE
-
Con il presente regolamento, adottato
ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al
Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
viene istituito il canone per l’installazione di
mezzi pubblicitari che incidono sull’arredo urbano
o sull’ambiente, come previsto dall’art. 62
del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
-
Il Regolamento disciplina le modalità
di applicazione del canone, il procedimento amministrativo
di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative
all’installazione dei mezzi pubblicitari che incidono
sull’arredo urbano o sull’ambiente; individua
i mezzi pubblicitari per l’installazione dei quali
deve essere richiesta l’autorizzazione, i criteri
di determinazione del canone, le esclusioni e agevolazioni,
i termini e le modalità per il pagamento, i rimborsi,
le procedure di verifica delle violazioni e le sanzioni
applicabili.
ART. 2
Il Funzionario Responsabile
INDICE
-
E’ Funzionario Responsabile
della gestione del canone il Responsabile del Servizio
Entrate designato in tal senso.
-
Funzionario Responsabile sono attribuiti
la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale del canone.
-
Il Funzionario Responsabile cura tutte
le operazioni utili all’acquisizione del canone,
comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, nonchè
sanzionatoria; sottoscrive anche le richieste, gli avvisi,
i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività
sui ruoli di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.
- Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per l’utenza e non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione.
TITOLO II- PROCEDIMENTO
DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI
ART. 3
Autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari
INDICE
-
La installazione sul territorio comunale
di mezzi pubblicitari che incidono sull’arredo urbano
o sull’ambiente, individuati nel successivo art.
19, è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni
stabilite nel presente regolamento, ferma restando l’osservanza
di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonchè
da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità
competenti.
-
Non sono subordinati al previo rilascio
del relativo provvedimento amministrativo i mezzi pubblicitari
che per le loro caratteristiche o per la loro collocazione
non incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente.
ART. 4
Procedimento per il rilascio dell’atto di autorizzazione
INDICE
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Il rilascio del provvedimento di autorizzazione,
costituente titolo per l’installazione dei mezzi
pubblicitari, è subordinato all’attivazione,
allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento
amministrativo di seguito disciplinato.
- Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precederel’installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell’ambito territoriale del Comune sia su beni pubblici che privati, anche quando detta installazione sia esentata dal pagamento del relativo canone.
-
Il procedimento di cui al comma 1,
è regolato dai principi generali previsti in materia
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo
Statuto del Comune di Podenzano, dal Regolamento comunale
sul procedimento amministrativo e deve essere debitamente
coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione
e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni.
ART. 5
Attivazione del procedimento amministrativo
INDICE
-
Il procedimento amministrativo per
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione
della relativa istanza all’ Ufficio Protocollo Generale
del Comune.
-
L'istanza, il cui originale deve essere
in regola con le disposizioni in materia di imposta di
bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:
-
i dati anagrafici ed il codice fiscale
del richiedente;
-
l’indicazione dell’area
pubblica o privata in cui si richiede l’installazione
del mezzo pubblicitario, con specificazione dei dati
catastali;
-
la durata dell’installazione;
-
una dichiarazione, redatta ai sensi
dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario
che intende installare è realizzato ed è
posto in opera in modo da garantire la stabilità
e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti,
nonchè alle norme previste per la tutela della
salute umana, della circolazione di veicoli e persone,
con assunzione di ogni conseguente responsabilità
al riguardo;
-
l’impegno del richiedente
di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni
contenute nel presente regolamento nonchè ad
eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere
per l’installazione del mezzo pubblicitario;
-
la sottoscrizione da parte della
persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica,
del legale rappresentante.
-
All'istanza di cui al comma 2 deve
essere allegato:
- un bozzetto o una fotografia, o comunque una descrizione
particolareggiata del mezzo da installare, con l’indicazione
delle dimensioni, delle caratteristiche, nonchè
del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
- il nulla-osta tecnico dell’ente proprietario
della strada, ove dovuto;
- i documenti idonei a provare la titolarietà
dell’area o dell’immobile ove l’installazione
deve essere realizzata, ovvero, in alternativa, l’assenso
della proprietà.
-
La richiesta di installazione di più
mezzi pubblicitari può essere effettuata con una
sola istanza ed un’unica dichiarazione di cui al
comma 2, lettera d) del presente articolo.
ART. 6
Termine per la definizione del procedimento amministrativo
INDICE
-
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi
entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla
data di presentazione della relativa istanza .
