REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19/2005
Parte I^
parte II° 
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Il presente regolamento è stato:
- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 142 del 7/12/1984;
- Pubblicato all’Albo pretorio dall’11/12/1984 al 25/12/1984;
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 22/02/1985 pubblicata all’Albo pretorio dal 06/03/1985 al 20/03/1985;
E’ divenuto esecutivo a seguito di mancanza di rilievi da parte della sezione decentrata del Comitato Regionale di Controllo entro 20 GIORNI dal ricevimento della delibera consiliare n.5/85 avvenuto in data 8/3/1985 col n. 5108.
E’ stata ripubblicata all’albo pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 09/04/1985 al 23/04/1985 come risulta al n.46 del relativo repertorio.
E’ entrato in vigore il 24/04/1985 a norma dell’art.109 del Regolamento stesso.
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Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 196 del 05/12/1986
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integrato da Consiglio Comunale con deliberazione n. 003 del 26/02/1990
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integrato da Consiglio Comunale con deliberazione n. 217 del 17/12/1990
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Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 006 del 11/03/2004
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Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 060 del 16/11/2004
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 065 del 25/11/2009
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INDICE
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO 1 – NORME PRELIMINARI
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento Edilizio
Art. 2 – Facoltà di deroga
Art. 3 – Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia;
Art. 4 – Opere soggette a concessione edilizia;
Art. 5 – Opere soggette ad autorizzazione;
Art. 6 – Opere non soggette a concessione nè ad autorizzazione;
Art. 7 – Progettisti e costruttori.
CAPITOLO II – COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE AGRICOLA CONSULTIVA
Art. 8 – Compiti della Commissione Edilizia;
Art. 9 – Opere non soggette al parere della Commissione Edilizia;
Art. 10 – Composizione della Commissione Edilizia – Commissione Edilizia Integrata – Commissione edilizia allargata per le zone agricole;
Art. 11 – Adunanze della Commissione Edilizia Comunale;
Art. 12 – Compiti della Commissione Agricola Consultiva;
Art. 13 – Composizione ed adunanze della Commissione Agricola Consultiva.
TITOLO II° - NORME PROCEDURALI
CAPITOLO I° - RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE
Art. 14 – Legittimazione alla richiesta;
Art. 15 – Trasferimento ad altro titolare;
CAPITOLO II° - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 16 – Domanda di concessione edilizia;
Art. 17 – Allegati a corredo della domanda di concessione;
Art. 18 – Pareri, nulla-osta, certificazioni e richieste di autorizzazioni da presentare a corredo delle domande;
Art. 19 – Presentazione della domanda;
Art. 20 – Esame dei progetti e pareri;
Art. 21 – Determinazione del Sindaco sulle domande di concessione;
Art. 22 – Regime di pubblicità delle decisioni sindacali sulle concessioni edilizie;
Art. 23 – Contributo per il rilascio della concessione;
Art. 24 – Procedura per il ritiro della concessione edilizia;
Art. 25 – Caratteristiche della concessione edilizia;
Art. 26 – Decadenza della concessione per contrasto con nuove prescrizioni edilizie e/o urbanistiche;
Art. 27 – Termine di inizio lavori – Decadenza per inutile decorso del termine;
Art. 28 – Termine di ultimazione dei lavori – Decadenza per inutile decorso del termine;
Art. 29 – Sospensione dei lavori – Decadenza;
Art. 30 – Varianti essenziali e non al progetto approvato o in corso d’opera;
Art. 31 – Impugnazione della concessione edilizia;
Art. 32 – Disposizioni transitorie relative alla concessione per interventi di edilizia residenziale, ai sensi della Legge 94/1982;
CAPITOLO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
Art. 33 – Domanda d’autorizzazione e allegati a corredo;
Art. 34 – Presentazione della domanda;
Art. 35 – Esame delle domande e pareri;
Art. 36 – Determinazione del Sindaco sulle domande d’autorizzazione.
CAPITOLO IV – ATTUAZIONE DEI LAVORI
Art. 37 – Direttore dei lavori – Costruttori, Impiantisti e Collaudatori;
Art. 38 – Inizio lavori – Punti di linea e livello – Allacci e scarichi – Apertura del cantiere;
Art. 39 – Organizzazione del cantiere;
Art. 40 – Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico;
Art. 41 – Visite di controllo;
Art. 42 – Interruzione dei lavori;
Art. 43 – Norme particolari per i cantieri edili;
Art. 44 – Ultimazione dei lavori;
Art. 45 – Collaudi e verifiche.
CAPITOLO IV – ATTUAZIONE DEI LAVORI
Art. 46 – Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e usabilità;
Art. 47 – Domanda di autorizzazione e documenti a corredo;
Art. 48 – Rilascio dell’autorizzazione di abitabilità e usabilità;
Art. 49 – Utilizzazione abusiva di costruzioni;
Art. 50 – Opere costruite in difformità o in assenza della concessione.
TITOLO III – PROGETTAZIONE DELLE OPERE
CAPITOLO I – PRESCRIZIONI EDILIZIE
Art. 51 – Classificazione dei locali;
Art. 52 – Caratteristiche minime dei locali di nuova costruzione;
Art. 53 – Impianti di ventilazione totale;
Art. 54 – Soffitti inclinati;
Art. 55 – Classificazione dei piani;
Art. 56 – Piani seminterrati;
Art. 57 – Sottotetti;
Art. 58 – Autorimesse;
Art. 59 – Caratteristiche minime dei locali risanati e/o ristrutturati.
CAPITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICO – IGIENICHE
Art. 60 – Salubrità del terreno;
Art. 61 – Isolamento dell’umidità;
Art. 62 – Isolamento termico;
Art. 63 – Isolamento acustico;
Art. 64– Smaltimento delle acque di scarico;
Art. 65 – Servizi igienici, canne di aspirazione, canne di scarico, impianti di riscaldamento;
Art. 66 – Rifornimento – impianti di sollevamento dell’acqua – pozzi;
Art. 67 – Ventilazione delle camere oscure, laboratori ecc. – impianti termici e di condizionamento;
Art. 68 – Serbatoi di carburanti e di combustibili;
Art. 69 – Cucine in nicchia;
Art. 70 – Demolizioni – precauzioni igieniche;
Art. 71 – Impianto elettrico.
CAPITOLO III – IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA
Art. 72 – Coperture;
Art. 73 – Pareti divisorie;
Art. 74 – Scale ed ascensori;
Art. 75 – Canne fumarie – caratteristiche;
Art. 76 – Installazione di bombole di gas liquefatti per uso domestico;
Art. 77 – Rinvio a leggi particolari.
TITOLO IV – ARREDO URBANO ED ELEMENTI ACCESSORI
CAPITOLO I – ARREDO URBANO ED ELEMENTI ACCESSORI
Art. 78 – Decoro generale;
Art. 79 – Manutenzione delle facciate degli edifici;
Art. 80 – Stato di pericolosità derivante da beni immobili;
Art. 81 – Tabelle stradali e numeri civici – segnaletica;
Art. 82 – Indicatori ed apparecchi relativi a servizi pubblici;
Art. 83 – Vetrine – insegne – tende – esposizione di merci su spazi pubblici;
Art. 84 – Recinzioni permanenti – provvisorie – cieche – punte;
Art. 85 – Uscita dalle autorimesse e rampe;
Art. 86– Elementi aggettanti;
Art. 87 – Coperture;
Art. 88 – Marciapiedi e porticati;
Art. 89 – Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi ed urbani;
Art. 90 – Cassette per corrispondenza;
Art. 91 – Nicchi e spazi per i contatori del gas;
Art. 92 – Aree verdi e parchi di proprietà privata;
Art. 93 – Depositi di materiale;
Art. 94 – Edifici ed ambienti con destinazioni particolari, eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici;
Art. 95 – Locali per allevamento e ricovero animali;
Art. 96 – Impianti per lavorazioni insalubri.
TITOLO V – LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO
CAPITOLI I – APPORVAZIONE SEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA
Art. 97 – Norme generali;
Art. 98 – Domanda di lottizzazione ed autorizzazione comunale a lottizzare;
Art. 99 – Elementi costitutivi dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, Privata e dei Piani di recupero di Iniziativa Pubblica e Privata;
Art. 100 – Approvazione dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata;
Art. 101 – Presentazione ed approvazione dei Piani di Recupero di Iniziativa Privata;
Art. 102 – Convenzioni;
Art. 103 – Validità;
Art. 104 – Opere di urbanizzazione, progetti relativi – Esecuzione, controlli;
Art. 105 – Svincolo della cauzione a garanzia della regolare esecuzione – collaudo;
Art. 106 – Concessioni edilizie nei Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 107 – Inosservanza del Regolamento Edilizio – Sanzioni;
Art. 108 – Opere già autorizzate;
Art. 109 – Entrata in vigore del Regolamento Edilizio.
CAPITOLO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 110– Depositi di materiale in zone abitate;
Art. 111 – Canne fumarie.
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| TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI |
| CAPITOLO 1 – NORME PRELIMINARI |
| Art.
1 - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento Edilizio |
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- L’attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l’ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edificatorio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente regolamento, dalla Legge urbanistica 17.08.1942 n. 1150, modificata ed integrata con la Legge 06.08.1967 nr. 765, dalla Legge 28.01.1977 nr. 10, dalla Legge 05.08.1978 nr. 457, dalla Legge Regionale nr. 47 del 07.12.1978 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia, nonché dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;
- Il Regolamento Edilizio disciplina in particolare, l’attività costruttiva e di trasformazione dell’ambiente sotto il profilo delle procedure burocratiche e del controllo delle caratteristiche fisiche, tecniche e funzionali degli interventi e detta le norme relative alla formazione, attribuzioni e funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;
- Eventuali strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica già esecutivi o adottati successivamente al presente regolamento possono definire, in modo più specifico e dettagliato, le norme contemplate dal presente Regolamento edilizio;
- In caso che le definizioni o le prescrizioni del presente Regolamento Edilizio contrastino con altre contenute nelle norme di attuazione del P.R.G., si intendono valide queste ultime.
| Art.
2 - Facoltà di deroga |
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- Previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco può rilasciare concessioni edilizie o autorizzazioni in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., limitatamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico così come definiti dall’art. 54 della L.R. nr. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le disposizioni alla Legge 01.06.1939 nr. 1089.
- Gli edifici ad uso albergo sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati possono avere un’altezza maggiore di quella consentita dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., previo nulla-osta della Giunta Regionale a norma della lettera b), punto 4, art. 4 della L.R. 24.03.1975, nr. 18.
| Art.
3 - Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia; |
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- In applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle diverse zone omogenee sono riconducibili alle seguenti categorie:
- Manutenzione ordinaria – fino all’entrata in vigore di specifiche norme comunali, la definizione degli interventi di cui sopra è quella dell’art. 42 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- Manutenzione straordinaria – fino all’entrata in vigore di specifiche norme comunali, la definizione degli interventi di cui sopra è quella di cui all’art. 43 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- Restauro scientifico;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Ristrutturazione urbanistica;
fino all’entrata in vigore di specifiche norme comunali, le definizioni degli interventi relativi ai sopra elencati punti 3), 4), 5), 6) sono quelle di cui all’art. 36 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- Demolizione con o senza ricostruzione:
- Gli interventi di demolizione, con o senza ricostruzione possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, nel rispetto della prevista maglia viaria;
- Nuova edificazione:
- L’intervento consiste nell’edificazione di qualsiasi opera emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale, nonché di qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile.
