REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 65/2009
Parte II^
parte I°
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INDICE
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO 1 – NORME PRELIMINARI
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento Edilizio
Art. 2 – Facoltà di deroga
Art. 3 – Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia;
Art. 4 – Opere soggette a concessione edilizia ;
Art. 5 – Opere soggette ad autorizzazione;
Art. 6 – Opere non soggette a concessione nè ad autorizzazione;
Art. 7 – Progettisti e costruttori.
CAPITOLO II – COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE AGRICOLA CONSULTIVA
Art. 8 – Compiti della Commissione Edilizia;
Art. 9 – Opere non soggette al parere della Commissione Edilizia;
Art. 10 – Composizione della Commissione Edilizia – Commissione Edilizia Integrata – Commissione edilizia allargata per le zone agricole;
Art. 11 – Adunanze della Commissione Edilizia Comunale;
Art. 12 – Compiti della Commissione Agricola Consultiva;
Art. 13 – Composizione ed adunanze della Commissione Agricola Consultiva.
TITOLO II° - NORME PROCEDURALI
CAPITOLO I° - RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE
Art. 14 – Legittimazione alla richiesta;
Art. 15 – Trasferimento ad altro titolare;
CAPITOLO II° - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 16 – Domanda di concessione edilizia;
Art. 17 – Allegati a corredo della domanda di concessione;
Art. 18 – Pareri, nulla-osta, certificazioni e richieste di autorizzazioni da presentare a corredo delle domande;
Art. 19 – Presentazione della domanda;
Art. 20 – Esame dei progetti e pareri;
Art. 21 – Determinazione del Sindaco sulle domande di concessione;
Art. 22 – Regime di pubblicità delle decisioni sindacali sulle concessioni edilizie;
Art. 23 – Contributo per il rilascio della concessione;
Art. 24 – Procedura per il ritiro della concessione edilizia;
Art. 25 – Caratteristiche della concessione edilizia;
Art. 26 – Decadenza della concessione per contrasto con nuove prescrizioni edilizie e/o urbanistiche;
Art. 27 – Termine di inizio lavori – Decadenza per inutile decorso del termine;
Art. 28 – Termine di ultimazione dei lavori – Decadenza per inutile decorso del termine;
Art. 29 – Sospensione dei lavori – Decadenza;
Art. 30 – Varianti essenziali e non al progetto approvato o in corso d’opera;
Art. 31 – Impugnazione della concessione edilizia;
Art. 32 – Disposizioni transitorie relative alla concessione per interventi di edilizia residenziale, ai sensi della Legge 94/1982;
CAPITOLO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
Art. 33 – Domanda d’autorizzazione e allegati a corredo;
Art. 34 – Presentazione della domanda;
Art. 35 – Esame delle domande e pareri;
Art. 36 – Determinazione del Sindaco sulle domande d’autorizzazione.
CAPITOLO IV – ATTUAZIONE DEI LAVORI
Art. 37 – Direttore dei lavori – Costruttori, Impiantisti e Collaudatori;
Art. 38 – Inizio lavori – Punti di linea e livello – Allacci e scarichi – Apertura del cantiere;
Art. 39 – Organizzazione del cantiere;
Art. 40 – Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico;
Art. 41 – Visite di controllo;
Art. 42 – Interruzione dei lavori;
Art. 43 – Norme particolari per i cantieri edili;
Art. 44 – Ultimazione dei lavori;
Art. 45 – Collaudi e verifiche.
CAPITOLO IV – ATTUAZIONE DEI LAVORI
Art. 46 – Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e usabilità;
Art. 47 – Domanda di autorizzazione e documenti a corredo;
Art. 48 – Rilascio dell’autorizzazione di abitabilità e usabilità;
Art. 49 – Utilizzazione abusiva di costruzioni;
Art. 50 – Opere costruite in difformità o in assenza della concessione.
TITOLO III – PROGETTAZIONE DELLE OPERE
CAPITOLO I – PRESCRIZIONI EDILIZIE
Art. 51 – Classificazione dei locali;
Art. 52 – Caratteristiche minime dei locali di nuova costruzione;
Art. 53 – Impianti di ventilazione totale;
Art. 54 – Soffitti inclinati;
Art. 55 – Classificazione dei piani;
Art. 56 – Piani seminterrati;
Art. 57 – Sottotetti;
Art. 58 – Autorimesse;
Art. 59 – Caratteristiche minime dei locali risanati e/o ristrutturati.
CAPITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICO – IGIENICHE
Art. 60 – Salubrità del terreno;
Art. 61 – Isolamento dell’umidità;
Art. 62 – Isolamento termico;
Art. 63 – Isolamento acustico;
Art. 64– Smaltimento delle acque di scarico;
Art. 65 – Servizi igienici, canne di aspirazione, canne di scarico, impianti di riscaldamento;
Art. 66 – Rifornimento – impianti di sollevamento dell’acqua – pozzi;
Art. 67 – Ventilazione delle camere oscure, laboratori ecc. – impianti termici e di condizionamento;
Art. 68 – Serbatoi di carburanti e di combustibili;
Art. 69 – Cucine in nicchia;
Art. 70 – Demolizioni – precauzioni igieniche;
Art. 71 – Impianto elettrico.
CAPITOLO III – IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA
Art. 72 – Coperture;
Art. 73 – Pareti divisorie;
Art. 74 – Scale ed ascensori;
Art. 75 – Canne fumarie – caratteristiche;
Art. 76 – Installazione di bombole di gas liquefatti per uso domestico;
Art. 77 – Rinvio a leggi particolari.
TITOLO IV – ARREDO URBANO ED ELEMENTI ACCESSORI
CAPITOLO I – ARREDO URBANO ED ELEMENTI ACCESSORI
Art. 78 – Decoro generale;
Art. 79 – Manutenzione delle facciate degli edifici;
Art. 80 – Stato di pericolosità derivante da beni immobili;
Art. 81 – Tabelle stradali e numeri civici – segnaletica;
Art. 82 – Indicatori ed apparecchi relativi a servizi pubblici;
Art. 83 – Vetrine – insegne – tende – esposizione di merci su spazi pubblici;
Art. 84 – Recinzioni permanenti – provvisorie – cieche – punte;
Art. 85 – Uscita dalle autorimesse e rampe;
Art. 86 – Elementi aggettanti;
Art. 87 – Coperture;
Art. 88 – Marciapiedi e porticati;
Art. 89 – Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi ed urbani;
Art. 90 – Cassette per corrispondenza;
Art. 91 – Nicchi e spazi per i contatori del gas;
Art. 92 – Aree verdi e parchi di proprietà privata;
Art. 93 – Depositi di materiale;
Art. 94 – Edifici ed ambienti con destinazioni particolari, eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici;
Art. 95 – Locali per allevamento e ricovero animali;
Art. 96 – Impianti per lavorazioni insalubri.
TITOLO V – LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO
CAPITOLI I – APPORVAZIONE SEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA
Art. 97 – Norme generali;
Art. 98 – Domanda di lottizzazione ed autorizzazione comunale a lottizzare;
Art. 99 – Elementi costitutivi dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, Privata e dei Piani di recupero di Iniziativa Pubblica e Privata;
Art. 100 – Approvazione dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata;
Art. 101 – Presentazione ed approvazione dei Piani di Recupero di Iniziativa Privata;
Art. 102 – Convenzioni;
Art. 103 – Validità;
Art. 104 – Opere di urbanizzazione, progetti relativi – Esecuzione, controlli;
Art. 105 – Svincolo della cauzione a garanzia della regolare esecuzione – collaudo;
Art. 106 – Concessioni edilizie nei Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 107 – Inosservanza del Regolamento Edilizio – Sanzioni;
Art. 108 – Opere già autorizzate;
Art. 109 – Entrata in vigore del Regolamento Edilizio.
CAPITOLO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 110 – Depositi di materiale in zone abitate;
Art. 111 – Canne fumarie.
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| TITOLO III – PROGETTAZIONE DELLE OPERE |
| CAPITOLO 1 – PRESCRIZIONI EDILIZIE |
| Art.
51 -Classificazione dei locali |
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- Sono definiti locali tutti gli spazi coperti, delimitati da ogni lato da pareti cieche o finestrate. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve sempre considerarsi come divisoria di due locali, salvo che uno di questi avendo dimensioni inferiori a quelle stabilite ai successivi commi, non risulti parte integrante dell’altro.
- Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle persone e vengono così raggruppati:
- A1
- soggioni, pranzi, cucine, camere da letto in edifici di abitazione individualee collettiva;
- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici, portinerie;
- A2
- negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione e sale da gioco, palestre, locali di pubblico ristoro;
- laboratori scientifici o tecnici
- officine, laboratori industriali, cucine collettive;
- parti di autorimesse di uso collettivo, non destinate al solo posteggio delle macchine ma nelle quali vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli e vendite;
- magazzini, depositi o archivi, dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
- Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e vengono così raggruppate:
- S1
- servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro;
- S2
- scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più alloggi;
- disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di supeficie o corridoi aventi lunghezza maggiore di 8 mt.;
- lavanderie, stenditoi;
- autorimesse di uso privato con superficie maggiore di 18 mq.;
- salette macchinari che necessitano solo di avviamento manuale o di scarsa sorveglianza;
- locali di cottura di singole abitazioni;
- S3
- disimpegni inferiori a 12 mq. di superficie e corridoi di lunghezza minore di 8 mt.;
- ripostigli, magazzini, cantine;
- vani scala colleganti non più di due piani o a servizio di un solo alloggio;
- salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza e gestione;
- autorimesse di uso privato con superficie fino a 18 mq. destinate al ricovero di una sola autovettura.
- I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia a criterio della Commissione Edilizia;
- Gli edifici o parte di essi, destinati a uso pubblico quali: scuole, ospedali, sale cinematografiche o di pubblico spettacolo ecc., non elencati fra quelli più sopra, dovranno essere conformi alle speciali normative vigenti al riguardo.
| Art.
52 - Caratteristiche minime dei locali di nuova costruzione |
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- Tutti i locali di categoria A1, devono ricevere di norma aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente. Il rapporto tra la superficie della finestra (parte apribile) e del pavimento deve essere non inferiore a un ottavo.
All’interno di edifici pubblici o di suo pubblico i locali di categoria A1 possono ricevere aria e luce, nel rispetto del rapporto aeroilluminante di cui al precedente comma, da spazi coperti quali gallerie, androni, ecc., purchè questi ultimi posseggano di fatto, in virtù di specifiche dotazioni tecnologiche ed impiantistiche, le caratteristiche di spazio libero per quanto riguarda l’illuminazione naturale ed il ricambio d’aria per il quale deve essere allegato progetto di massima alla richiesta di concessione ai sensi del successivo art. 51.
Non può considerarsi, ai fini della determinazione del sopradetto rapporto, la superficie di porte e accessi esterni ad eccezione delle portefinestre prospettanti su balconi, su giardini privati, portici privati, o simili.
Non è ammessa la chiusura, mediante strutture vetrate, di balconi (o Logge) se le parti apribili in dette strutture, non hanno superficie pari ad almeno una volta e mezza quella aeroilluminante prescritta per gli eventuali locali che vi prospettano e se la dimensione planimetrica minima di detti balconi supera i metri lineari due e cinquanta cm. Nei casi di cui sopra debbono essere adottati sistemi che consentano buon isolamento termico e strutture in materiale inossidabile o inputrescibile.
Le dimensioni minime dei locali di categoria A sono:
- lineari planimetriche mt. 2.10;
- superfici mq. 9 ad eccezione delle stanze da letto per due persone e dei locali di soggiorno la cui superficie minima deve essere mq. 14
In ogni alloggio deve essere assicurata per ogni abitante una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.
L’alloggio anche se per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone.
Il numero degli abitanti è determinato dal numero dei “posti letto” disponibili nell’alloggio.
L’altezza minima dei locali di categoria A1, non può essere inferiore a mt. 2.70.
- Tutti i locali di categoria A2, devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni salvo quanto richiesto al precedente comma 1°, alima secondo. La superficie delle finestre (parte apribile) non deve essere inferiore a un decimo della superficie del locale ad eccezione degli spazi adibiti a negozi di vendita per i quali detta superficie non deve essere inferiore a un ventesimo della superficie del locale tenuto conto della maggiore frequenza di flusso d’aria dalle porte vetrine. Per i negozi, al fine della verifica del rapporto di aeroilluminazione, può essere tenuto conto anche del vano apribile delle porte vetrine.
Non può considerarsi, ai fini della determinazione del già citato rapporto la superficie di porte ed accessi esterni che siano opachi alla luce. Eventuali sistemi di ventilazione meccanica ed illuminazione artificiale, sia totali che integrativi, potranno essere presi in considerazione sentito il parere specifico del Medico di Salute Pubblica. Comunque la superficie di tutti i locali di categoria A2 deve essere commisurata al numero delle persone in essi operante in applicazione di specifiche normative a seconda della loro destinazione e comunque a giudizio del Medico di Salute Pubblica.
L’altezza netta minima dei locali di categoria A2 può essere consentita in ml. 3.00.
- Tutti i locali di categoria S1 devono ricevere di norma aria e luce diretta da spazi liberi esterni.
La superficie delle finestre deve essere minore a 1/8 delle superfici del locale con un minimo di mq. 0.80.
Qualora la ventilazione naturale non sia possibile per condizioni specifiche del fabbricato o per scelte tipologichei servizi igienici debbono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica che assicuriun ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti medesimi, in essi è proibita la installazione di apparecchi a combustione.
La superficie minima dei locali S1 destinati a sola latrina è di mq. 1.50 salvo casi particolari di più latrine accostate in batteria (in numero superiore a due) nel qual caso la superficie minima verrà stabilita dal Medico di Salute Pubblica.
I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A. Deve sempre esistere un disimpegno, salvo il caso si tratti di un’unità immobiliare (appartamento, ufficio, albergo, ospedale ecc.) dotato di più servizi igienici, almeno uno dei quali deve avere accesso dotato di disimpegno o salvo caso di alloggio monostanza.
- I locali accessori di categoria S2 – a) debbono essere muniti di aperture per illuminazione naturale con superficie complessiva pari ad almeno un ventesimo della superficie del vano, contenente scale e ripiani, moltiplicata per il numero dei piani serviti escluso il piano terra o rialzato.
I locali di categoria S2– b) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e ventilazione naturale con superficie di almeno un decimo della superficie del locale oppure essere dotati di idoneo sistema di ventilazione meccanica.
I locali di categoria S2 – c) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e ventilazione naturale con superficie di almeno un quattordicesimo della loro superficie oppure essere dotati di canne idonee di ventilazione aperte in sommità e in base a creazione di tiraggio naturale: esse comportano una tubazione di richiamo di aria dall’esterno per i locali da ventilare e possono essere ammesse soltanto previo parere del Medico di Salute Pubblica.
I locali di categoria S2 – d), e) dovranno essere ventilati naturalmente in modo fisso e costante mediante aperture comunicanti con spazio libero esterno, la cui superficie complessiva risulti non inferiore a un trentesimo della superficie del locale salvo diversa disposizione delle norme specifiche sulla prevenzione incendi.
I locali di categoria S2 – f) potranno avere superficie utile non minore di 5,50 mq., con lato minimo non inferiore a mt. 1,50 e saranno dotati di finestra per illuminazione e ventilazione naturale dimensionata in modo da garantire un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a un ottavo della superficie utile del locale.
- I locali di categoria S3 possono essere privi di apertura per aeroilluminazione naturale fatte però salve le particolari norme e prescrizioni degli enti eventualmente preposti al loro controllo in funzione della loro destinazione.
- L’altezza minima di tutti i locali di categoria S1, S2, S3 è stabilita in mt. 2,40 ad eccezione dei locali indicati nella categoria S3 – b), S3- d) (nei limiti di cui al successivo art. 51) ed S3 – e), per i quali l’altezza minima è consentita in mt. 2,00.
- I cavedi, quando esplicitamente non vietati dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale dovranno avere angoli interni compresi tra 80° e 100° e potranno areare e illuminare solo locali di categoria S1 e S2.
- Nessun aggetto interno nei cavedi può superare i 5 cm. salvo quello della gronda che tuttavia sarà contenuto in 30 cm. Il fondo del cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane, dovrà avere accesso diretto da spazi comunie dovrà avere una superficie minima di 20 mq.
- La distanza minima tra muri fronteggiantisi del cavedio non dovrà essere minore di metri lineari 4,50
- L’altezza massima, intercorrente tra il piano di fondo e la linea di gronda, dei cavedi non dovrà essere superiore a quattro volte la lunghezza minima planimetrica.
- Spazi organizzati a patio potranno areare ed illuminare locali di qualsiasi categoria purchè ricavati all’interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani con distanze minime tra le pareti contrapposte di mt. 6.00 e pareti circostanti non superiori a 4.00 mt.
| Art.
