Regolamento
per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)*


Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 8/4/1995

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 13/11/02
che ha abrogato il Titolo II per effetto dell’introduzione
del canone installazione dei mezzi pubblicitari.


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TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.1 - Oggetto del Regolamento
Art.2 - Ambito di applicazione
Art.3 - Classificazione del Comune
Art.4 - Tariffe
Art.5 - Aumento stagionale
Art.6 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari
Art.7 - Funzionario responsabile
Art.8 - Forme di gestione del servizio

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÁ (SOPPRESSO)

Art.9 - Presupposto dell’imposta
Art.10 - Soggetto passivo
Art.11 - Modalità di applicazione dell’imposta
Art.12 - Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte
Art.13 - Pubblicità luminosa e illuminata
Art.14 - Dichiarazione d’imposta
Art.15 - Pagamento dell’imposta
Art.16 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
Art.17 - Rettifica e accertamento d’ufficio
Art.18 - Procedura coattiva
Art.19 - Rimborsi
Art.20 - Contenzioso
Art.21 - Pubblicità ordinaria - Tariffe
Art.22 - Pubblicità con veicoli - Tariffe
Art.23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe
Art.24 - Pubblicità varia - Tariffe
Art.25 - Riduzioni d’imposta
Art.26 - Esenzioni dall’imposta

TITOLO III - AFFISSIONI

Art.27 - Servizio delle pubbliche affissioni
Art.28 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe
Art.29 - Riduzione del diritto
Art.30 - Esenzioni del diritto
Art.31 - Modalità per le pubbliche affissioni
Art.32 - Affissioni urgenti, festive e notturne
Art.33 - Contenzioso e procedimento esecutivo

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art.34 - Sanzioni tributarie
Art.35 - Interessi
Art.36 - Sanzioni amministrative

 TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art.37 - Oggetto
Art.38 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia e quantità
Art.39 - Richiesta di autorizzazione
Art.40 - Rilascio dell’autorizzazione
Art.41 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
Art.42 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori
Art.43 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni
Art.44 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni
Art.45 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.46 - Norme finali
Art.47 - Norme transitorie

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento *(artt. 1-37)

Il presente regolamento disciplina nell’ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - Ambito di applicazione *(art. 1)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un’imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - Classificazione del Comune *(art. 2)

Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n. 6797 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - Tariffe *(art. 3.5)

Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Aumento stagionale 1 *(art. 3.6)

L’aumento stagionale non trova applicazione poiché questo Comune non possiede i requisiti previsti per legge.

1 - Solo per i Comuni ove sono accertati rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività

Art. 6 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari *(art. 3.3)

A - TIPOLOGIA

L’indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l’installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 2.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

  • MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA’ ESTERNA
  • MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI*(Art. 18.3)

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 16.36 per ogni mille abitanti 3 talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 6.797 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 111,20

2 vedere Titolo V del presente Regolamento
3 minimo mq 12 negli altri Comuni

Art. 7 - Funzionario responsabile *(art. 11 )

La funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all’uopo designato.
Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 8 - - Forme di gestione del servizio

*(art. 25.1.2.3)

Il servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all’articolo 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell’Albo nazionale dei concessionari previsto dall’articolo 32 del D. L.vo 507/1993.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Abrogato con delibera Consiglio Comunale n.36 in data 13/11/2002 con la quale è stato istituito il canone installazione mezzi pubblicitari con decorrenza 1/1/2003 in sostituzione dell’imposta di pubblicità.


TITOLO III – AFFISSIONI
Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni *(Art. 18.1)

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 4

4 Vedere Titolo V del presente Regolamento

Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

*(art. 19.1. 2.3.4.5.6.7)

  1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
  2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente: VEDASI TABELLA TARIFFE DELIBERATE PER L'ANNO IN CORSO
    per i primi 10 giorni .............................................................................................L.2.000
    per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz............................................................L. 600
  3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
  4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
  5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
  6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.
Art. 29 - Riduzione del diritto *(art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

  1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
  2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
  4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  5. per gli annunci mortuari.
Art. 30 - Esenzioni del diritto *(art. 21)
 
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  2. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  3. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  4. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali,amministrative;
  6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni *(art. 22. 2.3.4.5.6.7.8.10)
  1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
  2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell’ente nell’interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l’indicazione della data di inizio, l’oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
  3. La durata dell’affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
  4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
  5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5,il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
  7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
  8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
  9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
Art. 32 - Affissioni urgenti, festive e notturne *(art. 22.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, del D.L.vo 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 33 - Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI
Art. 34 - Sanzioni tributarie *(art. 23)
  1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica,oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
  2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
  3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta oil pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Art. 35 - Interessi *(art. 23)