Il tipo di intervento comprende anche:
- ampliamento – inteso come aumento dell’estensione e delle dimensioni orizzontali di una costruzione esistente con la creazione di volumi o superfici utili supplementari;
- opraelevazione – intesa come estensione in senso verticale di tutto o di parte della costruzione esistente;
- adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria per la parte mancante all’atto della richiesta di concessione.
- Variazione della destinazione d’uso:
- L’intervento consiste nelle modifiche, comportanti o meno opere edilizie, all’uso o alla funzione dell’immobile o dell’area.
Sono considerate variazioni della destinazione d’uso, ai fini del presente Regolamento Edilizio, le modifiche tra categorie diverse, nell’ambito delle zone omogenee del P.R.G., e non quelle all’interno della medesima categoria.
- Nuovo Impianto:
- L’intervento comprende il complesso di tutte le opere necessarie per la formazione delle nuove aree urbane, secondo la destinazione prevista dal P.R.G. e in particolare:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- realizzazione di edifici destinati alla residenza e/o attività produttive;
- opere accessorie di arredo urbano;
- Attrezzatura del territorio:
- Comprende gli interventi rivolti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti quali: Stato, Regione, Provincia, Comune, Aziende autonome quali le Ferrovie dello Stato, l’A.N.A.S., le Aziende Municipalizzate e altri enti pubblici non territoriali quali l’ENEL e la SIP, le Aziende concessionarie dei pubblici servizi (gas, acqua ecc.) nonché le opere poste in essere per iniziativa di enti privati, purchè dirette ad una finalità di ordine generale.
- Comprende inoltre il complesso delle opere necessarie per la urbanizzazione di nuove aree urbane, secondo la destinazione prevista dal P.R.G.;
- Uso e tutela delle risorse naturali:
- comprende tutti gli interventi rivolti al prelievo delle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali sabbiosi, ghiaiosi ed argillosi, alla perforazione di pozzi per la ricerca o lo sfruttamento di risorse del sottosuolo.
- sono comprese altresì tutte le opere tese alla difesa, alla salvaguardia ed all’uso delle risorse idriche, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti Pubblici istituzionali competenti o dai privati per conto di suddetti Enti.
| Art.
4 - Opere soggette a concessione edilizia |
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- Chiunque, fatto salvo quanto disposto dall’art. 81 del D.P.R. 24.07.1977 nr. 616, intenda nell’ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree del demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, modificare le destinazioni d’uso esistenti, procedere all’attuazione di piani particolareggiati, ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione delle nomali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve chiedere concessione al sindaco.
- In particolare, a titolo esemplificativo, sono subordinate a concessione edilizia:
- Opere di urbanizzazione;
- Costruzioni ed opere urbanistiche – edilizie di qualsiasi tipo, ad esclusione delle opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, ai sensi del 2° comma, art. 7 della Legge 94/1982, salvo il caso in cui dette opere non producano volumetrie aggiuntive all’opera principale;
- Ricostruzioni totali o parziali di edifici e opere preesistenti;
- Restauri scientifici;
- Risanamenti conservativi nel caso in cui le opere non siano tese al recupero abitativo ai sensi del I° comma art. 4 L. 94/1982;
- Ristrutturazioni;
- Ampliamenti;
- Sopraelevazioni;
- Rilevati in genere;
- Interventi comunque interessanti il disegno urbano;
- Modifiche alle destinazioni d’uso.
- Non sono soggette al rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell’art. 81del D.P.R. 616/77, le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale; l’accertamento della loro corrispondenza agli strumenti urbanistici vigenti spetta quindi allo Stato di intesa con la Regione.
| Art.
5 - Opere soggette ad autorizzazione |
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- Sono soggette ad autorizzazione edilizia gratuita, e non quindi a concessione edilizia, ai sensi dell’art. 48 della Legge 05.08.1978 nr. 457, modificato ed integrato dall’art. 7 della Legge 22.03.1982 nr. 94, e purchè conformi alle prescrizioni del P.R.G. vigente e non sottoposte ai vincoli previsti dalle Leggi 01.06.1939 nr. 1089 e 29.06.1939 nr. 1497, i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria secondo la definizione e le disposizioni dell’art. 43 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- restauro e risanamento conservativo secondo la definizione di cui alla lettera A2), sottopunti 1) e 2) dell’art. 36, L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano tesi al recupero abitativo di edifici preesistenti, ai sensi del 1° comma dell’art. 7, L. 94/1982;
- Le opere costituenti pertinenza di edifici esistenti, cioè quelle destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’opera principale, ad esclusione degli interventi che producono volumetrie aggiuntive a queste ultime;
- La realizzazione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti quali gli impianti igienico sanitari, idrico – antincendio, del gas di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento, di scarico e allontanamento aeri-formi, di adduzione ed utilizzazione dei fusi elettrici (impianti elettrici, di segnalazione e telecomunicazione, di protezione da effetti elettrici), di sollevamento (ascensori e montacarichi), impianti tecnologici speciali (di condizionamento ecc.);
- Le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali;
- Le occupazioni di suolo per esposizioni di merci a cielo libero;
- Le opere di demolizione;
- I reinterri e gli scavi che non riguardino le coltivazioni di cave e torbiere;
- Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo, comprese quelle a carattere geognostico, che siano eseguite all’interno del centro edificato;
- Sono inoltre soggette ad autorizzazione le seguenti opere:
- Installazione di insegne pubblicitarie, cartelli, memorie, lumi e simili all’esterno di edifici e prospicienti spazi pubblici;
- Vetrine, arredi commerciali, tende, tendoni, chiostri commerciali;
- Installazione di condutture per pubblica distribuzione di servizi (elettricità, acqua, gas, telefono ecc.);
- Installazione di cabine telefoniche;
- Installazione di apparecchi distributori automatici, centraline telefoniche ed elettriche, erogatori di carburante relativamente ad impianti esistenti;
- Recinzioni cancellate, accessi pedonali e carrai, pavimenti ed arredi esterni;
- Scavi e reinterri relativi alla coltivazione di cave e torbiere, muri di sostegno, rilevati in genere e sistemazione di terreni di limitata incidenza paesaggistica;
- Opere funerarie e cimiteriali;
- Formazione e modificazione di parchi e complessi alberati, pubblici o privati, vincolati dal vigente P.R.G;
- Apertura o chiusura di porte all’interno della stessa unità immobiliare, purche tali interventi non si configurino come insieme sistematico di opere tendenti alla ristrutturazione edilizia secondo la definizione di cui all’art. 236 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Attrezzatura d’are ad uso sportivo quali campi da gioco, piste ecc. ad esclusione di eventuali costruzioni accessorie quali spogliatoi, gradinate, strutture di copertura varie ecc.
- La preventiva autorizzazione del Sindaco è inoltre prevista per tutte quelle opere che si intendono eseguire a titolo temporaneo e precario e per le quali sia precisato il termine entro cui debbono essere rimosse, termine che comunque non può essere superiore ad un anno dalla data di autorizzazione.
In questi casi il richiedente, dovrà depositare a titolo cauzionale presso la cassa comunale un importo determinato caso per caso dal Sindaco o dall’Assessore da esso delegato (sentiti gli uffici comunali) al quale attingere nel caso di esecuzione d’ufficio della rimozione delle opere, trascorso il termine fissato nell’autorizzazione.
| Art.
6 - Opere non soggette a concessione nè ad autorizzazione |
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- Non sono soggette a concessione edilizia né ad autorizzazione le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da parte dell’Amministrazione Comunale, le opere e le installazioni per la segnaletica verticale e orizzontale in applicazione al Codice della Strada, le opere di ordinaria manutenzione secondo la definizione di cui all’art. 42 della L.R. 47/78 e s.m.i. purchè non comportino modificazioni dei fabbricati esistenti.
- Nonsono soggette a concessione edilizia né ad autorizzazione le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco
- non sono infine soggette a concessione né autorizzazione del Sindaco, ai sensi del 4° comma, art. 7 della Legge 94/82, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
| Art. 7 - Progettisti e costruttori. |
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- La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia: ingegneri – architetti, geometri, dottori agronomi, periti nell’ambito delle rispettive competenze; opere di bonifica idrogeologica possono essere progettate anche da geologi.
- I predetti professionisti devono essere iscritti nei rispettivi albi professionali.
- Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture in c.a., deve essere debitamente abilitato o avvalersi di un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l’esecuzione delle opere.
| CAPITOLO II – COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE AGRICOLA CONSULTIVA |
| Art. 8 - Compiti della Commissione Edilizia |
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- La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l’organo comunale consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali nei casi previsti dal presente capitolo.
- Nel settore urbanistico la Commissione esprime il proprio parere solo in ordine all'aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale sui seguenti atti del Comune:
- strumenti urbanistici generali e varianti
- piani urbanistici attuativi richiesti dagli strumenti urbanistici generali e loro varianti;
- progetti unitari relativi ad interventi di recupero edilizio di immobili ricadenti negli Insediamenti di interesse storico e loro varianti essenziali;
- Piani per le attività estrattive.
- Nel settore edilizio la Commissione esprime il proprio parere in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale; il parere della Commissione è richiesto in merito a:
- interventi da realizzare sui beni soggetti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n.490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali …”;
- interventi da realizzare nelle zone di interesse paesaggistico di cui agli artt. 139 e 146 del D.Lgs. n.490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”;
- interventi da realizzare su edifici sottoposti dagli strumenti urbanistici comunali al restauro scientifico o al restauro e risanamento conservativo o ripristino tipologico in edifici compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 490/’99;
- opere di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici precedentemente richiamati;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica;
- Interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire all’interno delle zone omogenee A;
- Interventi di recupero e risanamento delle aree libere
- Modifiche al Regolamento Edilizio
Il Responsabile del Servizio, ad insindacabile giudizio, ha comunque facoltà di richiedere il parere della Commissione su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio non indicate in precedenza che interessano immobili di particolare pregio e/o rilevanza ambientale, storica, testimoniale, paesaggistica, territoriale.
| Art. 9 - Opere non soggette al parere della Commissione Edilizia |
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- La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è un organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti presentano un’elevata competenza e specializzazione, è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta:
- dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, per la particolare conoscenza del territorio comunale e delle problematiche che lo caratterizzano, ovvero da un suo delegato in qualità di Presidente, senza diritto di voto
- da n. 5 membri esperti in urbanistica, arte, storia, pianificazione territoriale e in tutela dell'ambiente da nominare fra:
- laureati in scienze geologiche;
- aureati in architettura o ingegneria con particolare specializzazione nel recupero del patrimonio edilizio esistente;
- aureati in architettura o ingegneria con particolare specializzazione nel campo dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
- laureati in ingegneria/architettura per l’ambiente ed il territorio;
- diplomati in materie tecniche;
Non possono far parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio i rappresentanti di Organi o Istituzioni esterni al Comune ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.
- La Commissione resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta; i membri restano comunque in carica fino all’esecutività della delibera di Giunta Comunale di nomina dei nuovi commissari.
- I membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente o cinque volte nell’arco dell’anno solare, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
- In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.
- Segretario della Commissione, è un membro indicato dalla Commissione; può presenziare ai lavori della Commissione il tecnico comunale che ha curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare.
| Art. 10 - Composizione della Commissione Edilizia – Commissione Edilizia Integrata – Commissione edilizia allargata per le zone agricole |
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- La Commissione si riunisce nella Sede Municipale, di norma, una volta al mese e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Presidente almeno cinque giorni prima della seduta; in casi di urgenza la convocazione, puo’ essere comunicata a mezzo telegrafico, telefonico, via fax o e-mail e deve pervenire almeno un giorno prima della seduta, è inoltre possibile la convocazione della Commissione da parte del Presidente durante il corso della seduta precedente, a condizione che siano però presenti tutti i componenti e che tale convocazione venga iscritta a verbale; le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente e in seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di un’ora dalla prima, se intervengono tre componenti, tra cui il Presidente. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
- L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 60 giorni dal ricevimento degli atti nel caso di istanze di permesso di costruire o di istanze di provvedimento conclusivo del procedimento unico (D.P.R. 447/98 e s.m.i.) e 30 giorni dal deposito della D.I.A. o dal ricevimento dell’ultima integrazione richiesta; decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando il mancato parere al Sindaco in applicazione delle disposizioni di cui all'art.7 della Legge 241/90.