53 - Impianti di ventilazione totale |
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- Nei casi di adozione di impianti di ventilazione, la cui esecuzione deve essere affidata a ditta specializzata, il Sindaco, su parere del Medico di Salute Pubblica, può derogare dalle prescrizioni precedenti per i locali di cat. A1, A2, ed S1, S2 – b), S2 – f), S3 – a) purchè l’altezza risultante dei locali non sia mai inferiore a metri 2,70 per i locali di Cat. A1, mt. 3,00 per i locali di cat. A2 e mt. 2.40 per i locali di Cat. S1, S2 – b), S2 – f), S3 – a). Alla domanda di concesione edilizia, deve essere allegato il progetto di massima dell’impianto. Il rilascio dell’autorizzazione all’abitabilità dei locali, sottointende la rispondenza al progetto e l’accetazione dell’impianto da parte del Medico di Salute Pubblica.
| Art.
54 - Soffitti inclinati |
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- Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell’altezza minima consentita, viene assunta la media delle altezze che deve essere almeno uguale ai minimi indicati ai precedenti articoli con minimo assoluto di mt. 2.10 per i locali di categoria A.
- Per i locali di categoria A1 e A2, è ammessa per esigenze di carattere estetico, architettonico o di arredamento, la creazione di pavimenti sopraelevati, soppalchi o controsoffittature che modifichino l’entità dell’altezza di parte del locale purchè tale parte a minore altezza non superi il 50% della superficie dell’intero locale e che la minore altezza non sia inferiore a 2.40 ml.
- Nei disegni di progetto, i locali che hanno altezza netta non costante per la presenza di soppalchi, controsoffittature, soffitti inclinati e pavimenti sopraelevati, debbono riportare a linea sottile continua la delimitazione dei soppalchi, a linea tratteggiata le delimitazioni delle parti di soffittatura a diversa altezza, nonchè le altezze nette effettive nelle varie spaziature delimitate.
| Art.
55 - Classificazione dei piani |
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- Sono abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale locali di categoria A1, A2 e S1. Salvo quanto disposto al comma successivo.
- Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 e S3 anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2 appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.
| Art.
56 - Piani seminterrati |
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- Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l’edificio possono essere utilizzati per destinazioni di categoria A1 – b) e A2 purchè: l’altezza interna netta media sia non inferiore a mt. 3.00, con un minimo di mt. 2.40, la quota del soffitto sia in media mt. 1.20 più alta della quota del marciapiede, o del terreno sistemato, esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari a 1/3 della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio areato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino al di sotto del piano di posa del vespaio. L’Amministrazione si riserva di esaminare deroghe eventuali a fabbricati compresi nel centro antico, sotto particolari condizioni da stabilire caso per caso.
- I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture negli edifici di nuova costruzione, non debbono avere altezze medie eccedenti i mt. 2,00 e lucernari o altre aperture per areoilluminazione di superficie superiore a mq. 0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.
Qualora vengano realizzate aperture in parete queste potranno essere nel numero massimo di due per vano.
- Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l’altezza media sia non inferiore a quanto stabilito per ciascuna categoria di locale dal precedente art. 52, con minima di mt. 2,10 fermo restando il relativo rapporto minimo di illuminazione, e che le eventuali intercapedini di isolamento, che devono avere un’altezza non superiore a mt. 0,50, siano inaccessibili.
- n corrispondenza della copertura dei soli volumi tecnici (vani comando ascensori, lavanderie, stenditoi) la consistenza dei quali deve essere deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammesse aperture per areoilluminazione di dimensioni adeguate a soddisfare quanto richiesto al precedente art. 52 p.to 4.
- Tutte le autorimesse sono soggette alle norme e prescrizioni di cui al D.M. 20.11.1981 ed alla circolare 16.01.1982 del Ministero dell’Interno.
- I progetti riguardanti autorimesse di tipo misto o isolato con numero di veicoli superiore a nove dovranno osservare le seguenti disposizioni:
- Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 60 primi;
- Le eventuali comunicazioni con i locali dell’edificio a diversa destinazione, devono essere protette con porte resistenti al fuoco almeno 30 primi con chiusura automatica.
| Art. 59 - Caratteristiche minime dei locali risanati e/o ristrutturati |
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- Negli interventi edilizi tesi al recupero del patrimonio edilizio esistente, nei quali vengono a configurarsi nuovi assetti distributivi interni e quindi l’individuazione di locali non più corrispondenti come ubicazione e dimensioni ai locali preesistenti, il Sindaco, sentito il Medico di Salute Pubblica e su parere favorevole della Commissione Edilizia può derogare dalla stretta osservanza di quanto prescritto dagli artt. 52, 53, 54, 56, 57 del presente regolamento per quanto concerne le caratteristiche minime dei locali.
- Allorchè gli interventi di risanamento e/o ristrutturazione vengano eseguiti nelle zone “A” come definite dallo strumento urbanistico vigente, fermo restando quanto dettato dalla normativa di attuazione della disciplina particolareggiata, rimane sancito che:
- Per i locali risanati o ricavati da ristrutturazione di edifici le cui facciate, per norma di P.R.G. non possono essere modificate per quanto concerne la partitura e la dimensione delle finestre, possono essere ammesse aeroilluminazioni naturali inferiori ai minimi stabiliti dall’art. 35 del presente regolamento purchè non vengano peggiorate le condizioni di aeroilluminazione naturale precedenti e comunque a giudizio dell’Ufficiale Sanitario.
- E’ possibile destinare locali, risultanti da interventi di risanamento o ristrutturazione di edifici per i quali la normativa di P.R.G. non consente modifica di ubicazione dei solai, ad utilizzazione di categoria A1 (escludendo però le sale di lettura) purchè la loro altezza netta interna non sia inferiore a mt. 2.40 consentendo pure che l’altezza netta minima interna dei locali di categoria S1 sia non inferiore a mt. 2.20.
- In edifici per i quali le norme di P.R.G. non consentono di modificare la sagoma del tetto è possibile utilizzare lo spazio di sottotetto ricavandone sia locali abitabili di categoria A1 – a), purché essi dispongano di un altezza media netta di almeno 2,40 ml. con altezza minima non inferiore a ml. 1.80, sia locali di categoria S1, con altezza media di almeno ml.2.20 e minima di ml. 1.80;
- Locali posti nei piani terreni possono essere destinati ad utilizzazione di categoria A2 – a), (ad esclusione di sale da gioco e palestre private) purchè la loro altezza media netta sia di almeno ml. 2.60 con minima non inferiore a ml. 1.80, sia locali di categoria S1, con altezza media di almeno ml. 2.20 e minima di 1.80 ml.;
- Locali di categoria A1 e A2 potranno essere aeroilluminati da finestre prospettanti in cavedi. A giudizio dell’Ufficiale Sanitario potrà essere prescritta integrativa ventilazione artificiale.
| CAPITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICO – IGIENICHE |
| Art. 60 - Salubrità del terreno |
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- Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
- Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto alla invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.
| Art. 61 - Isolamento dell’umidità |
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- Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici.
I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta) debbono avere piano di calpestio isolato distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine areata (di 40/50 cm. di spessore). I pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati continui.
Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta), deve essere prevista un’intercapedine areata che circondi detti locali per tutta la parte interrata; l’intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari ad un terzo della sua altezza.
Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini, purchè si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purchè dette intercapedini siano lasciate completamente libere.
Le griglie di areazione delle intercapedini eventualmente aperte sul marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo pesante e debbono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione su vespai di ciotoli, ma devono essere comunque isolati con uno strato impermeabile frapposto fra i pavimenti ed il loro sottofondo in calcestruzzo.
Tutte le murature devono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso ed al di sopra del piano di campagna.
A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili, coperture piane (su tutto l’edificio o su parte dello stesso) vanno impermeabilizzati con materiali in strati continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno d’acqua, curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni.
Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all’umidità ed all’usura. I cortili e i cavedi devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il prontoscolo delle acque meteoriche. Le abitazioni di nuova costruzione debbono distare da essi almeno 3 mt. Dal punto più vicino dal piede della scarpata ed essere dotate di mezzi idonei per l’allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.
Dell’osservanza alle prescrizioni del presente articolo dovranno darne esplicita dichiarazione congiunta il progettista, il costruttore ed il direttore dei lavori alla fine dei lavori stessi ed al fine del rilascio del certificato d’uso o di abitabilità.
| Art. 62 - Isolamento termico |
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- Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che sia possibile stabilire e mantenere in ogni locale, nei mesi freddi, temperature dell’aria e delle superfici interne compatibili con il benessere delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi e concepiti in modo che non vengano superate in ogni locale ; nei mesi caldi, le massime temperature dell’aria e delle superfici interne compatibili con il benessere delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli elementi medesimi.