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Qualora non sussistano i presupposti
per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari, il Responsabile del Servizio competente
al rilascio, entro il termine di cui al comma 1 del presente
articolo, deve darne comunicazione all’interessato,
esponendo dettagliatamente le motivazioni che sono d’ostacolo
all’accoglimento della richiesta avanzata.
INDICE
-
Il Responsabile del procedimento inizia
l’esame dell'istanza di autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari, attraverso la valutazione di tutti
gli elementi sui quali si fonda la richiesta ed il controllo
della documentazione allegata.
-
Il Responsabile del procedimento, verificata
la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede
ad inoltrarla agli uffici interessati al fine di acquisire
direttamente gli eventuali pareri tecnici che si rendano
opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
-
Qualora l'istanza di cui al comma 1,
risulti incompleta il Responsabile del procedimento, entro
il termine di 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione,
chiede all’interessato di fornire gli elementi o
la documentazione mancante, precisando altresì
che l’integrazione o la regolarizzazione dell'istanza
dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 (venti)
giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario
il Responsabile del procedimento provvederà all’archiviazione
dell’istanza.
-
La richiesta di integrazione o di regolarizzazione
dell'istanza sospende il decorso del termine, indicato
nell’art. 6, comma 1, entro il quale deve concludersi
il procedimento amministrativo.
ART. 8
Conclusione del procedimento
INDICE
-
Il Responsabile del procedimento,
terminata l’istruttoria, provvede all’emissione
del relativo provvedimento di autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari o del provvedimento di diniego
della stessa, dandone comunicazione al Funzionario Responsabile
della gestione del canone.
ART. 9
Rilascio dell’autorizzazione
INDICE
-
Il provvedimento di autorizzazione
è rilasciato dal Responsabile del Servizio competente,
previo versamento da parte del richiedente del canone,
o della sua prima rata
e della somma eventualmente stabilita
a titolo di deposito cauzionale.
-
L’eventuale somma richiesta a
titolo di cauzione è stabilita di volta in volta
dal Responsabile del Servizio competente, tenuto conto
delle particolari caratteristiche dell’installazione
interessanti l’arredo urbano e l’ambiente.
Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata
al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti
dal provvedimento amministrativo ed è restituita
entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica
da parte del competente ufficio della regolare esecuzione
dell’installazione e dell’inesistenza di danni
sul territorio.
ART. 10
Contenuto del provvedimento di autorizzazione
INDICE
-
Il provvedimento di autorizzazione
deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto cui è
rilasciata l’autorizzazione;
- la misura del mezzo pubblicitario;
- la durata dell’installazione;
- le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
- gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
- gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto
il titolare dell’autorizzazione;
- l’importo, i termini e le modalità
di versamento del canone;
- la scadenza dei pagamenti, nonchè il numero
di rate del canone il cui omesso pagamento importi
la revoca dell’autorizzazione;
- l’ammontare della cauzione, ove dovuta.
ART. 11
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
INDICE
-
Il titolare dell’autorizzazione
ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni
contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti
le modalità di installazione e di utilizzo dei
mezzi pubblicitari.
-
E’ fatto, altresì, obbligo
al titolare dell’autorizzazione di:
- applicare su ogni mezzo una targhetta recate l’indicazione
del titolare dell’autorizzazione e gli estremi
del provvedimento autorizzatorio;
- erificare periodicamente il buono stato di conservazione
dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture
di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento
dell’aspetto estetico che possa influire negativamente
sull’arredo urbano;
- approntare gli interventi che si rendano necessari
per assicurare la sicurezza del mezzo;
- ripristinare l’assetto dell’area a proprie
spese nel caso in cui dall’installazione siano
derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area,
o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni
previste nel provvedimento autorizzatorio;
- provvedere alla rimozione del mezzo al momento della
scadenza dell’autorizzazione, nonchè in
caso di revoca della stessa, fermo restando quanto previsto
dal comma 2 del successivo art. 33.
-
Il titolare dell’autorizzazione
è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti
la legittimità dell’installazione e ad esibirli
a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso
di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti
atti e documenti, l’interessato deve darne immediata
comunicazione all’amministrazione che provvederà,
dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare
un duplicato.
ART. 12
Scadenza dell’autorizzazione
INDICE
-
Scaduto il termine per l’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari, questa
si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna
diffida o costituzione in mora.
ART. 13
Revoca , modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio
INDICE
-
Il Comune può revocare o modificare
in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo,
il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano
motivi di interesse pubblico che rendano non più
possibile o diversamente realizzabile l’installazione
dei mezzi pubblicitari.
-
La revoca dell’autorizzazione
si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:
- quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato
in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti
nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità
di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
- er mancato versamento dell’intero importo del
canone o di 2 (due) rate nei termini previsti.
-
In caso di revoca parziale si fa luogo
ad un’adeguata riduzione del canone. In tale ipotesi
il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà
di rinunciare all’autorizzazione dandone comunicazione
al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento
di revoca.
-
Il titolare può rinunciare all’autorizzazione
all’installazione con apposita comunicazione.
-
Se al momento della comunicazione di
cui al comma 3, l’installazione non è ancora
stata realizzata, la rinuncia dell’interessato comporta
la restituzione del canone eventualmente versato e del
deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti
per il rilascio del provvedimento amministrativo.
-
Qualora l’installazione sia stata
effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente
regolamento all’art. 9, comma 2, in ordine alla
restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all’autorizzazione
all’installazione comporta la mancata restituzione
del canone già corrisposto.
ART. 14
Rinnovo del provvedimento di autorizzazione
INDICE
-
L’interessato può chiedere
il rinnovo dell’autorizzazione, con apposita istanza
che deve essere inoltrata al Comune, con le stesse modalità
previste dall’art. 5 del presente Regolamento, almeno
60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Nell'istanza
dovranno essere altresì essere riportati gli estremi
della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
ART. 15
Subingresso nell’autorizzazione
INDICE
-
Qualora il titolare dell’autorizzazione
intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà
del mezzo pubblicitario per l’installazione del
quale è stata rilasciata l’autorizzazione,
deve darne comunicazione al Comune, che, ove nulla osti,
provvederà all’aggiornamento dell’intestazione
dell’autorizzazione.
-
In caso di morte del titolare dell’autorizzazione
gli eredi subentrano nel godimento dell’autorizzazione
stessa, ma, entro 180 (centottanta) giorni dall’evento
luttuoso devono darne comunicazione al Comune a pena di
decadenza.
ART. 16
Adempimenti dell’Ufficio
INDICE
-
I provvedimenti di autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari vengono annotati in un apposito
registro, che deve essere redatto seguendo l’ordine
cronologico della data del rilascio.
-
Gli uffici competenti adottano adeguati
strumenti organizzativi che permettano di verificare la
scadenza dei singoli provvedimenti e le eventuali variazioni
intervenute in ordine al loro contenuto od ai soggetti
cui sono stati rilasciati, tenendo costantemente aggiornato
il registro di cui al comma 1.
ART. 17
Concorso di più richieste di autorizzazione su aree
pubbliche
INDICE
-
In caso di più istanze di autorizzazione
all’installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa
area pubblica, è preferito il richiedente che offra
maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ferma restando
la preferenza da accordare all'installazione di mezzi
di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata,
qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate
adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.
-
Qualora non ricorrano ragioni di preferenza,
per le autorizzazioni di durata superiore a 5 (cinque)
anni o che comportino l’installazione di impianti
di difficile sgombero, si procede a gara pubblica o a
licitazione privata.
ART. 18
Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari
INDICE
-
Il Responsabile del Servizio competente,
tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento,
nonchè delle prescrizioni contenute in leggi e
regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia
l’autorizzazione all’installazione quando:
- venga richiesta l’installazione di mezzi
pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico
o nelle loro immediate adiacenze;
- i mezzi pubblicitari debbano essere installati
in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli
di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed
ambientali;
- venga richiesta l’installazione nel centro
storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche
contrastanti con lo stile architettonico dell’arredo
urbano;
- venga richiesta l’installazione nel centro
storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le
caratteristiche degli edifici compresi nella zona;
- sia richiesta l’installazione, nei parchi
comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico,
di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente
sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale
dei paesaggi;
- venga richiesta l’apposizione di segnali
reclamistici orizzontali sulle strade;
- l’installazione dei mezzi pubblicitari debba
essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di
rispetto del cimitero;
- l’apposizione dei mezzi pubblicitari debba
essere effettuata sul muro di cinta di edifici adibiti
ad ospedali od ospizi;
- l’installazione dei mezzi pubblicitari debba
essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate
adiacenze di chiese od altri edifici di culto;
- i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l’installazione
abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio
o sminuire, con la loro presenza, l’importanza
di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse
storico, culturale ed artistico;
- l’installazione provochi, nella zona richiesta,
un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.
TITOLO
III
INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
ART. 19
Oggetto del canone
INDICE
-
Il pagamento del canone, come di seguito determinato, è dovuto per i mezzi pubblicitari attraverso i quali viene effettuata pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni e che abbiano caratteristiche strutturali tali da incidere sull’arredo urbano o sull’ambiente.
-
Ai fini del comma 1, sono assoggettati
al pagamento del canone i seguenti mezzi:
-
l’insegna di esercizio, vale
a dire la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simbolo e da marchi, realizzata e supportata
con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede
dell’attività a cui si riferisce o nelle
pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa
sia per luce propria che per luce indiretta;
-
la preinsegna, e cioè il manufatto
costituito da una freccia di orientamento, supportata
da un’adeguata struttura di sostegno, utilizzabile
su una sola o su entrambe le facce, installata al fine
di facilitare il reperimento della sede dove si esercita
una determinata attività;
-
il cartello, vale a dire il mezzo che,
supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta
una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente,
sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti,
adesivi ecc. Può essere luminoso si per luce propria
che per luce indiretta;
-
lo striscione, e cioè il mezzo
che, privo di rigidezza, e senza un’ idonea struttura
di supporto o comunque non aderente alla stessa, viene
installato trasversalmente a strade e piazze. Può
essere luminoso per luce indiretta;
-
la locandina, vale a dire il manifesto
di ridotte dimensioni utilizzato per pubblicizzare attività
di diverso tipo. Può essere luminosa per luce indiretta;
-
lo stendardo, e cioè la bandiera
o il gonfalone utilizzato per la diffusione di messaggi
pubblicitari. Può essere luminoso per luce indiretta;
-
il segno orizzontale reclamistico,
e cioè la riproduzione sulla superficie stradale
di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di
marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari
o propagandistici;
-
l’impianto pubblicitario di
servizio, vale a dire il manufatto avente quale scopo
primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito
dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus,
pensiline, transenne pedonali, cestini, panchine, o rologi
o simili) recante una spazio pubblicitario che può
anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta;
-
l’impianto di pubblicità e propaganda, e cioè qualsiasi altro mezzo utilizzato
per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti
classificabile nelle tipologie precedentemente indicate.
Può essere luminoso sia per luce propria che per
luce indiretta.
In particolare rientrano in questa categoria i seguenti
mezzi:
- pubblicità effettuata con veicoli di uso
pubblico, per i quali il Comune ha rilasciato la licenza
d’esercizio;
- pubblicità effettuata con veicoli di uso
privato, quando il proprietario del veicolo ha la
residenza o la sede nel territorio del comune;
- pubblicità effettuata con proiezioni luminose,
diapositive e simili;
- pubblicità con aeromobili;
- pubblicità con palloni frenati e simili;
- pubblicità effettuata con distribuzione
di volantini o manifesti;
- pubblicità sonora, a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili.
-
Obbligato al pagamento del canone
per l’installazione dei mezzi pubblicitari è
il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.
-
Parimenti tenuto al pagamento del
canone è colui che effettua l’installazione
dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.
-
Il canone è dovuto anche nell’ipotesi
in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono
in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.
-
E’ solidalmente obbligato al
pagamento del canone colui che produce o vende o fornisce
i servizi oggetto della pubblicità.
-
Sono escluse dal pagamento del canone
le forme di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate
all’interno di locali, quando le medesime non siano
visibili o comunque percepibili dall’esterno.
-
E’ altresì esclusa dal
pagamento del canone la pubblicità effettuata attraverso
la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici,
purchè non effettuata con mezzi, collocati all’esterno,
con modalità che possano comunque incidere sull’arredo
urbano o sull’ambiente.
-
Il pagamento del canone non è
dovuto quando l’installazione del mezzo è
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento,
purchè vengano rispettate le limitazioni imposte
dal presente regolamento e sempre che le dimensioni del
manufatto, ove non espressamente stabilite, non superino
la superficie di mezzo metro quadrato.