- La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime i pareri (a) favorevole, (b) favorevole con eventuali prescrizioni, (c) contrario motivato; ha validità il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta ovvero, in caso di parità, il parere espresso considerando anche il voto del Presidente che esprime il proprio pare in deroga al disposto dell’art. 9 comma 1 lett. a).
- La Commissione, qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per la convocazione del progettista per chiarimenti sulle scelte progettuali, o per la necessità di eseguire sopralluoghi; tali attività devono comunque avvenire nel rispetto del termine indicato al precedentecomma 2.
- I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori, o comunque in qualsiasi modo prestazioni professionali o l’esecuzione dell'opera medesima; la trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto.
- Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale -firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due commissari- che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno; i pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo Pretorio.
- In tutti i casi nei quali è richiesto il parere della Commissione, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della Commissione stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art.24 della L.R. n.31/2002 e s.m.i..
- Quando la Commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o più esperti senza diritto di voto, o richiederne la consulenza scritta.
- Le sedute della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non sono pubbliche, salvo che il Presidente non disponga il contrario. In questo caso, su richiesta anche di un solo Commissario, il voto potrà essere espresso in forma segreta.
Alle sedute della Commissione possono partecipare, solo in qualità di uditori, gli organi politici dell’Amministrazione Comunale.
- I processi verbali delle sedute possono essere rilasciati in copia, con le modalità fissate dal vigente Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi, su richiesta dei soggetti legittimati a richiedere copia della pratica edilizia.
- Ai componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggioè attribuito un gettone di presenza in misura determinata dalla Giunta comunale.
| Art. 11 - Adunanze della Commissione Edilizia Comunale |
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- Per quanto riguarda gli interventi in ambito soggetto a vincolo paesaggistico e pertanto sottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del D. Lgs. 490/99, gli aspetti principali da considerare nella valutazione degli interventi di trasformazione proposti sono quelli definiti dall’art. 9 dell’Accordo Ministro – Regioni del 19.04.2001 oltre che dall’art.3, comma 2, lett. B) della L.R. 31/02 e s.m.i.: essi riguardano:
- la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani;
- la coerenza dell’intervento proposto con gli obbiettivi di qualità paesistica;
- la congruità dell’intervento proposto con i valori riconosciuti del vincolo;
- la correttezza, formale e sostanziale, dell’intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.
- Analizzando nel merito le fasi sopra delineate, si rileva che, riguardo alla valutazione prevista al punto 1), la verifica di conformità deve essere condotta in riferimento alle disposizioni del P.T.P.R., così come specificato ed articolato dal P.T.C.P. e dal P.R.G. dove ne abbia attuato i contenuti e gli obiettivi ai sensi dell’art. 24 e 28 della L.R 20/00 e s.m.i..
- Per quanto riguarda l’attività di verifica di cui al precedente punto 2), elementi di riferimento ai fini della definizione degli “obiettivi di qualità paesistica” possono essere considerati gli obiettivi di tutelae di limitazione alle trasformazione fissate dai piani e riconducibili alle diverse zonizzazioni effettuate dal P.T.P.R. e specificate ed articolate dai P.T.C.P. ovvero dal P.R.G. dove si è proceduto a tale individuazione. A tal proposito si evidenzia la circostanza che le zonizzazioni di tutela definite dal P.T.P.R. articolano in modo gerarchico le diverse parti del territorio regionale in funzione del livello di integrità, di identità e di rilevanza dei valori paesistici, assegnando a ciascuna delle zone individuate limitazioni alle trasformazioni possibili in relazione ai valori paesaggistico-ambientali riscontrati, con le seguenti finalità:
- il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
- la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.
- Le due attività fin qui descritte sono da eseguirsi a cura dello Sportello Unico dell’edilizia, trattandosi di attività che deve necessariamente relazionarsi con gli strumenti di pianificazione e gli obiettivi di qualità del territorio determinati dal Comune.
- Le successive fasi di esame dei progetti di trasformazione, relative alla congruità con i valori riconosciuti del vincolo ed alla correttezza del suo corretto inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale, competono invece alla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio nell’esercizio di espressione del relativo parere di merito.
- La verifica di congruità del progetto con i valori riconosciuti dal vincolo (punto 3), deve necessariamente rivolgere la propria attenzione alle caratteristiche ed agli effetti derivanti dall’intervento nel suo complesso, oltre che alle parti accessorie e di servizio.
- Allo scopo di riconoscere i valori salvaguardati dal vincolo, una prima distinzione deve essere fatta sulla base delle tipologie di beni tutelati che rientrano nell’abito di applicazione del procedimento di autorizzazione paesistica. Infatti, per beni individuati con provvedimenti specifici, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l’apposizione del vincolo. Per quanto riguarda i beni assoggettati a tutela direttamente dalla legge, qualora il piano non definisca espressamente le caratteristiche e le modalità di intervento in tali ambiti, la valutazione può essere ricondotta a quegli elementi che, nel loro insieme, definiscono, per qualunque tipologia di bene, il suo carattere precipuo. Tali elementi, che possono essere considerati aspetti salienti attraverso i quali valutare gli effetti di trasformazioni, sono riconducibili alla forma del bene in questione, alla funzione da questo espressa (ecologica, economica, testimoniale), al significato storico, culturale o naturale da esso rappresentato, e, infine, al valore intrinseco del bene ovvero al valore che esso assume a causa della relazione con altri oggetti dello stesso tipo o del contesto i cui esso si trova inserito.
- Per quanto riguarda la valutazione delle cosiddette “opere incongrue” si può fare riferimento ai principi contenuti nell’art. 10 della L.R. 16/02 “Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio”: la norma infatti definisce tali “le costruzioni e gli esiti degli interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi”.
- Qualora l’intervento proposto presentasse elementi che potrebbero determinare nei confronti del valore riconosciuto, impatti di non rilevante importanza nell’economia del progetto, la sua congruità con i valori del luogo può essere ottenuta anche attraverso la previsione di specifiche azioni finalizzate alla mitigazione od alla compensazione dell’impatto dell’opera sul paesaggio, che in alcuni casi potrebbero configurarsi come attività di recupero e di riqualificazione, in particolare nei territori che abbiano subito processi di disgregazione dei caratteri morfologici, tipologici e funzionali, mediante la creazione di nuovi valori e nuove identità paesaggistiche, come sollecitato dalla Convenzione europea e dall’Accordo Ministro - Regioni del 19.04.2001.
- In relazione alla verifica di inserimento paesaggistico dell’intervento proposto di cui al precedente punto 4), esplicitamente richiesto dall’art.3 della L.R. 31/2002 e s.m.i. non sarà sufficiente, infatti, certificare i caratteri dell’opera proposta e la sua interferenza diretta od indiretta con i valori paesaggistici – ambientali riscontrabili nell’area o nelle sue immediate vicinanze, ma occorre verificare la coerenza del suo inserimento nel più ampio contesto paesaggistico di riferimento; confrontarlo, cioè, con il complesso dei caratteri, delle tipologie, dei valori, degli equilibri, delle invarianti strutturali, delle identità culturali, delle testimonianze e di ogni altro elemento connotante quello che si può definire come il “sistema locale di paesaggio”.
- A questo proposito un riferimento essenziale è costituito dalle Unità di paesaggio (U.d.p.), di cui all’art. 6 delle norme del piano paesistico regionale, rinvenibile sia nel P.T.P.R., sia nel P.T.C.P.: il compito loro assegnato è infatti quello di riconoscere, in modo il più possibile oggettivo ma qualitativo, le diversità dei paesaggi regionali, i cui elementi, incrociandosi ed interrelandosi tra loro, esercitino determinate funzioni realizzando forme conseguenti e riconoscibili; la descrizione dei caratteri tipici e delle invarianti dei Piani favoriscono inoltre un utile riferimento per la valutazione della compatibilità delle scelte progettuali, in quanto implicano una netta cognizione delle conseguenze che tali scelte comportano, in termini di coerenza o di perdita d’identità dell’ambito paesaggistico – ambientale.
- L’esito della valutazione paesaggistico – ambientale dei progetti proposti, svolta in base alle fasi sopra descritte, può determinare tre possibili esiti:
- il progetto viene valutato positivamente, con pieno riconoscimento della sua idoneità paesistica, in quanto riconosciuto compatibile con il contesto paesistico esistente;
- il progetto presenta lacune in parti non essenziali sotto il profilo localizzativo, della soluzione progettale adottata, degli interventi di integrazione o compensazione previsti. In tali casi la valutazione potrà avere esito positivo, pur inducendo l’amministrazione a dettare le prescrizioni necessarie a ricondurre il progetto proposto alla necessaria compatibilità paesaggistica, che potranno anche comprendere le eventuali modalità di inserimento paesaggistico al fine di minimizzare l’impatto ambientale;
- il progetto incide in modo negativo direttamente ed irreversibilmente sui caratteri, i valori e la invarianti che caratterizzano l’area di intervento od il contesto paesaggistico-ambientale. In questi casi il progetto dovrà essere rigettato, affinché venga riformulato sulla base delle osservazioni della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
| Art. 12 -
Compiti della Commissione Agricola Consultiva |
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- La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggioall'inizio dell'attività consultiva può formulare, in un documento denominato "Dichiarazione di indirizzi", i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi definisce fra I'altro:
- criteri e procedure per il supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'art. 16;
- criteri e modalità di valutazione per la formulazione della valutazione preventiva;
- regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista formale e compositivo
- possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole, già espresso sul progetto preliminare;
- indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall’esperienza e criteri a cui la Commissione si atterrà per la formulazione del proprio parere;
- chiarezza progettuale (leggibilità dei progetto, analisi funzionale, importanza dei particolari costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra I'opera progettata e I'ambiente circostante);
- correttezza deontologica;
- criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi;
- idoneità di firma del progettista (ai sensi della vigente legislazione).
- La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dalla Giunta comunale.
- Qualora le Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio che si susseguono di triennio in triennio non adottassero una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella formulata dalla precedente Commissione.
| Art. 13 - Composizione ed adunanze della Commissione Agricola Consultiva |
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(Abrogato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 11.03.2004)
| TITOLO II° - NORME PROCEDURALI |
| CAPITOLO I° - RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE |
| Art. 14 - Legittimazione alla richiesta |
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- La concessione edilizia e l’autorizzazione possono essere date dal Sindaco al proprietario del suolo o a chi abbia titolo per richiederla.