- Le parti trasparenti delle pareti devono essere progettate e realizzate in modo che sia possibile controllare efficacemente gli effetti termici della radiazione solare.
- Nelle condizioni di occupazione e d’uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione e di acqua permanenti.
- I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate, ad eccezione di quelli lavorati a pietra a vista, debbono essere intonacati e stuccati, oppure rivestiti con pietra da taglio, naturale o artificiale, o con altro materiale decorativo.
- Le caratteristiche dell’isolamento termico sia in edifici esistenti ristrutturati che in quelli di nuova costruzione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Legge nr. 373 del 30.04.1976, e dai successivi Decreti del Presidente della Repubblica nr. 1052 del 28.06.1977 e Decreto Ministeriale del 10.03.1977.
| Art. 63 - Isolamento acustico |
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- Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su edifici esistenti debbono essere adottati sistemi di isolamento acustico atti a garantire livelli di rumorosità accettabile, in rapporto alla destinazione d’uso degli edifici stessi.
- I materiali usati per la costruzione e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:
- I rumori di calpestio, di traffico, di impianti o di apparecchi comunque installati nel fabbricato;
- I rumori provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni;
- I rumori provenienti da laboratori e da industrie.
- Per l’isolamento acustico si applicano i criteri generali, i metodi di misura ed i criteri di valutazione dei risultati indicati nelle norme di cui alla circolare 30.04.1966 nr. 1764 – parte I° - del Servizio Tecnico Generale del Ministero dei Lavori Pubblici e del D.M. 18.02.1975 punto 5.1.
- I livelli di rumorosità indicativamente accettabili non possono superare i 30 dB a porte chiuse per ospedali, case di cura e civili abitazioni (per queste ultime almeno di notte).
- Nelle zone residenziali individuate dal P.R.G. sono tollerabili, come limiti massimi di rumore di origine industriale, artigianale e da locali di pubblico spettacolo (per emissioni acustiche continue) livelli inferiori a 50 dB.
- Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali devono avere uno spessore non inferiore a mt. 0.12. Ad eccezione del caso in cui siano adottati accorgimenti tecnologici per l’attenuazione dei rumori di scarico.
- Per i serramenti e per le cassette degli avvolgibili debbono essere adottati gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore dei vetri) per attenuare i rumori dall’esterno.
- Per gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, canne di scarico, ecc.) debbono essere adottati specifici accorgimenti per ottenere l’attenuazione dei rumori e per impedirne la trasmissione.
- Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriale od uffici, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività
| Art. 64 -
Smaltimento delle acque di scarico |
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- Nelle località dotate di rete di fognatura stradale pubblica l’unico sistema di smaltimento delle acque di scarico possibile è l’immissione delle acque nei condotti di fognatura stradale. In tali località è d’obbligo il convogliamento delle acque di rifiuto in fognatura stradale disattivando quindi eventuali preesistenti diversi sistemi di smaltimento.
- Le acque reflue di scarico si caratterizzano fondamentalmente nelle seguenti categorie:
- acque meteoriche;
- acque di scarico domestiche che comprendono liquami bianchi e neri provenienti dai servizi idrosanitari degli edifici ad uso abitazione e loro assimilati (uffici, negozi, servizi igienici in opifici industriali – artigianali, lavanderie ecc.);
- acque di scarico industriale, che consistono in liquami provenienti da qualunque ciclo di lavorazione industriale come pure quelle provenienti da allevamenti industrializzati di bestiame o comunque tutte le acque reflue non ricomprese in quelle meteoriche o di scarico domestiche.
- Ogni immissione diretta o indiretta di acque di scarico nella rete di fognatura comunale non può essere eseguita senza una specifica autorizzazione del Sindaco sentito il parere del Medico di Salute Pubblica e dell’Ufficio Tecnico Comunale. A tal fine deve essere quindi inoltrata specifica domanda al Sindaco per l’autorizzazione degli scarichi liquidi di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 319 del 10.05.1976 e sue successive modificazioni, nei modi già più sopra indicati.
- I progetti per la costruzione, o ampliamento o anche di modificazione (se le modifiche interessano sia pure indirettamente la rete di fognatura privata) di edifici sia di uso residenziale (o assimilati) che di uso industriale (o assimilati) e agricolo debbono contenere dettagliatamente riportata la progettazione della rete o delle reti interne di fognatura nonchè del sistemao dei sistemi di chiarificazione o depurazione delle acque di rifiuto.
- Contestualmente alla presentazione delle relative domande deve essere separatamente richiesta all’Autorità Comunale l’autorizzazione per l’allacciamento alla fognatura pubblica nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale d’Igiene.
- Per le sole acque di origine meteorica è ammessa la possibilità di affondamento e dispersione nel sottosuolo mediante pozzi la cui profondità non dovrà superare i mt. 9 dal piano di campagna naturale. In questi casi debbono essere adottati accorgimenti atti ad evitare che possano accidentalmente immettersi acque di altra origine.
- Le acque meteoriche possono anche essere convogliate in canalizzazioni scoperte verso la campagna.
- In località prive di fognatura stradale è consentito lo smaltimento dei liquidi effluenti da fosse biologiche di chiarificazione per sub irrigazione (mediante drenaggio tubolare sotterraneo a giunti perdenti) solamente se gli spazi destinati al drenaggio non sono coltivati ad ortaggi, se la distanza intercorrente tra il sistema drenante e le abitazioni è di almeno 20 ml., e di 30 ml. da pozzi freatici, salvo diverse prescrizioni e se comunque il sistema proposto abbia acquisito il parere favorevole del Medico di Salute Pubblica.
- Prima dell’immissione nella fognatura stradale, pubblica o privata le acque reflue domestiche, ad esclusione di quelle provenienti da lavabiancheria, lavelli di cucina e lavastoviglie, debbono essere convogliate in idonea fossa biologica chiarificatrice ispezionabile, ubicata fuori dei muri perimetrali dell’edificio (dotate di propria canna di esalazione dei gas di diametro non inferiore a cm. 8, che deve sporgere dal tetto di almeno 50 cm.).
- In casi eccezionali, ove non altrimenti possibile, il manufatto di cui sopra potrà, a giudizio del Medico di Salute Pubblica, essere ubicato anche entro il perimetro dell’edificio; in questo caso sarà contenuto entro una camera a tenuta stagna formante intercapedine, quest’ultima ispezionabile, pure dotata di allaccio alla canna di esalazione.
- Per le abitazioni, la capacità minima della fossa biologica chiarificatrice deve essere tale da contenere 100 litri per ogni vano abitabile: per gli edifici scolasticitale capacità minima deve essere di litri 40 per ogni scolaro, per gli uffici e simili di litri 30 per ogni persona addetta.
- La larghezza o diametro interno della fossa biologica chiarificatrice non deve comunque essere inferiore ad 80 cm., l’altezza del liquido non inferiore a un metro, la bocca dell’affluente situata a 30 cm. sotto il pelo del liquido. A valle della fossa chiarificatrice deve essere ubicato un pozzetto per ispezione e prelievo di campioni, munito di chiusino amovibile, della capacità di almeno 150 litri. Pure al terminale della rete di fognatura, su spazio privato deve essere ubicato un pozzetto avente uguali caratteristiche del precedente.
- Onde consentire un razionale funzionamento delle fosse di chiarificazione a sistema “biologico” per le acque reflue domestiche dovrà essere evitata l’immissione in dette fosse delle acque provenienti da lavabiancheria, lavelli di cucina e lavastoviglie.
Queste acque dovranno pertanto essere immesse direttamente nella rete di fognatura privata a valle della fossa di chiarificazione previo passaggio in pozzetto di decantazione ispezionabile avente capacità di 100 litri per ogni utenza immessa con un minimo assoluto di 200 litri.
- Nelle località prive di rete di fognatura stradale, pubblica o privata, le acque di scarico domestiche possono essere convogliate in pozzi a perfetta tenuta stagna ( da vuotarsi periodicamente) previo passaggio in fosse biologiche chiarificatriciaventi le caratteristiche già citate. La capacità di detti pozzi la cui profondità non deve superare i mt. 6, deve essere almeno commisurata al contenimento dei liquami prodotti in quindici giorni da computarsi sulla base di non meno di 150 litri al giorno per persona.
- In dette località potrà essere presa in esame la possibilità di affondamento nel sottosuolo delle acque di scarico domestiche a profondità non maggiore di mt. 9 dal piano di campagna naturale, allorquando siano adottati speciali sitemi di depurazione la cui efficienza e ammissibilità dovrà essere dichiarata dal Medico di Salute Pubblica che potrà dettare particolari prescrizioni e l’adozione di pozzetto a valle del sistema di depurazione per il prelievo di campioni della capacità di almeno 150 litri.
- I pozzi di dispersione di acque nere nel terreno sono pertanto vietati.
- Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono soggetti comunque all’osservanza della Legge Regionale nr. 7 del 29.01.1983 e successive modifiche ed integrazioni.
- Le acque di scarico provenienti da:
- cucine collettive di ristoranti, alberghi, pensioni, comunità ecc.;
- tintorie e lavanderie commerciali, lavanderie collettive;
- autorimesse, stazioni di servizio e di lavaggio auto, officine meccaniche di riparazione ecc.;
- laboratori per trattamenti galvanici;
potranno essere immesse nella fognatura stradale, pubblica o privata, solo previo passaggio in idoneo manufatto o impianto capace di assicurare la separazione di oli, grassi, schiume di saponi e detersivi, residui di lavorazioni inquinanti, tossici, benzina ecc.
- Le caratteristiche di detto manufatto o impianto ed il suo dimensionamento saranno fissati, caso per caso, dall’Autorità Comunale, in relazione alle caratteristiche peculiari delle acque di scarico sentito il Medico di Salute Pubblica.
| Art. 65 - Servizi igienici, canne di aspirazione, canne di scarico, impianti di riscaldamento |
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- Ogni alloggio di nuova costruzione o ricavato in interventi di riattamento deve essere fornito di almeno un locale di servizio igienico dotato di erogazione di acqua calda e fredda completo di latrina, di bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno tutti muniti di scarico con sifone idraulico, con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all’altezza di metri 2.00 dal pavimento.
- In tale locale se di nuova costruzione, deve essere previsto lo spazio, dotato di una apposita presa di corrente (a norma CEI) per l’installazione di macchina lavabiancheria.
- I sopraindicati alloggi devono essere dotati di uno spazio per la cottura dei cibi.
- Tale spazio deve essere dotato di canna fumaria (conforme a quanto indicato all’art. 75) e di canna di aspirazione avente sezione netta di almeno 100 centimetri quadrati, unica e indipendente fino al torrino di esalazione.
- In sostituzione della canna di aspirazione indipendente, può essere consentito un sistema collettivo di espulsione dei gas e fumi provenienti dai fornelli a mezzo di canna collettiva ramificata. E’ vietato in tal caso installare apparecchi di espulsione ai punti di utenza.
- Nello spazio di cottura deve essere installato un lavello munito di scarico con chiusura a sifone idraulico oppure deve essere previsto un attacco per lo scarico da lavello monoblocco in mobile da cucina componibile.
- Anche il locale soggiorno, in detti alloggi, deve essere dotato di canna fumaria come sopra al fine di consentire l’installazione di una stufa per riscaldamento di emergenza.
- In uffici, negozi, laboratori, ecc. a giudizio del Medico di Salute Pubblica possono essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antilatrine con lavabi; più precisamente, per laboratori e uffici il numero delle latrine non deve essere inferiore a una per ogni dieci persone. Nel caso in cui il numero delle persone sia superiore a dieci, debbono essere costruite latrine per donne con accesso da separata antilatrina.
- Le colonne di scarico verticali debbono essere prolungate fino al di sopra del tetto e munite di apposito torrino onde costituire sistema di compensazione pneumatica ad evitare depressioni a monte dei punti di allaccio degli apparecchi sanitari.
- La base di ogni colonna di scarico dovrà essere collegata a canna di opportuna sezione prolungantesi fino al di sopra del tetto munita di apposito torrino, avente funzione di compensazione pneumatica atta ad evitare regime di pressione nella colonna di scarico.
- Tutti i locali destinati all’abitazione o assimilati debbono essere dotati di sistema di riscaldamento.
- La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i diciotto ed i venti gradi centigradi e deve essere in effetti rispondente a tali valori in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
- Per la esecuzione di impianti di riscaldamento in edifici nuovi o in edifici esistenti già privi di detti impianti, dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nella Legge 373 del 30.04.1976 e del D.P.R. nr. 1052 del 28.06.1977 e, prima dell’esecuzione dei relativi lavori dovrà essere depositata la prescritta documentazione a norma della sopracitata Legge 373/1976 e del D.P.R. 1952/1977 deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco con le procedure dell’ultimo comma del precedente art. 33 e seguenti).
| Art. 66 - Rifornimento – impianti di sollevamento dell’acqua – pozzi |
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- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio.
- Nei fabbricati di nuova costruzione il diametro minimo dei punti di erogazione non deve essere inferiore a ½”.
- Le condutture di distribuzione debbono essere eseguite negli opportuni diametri e mediante l’impiego di materiali idonei.
- Nella distribuzione interna degli edifici è fatto divieto di impiego di tubazioni di acciaio e di pezzi speciali in acciaio se non internamente ed esternamente zincati.
- Ogni singola utenza deve essere dotata, al punto di prelievo, di idonea valvola di ritegno che non consenta riflusso nell’acquedotto e nella rete di distribuzione privata. Gli edifici condominiali o contenenti pìù unità immobiliari, debbono essere ulteriormente dotati di valvola di ritegno nei punti di prelievo dall’acquedotto pubblico.
- Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico, ove l’Amministrazione Comunale non intenda intervenire direttamente, può essere prelevata da pozzi privati ma in tal caso deve risultare potabile all’analisi dei laboratori di igienecompetenti e l’uso deve essere preventivamente autorizzato dalle Autorità competenti. Il prelievo però deve essere eseguito a mezzo di pompe di sollevamento e la distribuzione effettuata mediante autoclave.
- Anche in questo caso ogni utenza deve essere dotata di idonea valvola di ritegno.
- Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio devono essere costruiti a regola d’arte in modo da garantire il loro normale funzionamento e da evitare rumorosità dovute ad eccessive velocità dell’acqua nelle tubature e colpi d’ariete ciclici nelle stesse.
| Art. 67 - Ventilazione delle camere oscure, laboratori ecc. – impianti termici e di condizionamento |
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- Camere oscure, laboratori o altri ambienti nei quali per le attività ivi esercitatesi producono condizioni ambientali anomale per presenza di fumi, vapori, odori o gas sgradevoli o nocivi, devono essere ventilati con idonei dispositivi atti, sia mediante prelievo diretto alla fonte sia indiretto nell’ambiente, ad assicurare il reintegro completo di condizioni ambientali accettabili, a giudizio dell’Ufficiale Sanitario Comunale, e ad impedire la diffusione degli elementi inquinanti in altri ambienti sia direttamente sia tramite atmosfera.
- Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico, a quelle per la sicurezza e la salubrità nonchè a quelle per il contenimento del consumo energetico.
- E’ fatto divieto di realizzazione di impianti di condizionamento della temperatura ambientale mediante circolazione di acqua prelevata dal sottosuolo (anche se rimessa in falda freatica) se non preventivamente autorizzati dal Comune.
| Art. 68 - Serbatoi di carburanti e di combustibili |
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- L’installazione di serbatoi carburanti ed oli combustibili interrati e non, oltre ad essere soggetti a preventivo nulla-osta del Comando Vigili del Fuoco, deve avvenire in modo da evitare qualsiasi inquinamento del suolo e del sottosuolo.
Detti serbatoi, se interrati, debbono essere inseriti in vasche di contenimento a perfetta tenuta dimensionata in modo da poter contenere tutto il carburante o olio combustibile del serbatoio in caso di accidentale fuoriuscita.
| Art. 69 -Cucine in nicchia |
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- In alloggi di nuova costruzione, oppure ottenuti tramite recupero edilizio, possono essere consentite cucine in nicchia, cioè prive di finestra, con cubatura massima di mc. 16 purchè direttamente comunicanti, senza interposizione di serramento, con altro locale regolamentare di almeno 24 mq. e la stessa nicchia risulti dotata di canna fumaria dimensionata come all’art. 63 e di canna di aspirazione ed espulsione all’esterno dei gas e fumi provenienti dai fornelli. Tale canna, che dovrà avere sezione netta di almeno 100 cmq. sarà unica ed indipendente fino al torrino di esalazione per ogni posto di cottura salvo adozione di un sistema collettivo di espulsione gas e fumi provenienti dai fornelli, a meno di chiara e documentata relazione tecnica, un ricambio di aria di almeno tre volumi/ora per ogni locale servito e si dimostri l’assenza di regime di pressione nella canna di espulsione.
- La cucina in nicchia per alloggi del tipo “monolocale” può essere ammessa purchè non dotata di apparecchi funzionanti a gas.
| Art. 70 - precauzioni igieniche |
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- Durante le demolizioni di edifici o di parte di essi si dovrà procedere a frequenti innaffiamenti e si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento e lo spandimento di polvere.
