ICI - Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili

Adottato con delibera del Consiglio Comunale N. 74 del 21/12/1998
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N. 3 del 21/01/2000
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N. 6 del 31/03/2003
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N.45 del 27/10/2003
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N. 28 del  26/04/2007

Testo Coordinato


INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto
ARTICOLO 2 - Presupposto dell'imposta
ARTICOLO 3 - Esenzioni
ARTICOLO 4 - Definizione di fabbricato
ARTICOLO 5 - Base imponibile dei fabbricati
ARTICOLO 6 - Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili
ARTICOLO 7 - Definizione di area fabbricabile
ARTICOLO 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
ARTICOLO 9 - Valore di stima delle aree fabbricabili
ARTICOLO 10 - Decorrenza del valore delle aree fabbricabili
ARTICOLO 11 - Indennità di espropriazione
ARTICOLO 12 - Terreni considerati non fabbricabili
ARTICOLO 13 - Definizione di terreno agricolo
ARTICOLO 14 - Base imponibile dei terreni agricoli
ARTICOLO 15 - Qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo
ARTICOLO 16 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
ARTICOLO 17 - Versamenti
ARTICOLO 18 - Limite per versamenti e rimborsi
ARTICOLO 19 - Regolarità dei versamenti
ARTICOLO 20 - Dichiarazioni
ARTICOLO 21 - Il funzionario responsabile
ARTICOLO 22 - Rimborsi
ARTICOLO 23 - Potenziamento dell'ufficio tributi
ARTICOLO 24 - Pubblicità del regolamento. Diritto d’interpello
ARTICOLO 25 - Rinvio
ARTICOLO 26 - Entrata in vigore


ART. 1
OGGETTO

INDICE

  1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integra la specifica disciplina legislativa in materia e definisce i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

INDICE

  1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Podenzano, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3
ESENZIONI

INDICE

  1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23.12.1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, dai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto od uso ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
    c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
    e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
    f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.1929 e reso esecutivo con legge 27.3.1929, n. 810;
    g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
    i) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.5.1985, n. 222 , a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore;
    j) gli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che abbiano dato al Ministero dell’Economia-Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto.

ART. 4
DEFINIZIONE DI FABBRICATO

INDICE

  1. Fabbricato è l’unità immobiliare iscritta al Catasto fabbricati con attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero l’unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
  2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato e l'area che risulta nel catasto dei fabbricati come asservita al fabbricato.
  3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo o l’accatastamento, se antecedente a tale data.

 

ART. 5
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

INDICE

  1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata moltiplicando le rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentate del 5 per cento, per i seguenti moltiplicatori:
    • 34, per la categoria C/1
    • 140, per il gruppo B
    • 50, per il gruppo D e la categoria A/10
    • 100, per i gruppi Ae C, escluso le categorie catastali A/10 e C/1
  2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
  3. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato

ART. 6
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

INDICE

  1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
  2. La riduzione opera quando il degrado del fabbricato non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
  3. L'interessato può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale, oltre agli enti eventualmente competenti (A.S.L., ARPA, etc.).
  4. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.
  5. Il Responsabile medesimo stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico dell'interessato.
  6. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
    a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
    b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
    c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
    d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
    e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
    f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.
  7. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere denunciata dal soggetto interessato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Capo III Sezione V, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia.
  8. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

ART. 7
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

INDICE

  1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria in base allo strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall’approvazione della regione o provincia e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
  2. L’area costituente pertinenza di fabbricato, risultante in catasto fabbricati asservita al fabbricato stesso, anche se classificata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi, è oggetto di imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
  3. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
  4. Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del piano regolatore generale con le lettere:
    B - residenziali di completamento;
    C - residenziali di espansione;
    D - produttive.
  5. Le aree potenzialmente edificabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del P.R.G. con le lettere:
    F - servizi urbano - territoriali;
    G - servizi di quartiere.
  6. Le aree fabbricabili si dividono in:
    a) aree inedificate;
    b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% della capacità edificatoria ammessa;
    c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