- Gli aventi titolo a richiedere la concessione e/o autorizzazione sono, a carattere esemplificativo:
- il superficiario al di sopra del suolo, ai sensi dell’art. 952 del Codice Civile;
- Il superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle richieste per la realizzazione o la manutenzione di opere sotterranee, ai sensi dell’art. 955 del Codice Civile;
- L’enfiteuta, limitatamente alle richieste di concessione edilizia o autorizzazioni riguardanti opere connesseal contratto di enfiteusi, ai sensi degli artt. 959, 960 del Codice Civile;
- L’usufruttuario e il titolare del diritto d’uso e di abitazione, ai quali, ai sensi del Codice Civile hanno solo il diritto di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo;
- Il locatario, limitatamente alle richieste riguardanti opere di manutenzione straordinaria urgenti dell’immobile locato, ai sensi dell’art. 1577 del Codice Civile;
- Il titolare di diritto reali di servitù prediale coattiva o volontaria come elettrodotto, scarico, acquedotto ecc., limitatamente alle opere di manutenzione straordinaria o ad altre opere comportanti trasformazioneurbanistica ed edilizia che siano connesse all’esercizio della servitù prediale medesima;
- Concessionario di terra incolta (D.L. 19.10.1944 nr. 279) solo per miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa d’abitazione nei limiti di cui alle leggi citate;
- Affittuario e conduttore mezzadro, in possesso del titolo di cui alla Legge 11.12.1971 nr. 11, alla Legge 15.09.1964 nr. 756, alla Legge 03.05.1982 nr. 203, solo per miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa d’abitazione nei limiti di cui alle leggi citate;
- Il titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, cioè delega, procura o mandato da parte del proprietario connessi o non ad un appalto di costruzione;
- I titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritari, quali:
- il beneficiario dell’occupazione d’urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;
- l’assegnatario di terre incolte;
- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
- il concessionario di miniere e di beni demaniali;
- colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
- colui che richiede un provvedimento cautelare innominato a norma dell’art. 709 del Codice di Procedura Civile;
- I titolari di diritti derivanti da speciali situazioni previste dalla legge, quali ad esempio:
- l tutore, che può richiedere ogni tipo di concessione;
- il curatore, che può richiedere solo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo;
- per gli immobili di proprietà dello Stato e di tutti gli Enti Pubblici (I.A.C.P., Comuni, Provincie), la concessione edilizia o l’autorizzazione possono essere richieste solo da coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione, al godimento del bene;
- Le aziende pubbliche erogatrici di servizi (ENEL, SIP ecc.) che possono ottenere la concessione per motivi di pubblico interesse, anche quando esista accordo preliminare fra il proprietario del suolo e l’azienda o un impegno da parte del proprietario a vendere o ad assoggettarsi alla servitù.
- ’avente titolo ai sensi del precedente comma deve, al momento della richiesta di concessione, presentare copia del documento comprovante il titolo.
- Per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, il proprietario o gli aventi titolo ai sensi del precedente comma, sono legittimati alla richiesta di concessione esclusivamente quando tali interventi sono finalizzati alla conduzione del fondo e alle esigenze economiche, sociali, civili e culturali dei soggetti di cui al 5° comma dell’art. 40 della L.R. 47/78 e s.m.i
| Art. 15 - Trasferimento ad altro titolare |
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- La concessione edilizia e l’autorizzazione sindacale sono trasferibili ai successori o agli aventi causa del titolare, i quali possono chiederne la variazione dell’intestazione allegando le necessarie documentazioni; il Sindaco, una volta accertata la legittimità della richiesta, provvede alla relativa variazione.
- In caso di atto tra vivi, il trasferimento non può avvenire a mezzo di negozio giuridico a meno che non si tratti di di negozio che riguardi il bene immobile della concessione o dell’autorizzazione.
- Qualora il titolare di concessione edilizia, proprietario del lotto di terreno da edificare, alienasse il terreno nella sua intera estensione indicata negli atti tecnici allegati al progetto approvato, potrà essere variata l’intestazione della concessione purché il venditore ed acquirente ne facciano domanda al Sindaco accompagnandola con copia autentica dell’atto di compravendita. Se nell’atto di compravendita risulta specificato che anche la concessione edilizia viene trasferita insieme al terreno la variazione di intestazione può essere richiesta dal solo acquirente.
- Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria.
| CAPITOLO II° - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA |
| Art. 16 - Domanda di concessione edilizia |
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- La domanda di concessione compilata in competente carta da bollo, deve essere diretta al Sindaco.
- Ove la concessione sia richiesta dal proprietario dell’area edificatoria, o dalla persona avente titolo alla richiesta ai sensi del precedente art. 14, la domanda deve contenere oltre all’oggetto della domanda stessa, le generalità, il domicilio, il codice fiscale e la firma dello stesso e del progettista, nonché il numero di iscrizione all’albo professionale al quale quest’ultimo appartiene.
- Se il richiedente non è proprietario dell’area edificata la domanda deve contenere anche l’assenso del proprietario dell’area.
- Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche la domanda deve essere avanzata dagli organi o persone che ne hanno la rappresentanza.
- Alla domanda di concessione debbono essere allegati i necessari elaborati tecnici di progetto che sono dettagliatamente specificati nel successivo art. 17.
| Art. 17 - Allegati a corredo della domanda di concessione |
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- La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dai seguenti allegati:
- Il modello questionario statistico, accompagnato da schede del terreno, contenente i dati di base necessari alla progettazione, quali quote stradali, quote della fognatura, allineamentiriferiti ad un caposaldo fisso permanente, indici e vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici vigenti o da altre norme;
- Estratto di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi, allegati a certificati catastali o altri atti di proprietà;
- Planimetria stralcio del Piano Pluriennale di Attuazione con l’indicazione dell’esatta ubicazione dell’area su cui si intende operare la trasformazione urbanistica o edilizia per la quale viene richiesta la concessione edilizia;
- Planimetria stralcio del P.R.G., del Piano Particolareggiato o del Piano di Lottizzazione con l’indicazione dell’esatta ubicazione dell’area su cui si intende operare l’intervento edilizio diretto;
- Planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 con le indicazioni delle proprietà, delle quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti esistenti riferiti ad un caposaldo fisso permanente, le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti, la viabilità, ed ogni altro particolare di rilievo;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto; limitatamente agli interventi che interessano edifici esistenti;
- Planimetria in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue linee e dimensioni, quote generali e distanze, l’opera progettata, nonché il lotto nel quale è inserita. A tale elaborato vanno allegati i computi dettagliati e verificabili dimostranti: la superficie fondiaria, la volumetria dell’opera progettata, la superficie coperta, la superficie utile e tutte le superfici e gli indici la cui verifica è contemplata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente. Devono essere inoltre rappresentati: la sistemazione della zona non edificata (posteggi, piazzali di scarico, depositi materiali, lavorazioni allo scoperto, pavimentazione, giardini, alberature di alto e medio fusto, ecc.) le recinzioni, gli ingressi e quanto altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l’opera ed il suolo circostante sia esso pubblico o privato;
- Disegni, normalmente in rapporto 1:100 delle piante di tutti i piani della copertura dell’opera, con le indicazioni di:
- destinazione d’uso dei locali;
- quote planimetriche ed altimetriche;
- dimensioni delle aperture (con distinzioni tra le parti apribili e fisse);
- Indicazione dei rapporti di aerazione ed illuminazione naturali;
- Ingombro degli apparecchi igienici di tutti i locali di abitazione e dei servizi;
- Ubicazione delle canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi e delle canne di ventilazione forzata;
- I materiali della copertura, il senso delle falde e la loro pendenza, i volumi tecnici, i camini, le gronde ed i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernai ecc.;
- Tipo di eventuali recinzioni, rete di fognatura bianca e nera, pozzetti di ispezione, torre di chiarificazione biologica e loro capacità, punti di allaccio alla rete pubblica ecc.
Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da piante della singola cellula nel rapporto 1:50. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l’opera progettata, le piante debbono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistentee recare le destinazioni d’uso degli stessi;
- disegni quotati normalmente in scala 1:100 di sezione dell’opera messa in relazione all’ambiente, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna originario ed al caposaldo fissato nella scheda del terreno, devono indicare le dimensioni complessive dell’opera e delle principali parti esterne ed interne, l’altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi al di sopra della linea di gronda.
- Disegni a semplice contorno, sempre nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell’opera progettata, in relazione al terreno ed alle sue eventuali modifiche.
Nei prospetti deve essere anche rappresentata la situazione altimetrica dell’andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l’edificio sia aderente ad altri fabbricati i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare l’indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali, dei pluviali in vista, delle zoccolature, degli spazi per le insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei volumi tecnici;
- disegni di particolari in pianta, sezione e prospetto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con l’indicazione di tutti i materiali impiegati. Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra;
- documentazione sulle destinazioni d’uso, sulle attività, e sugli impianti, in caso di opere complesse, di edifici a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzini ecc. delle quali anche accurati disegni non chiariscano i rapporti con l’ambiente esterno pubblico o privato e le caratteristiche funzionali;
- rilievo quotato in scala minima 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica a discrezione della Commissione Edilizia. Per fabbricati di trascurabile consistenza non sono richiesti gli elaborati in oggetto;
- disegni in scala minima 1:100 indicanti:
senza campitura le murature che si intendono conservare, con campitura rossa quelle che si intendono costruire, con campitura gialla quelle che si intendono demolire. Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente punto 6) devono analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura gialla quelle sostituite e con campitura rossa quelle nuove.
- relazione geologica, sottoscritta da un geologo regolarmente iscritto all’ordine professionale, che illustri i risultati dell’esame geologico di superficie relativo alla zona interessata dall’intervento, nonché le risultanze di una indagine geognostica specifica; qualora la costruzione ricada in aree geologicamente instabili individuate dallo strumento urbanistico;
- relazione tecnica sui criteri tecnici assunti a base della progettazione;
- atto unilaterale – con firma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale competente – con cui il richiedente si obbliga ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ovvero copia, in carta da bollo, della convenzione tipo, con sottoscrizione del richiedente autenticata nei termini di legge, nel caso in cui si intenda dare applicazione al regime di edilizia convenzionata di cui all’art. 7 della Legge 28.01.1977 nr. 10.
- Gli elaborati di cui ai precedenti punti 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 12) 13) 14) possono essere riuniti in un’unica tavola presentata in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI, delle quali una bollata a norma di legge;
- Tutte le tavole e la relazione illustrativa devono essere datate e firmate dal progettista il quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante l’appartenenza all’albo professionale; dette tavole devono essere firmate anche dal committente;
- Per le opere la cui approvazione si esaurisce nell’ambito comunale sono necessarie due copie, per le altre opere quante ritenute necessarie dall’Ufficio Tecnico di volta in volta;
- ventuali strumenti urbanistici di settore adottati successivamente al presente Regolamento Edilizio, possono richiedere a corredo della Concessione Edilizia ulteriori elaborati grafici.
| Art. 18 - Pareri, nulla-osta, certificazioni e richieste di autorizzazioni da presentare a corredo delle domande |
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- Alla domanda di concessione edilizia il richiedente deve allegari i seguenti pareri o nulla-osta;
- il parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, inerente l’osservanza delle norme vigenti di prevenzione incendi;
- per le sole opere da realizzare nelle zone agricole, l’apposita certificazione del Comune, ai sensi della L.R. 27.08.1983 nr. 34, che attesti la qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale, di utente di motore agricolo e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
- l’autorizzazione della Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici, necessaria solo nel caso di immobili vincolati ai sensi della L. 1089/1939;
- nulla-osta della Provincia o dell’A.N.A.S., nel solo caso in cui il progetto comporti l’apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o comporti l’esecuzionedi manufatti in adiacenza alle medesime strade;
- nulla-osta o autorizzazioni di enti ed argani estranei all’Amministrazione comunale, nel solo caso di edilizia speciale, qualora le leggi specifiche lo richiedano.
- Insieme alla domanda di concessione edilizia il richiedente, in rapporto alle caratteristiche del progetto deve presentare al Sindaco domanda di autorizzazione agli scarichi idrici:
- per gli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura il rilascio dell’autorizzazione è soggetta alle disposizioni dell’art. 6 e seguenti della L.R. 29.01.1983 nr. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per gli insediamenti produttivi che recapitano in pubblica fognatura o in corpi d’acqua superficiali, il rilascio dell’autorizzazione è soggetto alle disposizioni della L. 10.05.1976 nr. 319 modificata dalla L. 24.12.1979 nr. 650.
- Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal Sindaco oppure le richieste sono dal Sindaco stesso inoltrate all’autorità competente al rilascio;
- Il diniego dei nulla-osta di cuial precedente I° comma costituisce impedimento al rilascio della concessione richiesta, salvo quanto disposto al successivo art. 19 unicamente per gli interventi di edilizia residenziale, ai sensi del 3° comma, art. 8 della L. 94/82.
| Art. 19 - Presentazione della domanda |
|
- La domanda di concessione edilizia corredata dai documenti di cui al precedente art. 18 deve essere presentata al protocollo comunale il quale la trasmette all’Ufficio Tecnico Comunale che, dopo avere controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilasciata al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l’indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento.
- Nel caso in cui si renda necessario integrare i documenti allegati alla domanda o gli impegni da porsi a carico dei richiedenti o chiederne chiarimenti sui contenuti, l’iter viene interrotto e la pratica riprenderà nuovamente l’iter dalla data di presentazione di quanto rchiesto.
- La richiesta di integrazione degli atti da parte del Sindaco può essere fatta una sola volta e dovrà essere fatta entro 10 gg. dalla data di protocollo della pratica originaria.
| Art. 20 - Esame dei progetti e pareri |
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- Le domande di concessione vengono esaminate seguendo l’ordine progressivo risultante dai numeri di protocollo.
- Tutti i progetti devono essere preventivamente sottoposti all’esame dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’istruttoria sull’osservanza delle norme urbanistiche in vigore, la verifica dei lotti già asserviti da costruzioni in caso di parziale alienazione degli stessi, l’osservanza delle norme del presente regolamento, la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote piano-altimetriche, allineamenti, distanze ecc.) per quanto riguarda gli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, per la verifica dell’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o del relativo impegno del richiedente di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto di concessione; l’Ufficio Tecnico Comunale, inoltre, in base alle caratteristiche del progetto e in base alle deliberazioni del Consiglio Comunale in materia, calcola l’incidenza del contributo ai sensi dell’art. 3 della L. 10/1977.
- I contenuti di cui al precedente comma concretizzano in una relazione che il tecnico allegherà alla praticaprima del suo inoltro alla Commissione Edilizia;
- Conclusa l’istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale i progetti sono obbligatoriamente sottoposti al parere:
- dell’Unità Sanitaria Locale che deve esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 220 del T.U. 27.08.1934 nr. 1265 delle Leggi Sanitarie esclusivamente in caso di interventi relativi ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente come definite dalla deliberazione di Giunta Regionale nr. 1995/477 del 21.02.1995. Sono pertanto escluse dalla procedura di acquisizione del parere igienico
- sanitario la nuova edificazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di fabbricati ad uso residenziali. Rimane fermo l’obbligo di acqusizione del parere A.R.P.A. ove gli scarichi degli insedimaneti civili non recapitino in pubblica fognatura;
- della Commissione Edilizia, per quanto riguarda la conformità del progetto alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, e alla sua validità sotto il profilo urbanistico – estetico e strettamente tecnico.
- Per quanto riguarda la concessione nelle zone agricole le domande saranno sottoposteal parere della Commissione Agricola consultiva, oppure al solo parere della Commissione Edilizia allargata ai sensi del precedente art. 10, comma 8.
- Per le domande di concessione relative ai beni soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 29.08.1939 nr. 1497 e per gli interventi di cui al precedente art. 10, comma 2°, il parere è richiesto alla sola Commissione edilizia integrata, sempre ai sensi del 2° comma del citato articolo.
| Art. 21 - Determinazione del Sindaco sulle domande di concessione |
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- Il Sindaco, sulla base della documentazione fornita, tenuto altresì conto dei pareri espressi dagli organi interessati ed in specie di quello della Commissione Edilizia comunale decide sulla richiesta di concessione edilizia.
- Le determinazioni sindacali sulle domande di concessione vanno notificate al richiedente entro 60 gg.dalla data di ricevimento delle domande medesime o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.
- Nel caso di inutile decorso di detto termine, il richiedente ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto secondo le procedure di cui all’11° comma dell’art. 27 della Legge nr. 47 del 07.12.1978 e s.m.i. Tale ricorso deve però essere inoltrato alla Regione, in seguito all’entrata in vigore delle norme sul riordino istituzionale di cui alla L.R. 27.02.1984 nr. 6.
- Le disposizioni di cui ai precedenti 2° e 3° comma non si applicano alle istanze di concessione relative ad interventi di edilizia residenziale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22.03.1982 nr. 94, sia nel caso di applicazione della procedura di silenzio assenso sia nel caso di adozione del provvedimento sindacale. Nel primo caso le procedure per il rilascio della concessione sono quelle di cui al successivo art. 22 ad hanno carattere transitorio.
- Nel caso in cui il Sindaco neghi il rilascio della concessione, il relativo provvedimento deve precisare i motivi del diniego.
- Il Sindaco deve indicare ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 28.01.1977 nr. 10 la misura ed i modi di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione; il Sindaco dovrà altresì indicare le norme legislative e regolamentari giustificanti il diverso trattamento. Il Sindaco può avvalersi a tal fine del parere di eventuali commissioni consultive.
- Nell’ipotesi di impegno del concessionario per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione il Sindaco dovrà determinare i modi ed i tempi di realizzazione delle opere stesse nonché le garanzie da prestare da parte del beneficiario del provvedimento di esenzione, secondo quanto stabilito, in via generale, dal Consiglio Comunale.
| Art. 22 - Regime di pubblicità delle decisioni sindacali sulle concessioni edilizie |
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- Le decisioni del Sindaco sulle richieste di concessioni edilizie vanno notificate entro 15 giorni dall’avvenuto rilascio o diniego al richiedente e sono affisse per 15 giorni consecutivi nell’albo pretorio del Comune.
- L’affissione di cui al comma precedente non fa decorrere i termini per l’impugnazione.
- Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione e dei relativi atti di progetto e convenzionali e presentare esposto ai competenti organi della Regione contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e dei piani urbanistici.
| Art. 23 - Contributo per il rilascio della concessione |
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- La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.
- La concessione può essere, ai sensi della Legge 28.01.1977 nr. 10, onerosa, convenzionata o gratuita in funzione dei tipi di intervento ed è rilasciata con le procedure di cui al successivo art. 24 e secondo le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, della Deliberazione regionale nr. 2351 del 18.01.1984 e dell’art. 9 della L. 25.03.1982 nr. 94.
- Concessioni onerose:
- Nei casi in cui il proprietario non abbia optato per l’alternativa di cui all’art. 7 della Legge 28.01.1977 nr. 10, la concessione deve prevedere tra l’altro:
- la quota di contributo commisurata al costo di costruzione determinato ai sensi dell’art. 6 della Legge 28.01.1977 nr. 10, fatto salvo il disposto dell’art. 10 della stessa legge;
- gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune in proporzione al volume e alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell’art. 5 della Legge 28.01.1977 nr. 10 e ai sensi dell’art. 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta realizzazione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
- le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d’uso;
- l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso nel rispetto delle norme di piano regolatore generale in relazione alle disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della Legge 28.01.1977 nr. 10;
- le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo.
Il Consiglio Comunale, per opere di particolare o di rilevante interesse, può disporre che la concessione venga subordinata anche alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo che, oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono essere pure trascritti.
- Concessioni convenzionate:
- Nei casi di cui agli artt. 7 e 9, punto b) della legge 28.01.1977 nr. 10 e nei casi previsti dalla Legge 47/1978 e mod. ed. la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d’obbligo da parte del richiedente la concessione che deve prevedere tra l’altro:
- Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, determinati ai sensi dell’art. 5 della Legge 28.01.1977 nr. 10 e ai sensi dell’art. 31 della presente legge, ovvero qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
- le caratteristiche costruttive e tipologichedegli edifici da realizzare e le relative destinazioni d’uso;
- l’obbligo a rispettare le destinazioni d’uso previste dalla convenzione;
- i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere edilizie realizzate, ai sensi dell’art. 32 della presente legge;
- le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 23 della Legge 05.08.1978, nr. 457.
- Concessioni gratuite:
- Nelle ipotesi di cui all’art. 9 della legge 28.01.1977 nr. 10 la concessione è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto della concessione, eccettuati i casi di cui al primo comma, lettera a) del citato art. 9, secondo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 31della L.R. 47/78 e s.m.i.. La concessione deve prevedere tra l’altro:
- le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d’uso;
- l’obbligo di rispettare le destinazioni d’uso nei casi di cui alle lettere a), b) e d)del primo comma dell’art. 9 della legge 28.01.1977 nr. 10 comunque nel rispetto di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 10 della citata legge;
- le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo;
Il Consiglio Comunale per opere di particolare o rilevante interesse, può disporre che la concessione venga subordinata anche alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo che oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma devono pure essere trascritti.
| Art. 24 - Procedura per il ritiro della concessione edilizia |
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- Il Comune invita, mediante apposito avviso, il richiedente la concessione a presentarsi per la firma ed il ritiro dell’atto di concessione entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade salvo quanto disposto dall’ultimo comma del presente articolo.
- Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alle seguenti formalità:
- presentazione della ricevuta attestante il versamento presso la tesoreria del Comune, del contributo per gli oneri di urbanizzazione, salvo l’ipotesi di esonero ai sensi dell’art. 9 della Legge 28.01.1977 nr. 10, nonché della parte di costo di costruzione da versarsi immediatamente ai sensi del 6° comma del precedente art. 21;
- presentazione delle ricevute attestanti il pagamento della quota a favore delle casse di previdenza per professionisti o di quelle relative ad analoghe previdenze;
- presentazione dell’attestato comprovante la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo di cui all’art. 8 della Legge 05.11.1971 nr. 1086 relativa alla disciplina delle opere in c.a. e a struttura metallica.
Dette formalità vanno assolte presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
- Qualora il richiedente la concessione non provveda al ritiro dell’atto di concessione alla data indicata nell’invito, ai sensi del precedente 1° comma, il Comune in relazione al termine di inizio dei lavori ed al termine di validità dei programmi pluriennali di attuazione, se trattasi di opere in esse comprese potrà concedere una proroga al ritiro dell’atto per un periodo di non oltre 120 giorni, trascorsa la quale inutilmente, l’istanza del richiedente dovrà considerarsi non presentata.
| Art. 25 - Caratteristiche della concessione edilizia |
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- La concessione edilizia è personale: può essere utilizzata solo dal concessionario.
- La concessione edilizia è irrevocabile salvi i casi di decadenza di cui ai successivi articoli del presente capitolo.
- La concessione edilizia non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
- Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori.
| Art. 26 - Decadenza della concessione per contrasto con nuove prescrizioni edilizie e/o urbanistiche |
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- L’entrata in vigore di nuove prescrizioni edilizie e/o urbanistiche comportano la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con le previsioni stesse salvo che i relativi lavori non siano già iniziati e non vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi.
| Art. 27 - Termine di inizio lavori – Decadenza per inutile decorso del termine |
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- Il termine di inizio dei lavori, è fissato dal Sindaco e non può essere superiore ad un anno e deve essere determinato, avuto riguardo delle prescrizioni dell’eventuale Piano Poliennale di Attuazione, in considerazione delle caratteristiche del terreno nonché dello stato di urbanizzazione dell’area da edificare.
- La determinazione del Sindaco sul punto di cui al precedente 1° comma è insindacabile.
- L’inutile decorso del suddetto termine è causa di decadenza della concessione edilizia.