-
Il canone non è altresì
applicabile alle seguenti tipologie di mezzi:
-
insegne, targhe e simili apposte
per l’individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non
persegua scopo di lucro (ONLUS);
-
pubblicità temporanea effettuata
da comitati, circoli, centri culturali, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo
di lucro (ONLUS);
-
pubblicità di iniziative
effettuate da servizi e/o uffici del Comune di Podenzano
ivi incluse le scuole;
-
pubblicità effettuata da
ditte sponsorizzatrici di servizi, manifestazioni,
iniziative del Comune;
-
pubblicità effettuata da
ditte sponsorizzatrici di manifestazioni organizzate
da associazioni che non perseguono scopo di lucro;
-
pubblicità relativa ad
iniziative di beneficenza;
-
pubblicità relativa ad
attività istituzionale effettuata in via esclusiva
dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
-
insegne di esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni e servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a cinque metri quadrati. Per le insegne di esercizio
di superficie complessiva superiore a cinque metri
quadrati il canone è dovuto per l’intera
superficie. In caso di pluralità di insegne
l’esenzione è riconosciuta nello stesso
limite dei 5 mq. oltre il quale il canone è
dovuto sull’intera superficie;
-
pubblicità esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso di locali commerciali, purchè siano attinenti alle attività in essi esercitata, e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
-
avvisi al pubblico riguardanti
la locazione o la compravendita degli immobili sui
quali sono affissi, di superficie non superiore ad
un quarto di metro quadrato;
-
pubblicità comunque effettuata
all’interno, sulle facciate esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora
si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
-
pubblicità relativa a giornali
ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
sole facciate esterne alle edicole o nelle vetrine
o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua
la vendita.
-
pubblicità effettuata per
conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa,
o adibiti ai trasporti per suo conto, relativamente
all’indicazione del marchio, della ragione sociale
e dell’indirizzo dell’impresa, purchè
le iscrizioni siano in numero non superiore a due,
e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore
a mezzo metro quadrato.
TITOLO
IV
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 22
Criteri di determinazione del canone
INDICE
-
L’ammontare del canone dei mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.
-
La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 62, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;
-
Le tariffe di riferimento sono determinate tenendo conto della popolazione residente, delle caratteristiche urbanistiche del territorio comunale e dell’impatto ambientale dei mezzi utilizzati.
-
Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, anche in base al tasso d’inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato, con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di cui al co. 1, con validità dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
ART. 23
Modalità di determinazione del canone
INDICE
-
La misura complessiva del canone per
i mezzi pubblicitari è determinata in base a tariffe
annue, i cui importi devono essere moltiplicati per la
superficie del mezzo utilizzato, salvo specifiche previsioni.
-
La superficie del mezzo pubblicitario
è quella indicata nel provvedimento autorizzatorio,
ovvero, se difforme, quella effettiva ed è determinata
in base alla minima figura piana geometrica in cui è
circoscritto il mezzo stesso.
-
Per i mezzi pubblicitari polifacciali
il canone è calcolato in base alla superficie complessiva
adibita alla pubblicità.
-
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni
volumetriche il canone è calcolato in base alla
superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo
solido geometrico in cui può essere circoscritto
il mezzo stesso.
-
I festoni, le bandierine e simili nonché
i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo
soggetto obbligato, collegati in connessione tra loro
si considerano, agli effetti del calcolo della superficie
imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
-
L’unità di misura alla
quale sono riferite le tariffe è il metro quadrato.
Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano
per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre
il primo, al mezzo metro quadrato.
INDICE
-
La tariffa base del canone, in difetto
di previsioni specifiche, è riferita a superfici
superiori ad 1 mq.. Per la pubblicità di superficie
compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa base
è maggiorata del 50 per cento; per le superfici
superiori a metri quadrati 8,5 la maggiorazione della
tariffa base è del 100 per cento;
-
Per la pubblicità di superficie
fino ad 1 metro quadrato la tariffa base è ridotta
del 20%;
-
Qualora la pubblicità venga
effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa
tariffa base del canone è maggiorata del 100 per
cento.
-
La tariffa base del canone è
aumentata di un terzo per i mezzi pubblicitari installati
su beni pubblici.
-
Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili
alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
ART. 25
Tariffa del canone per pubblicità temporanea
INDICE
-
Per tutte le forme di pubblicità
di durata inferiore ad un anno (cd. temporanee), il canone
è dovuto a mese, per l’intera durata dell’autorizzazione.
-
Se non diversamente specificato, la
tariffa mensile è pari ad un decimo di quella annuale.
ART. 26
Pubblicità con veicoli
-
Per la pubblicità visiva effettuata
per conto proprio o altrui con veicoli in genere, di uso
pubblico o privato, il canone è dovuto in base
alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati
su ciascun veicolo nella misura e con le modalità
previste dall'art. 24 del presente Regolamento;
-
Per i veicoli adibiti a servizi di
linea interurbana il canone è dovuto nella misura
della metà al Comune qualora l’inizio e la
fine la corsa avvengano nel suo territorio;
-
Per la pubblicità effettuata
per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa
o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è
dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite
dall’apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa
o qualsiasi altra sua dipendenza siano ubicate nel suo
territorio, ovvero vi siano domiciliati i suoi agenti
o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun
anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata
a seconda che si tratti di:
- autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.
In caso di utenze con un numero di mezzi superiore a 5 la tariffa è applicata con le seguenti riduzioni:
- 25% dal sesto al decimo veicolo
- 50% dall’undicesimo al quindicesimo veicolo
- 75% dal sedicesimo al ventesimo veicolo
- 90% dal ventunesimo veicolo.
Per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
- E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
ART. 27
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
e proiezioni
INDICE
-
Per la pubblicità effettuata
per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe
strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico
o comunque programmato in modo da garantire la variabilità
del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente
dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie
e per anno solare in base alla tariffa di cui all’art.
24.
-
Per la pubblicità prevista di
cui al comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa
si applica il canone in misura pari alla metà delle
rispettive tariffe.
-
Per la pubblicità realizzata
in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi
o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno,
indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie
adibita alla proiezione, in base ad apposita tariffa approvata.
-
Qualora la pubblicità di cui
al comma 3 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo
tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla
metà di quella prevista.
ART. 28
Pubblicità varia
INDICE
-
Per la pubblicità effettuata
con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano
strade o piazze la tariffa del canone è determinata
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di quindici giorni o frazione.
-
Per la pubblicità effettuata
da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni,
lancio di oggetti o manifestini, la tariffa del canone
è determinata per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dai soggetti pubblicizzati.
-
Per la pubblicità eseguita con
palloni frenati e simili, la tariffa del canone è
pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
-
Per la pubblicità effettuata
mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini
o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la
tariffa del canone è determinata a persona impiegata
nella distribuzione ed effettuazione e per ogni giorno
o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari
o dalla quantità di materiale distribuito.
-
Per la pubblicità effettuata
a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa
del canone è determinata per ciascun punto di pubblicità
e per ciascun giorno o frazione.
ART. 29
Riduzioni della misura del canone
-
Il canone, come determinato a norma
dei precedenti articoli del presente regolamento, è
ridotto del 50% nei seguenti casi:
- pubblicità temporanea relativa a manifestazioni
politiche, sindacali e di categoria, patriottiche,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, patronali,
di beneficenza, da chiunque realizzate, che si svolgano
nel territorio Comunale di Podenzano non incluse nel
precedente art. 21;
- pubblicità temporanea relativa a spettacoli
viaggianti.
TITOLO V
TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO
ART. 30
Termini e modalità per il pagamento del canone
-
Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio dell’autorizzazione, ed è commisurata ai mesi intercorrenti tra la data del rilascio ed il31 dicembre successivo, compreso il mese del rilascio. Le annualità successive sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il 30 aprile di ogni anno.
-
In difetto di previsioni specifiche, il canone per le installazioni temporanee va versato al momento del rilascio della autorizzazione, ed è dovuto a mese, per l’intera durata dell’autorizzazione.
-
Il pagamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se lafrazione non è superiore a 0,49 centesimi ovvero per eccesso se superiore, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Podenzano, o presso la Tesoreria Comunale, od al Concessionario in caso di gestione in concessione. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato su apposito conto del Comune o del Concessionario.
-
Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate di uguale importo, scadenti rispettivamente il 30/04 – 31/07 – 31/10 dell’anno di riferimento del canone, qualora l’importo dovuto sia superiore ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00).
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto obbligato deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
-
Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore ad euro 3,00.
ART. 31
Riscossione coattiva
-
La riscossione delle somme dovute a
titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite, delle
relative sanzioni e interessi è effettuata coattivamente
ai sensi dell’art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15.12.1997
n. 446.
-
Non si procede alla riscossione coattiva per le somme inferiori o pari a 12 euro, comprensive di canone, sanzioni e interessi. La disposizione non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento del canone. L’importo non va inteso come franchigia.
-
In caso di affidamento del servizio
il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Concessionario.
-
Le spese per l’espletamento della procedura
coattiva sono addebitate e recuperate in capo al soggetto
obbligato.
-
Sono altresì addebitate e recuperate
le spese sostenute dal Comune per l’eventuale rimozione
dei mezzi pubblicitari e per la rimessa in pristino dell’area.
TITOLO VI
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
ART. 32
Attività di controllo
INDICE
-
Il Funzionario responsabile del canone
controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi
in suo possesso, risultanti dal provvedimento di autorizzazione,
procede alla correzione di eventuali errori materiali
o di calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato.
Nella comunicazione sono indicate le modalità ed
i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
-
Il Funzionario responsabile in caso di tardivo e/o parziale o omesso versamento del canone, notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell’autorizzazione apposita diffida, invitandolo ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni.
-
Sull'ammontare del canone sono dovute le sanzioni di cui all’articolo 33 e gli interessi legali, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.
-
Il nucleo di Polizia Municipale vigila
sull’applicazione del presente regolamento sul territorio
comunale, segnalando al Responsabile del Servizio competente
di cui all’art. 9 del presente Regolamento e al
Funzionario Responsabile del canone le installazioni abusive
e quelle realizzate in difformità agli atti di
autorizzazione.
-
Per le installazioni abusive, il verbale
di contestazione della violazione, redatto dal competente
Pubblico Ufficiale, costituisce titolo per il versamento
del canone, alla cui determinazione provvede il Funzionario
Responsabile dandone comunicazione all’interessato
con le modalità di cui al comma 2.
-
Chi effettua l’installazione di mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’importo non versato, oltre ad eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti dalla inosservanza di norme e regolamenti urbanistici.
-
Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio dal Comune addebitando al responsabile le relative spese. Il Comune procede altresì ad eseguire l’immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal Pubblico Ufficiale competente.
-
La revoca dell’autorizzazione, intervenuta ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento, comporta l’equiparazione delle installazioni protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.
-
Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari:
- al 10% se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza
- al 30% se il versamento è eseguito oltre 30 giorni dalla scadenza.
-
Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire:
- per gli omessi o tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le installazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le installazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi dell’art. 5, comma 5.
-
La sanzione irrogata ai sensi del comma 1, è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.
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La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
- al 3,75% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- all' 6% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
ART. 34
Contenzioso
INDICE
-
Le controversie riguardanti il procedimento
amministrativo di autorizzazione per l’installazione
dei mezzi pubblicitari, disciplinato dal presente Regolamento,
sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
-
Le controversie concernenti l’applicazione del canone,nonché l’irrogazione delle sanzioni, restano riservate alle Commissioni Tributarie.
ART. 35
Rimborsi
-
Alla restituzione delle somme erroneamente versate a titolo di canone provvede il Funzionario responsabile di cui all’art. 2 del presente regolamento.Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato deve comunque presentare entro 5 (cinque) annidalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
-
Si effettua il rimborso del canone solo se l’importo riconosciuto a rimborso, comprensivo di interessi, è superiore adeuro 12,00.
-
Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. In ogni caso sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi in ragione del tasso legale in vigore al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.
ART. 36
Pubblicità del regolamento, diritto d’interpello
-
In applicazione delle disposizioni
sullo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla
legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun interessato ha
diritto, su richiesta, d’avere copia gratuita del
presente regolamento.
-
Indipendentemente dalle forme di pubblicità
previste dalla legge, il Comune ne assicura la concreta
divulgazione fra i potenziali destinatari. A tal fine,
il Funzionario responsabile ne diffonderà l’avvenuta
approvazione attraverso mezzi di comunicazione di massa
e l’informazione elettronica.
-
Ai contribuenti ed agli utenti non
residenti ne sarà data informazione, se possibile,
con lettera spedita al loro domicilio noto al Comune.
-
Il Funzionario responsabile è
preposto alla risoluzione di tutti i quesiti sull’applicazione
del presente regolamento, proposti dagli utenti nell’esercizio
del diritto d’interpello.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEì
ART. 37
Disposizioni finali
-
Le modifiche apportate al presente regolamento si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se più favorevole all’utente.
-
Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
-
E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.
ART. 38
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
2007.
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