- I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee, interessate dalle demolizioni, dovranno essere preventivamente vuotate e disinfettate.
E’ vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a venti giorni.
- Non oltre il sopraddetto termine il proprietario o l’imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.
- Qualora detti materiali fossero impregnati di elementi sudici che li rendessero maleodoranti, dovranno essere sgomberati immediatamente.
| Art. 71 - Impianto elettrico |
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- Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni d’uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni CEI (Commissione Elettrotecnica Italiana).
- Tutti gli impianti elettrici devono essere progettati e costruiti tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente in cui sono installati e dovendo in particolare resistere alle azioni meccaniche o termiche alle quali possono essere sottoposti durante l’esercizio.
- Nelle autorimesse e nelle officine di riparazione di autoveicoli le diverse parti dell’impianto elettrico non devono essere esposte a urti da parte degli autoveicoli; pertanto tutti gli apparecchi di illuminazione ed i loro accessori devono essere installati ad altezza non inferiore a mt. 2.50, salvo il caso che siano incassati o protetti in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche.
Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 384/1978 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad una altezza massima di mt. 0.90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dall’art. 16 del citato D.M. 384/1978, relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche. Ogni impianto dovrà essere dotato di rete di terra e di protezione magnetotermica e differenziale, singolarmente e per ogni alloggio.
| CAPITOLO III° - IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA |
| Art. 72 - Coperture |
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- Gli edifici di nuova costruzione aventi altezza superiore a mt. 13.00 devono avere le strutture orizzontali e di copertura incombustibili.
- I solai e le coperture sopra autorimesse, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc. devono essere eseguiti in materiali incombustibili ed essere interiormente protetti in modo da assicurare una resistenza al fuoco di almeno due ore.
| Art. 73 - Pareti divisorie |
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- Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.
| Art. 74 - Scale ed ascensori |
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- La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o in materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani.
- Le pareti del vano corsa degli ascensori confinanti con locali di categoria A1 devono essere sempre in muratura piena, laterizia, o di calcestruzzo di cemento o di altro materiale riconosciuto idoneo.
- La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a mt. 1.10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni tre piani serviti, oltre ai primi due.
- Nei vani è vietata l’apertura di finestre per l’areazione dei locali contigui; potrà essere tollerata l’apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.
- Quando la scala non si prolunghi a servire anche il sottotetto, questo deve essere facilmente accessibile dal vano scala stesso o comunque da un locale di uso comune connesso con il vano scala. Se l’accesso avviene a mezzo di botola, questa deve avere dimensioni minime di mt. 0.60x0.80.
- L’impianto di ascensore dovrà essere previsto in tutti i fabbricati con quattro o più piani abitabili.
- Qualora il vano ascensore o di montacarichi fosse attiguo a camere da letto dovrà esserne separato tramite doppia parete con interposizione di coibente acustico.
- L’impianto ascensore in tutte le sue parti dovrà essere rispondente alle caratteristiche indicate nelle norme specifiche vigenti.
| Art. 75 - Canne fumarie – caratteristiche |
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- Le canne fumarie sia di tipo individuale che di tipo collettivo devono essere dimensionate in modo da garantire il loro buon funzionamento e devono essere costruite di materiale idoneo a resistere al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. La loro sezione minima non potrà essere inferiore a cm. 250.
- Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti tamponamento e chiusura.
- Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all’igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.
- Negli edifici di abitazione civile le canne fumarie non debbono essere di massima inserite nei muri perimetrali salvo che siano adottati particolari sistemi di isolamento verso l’esterno onde evitare il fenomeno di condensa del vapore d’acqua.
| Art. 76 - Installazione di bombole di gas liquefatti per uso domestico |
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- Negli edifici residenziali di nuova costruzione, in località non servite da gasdotto pubblico, devono essere previste, all’esterno degli stessi, nicchie o simili per l’alloggiamento delle bombole di gas liquefatto per usi domestici.
- Tali alloggiamenti debbono risultare comunicanti con l’interno dell’edificio solamente a mezzo di tubazione metallica di allacciamento munita di idoneo rubinetto e protetta, nell’attraversamento delle murature, da guaina metallica opportunamente sigillata all’interno e all’esterno a garanzia di perfetta tenuta.
- Gli allacciamenti di cui sopra debbono infine essere protetti verso l’esterno con portello metallico dotato di fori per l’areazione.
| Art. 77 - Rinvio a leggi particolari |
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- Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici e di distribuzione interna di gas per usi domestici, autorimesse, depositi di materiale infiammabile sono soggetti, oltre alla normativa del presente regolamento, anche a norme e prescrizioni tecniche degli enti allo scopo preposti
| TITOLO IV– ARREDO URBANO ED ELEMENTI ACCESSORI |
| CAPITOLO II° - ARREDO URBANO ED ELEMENTI ACCESSORI |
| Art. 78 - Decoro generale |
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- Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio , gli infissi, e applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni ed i cavi per energiaelettrica ed i cavi telefonici, gli apparecchidi illuminazione stradale, le antenne radio e tv, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.
- L’installazione di antenne ricetrasmittenti è ammessa qualora sia prodotta documentazione ministeriale autorizzante l’esercizio di stazione radio trasmittente.
| Art. 79 - Manutenzione delle facciate degli edifici |
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Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza nella manutenzione delle facciate d edifici o di manufatti visibili agli spazi pubblici, il Sindaco, su parere della commissione edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine.
- In caso di rifiuto o di inadempienza dell’interessato, il Sindaco può provvedere di autorità a spese del medesimo.
| Art. 80 - Stato di pericolosità derivante da beni immobili |
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- I proprietari di beni immobili hanno l’obbligo di mantenerli nelle migliori condizioni onde essi o loro parti non possano costituire pericolo per l’incolumità pubblica e per quella dei loro utenti.
- In caso di accertamento di presunto pericolo per la pubblica incolumità il Sindaco, a mezzo dell’Ufficio Tecnico Comunale preposto, provvede al collocamento di segnaletica e/o transennatura o recinzione atte ad indicare lo stato di presunto pericolo e, ove del caso, a delimitare lo spazio pubblicamente accessibile/o transitabile.
- Contemporaneamente provvede ad acquisire perizia tecnica sulla reale sussistenza e consistenza del pericolo nonché sulle eventuali misure da adottare a tutela della pubblica incolumità e quindi, in caso di conferma, di situazione di pericolosità, provvede nei modi di legge a notificare ordinanza con tangibile di urgenza alla ditta proprietaria per l’esecuzione delle opere necessarie a garantire l’incolumità pubblica ed a conseguire quindi la rimozione della segnaletica e/o recinzioni poste in atto d’ufficio come primo intervento d’emergenza.
- In caso di inottemperanza il Sindaco, oltre che per le procedure di legge nei confronti dell’inadempiente, provvede per l’esecuzione d’ufficio, a mezzo di personale comunale e/o di ditte private sotto la direzione di tecnico qualificato, delle opere necessarie a tutelare la pubblica incolumità ponendo a caricodell’inadempiente tutte le relative spese per mezzi, prestazione, materiali, consulenza ed assistenze tecniche.
- Il Sindaco ha compito di intervenire anche nei casi di pericolosità che, pur non coinvolgendo la pubblica incolumità, possono per la loro gravità costituire incombente ed imminente pericolo per le persone che occupano o frequentano l’immobile.
- In questi casi il Sindaco, accertato quanto sopra a mezzo di perizia tecnica, dichiara l’inabitabilità o inagibilità temporanea dell’immobile o di parte di esso ed ordina l’evacuazione degli occupanti senza che ciò sollevi il proprietario dagli obblighi di legge verso gli affittuari nel caso di immobile in locazione.
- Anche in questi casi le spese per accertamenti tecnici saranno poste a carico della ditta proprietaria dell’immobile.
- Nei casi in cui, gli utenti di immobili, rilevassero negli immobili stessi elementi che aloro ponderato giudizio potessero indurre a sospetto sulla stabilità di strutture o comunque denotati stato di possibile pericolo, ne faranno opportuna segnalazione alla ditta proprietaria dell’immobile, e per conoscenza al Sindaco, mediante lettera raccomandata.
- Entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione la ditta proprietaria farà eseguire gli accertamenti tecnici del caso dando notizia, a mezzo lettera raccomandata, del relativo esito nonché dei provvedimenti che intende adottare e dei tempi di esecuzione producendo copia della perizia tecnica, all’affittuario e per conoscenza al Sindaco.