- Non è ammessa proroga.
- Il concessionario decaduto deve presentare una nuova richiesta di concessione edilizia ed il Sindaco potrà procedere al suo rilascio in conformità alle previsioni urbanistiche ed al Programma Pluriennale di Attuazione in vigore all’atto della nuova concessione e previo pagamento di eventuali oneri connessi alla concessione stessa.
La concessione decade se entro 15 mesi dalla data di rilascio non sono stati eseguiti i lavori fino alla costruzione del solaio del piano terra o di altre opere, indicate sulla concessione stessa, per costruzione di particolari caratteristichee per interventi sull’edilizia esistente.
Qualora i lavori non siano stati iniziati entro la data stabilita, la concessione decade e il Sindaco potrà procedere al rilascio di nuova concessione in conformità alle previsioni urbanistiche ed al Programma Pluriennale di Attuazione in vigore all’atto della nuova concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla concessione stessa.
| Art. 28 - Termine di ultimazione dei lavori – Decadenza per inutile decorso del termine |
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- Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere dichiarata abitabile ed usabile, è fissato dal Sindaco: esso non può essere superiore a tre anni e deve essere determinato, avuto riguardo del Piano Poliennale di Attuazione in ragione delle caratteristiche del terreno nonché dello stato di urbanizzazione dell’area da edificare.
- Il termine di cui al 1° comma, non è prorogabile salvo che sopravvengano, a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, fatti estranei alla volontà del concessionario: in tale ipotesi, il Sindaco, con provvedimento motivato, può concederle una proroga per un tempo non superiore al periodo originariamente fissato a mente del 1° comma di questo articolo. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
- Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova concessione dovrà rispettare la normativa vigente all’atto del suo rilascio.
| Art. 29 - Sospensione dei lavori – Decadenza |
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- La sospensione dei lavori è ammessa qualora sia giustificata da motivate ragioni.
- Il concessionario deve immediatamente darne notizia con raccomandata con R.R. al Sindaco esponendo le cause della sospensione.
- In caso contrario, qualora questa si protragga per un periodo superiore a 180 giorni, la concessione edilizia decade.
- La sospensivo dei lavori, anche se giustificata, non sospende né interrompe il decorso del termine per l’ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 28
| Art. 30 - Varianti essenziali e non al progetto approvato o in corso d’opera |
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- Nel caso in cui, prima dell’inizio dei lavori oppure in corso d’opera si manifesti la necessità di apportare varianti al progetto, il titolare della concessione può presentare istanza di variante, corredata di tutti gli elaborati tecnici modificativi di quelli già presentati.
- Gli atti tecnici non modificati dalla variante non devono essere ripresentati. La documentazione amministrativa può analogamente essere considerata valida. L’Ufficio Tecnico Comunale deve verificare tuttavia che non siano scaduti i termini di validità di eventuali certificati catastali (e simili), e che le modifiche apportate al progetto iniziale non siano tali da comportare nuove autorizzazioni, nulla-osta da parte delle autorità competenti ai sensi di legge.
- Per il rilascio della concessione in variante vanno eseguite le medesime procedure istruttorie descritte all’art. 20 e vanno rispettati i tempi, i modi e le forme definiti nei precedenti articoli del presente capitolo.
- Non possono essere modificati i termini per l’inizio e la ultimazione dei lavori fissati in prima istanza, a meno che a seguito della variante, il progetto venga a ricadere nel caso di decadenza della concessione.
- Per le varianti riguardanti concessioni in corso di realizzazione, se entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di varianti il Sindaco non adotta alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni effetto e la ripresa dei lavori già previsti nel progetto originario equivale a esplicita rinuncia della variante stessa.
- Per quanto riguarda il contributo relativo al costo di costruzione (ad eccezione delle concessioni che beneficiano, delle esenzioni transitorie di cui alla L. 10/77 e che sono soggette ai disposti dell’art. 18 de quella legge), in caso di varianti essenziali:
- se la variante comporta modifiche alla destinazione d’uso, il concessionario dovrà versare (ovvero il Comune dovrà restituire) la differenza tra il contributo corrispondente alla nuova destinazione d’uso (secondo le tabelle parametriche vigenti);
- le varianti alla destinazione d’uso quando le variazioni, in conformità alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti, alterano quantitativamente i rapporti fra destinazioni funzionali diverse (uso residenziale, direzionale, commerciale ecc.);
- le varianti alla sagoma, che modificano l’area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra (con esclusione delle parti aggettanti, come balconi e sporti di gronda) delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, nonché le modifiche all’altezza del fabbricato determinata come media delle altezze delle varie fronti.
- E ammessa la possibilità di dare corso a varianti non essenziali prima del rilascio della concessione in variante, purchè la concessione edilizia relativa al progetto originario non abbia superato i suoi termini di validità e tali varianti non risultino in contrasto con il presente Regolamento Edilizio. Dette varianti debbono essere approvate comunque prima della dichiarazione di fine lavori.
| Art. 31 - Impugnazione della concessione edilizia |
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- Il richiedente la concessione edilizia può ricorrere contro il provvedimento sindacale di cui all’art. 22 del presente regolamento entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, presentando ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) nei modi e nei termini di legge.
| Art. 32 - Disposizioni transitorie relative alla concessione per interventi di edilizia residenziale, ai sensi della Legge 94/1982 |
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- Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero di edifici esistenti si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi richiesti ai sensi del precedente art. 17.
- Il termine di cui al precedente comma può essere interrottoper effetto della richiesta di documenti o di modifiche al progetto, richiesta da effettuare comunque una sola volta come disposto dal 2° comma del precedente art. 19.
- Nel caso di formazione del silenzio assenso, ai sensi del precedente primo comma il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio mediante raccomandata con R.R. previa corresponsione al comune degli oneri di urbanizzazione e del contributo afferente il costo di costruzione, dovuti ai sensi della L. 10/77, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base della determinazione degli organi comunali.
- Le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e le certificazioni di cui al precedente art. 18 ed il parere dell’Unita Sanitaria Locale, ai sensi del precedente art. 19 previsti nel procedimento di rilascio della concessione, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda si intendono assentiti.
- Ove tali atti non vengano rilasciati nel termine di cui sopra l’interessato dovrà allegare alla domanda di concessione copia della domanda inviata alle singole autorità unitamente a dichiarazione attestante che nessun provvedimento è stato rilasciato nei termini suddetti.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all’entrata in vigore della Legge 6 agorto 1967, nr. 765, nonché quando la concessione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti ed approvati non anteriormente alla predetta data.
- Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della Legge 28.01.1977, nr. 10 si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge di regolamento edilizio e con lo strumento urbanistico generale ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28.01.1977, nr. 10.
Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell’ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell’istanza presentataal comune per ottenere l’esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell’istanza medesima.
- Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli uffici comunali della domanda di concessione sulla quale siano trascorsi i termini di cui al precedente primo comma e dei relativi atti di progetto e convenzionali e presentare esposto ai competenti organi della Regione contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e dei piani urbanistici.
- Il sopravvenire dei pareri o nulla-osta espressi sia nell’ambito comunale sia esterni a tale ambito ove gli stessi risultino negativi o condizionati per contrasto a norme di legge o di regolamenti innesca le procedure di cui al successivo comma.
- Prima di procedere all’annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l’autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste.
- Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno a decorrere dal giorno di scadenza del termine di novanta giornidi cui al precedente primo comma.
- Per quanto riguarda il termine di ultimazione dei lavori ed alla possibilità di proroga e così pure alle altre disposizioni in ordine alla decadenza della concessione valgono le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni
| CAPITOLO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE EDILIZIA |
| Art. 33 - Domanda d’autorizzazione e allegati a corredo |
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- Per l’ottenimento della prescritta autorizzazione ad eseguire le opere di cui al precedente art. 5 l’interessato deve inoltrare domanda in duplice copia, di cui una in carta bollata, al Sindaco nella quale deve indicare assumendo le piene responsabilità di quanto dichiarato:
- di essere proprietario dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento o di avere titolo a richiedere l’autorizzazione;
- esatta residenza e recapito del titolare della domanda;
- l’ubicazione dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento;
- descrizione dei lavori da eseguire;
Inoltre a seconda del tipo e natura dell’intervento dovranno essere allegate fotografie, disegni, campioni atti ad illustrare in modo chiaro e completo le caratteristiche dell’intervento.
| Art. 34 - Presentazione della domanda |
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- La domanda per l’ottenimento di autorizzazione ad eseguire gli interventi o installazioni indicate all’art. 5 del presente regolamento deve essere presentata secondo le procedure definite al precedente art. 19.
- Se la domanda pervenisse per vie postali, o comunque senza la preventiva verifica, e risultasse incompletane verrà data immediata notizia all’indirizzo del richiedente a mezzo lettera per gli adeguamenti. Tali adeguamenti dovranno essere richiesti in una sola volta.
| Art. 35 - Esame delle domande e pareri |
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- Le domande per l’ottenimento di autorizzazioni ad eseguire gli interventi o installazioni indicati nell’art. 5 del presente regolamento, sono sottoposti all’esame della Commissione Edilizia se rivestono incidenza urbanistica ed ambientale e comunque se non sono tra comprese fra quelle indicate al precedente art. 9.
- Nel caso in cui le opere di cui al comma precedente non sono soggette al parere della Commissione Edilizia, il Sindaco si avvale del parere dell’Ufficio Tecnico Comunale.
- L’autorizzazione per l’esercizio delle attività estrattive di cui al secondo comma, punto 7 del precedente art. 5, è rilasciata dal Sindaco sentito il parere della “Commissione consultiva per gli organi della Regione per le cave e le torbiere” e secondo le disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. 02.05.1978, nr. 13.
| Art. 36 - Determinazione del Sindaco sulle domande d’autorizzazione |
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- Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di cui al 1° comma, punti 1) e 2) del precedente art. 5, la cui esecuzione comporta il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, la domanda per l’autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronuncia nel termine di novanta giorni dalla data di pervenimento al Comune della domanda stessa. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi nr. 1089 del 01.06.1939 e nr. 1497 del 29.06.1939.
- Per gli interventi di cui al primo comma, punti 3), 4) e 5) del precedente articolo 5, l’istanza per l’autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni.
In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
- Le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e le certificazioni di cui al precedente art. 18 ed il parere dell’U.S.L. di cui al precedente art. 19, ove richiesti, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda si intendono assentiti.
Ove tali atti non vengano rilasciati nel termine di cui sopra l’interessato dovrà allegare alla domanda di autorizzazione copia della domanda inviata alle singole autorità unitamente a dichiarazione attestante che nessun provvedimento è stato rilasciato nei termini suddetti.
- I termini di cui ai precedenti 1° e 3° comma possono essere interrotti per effetto della richiesta di integrazioni di documenti o di modifica agli elaborati, richiesta da effettuare comunque una sola volta ai sensi del precedente art. 33.
- Le sanzioni contemplate dagli artt. 15, 17 della legge 28.01.1977, nr. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al presenta articolo, qualora le opere assentite ai sensi del precedente comma siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, con il presente regolamento edilizio e con il P.R.G. vigente ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali e architettonici.
- Del provvedimento assunto dal Sindaco sulle domande per interventi non soggetti a concessione edilizia di cui al precedente art. 5 viene data comunicazione diretta all’indirizzo del richiedente mediante lettera raccomandata unitamente alla copia della domanda vistata dal Comune che forma pertanto parte integrante dell’autorizzazione specie per quanto concerne la localizzazione dell’intervento o dell’installazione in essa richiesti.
| CAPITOLO IV – ATTUAZIONE DEI LAVORI |
| Art. 37 - Direttore dei lavori – Costruttori, Impiantisti e Collaudatori |
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- Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonché il nominativo e la residenza del costruttore.
- Il direttore dei lavori, ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell’inizio delle opere, l’accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato.
- I lavori dovranno essere sospesi nel periodo di vacanza del direttore dei lavori.
- La nomina del direttore dei lavori, oltre che per tutte le opere pubbliche o costruite in appalto, è obbligatoria per tutte le opere soggette alla L. 1086/71 e per tutte quelle soggette a concessione edilizia.
- Qualora non sia obbligatoria la nomina di un direttore dei lavori, il costruttore può eseguire in proprio.
- Il costruttore deve risultare iscritto negli elenchi delle ditte artigiane o delle imprese presso la Camera di Commercio locale o del luogo in cui ha la sua sede.
- Il titolare della concessione, prima di notificare l’inizio dei lavori, deve depositare presso il Comune i progetti degli impianti tecnologici, nel rispetto delle vigenti leggi (L. 373/76), con l’indicazione dei nominativi dei relativi tecnici incaricati del collaudo e delle verifiche in corso d’opera.
- Gli esecutori degli impianti tecnologici dovranno comunicare al Comune, prima che le dette opere siano intraprese, il proprio nominativo e l’accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato.
- Ogni e qualsiasi variazione dei nominativi deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco a mezzo di lettera raccomandata.
l committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, gli assuntori dei lavori, sono responsabili ciascuno per la parte di sua competenza di ogni inosservanza così come delle norme generali di legge o di regolamento come delle modalità che siano fissate nell’atto di concessione edilizia e nei progetti ad esso allegati.
| Art. 38 - Inizio lavori – Punti di linea e livello – Allacci e scarichi – Apertura del cantiere |
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- La data di effettivo inizio dei lavori deve essere notificata al Sindaco o dal concessionario o dal direttore dei lavori tramite raccomandata.
- Il titolare della concessione edilizia ha l’obbligo di comunicare al Sindaco mediante lettera raccomandata, la data alla quale darà avvio alle operazioni di organizzazione del cantiere e contemporaneamente di richiedere che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature.
- Entro 15 giorni dalla richiesta l’Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad effettuare tali adempimenti. In caso di inadempienza il privato potrà mettere in mora l’amministrazione e, trascorsi altri 60 giorni potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.
- La mancata effettuazione della visita da parte dei tecnici comunali non esime il richiedente da eventuali responsabilità circa l’ubicazione dell’opera, né dall’obbligo di rispettare il progetto approvato.
- Al momento dell’inizio dei lavori va presentata la denuncia presso l’Ufficio del Genio Civile competente per territorio delle opere in cemento armato oppure delle opere a struttura metallica ai sensi della L. 05.11.1971 nr. 1086. L’attestato dell’avvenuta denuncia deve essere riportato su copia della documentazione depositata presso il suddetto Genio Civile (progetto e relazione) ai sensi dell’art. 4 della L. 1086/71: tale documentazione dovrà essere conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 5 della citata legge.
| Art. 39 - Organizzazione del cantiere |
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- Il cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) notturne (luci rosse), dispositivo rifrangente ed integrazioni di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.
- I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche od aperte al pubblico potranno effettuarsi solamente previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.
- Ove il cantiere ingombri parzialmente una pubblica via o piazza, il segnalamento di pericolo deve essere attuato in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e di quelle eventualmente impartite dall’Ufficio di Polizia Urbana.
- Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile di dimensioni minime di mt. 1 x 1 con l’indicazione dell’opera, degli estremi della concessione, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell’assistente. La mancata esposizione della tabella comporta il pagamento di una contravvenzione il cui importo è compreso tra un minimo di 30'000 lire ad un massimo di 150'000 lire.
- In ogni cantiere devono essere conservate, a disposizione delle autorità competenti: a) concessione edilizia e una copia dei relativi elaborati tecnici di progetto; b) nel caso di opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, copia del progetto presentato al Genio Civile. Deve essere altre conservato in cantiere un giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore dei lavori che ne è responsabile ai sensi della L. 1086/1971; c) i disegni esecutivi firmati dal progettista (ingegnere o architetto) di eventuali armature provvisorie che non rientrino negli schemi d’uso corrente (es. centine per coperture ad ampia luce) o di eventuali ponteggi metallici di altezza superiore a 20 ml. oppure particolarmente complessi (D.P.R. 164/1956 artt. 32 e 64); d) il progetto dell’impianto termico, con gli elementi di cui all’art. 13 del D.P.R. 1052/1977 e la documentazione relativa all’isolamento termico, con gli elementi di cui all’art. 19 del medesimo D.P.R.
Tale documentazione deve portare l’attestato dell’avvenuto deposito in Comune ai sensi della l. 373/1976; e) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle caratteristiche del progetto ed alle caratteristiche del luogo di intervento.
| Art. 40 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico |
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- Nel caso di necessità di occupazione temporanea di suolo pubblico o della manomissione del sedime stradale finalizzato all’allaccio ai pubblici servizi, deve essere fatta domanda motivata al Sindaco finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione amministrativa, con indicazione planimetrica dell’area della quale sirichiede l’occupazione o il taglio del sedime stradale nonchè dettaglio degli impianti tecnologici previsti e delle rispettive opere di ripristino.
- La concessione di occupazione del suolo pubblico è rinnovabile di sei mesi in sei mesi, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino degli spazi allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.
- Il Responsabile del Servizio può revocare la concessione prima della sua scadenza qualora si configurino motivi di pubblico interesse.
- In caso di autorizzazione al taglio del sedime stradale, al momento del rilscio dovrà essere prodotta polizza fidejussoria o versamento presso la tesoreria comunale dell’Ente di importo corrispondente a € 150/ml. di scavo effettivo, a garanzia della perfetta esecuzione dell’intervento di ripristino ed azionabile a semplice richiesta del beneficiario;
- Trascorsi 180 giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, e a seguito di sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico, il predetto deposito cauzionale/polizza fidejussoria viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d’arte o meno.
- La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio sentito preventivamente l’Ufficio di Polizia Urbana, delle incombenze e verifiche di cui sopra è fatto carico all’Ufficio Tecnico Comunale.
| Art. 41 - Visite di controllo |
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- L’avviso di completamento delle opere confermanti la validità della concessione, e di fine lavori devono contenere la richiesta di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficio Sanitario della corrispondenza del fabbricato realizzato alle caratteristiche tipologiche e costruttive fissate nella concessione e nella convenzione ad essa eventualmente allegata. Analoga richiesta di verifica deve essere fatta anche per le opere di urbanizzazione eventualmente costruite direttamente dal concessionario.
- Le visite di controllo da parte dei servizi comunale possono avvenire entro i seguenti termini a partiredalla data delle rispettive comunicazioni:
- 7 giorni per l’inizio dei lavori;
- 20 giorni per la copertura dell’edificio solo nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, ricostruzioni ecc.;
- 30 giorni per la fine dei lavori.
- Il titolare della concessione può anche richiedere al Comune di effettuare visite di controllo, in corso d’opera oppure a lavori ultimati, per gli impianti termici e per l’isolamento termico dell’edificio ai sensi dell’art. 12 della L. 373/1976.
- La mancata effettuazione della visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l’osservanza delle norme generali di legge e di regolamento nonchè delle particolari prescrizioni contenute nella concessione e nella convenzione ad essa eventualmente allegata.
- Le verifiche in corso d’opera per il controllo degli spessori e delle caratteristiche dei materiali impiegati per l’isolamento termico, per il controllo del corretto collocamento di tali materiali nelle strutture del fabbricato e per la conformità dell’impianto termico alle norma di legge possono essere effettuate in qualsiasi momento. Tali visite di controllo sono obbligatorie solo per gli edifici nei quali vengono installati impianti termici con potenza al focolare superiore a 500'000 Kcal/h. ovvero a 580'000 W.
- Il Comune può inoltre effettuare in qualsiasi momento le visite di controllo in merito all’osservanza delle norme della Legge 1086/71 per le costruzioni in cemento armato e all’osservanza delle norme sanitarie.
- Qualora si siano rilevate condizioni di insalubrità, il Sindaco può ordinare opportuni lavori di modifica o di risanamento.
- Al fine del rilascio del certificato di abitabilità o di uso l’opera in costruzione dovrà essere visitata dal personale dell’Ufficio d’Igiene almeno alla copertura dell’edificio ed alla fine dei lavori secondo le modalità di cui all’art. 23 del Regolamento d’Igiene R.E.R. 1978.
- Gli ispettori del lavoro possono accedere in qualsiasi momento al cantiere per verificare il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni.
- Il titolare della concessione deve fornire mano d’opera, strumenti e mezzi meccanici per l’effettuazione della visita.
Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere. Comunicazioni non veritiere daranno luogo all’adozione di provvedimenti da parte del Sindaco e a carico del denunciante. Durante il corso dei lavori ed anche fino all’autorizzazione di abitabilità o agibilità le visite ai cantieri, cui hanno libero accesso i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale di Igiene all’uopo delegati dal Sindaco, i Vigili Urbani, possono avere luogo senza preavviso e non possono quindi essere sollevate eccezioni di sorta per tali visite nè in sede amministrativa nè giuridica.
| Art. 42 - Interruzione dei lavori |
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- Dell’eventuale interruzione dei lavori per qualsiasi causa che superi le 48 ore, il titolare della concessione dovrà darne avviso entro le 48 ore al Sindaco che, sentito l’Ufficio Tecnico Comunale e/o l’Ufficio Sanitario, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l’interruzione, la pubblica incolumità e igiene, dandone comunicazione scritta all’interessato.
| Art. 43 - Norme particolari per i cantieri edili |
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- In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l’incolumità non solo dei lavoratori addetti ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse. In proposito si richiamano espressamente:
- le norme di prevenzione infortuni e sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi d’opera di qualsiasi tito, dell’uso dell’energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
- le norme riguardanti la prevenzione incendi;
- l’obbligo da parte del conduttore e del titolare della concessione di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile;
- l’obbligo a termine di legge, della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
- la responsabilità relativa ai danni e molestia alle persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.
- I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione dei lavori e la chiusura dl cantiere, secondo le modalità di legge.
| Art. 44 - Ultimazione dei lavori |
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- I lavori si considerano ultimati ai sensi dell’art. 27 della L.R. 47/78 e successive modificazioni quando l’opera soddisfa le condizioni per il rilascio dell’abitabilità e dell’usabilità specificate da questo R.E.
- A lavori ultimati, deve essere data comunicazione al Sindaco con lettera raccomandata, richiedendo:
- Il controllo di conformità dell’edificio costruito alle caratteristiche della concessione ed alle prescrizioni eventualmente contenute nella stessa o nell’allegata convenzione;
- Il controllo della conformità dell’isolamento termico alle prescrizioni della L. 373/1976 e del D.P.R. 1052/1977 (obbligatorio solo per gli edifici nei quali sono installati impianti termici con potenzialità superiore a 500'000 Kcal/h);
- Il controllo sull’esecuzione dei programmi di disinquinamento degli scarichi idrici ed atmosferici.
- La comunicazione di ultimazione lavori è obbligatoria per tutte le concessioni;
- Per le opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura metallica soggetta alla legge 1086/71, entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori deve depositare al Genio Civile una relazione, in duplice copia , esponendo:
- i certificati delle prove dei materiali impiegati, emessi dai laboratori ufficiali;
- per le opere in c.a.p., ogni indicazione inerente la tesatura dei cavi ed i sistemi di messa in coazione;
- l’esito delle eventuali prove di carico(allegando le copia dei relativi verbalifirmate per copia conforme).
- A lavori ultimati, con atto diverso dalla comunicazione di cui al secondo comma di questo articolo, il titolare della concessione deve anche richiedere il rilascio della autorizzazione di abitabilità ai sensi dell’art. 50 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.
- Effettuate le visite conseguenti alla comunicazione della ultimazione lavori, l’Ufficio Tecnico Comunale provvede all’aggiornamento della cartografia comunale, inserendo in mappa gli edifici realizzati, contraddistinti ciascuno dal numero e dalla data della concessione in base alla quale sono stati costruiti.
| Art. 45 - Collaudi e verifiche |
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- La prove di collaudo e di verifica debbono essere sempre svolte, con l’intervento del direttore dei lavori ed in contraddittorio con l’impresa o un suo rappresentante.
- A seconda delle caratteristiche tecniche ed edilizie delle opere realizzate sono richiesti i seguenti collaudi:
- COLLAUDO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA: Il collaudo dell’impianto elettrico è richiesto nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni interessanti edifici di almeno due unità immobiliari, di edifici industriali e artigianali.
La rispondenza degli impianti elettrici e di messa a terra alle norme CEI, deve risultare da verbale di verifica e collaudo firmato da un elettrotecnico abilitato edestraneo alla progettazione dell’impianto.
Il certificato di collaudo, da allegare alla domanda di abitabilità o agibilità, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione dell’impiantista, regolarmente abilitato, sulla rispondenza dell’impianto alle norme CEI.
Nel caso di ristrutturazione di abitazioni unifamiliari, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione in conformità alle norme CEI redatto dal direttore dei lavori.
- COLLAUDO DELL’IMPIANTO TERMICO: Per gli impianti termici degli edifici, classificati dall’art. 3 del D.P.R. 1052/77 (sia che si tratti di nuovi impianti, sia che si tratti di impianti preesistenti modificati) con potenza termica del focolare uguale o superiore a 500'000 Kcal/h, l’Ufficio Tecnico Comunale deve provvedere a verificare la conformità dei lavori eseguiti a quanto indicato sul progetto entro sei mesi dalla data della fine dei lavori dichiarata dal committente; tale verifica è indispensabile per il rilascio del certificato di abitabilità o usabilità.
Gli impianti termici con potenza termica del focolare uguale o superiore a lle 100'000 Kcal/h debbono essere sottoposti a collaudo al fine di verificarne la conformità alla L. 373/1976, recante norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
Il collaudo degli impianti termici deve essere eseguito, entro dieci mesi dal rilascio dell’abitabilità o usabilità, da un ingegnere iscritto nell’albo professionale, non intervenuto nella progettazione, nella direzione lavori e nell’esecuzione delle opere. La nomina spetta al committente della costruzione.
Il certificato di collaudo deve essere redatto in duplice copia e depositato in Comune. Il Comune restituisce una delle copie, con l’attestazione dell’avvenuto deposito, al titolare della concessione.
Per gli edifici soggetti ai disposti della L. 373/1976 e dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica di focolare inferiore a 500'000 Kcal/h. al fine del rilascio del certificato di abitabilità deve sussistere una dichiarazione congiunta del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori con la quale ciascuno, per gli obblighi che competono, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione inerente l’isolamento termico dell’edificio presentata in Comune insieme alla domanda di concessione edilizia.
- COLLAUDO STATICO: Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, o a struttura metallica soggette alle disposizioni della L. 1086/71 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto al rispettivo albo professionale da almeno dieci anni, purché non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera stessa.
La nomina del collaudatore spetta al titolare della concessione, il quale ha l’obbligo di comunicarla al Genio Civile entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori, precisando anche i termini di tempo entro i quali debbono essere completate le operazioni collaudo.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e devetrasmetterle all’Ufficio del Genio Civile il quale provvede a restituirne una con l’attestazione dell’avvenuto deposito. Quest’ultima copia deve essere consegnata al titolare della concessione.
- ASCENSORI: Al fine del rilascio della licenza di esercizio degli ascensori, da parte del Sindaco, l’E.N.P.I. deve provvedere a verificare la conformità dei lavori eseguiti a quanto indicato sul progetto approvato. Si intendono richiamate le norme di cui alla L. 24.10.1942 nr. 1415 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 24.12.1951 nr. 176.
| CAPITOLO IV – ATTUAZIONE DEI LAVORI |
| Art. 46 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e usabilità |
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- Nessuna nuova costruzione ivi compresi gli ampliamenti, le soprelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni nonché i cambiamenti di destinazione d’uso di edifici preesistenti, anche nel caso siano già muniti di autorizzazione di abitabilità, può essere abitata o usata senza autorizzazione del Sindaco, all’uopo richiesta dall’interessato.
| Art. 47 - Domanda di autorizzazione e documenti a corredo |
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- La domanda, redatta in carta bollata ed indirizzata al Sindaco, deve contenere i seguenti elementi:
- generalità e firma del titolare della concessione o autorizzazione, sulla cui scorta è stata realizzata l’opera;
- estremi della suddetta concessione o autorizzazione;
- esatta ubicazione e identificazione catastale dell’opera per la quale si richiede l’abitabilità o usabilità.
- Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- il certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica a norma dell’art. 8 della Legge 05.11.1971 nr. 1086;
- na certificazione congiunta del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori attestante la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione allegata dal committente alla domanda di concessione edilizia e tesa a dimostrare l’osservanza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto per gli edifici pubblici e privati non adibiti ad attività industriali ed artigianali, dalla legge 30 aprile 1976 nr. 373 dal D.P.R. 28 giugno 1977 nr. 1052 e dal D.M. 10 marzo 1977, e per gli edifici industriali ed artigianali, del D.M. 23 novembre 1982;
- richiesta di autorizzazione all’esercizio degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici previsti nella concessione edilizia e realizzati, previo parere del comitato regionale competente, in stabilimenti industriali, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 322/1971;
- ogni altro certificato che debba essere rilasciato a norma di legge attestante il rispetto alle norme antincendio sismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni.
| Art. 48 - Rilascio dell’autorizzazione di abitabilità e usabilità |
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- L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:
- Che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione o autorizzazione;
- Che la costruzione sia conforme al progetto approvato, il quale deve essere ultimato almeno per quanto riguarda le opere principali: l’autorizzazione può essere rilasciata anche qualora risultino mancanti o incomplete le opere relative alle pertinenze scoperte quali la recinzione, le piantumazioni, gli elementi di arredo esterno ecc.;
- Che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitario, sia di altro genere;
- Che siano rispettate le destinazioni d’uso previste nel progetto approvato;
- Che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti di essa che dell’ambiente sia interno che esterno;
- Che sia stata rilasciata regolare autorizzazione da parte dell’autorità competente, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 319/1976, per lo scarico e la depurazione delle acque comunque usate;
- Che siano rispettate le disposizioni della Legge 373/1976 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 1052/1977.
- Il Sindaco, effettuati tramite gli Uffici Tecnici comunali e gli Uffici Sanitari gli accertamenti di competenza e viste le certificazioni di cui al comma precedente, rilascia l’autorizzazione di uso o di abitabilità.
- Qualora ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o di usabilità di un immobile, sia stata necessaria la preventiva autorizzazione di un’altra Autorità che, secondo le leggi vigenti, sia preposta alla verifica di certe situazioni, la comunicazione al Sindaco da parte di tale Autorità che le situazioni positive precedentemente accertate siano venute meno, comporta l’obbligo per il Sindaco di dichiarare l’inabitabilità dell’immobile oggetto dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 222 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 nr. 1265.
- L’autorizzazione di abitabilità o di agibilità dovrà essere rilasciata dal Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare della concessione abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.
- In attesa dell’autorizzazione definitiva è ammesso il rilascio di un’autorizzazione provvisoria all’uso o all’abitabilità anche di una sola parte dell’edificio qualora non sussistano motivi di pregiudizio per l’incolumità degli occupanti, sollevandone l’Amministrazione Comunale e i suoi funzionari e dipendenti purché siano rispettate le seguenti tre condizioni:
- Sia stata fatta specifica domanda da parte dell’interessato;
- Le parti comuni (o di interesse generale) risultino regolarmente costruite;
- Sia stata data adeguata fidejussioneper il completamento dei lavori sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
L’autorizzazione provvisoria è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
- L’autorizzazione provvisoria decade allorchè venga meno una delle condizioni indicate al precedente comma e può altresì essere revocata per impossibilità del rilascio dell’autorizzazione definitiva.
- In assenza delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi è fatto divieto ai Comuni e loro consorzi ed alle Aziende di erogazione di servizi pubblici quali acqua, gas , illuminazione, rete fognante, di effettuare le relative forniture;
- In caso di diniego dell’abitabilità, il Sindaco deve notificare al titolare della concessione le proprie motivate determinazioni con l’indicazione del termine per il ricorso al Presidente della Giunta Regionale o al T.A.R.
| Art. 49 - Utilizzazione abusiva di costruzioni |
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- I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure i proprietari che consentono a titolo gratuito o a titolo oneroso che altri utilizzino uno o più unità immobiliari site in costruzioni prive dell’autorizzazione di abitabilità o di usabilità, sono denunciati dal Sindaco all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 1265/1934. Qualora, all’atto dell’accertamento dell’infrazione, l’edificio in questione o l’unità immobiliare interessata non possieda i requisiti per ottenere l’autorizzazione di abitabilità o usabilità, il Sindaco fissa con ordinanza un termine per la regolarizzazione dell’immobile, trascorso inutilmente il quale provvederà ad ulteriore denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui l’autorizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio per la salute o per l’ambiente su proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Medico di Salute Pubblica, nell’ambito delle rispettive competenze, il Sindaco deve ordinare lo sgombero della costruzione ed impedirne l’uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
| Art. 50 - Opere costruite in difformità o in assenza della concessione |
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- Per le opere in corso di costruzione di cui sia stata accertata la totale difformità dalla concessione edilizia o l’assenza della medesima, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori, notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni.
- Entro i successivi 10 giorni il Sindaco ordina con le medesime modalità la demolizione delle opere, che deve avvenire a cure e spese del proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica. Ove si tratti di opere totalmente eseguite, il Sindaco ne ordina senz’altro la demolizione con le modalità di cui sopra.
- Ove non si provveda alla demolizione nei termini suddetti, il Consiglio Comunale entro i successivi 60 giorni dovrà valutare con delibera motivata, agli effetti delle disposizioni di cui al terzo comma e all’ottavo comma dell’art. 15 della Legge 28.01.1977 nr. 10, se l’opera realizzata sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o se ne sia possibile l’utilizzazione per fini pubblici.
- Per le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione il Sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni. Entro i successivi 20 giorni, il Sindaco decide l’applicazione dell’ordine di demolizione o della sanzione pecuniaria.
- Ove il Sindaco non provveda, il presidente della Giunta Regionale o suo delegato è tenuto ad attuare i provvedimenti di cui ai commi precedenti entro 20 giorni dall’arrivo di comunicazione scritta formulata sia da enti sia da qualsiasi soggetto anche non direttamente interessato, nella quale viene segnalata l’inerzia del Sindaco.
- Per le sanzioni amministrative e penali valgono le norme di cui agli artt. 15 e 17 della Legge 28.01.1977 nr. 10.
- Ai fini della valutazione della sanzione pecuniaria di cui all’undicesimo comma dell’art. 15 della Legge 10/77, il Sindaco si avvale della Commissione di cui all’art. 1 della Legge Regionale nr. 5 del 13.01.1978.
- L’ordinanza di demolizione delle opere abusive, anche se esse sono state eseguite prima dell’entrata in vigore della Legge 28.01.1978 nr. 10, viene emanata dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
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