ART. 8
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

INDICE

  1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  2. Ai soli fini del controllo dei valori dichiarati dai contribuenti per aree edificabili e per ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, sono individuati i criteri cui uniformare i valori minimi di base per metro quadrato di superficie riferiti all’anno 2002, relativi alle seguenti destinazioni:
    - RESIDENZIALE, per area posta nel Capoluogo, soggetta ad intervento edilizio preventivo, inserita in zona di espansione con indice Utilizzazione Territoriale pari a 0,33 mq./mq. e per la quale sia già stata stipulata la convenzione urbanistica con il Comune;
    - PRODUTTIVA, per area posta nel Capoluogo, soggetta ad intervento edilizio preventivo, inserita in zona di espansione con indice Utilizzazione Territoriale paria a 0,5 mq./mq. e per la quale sia già stata stipulata la convenzione urbanistica con il Comune;
    - SERVIZI URBANO/TERRITORIALI E SERVIZI DI QUARTIERE, per area posta nel capoluogo;
    - P.E.E.P., per area posta nel Capoluogo;
  3. I valori di cui al co. 2 sono determinati con riguardo alla media ritraibile:
    - dai valori definitivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate negli atti di compravendita;
    - dai valori di esproprio;
    - dalle valutazioni rese dal Responsabile del settore tecnico che si avvale della propria organizzazione interna, ed assume informazioni e pareri esterni che avranno riguardo ad informazioni assunte presso gli ordini professionali che operano sul territorio attraverso una richiesta scritta;
  4. Al fine di uniformare altresì i valori minimi di base, per mq. di superficie, alle singole caratteristiche delle aree edificabili sono individuati i seguenti parametri:

A) RIVALUTAZIONE ANNUA

per cui posto a base 1 il valore dell'area al 1° gennaio 2002 si applica un moltiplicatore pari a:
• 0,825 per l’anno 1997
• 0,875 per l'anno 1998
• 0,925 per l'anno 1999
• 0,950 per l’anno 2000
• 0,975 per l’anno 2001

    1. Per gli anni successivi al 2002 la Giunta Municipale, su proposta del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, definirà i parametri di rivalutazione entro il 31 marzo dell'anno di competenza.
    2. La deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

B1) ZONE RESIDENZIALI

per cui si distinguono due tipi di zone:
- di ESPANSIONE
- di COMPLETAMENTO

ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE:
i moltiplicatori delle zone residenziali di espansione sono individuati con riferimento ai seguenti periodi:

Periodo 1:
comparto considerato edificabile dalle norme di piano ma per il quale non è ancora stata stipulata la convenzione urbanistica con il Comune:
- 0,5 per la zona C1
- 0,45 per la zona C2
- 0,30 per la zona PEEP

Periodo 2:
comparto edificabile per il quale è già stata sottoscritta la convenzione urbanistica con il Comune, decorrente dalla data della stipula della stessa alla data del collaudo delle opere di urbanizzazione:
- 1 per la zona C1
- 0,85 per la zona C2
- 0,40 per la zona PEEP

Periodo 3:
lotto edificabile facente parte di un piano particolareggiato, decorrente dalla data di collaudo delle opere di urbanizzazione:
- 2 per la zona C1
- 1,85 per la zona C2
- 0,5 per la zona PEEP

Periodo A:
lotto edificabile facente parte di un piano particolareggiato, oggetto di compravendita, decorrente dalla data dell’atto notarile:
- 2 per la zona C1
- 1,85 per la zona C2
- 0,5 per la zona PEEP

Si precisa che i moltiplicatori individuati rispettivamente:
- al periodo A ed al periodo 1,
- al periodo A ed al periodo 2,
- al periodo A ed al periodo 3
sono mutuamente esclusivi nella loro applicazione.

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO:
i moltiplicatori delle zone residenziali di completamento sono:
- 2,20 per la zona B1
- 1,45 per la zona B2
- 2,05 per la zona B3
- 1,90 per la zona B4
- 1,80 per la zona B5
- 1,70 per la zona B6
- 1,20 per la zona B7
- 0,95 per la zona CRU*
(* zona presente nel solo capoluogo)

B2) ZONE PRODUTTIVE

per cui si distinguono due tipi di zone:
- di ESPANSIONE
- di COMPLETAMENTO

ZONE PRODUTTIVA DI ESPANSIONE:
i moltiplicatori delle zone produttive di espansione sono individuati con riferimento ai seguenti periodi:

Periodo 1:
comparto considerato edificabile dalle norme di piano ma per il quale non è ancora stata stipulata la convenzione urbanistica con il Comune:
- 0,5 per la zona D4

Periodo 2:
comparto edificabile per il quale è già stata sottoscritta la convenzione urbanistica con il Comune, decorrente dalla data della stipula della stessa alla data del collaudo delle opere di urbanizzazione:
- 1 per la zona D4

Periodo 3:
· lotto edificabile facente parte di un piano particolareggiato, decorrente dalla data di collaudo delle opere di urbanizzazione:
- 2 per la zona D4

Periodo A:
lotto edificabile facente parte di un piano particolareggiato, oggetto di compravendita, decorrente dalla data dell’atto notarile:
- 2 per la zona D4

Si precisa che i moltiplicatori individuati rispettivamente:
- al periodo A ed al periodo 1,
- al periodo A ed al periodo 2,
- al periodo A ed al periodo 3
sono mutuamente esclusivi nella loro applicazione.

ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO:
i moltiplicatori delle zone produttive di completamento sono:
- 2,3 per la zona D1
- 2,2 per la zona D2
- 2,1 per la zona D3
- 1,1 per la zona D5*
(* zona presente nella sola frazione di Altoè)

B3) SERVIZI URBANO/TERRITORIALI E SERVIZI DI QUARTIERE

per cui si applica un moltiplicatore pari a: 0,2

C) UBICAZIONE

per cui posto a base 1 il valore dell'area nel Capoluogo, si applica un moltiplicatore pari a:

ZONA RESIDENZIALE:
- 0,85 per le zone S.Polo - Crocetta
- 0,80 per le zone Gariga – I Casoni
- 0,75 per le frazioni sparse
(Altoè, Verano, Turro)

ZONA PRODUTTIVA:
- 0,9 per le zone S.Polo - Crocetta
- 1,1 per le zone Gariga – I Casoni
- 0,75 per le frazioni sparse
(Altoè, Verano, Turro)

SERVIZI URBANO/TERRITORIALI E SERVIZI DI QUARTIERE:
- 0,85 per le zone S.Polo - Crocetta
- 0,80 per le zone Gariga – I Casoni
- 0,75 per le frazioni sparse
(Altoè, Verano, Turro)

D) FORMA: per le sole zone di completamento

per cui posto a base 1 il valore di un lotto di forma pressoché regolare, si applica un moltiplicatore pari a:
- 0,9 per un lotto la cui forma geometrica non consenta uno sfruttamento agevole

E) POSIZIONE: per le sole zone di completamento

per cui posto a base 1 il valore di un lotto confinante con lotti edificabili di uguale destinazione urbanistica, si applica un moltiplicatore pari a:
- 0,9 per un lotto confinante con lotti edificabili aventi diversa destinazione urbanistica (lotto residenziale circondato da lotti artigianali e viceversa)

F) SUPERFICIE: per le sole zone di completamento

per cui posto a base 1 il valore di un lotto avente superficie uguale o superiore a quella minima di intervento al momento dell’adozione del P.R.G., si applica un moltiplicatore pari a:
- 0,5 per un lotto non avente superficie minima di intervento al momento dell’adozione del P.R.G.

  1. Il prodotto risultante dalla seguente funzione:
    valore minimo al mq. di superficie x coeff. lett. A) x coeff. lett. B) x coeff. lett. C) x coeff. lett. D) x coeff. lett. E) x coeff. lett. F)
    rappresenta il valore minimo medio al mq. da moltiplicare per l’intera superficie imponibile.

ART. 9
VALORE DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI

INDICE

  1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente.
  2. La Giunta comunale può determinare annualmente, per le zone omogenee - B, C, D, F, G - i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
  3. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello deliberato, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
  4. La deliberazione deve essere adottata almeno sessanta giorni prima della scadenza del pagamento in acconto. Se non è adottata alcuna delibera, si applicano, se determinati, i valori in vigore nell’esercizio precedente.
  5. A tale deliberazione il funzionario responsabile dà la massima divulgazione, con le modalità stabilite nell’articolo 22 del presente regolamento.

ART. 10
DECORRENZA DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

INDICE

  1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell’adozione della variante.
  3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovutafino all’adozione della variante.
  4. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per il valore corrispondente alla capacità edificatoria residua.
  5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o accatastato.

ART. 11
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

INDICE

  1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione dell’imposta, prima della determinazione formale dell’indennità, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all’indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

ART. 12
TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

INDICE

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
  2. Se un terreno appartiene in comproprietà a più contitolari, i benefici di cui al comma 1 spettano solo alla quota di possesso del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo a titolo principale.

ART. 13
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

INDICE

  1. È agricolo il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 14
BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

INDICE

  1. Per i terreni agricoli, il valore è ottenuto moltiplicando il reddito domenicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed aumentato del 25 per cento, per settantacinque.
  2. Se il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore determinato al comma 1 è ridotto di 25.822,845 euro e sull'eccedenza si applicano le seguenti riduzioni:
    a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,845 euro e fino a 61.974,827 euro;
    b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,827 euro e fino a 103.291,379 euro;
    c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,379 euro e fino a 129.114,224 euro.
  3. Agli effetti di cui al comma 2 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e alle quote di possesso e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 15
QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO

INDICE

  1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 12 e dei commi 2 e 3 dell’articolo 14 del presente regolamento, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
  2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dall’anno successivo.

ART. 16
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

INDICE

  1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica.
  2. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, sia agli effetti dell’aliquota agevolata che della detrazione di cui al comma successivo, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
  3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica la detrazione per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, di cui al co. 3, spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
  5. Sono equiparate all’abitazione principale, sia ai fini dell’aliquota agevolata che della detrazione:
    1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza (ex Istituto autonomo per le case popolari), ai sensi della Legge 662/96;
    2. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

ART. 17
VERSAMENTI

INDICE

  1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A parità di giorni di possesso l'imposta è dovuta dal nuovo soggetto passivo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1º al16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato nel successivo comma 5. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
  3. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, devono essere effettuati tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, oppure tramite versamento diretto al tesoriere, oppure tramite modello F24.Sono ammessi pagamenti con sistemi elettronici e telematici, purché indirizzati all’istituto bancario responsabile del servizio di tesoreria. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.
  4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, in un’unica soluzione.
  5. I modelli per il versamento di cui ai Decreti Ministero Economia-Finanze 4 dicembre 2001 per i versamenti in €, devono riportare l’intestazione a “Comune di Podenzano – Servizio di Tesoreria”.
  6. I moduli di versamento di cui alcomma 5 devono essere utilizzati sia per il versamento tramite il servizio postale sia per il versamento presso la Tesoreria comunale. In quest'ultimo caso il Tesoriere comunale deve apporre il timbro per quietanza - con data e firma - sulla parte da restituire al versante «ricevuta di versamento», e su quella da trasmettere al Comune «certificato di accreditamento».
  7. l versamento d’acconto dell’imposta dovuta da persone decedute entro il 16 giugno è prorogato a favore degli eredi, fino al 16 giugno successivo. Il versamento del saldo dell’imposta dovuta da persone decedute entro il 16 dicembre è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 dicembre successivo. Per la proroga non sono dovuti interessi e sanzioni.

ART. 18
LIMITE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

INDICE

  1. Per il versamento in autotassazione è stabilito un importo minimo di € 3,00 al di sotto del quale il medesimo non è dovuto.
  2. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero dal recupero qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta, non sia superiore ad € 12,00.
  3. Il limite previsto nel comma 2 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
  4. Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
  5. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell’ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

ART. 19
REGOLARITA’ DEI VERSAMENTI

INDICE

  1. Ai fini degli obblighi di versamento si considera regolare il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, dagli eredi o da altri aventi causa per conto di persone decedute, ancorché la dichiarazione presentata non sia congiunta, purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta dovuta, in acconto o a saldo, per l’immobile.
  2. Si considerano validi, e pertanto non sanzionabili, i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata e, dall’anno di riscossione diretta, i versamenti eseguiti al Concessionario territorialmente competente nel caso in cui il contribuente non sia stato raggiunto dall’informativa comunale.
  3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti effettuati con riferimento a periodi d’imposta pregressi.

ART. 20
DICHIARAZIONI

INDICE

  1. Nei casi in cui le disposizioni di legge prevedono l’obbligo, i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
  3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
  4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art.1117, n. 2 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
  5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione attestante l’avvio della procedura deve essere presentata, a cura del curatore o del commissario liquidatore,entro novanta giorni dalla data della loro nomina.

ART. 21
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INDICE

  1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 22
RIMBORSI

INDICE

  1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
  2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stataversata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso.
  3. E’ inoltre riconosciuto il rimborso oltre il termine di cui al comma 1, nel caso in cui il contribuente produca istanza di rimborso relativamente ad annualità i cui termini di liquidazione, alla data di presentazione della domanda, non siano ancora decaduti per effetto di proroghe legislative.
  4. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
  5. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
  6. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
  7. Condizione indispensabile per il diritto al rimborso di imposta per le aree divenute inedificabili, è che:
    a) non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
    b) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
  8. Le somme liquidate a rimborso dal comune, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

ART. 23
POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

INDICE

  1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. p), del D.Lgs. 446/97, una percentuale del gettito dell'imposta - determinata annualmente dalla Giunta Comunale - può essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in base alla valutazione di convenienza ed efficacia di detta incentivazione in rapporto alla programmazione di interventi finalizzati in particolare alla realizzazione di piani di recupero di evasione fiscale, ma anche ad una riorganizzazione delle procedure di riscossione.

ART. 24
Pubblicità del Regolamento.
Diritto d’interpello

INDICE

  1. In applicazione delle disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun interessato ha diritto, su richiesta, d’avere copia gratuita del presente regolamento.
  2. Indipendentemente dalle forme di pubblicità previste dalla legge, il Comune ne assicura la concreta divulgazione fra i potenziali destinatari. A tal fine, il funzionario responsabile dell’imposta ne diffonderà l’avvenuta approvazione attraverso mezzi di comunicazione di massa e l’informazione elettronica.
  3. Ai contribuenti ed agli utenti non residenti ne sarà data informazione, se possibile, con lettera spedita al loro domicilio noto al Comune.
  4. Il funzionario responsabile dell’applicazione dell’imposta è preposto alla risoluzione di tutti i quesiti sull’applicazione del presente regolamento, proposti dagli utenti nell’esercizio del diritto d’interpello.

ART. 25
RINVIO

INDICE

  1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina legislativa dell'imposta comunale sugli immobili.
  2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART. 26
ENTRATA IN VIGORE

INDICE

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
  2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

Ufficio URP
Home page
Links
Scrivi al comune
Mappa del sito
Attività produttive