- In caso di inadempienza della ditta proprietaria il Sindaco provvederà d’ufficio a far eseguire glia accertamenti tecnici del caso ponendo le relative spese a carico della ditta inadempienteadottando gli ulteriori provvedimenti più sopra riportati qualora fosse accertato un reale incombente ed imminente pericolo per le persone occupanti l’immobile o parte di esso.
| Art. 81 - Tabelle stradali e numeri civici – segnaletica |
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- Le tabelleper la toponomastica stradale per la segnaletica necessaria alla viabilità ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.
- I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
| Art. 82 - Indicatori ed apparecchi relativi a servizi pubblici |
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- Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare previo accordo con gli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi a servizi pubblici.
- I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
| Art.83 - Vetrine – insegne – tende – esposizione di merci su spazi pubblici |
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- Le vetrine dei negozi, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente.
- Le insegne a bandiera non debbono avere una sporgenza sullo spazio pubblico superiore alla larghezza del marciapiede sottostante e comunque non superiore a mt.1,20 e la loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a mt.4,00 se il suolo sottostante è costituito da marciapiede rialzato, se il marciapiede non è rialzato l’altezza minima deve essere di metri 4,50. E’ fatto divieto all’installazione di insegne permanenti luminose la cui luminosità sia lampeggiante o intermittente.
- Tende parasole mobili in corrispondenza di vetrine possono essere autorizzate sentito il parere della Commissione Edilizia purchè la lorosporgenza massima sullo spazio pubblico non superala larghezza del marciapiede e la loro altezza minima dal marciapiede pubblico non sia inferiore a mt.2,25.
- Non è ammessa l’occupazione di marciapiedi pubblici o spazi pubblici con esposizione, anche se temporanea di merci o altro se non dietro specifica concessione a titolo precario da parte del Comune.
| Art. 84 - Recinzioni permanenti – provvisorie – cieche – punte |
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- Le recinzioni eseguite mediante l’infissione diretta nel terreno, senza ancoraggio o basamento in calcestruzzo, di paletti in legno o metallo supportanti reti metalliche sono da considerarsi opere precarie, a carattere di provvisorietà, e non sono quindi soggette a specifica autorizzazione comunale.
- Nelle zone abitate sono vietate recinzioni che presentino alle loro sommità punte od elementi comunque pericolosi, come pure sono vietate le recinzioni provvisorie e permanenti in cui si faccia uso di filo spinato.
- Le recinzioni permanenti non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.
- Le recinzioni permanenti tra proprietà private, qualora siano realizzate totalmente in muratura, o comunque chiuse (cieche), non possono avere altezza superiore a mt. 2.50 se ricadenti in zona agricola o produttiva e a mt. 1.60 se ricadenti in zona residenziale.
- In caso di dislivello tra le proprietà l’altezza deve essere misurata sulla linea di confine del piano a livello maggiore.
- Le recinzioni totalmente in muratura o comunque chiuse, fronteggianti spazi pubblici possono essere autorizzate soltanto in zona industriale e nel Centro Antico, qualora, in quest’ultimo caso si riproponga così una continuità storico ambientale con il tessuto edilizio preesistente.
| Art. 85 - Uscita dalle autorimesse e rampe |
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- Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema ecc.) e le uscite di autorimesse, deve intercorrere una distanza minima di almeno 10 mt., misurata fra gli stipiti più vicini.
- In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.
- Se l’uscita dell’autorimessa è costituita da una rampa, fra l’inizio della livelletta inclinata ed il limite dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno mt. 3.00 di lunghezza.
| Art. 86 - Elementi aggettanti |
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- Nessun aggetto superiore a cm. 10 può essere ammesso sotto la quota di ml. 3.50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio anche per parti mobili ed infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l’esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.
- Balconi e pensiline aventi superficie superiore a mq. 2.00 sono consentiti solo al di sopra dell’altezza effettiva di mt. 4.00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre mt. 1.20 e purchè non superino la larghezza del marciapiede rialzato.
Nel caso di marciapiede non rialzato l’altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti è di mt. 4.50.
- Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell’intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi delle facciate e delle coperture stesse.
- Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convogliano le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.
- Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzati in materiale indeformabile almeno per un’altezza di mt. 2.00.
| Art. 88 - Marciapiedi e porticati |
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- I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale e dovranno inoltre essere dotati di impianto di illuminazione da realizzarsi secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
E’ prescritta l’adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilizie, altane, ballatoi, terrazze ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici posti ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm. 50.
| Art. 89 - Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi ed urbani |
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- I fabbricati nuovi, ampliati o modificati, devono disporre di un locale o di manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- Detto locale o manufatto deve essere al piano terra o seminterrato e, indifferentemente che sia ricavato nel fabbricato o all’esterno del medesimo, deve avere accesso e areazione direttamente dall’esterno e ubicato ad una distanza dall’accesso dalla pubblica strada non maggiore di mt. 50. Il locale deve essere dotato di canne d’areazione e piastrellatura fino a mt. 1.00 di altezza.
| Art. 90 - Cassette per corrispondenza |
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- Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici artigianali ed industriali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte a raccogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.
| Art. 91 - Nicchi e spazi per i contatori del gas |
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- Tutti i complessi abitativi e non che utilizzano il gas metano, sono tenuti a dotarsi di appositi vani all’interno dei quali andranno localizzati i contatori in modo tale da essere in qualsiasi momento ispezionabili dai relativi addetti. Per le abitazioni unifamiliari i contatori potranno essere inseriti in apposite nicchie ricavate nei muri di recinzione.
| Art. 92 - Aree verdi e parchi di proprietà privata |
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- Le aree verdi visibili da spazi pubblici in zone abitate, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale di proprietà privata devono essere conservati, curati e mantenuti con l’obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento fino all’eventuale trasformazione che avvenga nei casi contemplati dal P.R.G. Vigente.
| Art. 93 - Depositi di materiale |
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- I depositi di materiale, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone abitate.
Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentita la Commissione Edilizia, l’Ufficiale Sanitario e gli organi tecnici comunali, non costituiscano bruttura o pericolo per l’igiene pubblica e del suolo, o per l’incolumità pubblica e privata.
| Art. 94 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari, eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici |
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- Edifici scolastici, asili nido, alberghi, edifici collettivi, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati ad uso artigianale, industriale e commerciale, autorimesse pubbliche, magazzini e depositi di merci, farmacie, magazzini di prodotti farmaceutici, impianti sportivi, piscine pubbliche ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.
- A norma della legge del 30.03.1971 nr. 118 (art. 27) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 384 del 27.04.1978 gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale di nuova costruzione devono corrispondere alle prescrizioni dettate nel regolamento sopracitato al fine di facilitare la vita di relazione dei mutilati ed invalidi civili.
- Gli enti pubblici aventi carattere collettivo e sociale esistenti devono adeguarsi alle citate prescrizioni in occasione di loro ristrutturazione; a quelli non oggetto di ristrutturazionedovranno essere apportate le possibili varianti in conformità a quanto sopra.
- Gli edifici e strutture pubbliche collettive e sociali costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono recare, in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità conforme al modello di cui all’allegato A del Regolamento approvato con D.P.R. nr. 384 del 27.04.1978. sopracitato.
| Art. 95 - Locali per allevamento e ricovero animali |
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- I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati in conformità al Testo Unico sulle Leggi Sanitarie, alle previsioni del Piano Regolatore Generale e sottostanno, oltre che alle norme del presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative alle disposizioni che il Medico di Salute Pubblica ritenesse di impartire a tutela dell’igiene.
- Stalle e concimaie dovranno comunque distare non meno di mt. 25.00 da edifici residenziali.
| Art. 96 - Impianti per lavorazioni insalubri |
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- Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni di cui al Citato Testo Unico ed alle previsioni del Piano Regolatore Generale e sottostanno oltre alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative e alle disposizioni che il Medico di Salute Pubblica ritenesse di impartire a tutela dell’igiene.
| TITOLO V– LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO |
| CAPITOLO I – APPROVAZIONE SEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA |
- Le norme di cui al presente capitolo disciplinano i contenuti e gli aspetti procedurali di approvazione degli strumenti Urbanistici attuativi dello strumento Urbanistico Vigente.
- L’entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici generali che introducono nuove norme in materia, comporta la decadenza delle presenti disposizioni limitatamente alle parti che contrastano con i nuovi contenuti regolamentari.
| Art. 98 - Domanda di lottizzazione ed autorizzazione comunale a lottizzare |
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- Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all’ufficio tecnico comunale apposita domanda in carta da bollo diretta al Sindaco che lo autorizzi alla redazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata ai sensi dell’art. 25 della Legge nr. 47 del 07.12.1978.
- Qualora l’area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, una dichiarazione che contenga il loro consenso alla lottizzazione e il loro impegno a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.
- Il Consiglio Comunale preso atto degli strumenti Urbanistici Vigenti e del Programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G., autorizza il richiedente a predisporre il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata.
- Con le medesime procedure il Consiglio Comunale può invitare i proprietari non richiedenti a presentare entro congruo termine, il progetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata.
- Se a questo invito non segue un riscontro positivo il Consiglio Comunale procede all’adozione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 47/78 e successive modifiche ed integrazioni.
| Art. 99 - Elementi costitutivi dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, Privata e dei Piani di recupero di Iniziativa Pubblica e Privata |
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- I Piani particolareggiati pubblici e privati e i piani di recupero pubblici e privati devono contenere i seguenti elementi:
- a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto agli artt. 31 e 32 della Legge Regionale nr. 47 del 1978 sia l’indicazione dell’entità dell’intervento dimensionato in superficie territoriale, sia la superficie utile edificabile relativamente a tutte le destinazioni d’uso previste nonchè al numero degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standards urbanistici e delle aree pubbliche o di uso pubblico;
- b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
- c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2000 nonchè elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- d) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zone, prima e dopo l’intervento, con l’individuazione di un apposito caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
- e)stato di fatto contenente fra l’altro:
- rilievo del verde esistente con l’indicazione delle essenze legnose;
- costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
- elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù;
- viabilità e toponomastica;
- altri eventuali vincoli;
- f) documentazione fotografica del terreno con l’indicazione dei relativi punti di vista;
- g) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000 indicante numerazione dei lotti, strade, piazze, debitamente quotate spazi di verde attrezzate (pubblico, condominiale, privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici per sosta e parcheggio;
- h) sezioni e profili in scala 1:500 con l’indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d’uso limitatamente ai piani riferiti alla residenza;
- i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica con relativa previsione di spesa;
- l)progetto di massima dell’impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
- m) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano;
- n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per lesistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano;
- 0) relazione geologica e geotecnica del terreno;
- p) dichiarazione del Sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno:
- all’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della Legge 29 giugno 1939 nr. 1497;
- ll’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico – forestale;
- all’interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale;
- in area soggetta a consolidamento dell’abitato;
- in area dichiarata sismica.
- Per i piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi sono richiesti esclusivamente gli elementi di cui all’art. 4 della Legge 18 aprile 1962 nr. 167 e all’art. 27 quarto comma della legge 22 ottobre 1971 nr. 865,
- I piani particolareggiati di iniziativa pubblica ed i piani di recupero di iniziativa pubblica possono limitarsi agli elementi di cui alla lettera a), b), c), d), g), h), m), n), o) del presente articolo oltre a quelli stabiliti dalla legislazione statale.
| Art. 100 - Approvazione dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata |
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- I Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi, nelle aree specificatamente indicate nelle planimetrie di P.R.G.
- Entro il termine stabilito dal Comune all’atto dell’invito o autorizzazione, di cui al precedente art. 89, i proprietari dovranno predisporre il prgetto del Piano nonchè lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di cui all’art. 99 delle presenti norme.
- Nel caso in cui il P.P.A. preveda la realizzazione di aree che facciano parte di un comparto urbanistico più vasto da sottoporre secondo le tavole di P.R.G. ad intervento unitario, al progetto di piano particolareggiato andrà allegata una o più planimetrie che prevedano la sistemazione urbanistica delle infrastrutture ed ogni altra elaborazione tecnica che concorra al chiarimento del rapporto tra lo stralcio di attuazione e l’intero comparto urbanistico.
In questo caso gli obblighi di convenzione saranno comunque limitati alla proporzione di piano inserita in P.P.A.
- Il Piano, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del Comune, ove chiunque potrà prenderne visione, ed è altresì inviato, se esistente, al Consiglio Circoscrizionale il cui territorio è interessato dal Piano stesso.
- Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre 30 giorni dal compiuto deposito; i proprietari direttamente interessati possono presentare, nello stesso termine opposizioni al piano stesso.
- Il Consiglio Circoscrizionale se esistente esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del piano, decorso tale termine il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, procede ai successivi adempimenti.
- Il Piano diviene efficace dopo che la delibera di apporvazione, con la quale il Consiglio Comunale decide anche sulle osservazioni e sulle opposizioni, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 59 della L. 62/53 e sia stata stipulata con i proprietari o gli aventi titolo la convenzione di cui all’art. 36 e assolte le formalità della sua registrazione e trascrizione.
- Se entro i termini stabiliti, i proprietari non provvedono a presentare il Piano, il Comune può procedere, all’interno di detti perimetri, attraverso il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica.>
| Art. 101 - Presentazione ed approvazione dei Piani di Recupero di Iniziativa Privata |
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- I proprietari di immobili e di aree, compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti della rendita catastale degli immobili interessati, possono presentare proposte di Piani di recupero.
- La proposta di piano è adottata, con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente allo schema di convenzione, da stipularsi con il Comune, i cui al successivo art.102.
- Il Piano, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune, ove chiunque potrà prenderne visione, è altresì inviato al Consiglio Circoscrizionale il cui territorio è interessato al Piano stesso. Tale deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale.
- Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre 30 giorni dal compiuto deposito; i proprietari direttamente interessati possono presentare, nello stesso termine, le opposizioni del piano stesso.
- Il Consiglio Circoscrizionale, se esente, esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del Piano, decorso tale termine il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, procede ai successivi adempimenti.
- Il piano diviene efficace dopo che la delibera di approvazione, con la quale il Consiglio Comunale decide anche sulle osservazioni e sulle opposizioni, abbia riportato il visto di leggittimità di cui all’art.59 della L.N. 62/53.
- Laconvenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale relativa ai P.U.E. di iniziativa privata deve prevedere:
- la cessione gratuita entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione di cui al successivo art.103;
- il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo per il loro trasferimento al Comune;
- gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
- i tempi di realizzazione delle fasi di intervento e le modalità tecniche e funzionali all’autonomia delle fasi stesse;
- i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione;
- le sanzioni convenzionali a carico dei concessionari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché per l’inosservanza delle destinazioni d’uso fissate dal Piano.
- L’Amministrazione comunale è tenuta a dotarsi, tramite apposita deliberazione comunale, di uno schema di convenzione urbanistica tipo alla quale dovranno attenersi tutti gli strumenti Urbanistici esecutivi di iniziativa privata.
- L’autorizzazione per le lottizzazioni ha la validità massima di dieci anni.
- Può convertirsi tra le parti anche n termine più breve che deve essere riportato nell’apposita convenzione.
- L’urbanizzazione e l’utilizzo edilizio delle aree possono essere disciplinati dall’eventuale Programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G. vigente.
| Art. 104 - Opere di urbanizzazione, progetti relativi – Esecuzione, controlli |
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- I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l’allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati così come previsto dall’art.98 del presente Regolamento.
- Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e dell’ultimazione dei medesimi.
| Art. 105 - Svincolo della cauzione a garanzia della regolare esecuzione – collaudo |
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- Lo svincolo della cauzione avverrà su autorizzazione del sindaco solo dopo il favorevole collaudo di tutte le opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura dell’Amministrazione Comunale e a spesa della ditta titolare del piano particolareggiato di iniziativa privata entro e non oltre sei mesi dalla data accertata di fine dei lavori.
| Art. 106 - Concessioni edilizie nei Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata |
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- Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizia per l’edificazione nell’ambito del piano di intervento di iniziativa privata, si seguono le norme del capitolo I e II del presente Regolamento.
| TITOLO VI– DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
| CAPITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI |
| Art. 107 - Inosservanza del Regolamento Edilizio – Sanzioni |
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- Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento Edilizio vengono elevate ai termini degli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n°383. L’inosservanza alle norme igienico-sanitarie sono punibili con le penalità stabilite dall’art.344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n°1265.
| Art. 108 - Opere già autorizzate |
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- Le norme del presente regolamento non sono applicabili per le opere già precedentemente autorizzate purchè siano eseguite e completate entro i termini di validità delle relative concesioni edilizie tenuto conto di eventuali proroghe accordate.
| Art. 109 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio |
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- Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione e dopo la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e sostituisce ed abroga la precedente regolamentazione comunale in materia.
| CAPITOLO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
| Art. 110 - Depositi di materiale in zone abitate |
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- I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa in zone abitate e nelle fasce della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 2(due) anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
- Le canne fumarie che lasciano evidenti tracce di condensa infiltrata nelle strutture esterne degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari o soppresse entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, provvedendo nel contempo per le opere di rifacimento o riparazione dei parametri esterni a tutela del decoro.
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