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto,a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 36 - Sanzioni amministrative *(art. 24)
  1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentare riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II,del capo I, della legge24 novembre 1981,n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
  2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio , addebitando ai responsabili le spese sostenute.
  3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.
  4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
  5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento e dal miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993.
TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
Art. 37 - Oggetto

*(art. 3.3) 

  1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonchè le modalità per l’installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.
Art. 38 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia e quantità
  1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall’art. 23, nonchè le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
  2. Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l’Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
    Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
  3. La quantità degli impianti pubblicitari, esclusi quelli riservati alle Pubbliche Affissioni, è da intendersi nella misura minima, quella esistente all’1.1.1994.
    La stessa potrà essere estesa, potrà essere estesa, purché trovi compatibilità con esigenze di salvaguardia dell’arredo urbano e del mantenimento all’uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un’apposita indagine effettuata dall’ufficio tecnico comunale
  4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un’altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale
Art. 39 - Richiesta di autorizzazione
  1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.
  2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
    1. l’indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonchè le generalità e l’indirizzo del rappresentante legale;
    2. un elaborato tecnico in scala con l’ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l’impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell’impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico.
    3. la descrizione tecnica dell’impianto o del tipo di cartello o insegna con l’indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario
    4. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all’ambiente circostante
  3. Qualora si intenda installare l’impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l’apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l’applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
  4. Qualora si intenda installare l’impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell’ottenimento o del possesso della disponibilità dell’area o del fabbricato interessato.
Art. 40 - Rilascio dell’autorizzazione
  1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l’autorizzazione all’installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
  2. L’ufficio tecnico sottoporrà all’esame della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.
  3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
  4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell’imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonchè di eventuali canoni di concessione.
  5. L’autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
    Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
    In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l’autorizzazione si intende revocata senza che l’utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
  6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l’autorizzazione si intende revocata.
    Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all’art. 39.
  7. L’autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all’articolo 14 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell’assolvimento tributario di cui al Titolo II.
  8. L’esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l’obbligo dell’assolvimento tributario di cui al punto 7.
Art. 41 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
  1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all’installazione sono abusivi.
    Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell’autorizzazione ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.
  2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonchè la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
  3. Nell’ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l’esecuzione d’ufficio, addebitando all’utente le spese relative.
  4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all’utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o de affissione.
  5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell’utente all’ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonchè del tributo evaso.
    Nella stessa ordinanza viene stabilito un temine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.
  6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l’ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
    Qualora l’ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
  7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni.
Art. 42 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

E’ consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, così come modificato al D.L.vo 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:

  1. la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
  2. è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
  3. l’intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.
Art. 43 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni
  1. Oggetto
    Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

  2. Caratteristiche e tipologia degli impianti
    1. gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell’art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
    2. a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

      -TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

      • verticali
        cm 70x100, 100x140, 140x200
      • orizzontali
        cm 100x70, 140x100, 200x140

      - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all’impianto.
      La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l’altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

      • tabelle verticali
        cm 70x100, 100x140, 140x200
      • tabelle orizzontali
        cm 100x70, 140x100, 200x140

      -IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)
      Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.
      La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.
      Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all’occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

  3. Quantità degli impianti
    1. la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 6 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
      Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.
      • IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE
        Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all’art. 6/b;
      • IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA
        Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all’ affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all’art. 6/b;
      • IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI
        Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all’art. 6/b;
    2. MPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
      In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l’attribuzione a privati per l’installazione di impianti pubblicitari per l’affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall’art. 18 comma 3 del D.L.vo507/1993.
  4. Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento
    vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
    con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 6, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d’uso.
    Ove del caso disporrà, sentito l’organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.
Art. 44 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni
  1. La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
    Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.
    E’ possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.
    In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.
  2. L’eventuale concessionario del servizio, nell’ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d’oneri e per motivate esigenze del servizio.
  3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.
Art. 45 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Ai sensi dell’articolo 3, del D.L.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l’effettuazione di affissioni dirette.
La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissato nel 20% della minima superficie prevista dall’art. 18, comma 3, del citato D.L.vo 507. 5

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 43, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.
Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 39 e seguenti del presente Regolamento.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d’oneri che preveda la durata della concessione, l’ammontare del deposito cauzionale, l’obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonchè tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.
Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

5 Superficie mq 12 per ogni 1.000 abitanti

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 46 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 47 - Norme transitorie

Fino a quando non risulterà operativo un nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti.