Regolamento COSAP
(Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13/11/2002
pubblicato in data 16/11/2002
modificato con successiva deliberazione Consiglio Comunale
n. 29 del 30/07/2003
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 30 del 26/04/2007



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Definizioni
ARTICOLO 2 - Ambito e finalità del Regolamento
ARTICOLO 3 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

ARTICOLO 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
ARTICOLO 5 - Occupazioni abusive
ARTICOLO 6 - Occupazioni d’urgenza

TITOLO III - ISTITUZIONI E DISCIPLINA DEL CANONE

ARTICOLO 7 - Oggetto del canone
ARTICOLO 8 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
ARTICOLO 9 - Criteri di determinazione del canone
ARTICOLO 10 - Classificazione delle strade
ARTICOLO 11 - Commisurazione dell’area occupata e applicazione del canone
ARTICOLO 12 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

TITOLO IV - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELL’ATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 13 - Disposizioni generali in materia di procedimento
ARTICOLO 14 - Richiesta di occupazione
ARTICOLO 15 - Ufficio comunale competente
ARTICOLO 16 - Rilascio della concessione
ARTICOLO 17 - Titolarità della concessione
ARTICOLO 18 - Cauzione
ARTICOLO 19 - Obblighi del concessionario
ARTICOLO 20 - Revoca, sospensione e modifica della concessione
ARTICOLO 21 - Rinuncia della concessione
ARTICOLO 22 - Decadenza ed estinzione della concessione
ARTICOLO 23 - Rinnovo e proroga della concessione
ARTICOLO 24 - Commercio su aree pubbliche
ARTICOLO 25 - Anagrafe delle concessioni
ARTICOLO 26 - Limite delle occupazioni

TITOLO V - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO 27 - Agevolazioni
ARTICOLO 28 - Esenzioni

TITOLO VI - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, RISCOSSIONI, SANZIONI E CONTENZIOSO

ARTICOLO 29 - Accertamento
ARTICOLO 30 - Versamento per occupazioni permanenti
ARTICOLO 31 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
ARTICOLO 32 - Attività di controllo e riscossione coattiva
ARTICOLO 33 - Contenzioso
ARTICOLO 34 - Rimborsi
ARTICOLO 35 - Sanzioni
ARTICOLO 36 - Pubblicità del regolamento e diritto d’interpello

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 37 - Disposizioni finali
ARTICOLO 38 - Entrata in vigore

Allegato A Classificazione delle strade, aree e spazi

Allegato B Coefficienti per la determinazione del canone



ART. 1
Definizioni

INDICE

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    - per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    - per “oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi” gli importi dovuti all’Ente proprietario della Strada previsti dall’articolo 228, comma 5, del Codice della Strada e dall’articolo 405 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
    - per “concessione” o “autorizzazione”, il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali, mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su benefici pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell’Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;
    - in caso di mercati e fiere è consentita l’occupazione mediante l’operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
    - per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività o alla loro destinazione;
    - per “Regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
    - per “area pubblica”, “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati) , nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio con esclusione dei relativi spazi soprastanti e sottostanti.

ART. 2
Ambito e finalità del Regolamento

INDICE

  1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza dell’atto di concessione per le occupazioni medesime.
    Sono disciplinate altresì i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esclusioni, i rimborsi e le sanzioni.
  2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.

ART. 3
Il Funzionario Responsabile

INDICE

  1. E’ Funzionario Responsabile della gestione del canone il Responsabile di Servizio Entrate designato in tal senso.
  2. 2. Al Funzionario Responsabile sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
  3. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, nonchè sanzionatoria; sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.
  4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per l’utenza e non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione.
TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
ART. 4
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

INDICE

  1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche come definite all’art.1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

  2. Le occupazioni possono riguardare spazi ed aree pubbliche come definite all’art. 1 e possono essere permanenti o temporanee:

    • sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.
    Le occupazioni permanenti a loro volta possono essere :
    - “pluriennali”, quelle di durata indefinita o, comunque, che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.) ;
    - “annuali”, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione;

    • sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti (relative cioè a periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono).


  3. Ai fini dell’applicazione del canone :
    - sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
    - sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dall’atto di autorizzazione, è inferiore all’anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.

ART. 5
Occupazioni abusive

INDICE

  1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 20 e 22 del presente Regolamento.
  2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell’atto di concessione.
  3. In caso di occupazione abusiva :
    a) ove l’occupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
    b) ove l’occupazione non possa essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine di 30 giorni per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d’ufficio, addebitando agli occupanti abusive le relative spese.
  4. Le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle regolarmente concesse salvo pagamento delle sanzioni.
  5. L’indennità dovuta è pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
  6. Per l’occupazione abusiva il pagamento dell’indennità, della sanzione amministrativa ed interessi deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.
  7. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell’occupazione.
ART. 6
Occupazioni d’urgenza

INDICE

  1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione all’Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
  2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 32 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l’obbligo dell’immediato sgombero dell’area illegittimamente occupata.

TITOLO III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
ART. 7
Oggetto del canone

INDICE

  1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nelle aree destinate a mercati, nelle aree verdi e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune.
  2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture, gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
  3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

ART. 8
Soggetti tenuti al pagamento del canone

INDICE

  1. E’ obbligato al pagamento del canone, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
  2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

ART. 9
Criteri di determinazione del canone

INDICE

  1. La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 63, comma 2, del Decreto Legislativo15.12.1997n. 446 e dei seguenti elementi:
    a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
    b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
    c) durata dell’occupazione;
    d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata dal concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa.
  2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, anche in base al tasso d’inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato, con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di cui al co. 1, con validità dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio.
    In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
    In caso di mancanza dell’atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.
  3. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
  4. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell’anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.

ART. 10
Classificazione delle strade

INDICE

  1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità traffico pedonale e veicolare.
  2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
  3. Nel caso in cui l’occupazione ricada su area verde, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
  4. La classificazione di cui al comma 1 è contenuta nell’allegato A del presente Regolamento di cui costituisce parte integrante.
  5. La classificazione predetta potrà essere all’occorrenza rivista e aggiornata con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 11
Commisurazione dell’area occupata e applicazione del canone

INDICE

  1. 1. Il canone è determinato con riferimento alla misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
    In particolare, la superficie dell’area occupata con strutture e simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l’area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
    Analogamente lo spazio di cui si richiede l’occupazione deve essere quello sottratto all’uso pubblico, indipendentemente dall’occupazione effettiva.
    Pertanto, ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata da parte dello stesso titolare.
  2. 2. Non sono soggette al canone le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato di superficie.
  3. 3. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
  4. 4. La determinazione dello spazio di occupazione totalmente sottratto all’uso pubblico mediante delimitazione con transenne, palizzate o simili ovvero sottratto al predetto uso esclusivamente nelle parti occupate da tralicci, tavoli, palchi, sedie, tende o simili avverrà conteggiando, nel primo caso, lo spazio delimitato dalle transenne o palizzate, nel secondo caso, solamente quello occupato dai beni mobili anzidetti.

ART. 12
Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

INDICE

  1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate a canone, in modo forfettario, come di seguito indicato:
    - per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari ad euro 0,836 per utenza, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
    - L’ammontare complessivo, in ogni caso, del canone annuo dovuto al Comune, non può essere inferiore ad euro 516,46. La medesima misura del canone annuo, pari ad euro 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
  2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
  3. Il canone è versato in un’unica soluzione con le modalità ed i termini di cui all’art. 30 del presente Regolamento.

TITOLO IV
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELL’ATTO DI CONCESSIONE
ART. 13
Disposizioni generali in materia di procedimento

INDICE

  1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune di Podenzano e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
  2. Qualora il procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico comporti più fasi/attività gestite da differenti uffici, questi dovranno funzionalmente coordinarsi tra loro e con il Funzionario Responsabile.

ART. 14
Richiesta di occupazione

INDICE

  1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 4, deve presentare all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, che ne rilascia ricevuta, apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
  2. La domanda, redatta in bollo, salvo esenzioni di legge, debitamente sottoscritta dal richiedente in persona o legale rappresentante, deve indicare :
    - nel caso il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
    - nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A. , nonché le generalità del legale rappresentante;
    - l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ;
    - l’entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
    - l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
    - la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
    - l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
    - la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
  3. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, e da una planimetria dell’area interessata.
    Qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di esserne in possesso ovvero auto certificarlo.
  4. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata :
    - per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione stessa;
    - per le occupazioni temporanee: almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l’inizio dell’occupazione.
  5. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli uffici interessati.
  6. La domanda dev’essere inoltrata anche se l’occupazione non è soggetta a canone.
  7. Le domande atte ad occupazione di suolo pubblico ricadente su strada statale o provinciale, devono essere corredate del previsto Nullo Osta rilasciato dall’Ente proprietario.
  8. Durante la fase istruttoria della domanda si tiene particolarmente conto della circolazione stradale, dell’igiene, della sicurezza pubblica e dell’estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade private di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi ), con l’osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant’altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali.
    Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura, la concessione può prescrivere l’adozione e l’uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come tende, ombrelloni ecc.) od imporre l’adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

ART. 15
Ufficio comunale competente

INDICE

  1. La richiesta di occupazione assunta a Protocollo Generale del Comune, è assegnata all’Ufficio comunale competente.
  2. Il Responsabile dell’ufficio comunale competente esamina le richieste di occupazione ed intraprende la procedura istruttoria.
    L’Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell’Amministrazione.
    Provvede inoltre ad acquisire i pareri degli altri Uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile nel termine di 8 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
  3. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, ovvero priva della necessaria documentazione, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza ed un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o alla integrazione. In questi casi il termine iniziale avrà decorrenza dalla data di ricezione della domanda regolarizzata o completata della necessaria documentazione.
  4. Sono rigettate le domande di occupazioni di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
  5. Il Responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rilasciando la concessione o il diniego della stessa, dandone comunicazione altresì al Funzionario Responsabile della gestione del canone.

ART. 16
Rilascio della concessione

INDICE

  1. In base ai risultati dell’istruttoria il competente Ufficio rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
  2. L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione e la utilizzazione dell’area pubblica e deve contenere :
    - gli elementi identificativi della concessione ;
    - le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
    - la durata della concessione e la frequenza dell’occupazione;
    - il criterio di determinazione e l’ammontare del canone di concessione, se dovuto;
    - l’obbligo di osservare quanto stabilito dall’art. 19 .
  3. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
    • marca da bollo ;
    • eventuali spese di sopralluogo o di registrazione ;
    • deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora :
    - l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
    - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
  4. In ogni caso il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico, salvo quanto disposto dall’art.6 (occupazioni d’urgenza ).
  5. Nel caso di concessioni permanenti, l’Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
  6. La consegna dell’atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
  7. Il periodo di validità della concessione è di norma quello richiesto. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale e/o organizzativi, l’Ufficio competente può stabilirne una diversa durata.

ART. 17
Titolarità della concessione

INDICE

  1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.
  2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
  3. Per quanto attiene alle attività commerciali in materia di commercio su aree pubbliche (mercati, fiere e manifestazioni analoghe) si fa riferimento al vigente regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche.

ART. 18
Cauzione

INDICE

  1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo può essere prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l’Ufficio Tecnico comunale lo ritenga necessario, determinandone altresì l’ammontare con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
  2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da fiere e mercati.
  3. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste con riferimento alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata sino al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

ART. 19
Obblighi del concessionario

INDICE

  1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l’obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni , senza riguardo alla natura ed all’ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione.
  2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione, ha l’obbligo:
    a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l’atto che autorizza l’occupazione;
    b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa;
    c) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all’art.12 ;
    d) di versare il canone alle scadenze fissate.
  3. Oltre a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni imposte con l’atto di concessione, l’interessato deve :
    a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
    b) evitare scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dall’Autorità comunale;
    c) evitare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
    d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 20
Revoca, sospensione e modifica della concessione

INDICE

  1. L’Amministrazione può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sopravvenuto pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell’igiene, dell’estetica e del decoro, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
  2. L’Amministrazione può altresì sospendere temporaneamente l’utilizzo dell’area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi :
    a) in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico;
    b) per cause di forza maggiore ( es.: nevicate, lavori ecc. ).
  3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate al concessionario con apposito atto, nel quale è indicato il termine per l’osservanza delle disposizioni. La presentazione di eventuale ricorso non sospende tale termine.
  4. In caso di revoca della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
  5. 5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
  6. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all’esonero della quota di canone connesso all’atto, qualora non fosse ancora stato versato.
  7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ART. 21
Rinuncia della concessione

INDICE

  1. La rinuncia all’occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esso, prima dell’inizio dell’occupazione.
  2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell’area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
  3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
  4. In caso di cessazione volontaria anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l’area sia stata liberata da eventuali manufatti, la cessazione decorre:
    a) per le occupazioni temporanee, dalla data di presentazione della comunicazione di cessazione anticipata, salvo esito positivo della successiva verifica espletata dall’ufficio competente, volta a riscontrare effettivamente la sussistenza dei presupposti dedotti dalla controparte a supporto della propria comunicazione. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato;
    b) per le occupazioni permanenti, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della comunicazione di cessazione anticipata.
  5. Per la restituzione dell’eventuale deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall’art.12 del presente Regolamento.
  6. In caso di riduzione della superficie dell’occupazione, regolarmente concessa ed iniziata o di fatto posta in essere, questa ha efficacia dalla data di presentazione della relativa comunicazione, salvo esito positivo della successiva verifica espletata dall’ufficio competente.
    Per il rimborso del maggior canone eventualmente corrisposto, si applicano le disposizioni del successivo art. 34.

ART. 22
Decadenza ed estinzione della concessione

INDICE

  1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
    a) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
    b) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
    c) danni alle proprietà comunali;
    d) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata dall’art.5 comma 3 lettera a);
    e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per l’inizio dell’occupazione.
  2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
  3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dell’ufficio competente al rilascio della concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.
  4. Per quanto attiene ai provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.
  5. La concessione si estingue:
    • per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
    • per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall’articolo 21.

ART. 23
Rinnovo e proroga della concessione

INDICE

  1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga della concessione indicando la durata e giustificandone i motivi.
  2. La domanda di rinnovo e proroga deve essere redatta in carta libera e indirizzata al Sindaco, con le stesse modalità previste dall’art. 14 del presente Regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro 5 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell’atto di concessione.

ART. 24
Commercio su aree pubbliche

INDICE

  1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.
  2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l’occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

ART. 25
Anagrafe delle concessioni

INDICE

  1. 1. Gli uffici competenti provvedono a registrare in ordine di protocollo le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l’ordine cronologico della data di rilascio.
  2. 2. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART. 26
Limiti delle occupazioni

INDICE

  1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento.
  2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
  3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l’occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della lunghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l’occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
  4. All’interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
  5. All’interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l’adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell’atto di concessione.

TITOLO V - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
ART. 27
Agevolazioni

INDICE

  1. Ai sensi della normativa vigente, si prevedono le seguenti agevolazioni per la determinazione dell’importo del canone relativo a quelle occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, specialmente, per quelle aventi finalità politica ed istituzionale:
    a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio, si applica alla tariffa ordinaria una riduzione dell’ 80 % ;
    b) per le occupazioni di spazi ed aree superiori ai 10 mq. realizzate in occasione di manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica alla tariffa ordinaria una riduzione dell’80 % ;
  2. Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione :
    - del 50 % fino a 100 mq. ;
    - del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. ;
    - del 10 % per la parte eccedente i 1.000 mq.
    Per le occupazioni di cui al presente comma, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ulteriormente ridotta del 50 % .
    Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone, che sono soggette ad un autonomo atto di concessione.
  3. Per le occupazioni, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ulteriormente ridotta del 50%.
  4. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
  5. Per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti riduzioni :
    - riduzione del 40% della tariffa per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni;
    - riduzione del 50% della tariffa per le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni.
    In caso di proroga dell’atto di concessione, le riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo riguardo alla durata complessiva dell’occupazione.
  6. All’interno di progetti di recupero e/o valorizzazione di aree urbane, potranno essere previste apposite agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico.
  7. Le agevolazioni di cui sopra non esonerano l’interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l’occupazione medesima.

ART. 28
Esenzioni

INDICE

  1. Il Comune non assoggetta al pagamento del canone le seguenti occupazioni :
    a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all’esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all’art.87, comma 1, lett.c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza e beneficenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
    b) le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie e le tabelle delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, ed orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
    c) le occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
    d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
    e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al Comune al termine della concessione medesima;
    f) le occupazioni di aree cimiteriali;
    g) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune direttamente o in collaborazione con altri Enti, associazioni e/o privati che rivestano caratteristiche di natura sociale con il coinvolgimento dell’intera popolazione e che non presentino finalità di lucro o di guadagno personale;
    h) le occupazioni inferiori a 10 mq. effettuate da partiti politici, associazioni politiche ed organizzazioni sindacali;
    i) le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all’art.10 del Decreto Legislativo n.460 del 4.12.1997, a condizioni che le stesse risultino iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da associazioni di volontariato iscritte nell’apposito albo, per le attività statutarie.
    j) le occupazioni realizzate con rastrelliere, porta-biciclette, fioriere, lampioncini e simili, striscioni, stendardi, bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie ed arredo urbano;
    k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
    l) le occupazioni con passi carrai;
    m) le occupazioni permanenti o temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
    n) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell’Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell’Amministrazione comunale per l’esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l’esecuzione di opere;
    o) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasioni di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
    p) le occupazioni con allacciamenti fognari nonché con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
    q) le occupazioni effettuate con i contenitori dei rifiuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    r) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti;
    s) le occupazioni permanenti di aree pubbliche effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
    t) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche;
    u) se non intralciano il traffico, non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore (o “a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale”) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
    v) per sosta di durata inferiore a 2 ore effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante.
    w) per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

TITOLO VI - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, RISCOSSIONE,
SANZIONI E CONTENZIOSO
ART. 29
Accertamento

INDICE

  1. L’accertamento dell’entrata, costituita dal canone di concessione, avviene immediatamente dopo il procedimento relativo alla concessione dell’occupazione ai sensi dell’art.15.
  2. Il Funzionario di cui all’art. 3 del presente Regolamento, responsabile del procedimento di liquidazione, accertamento e riscossione del canone di concessione, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell’idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all’occorrenza, fissa la relativa scadenza.

ART. 30
Versamento per occupazioni permanenti

INDICE

  1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti deve essere effettuato :
    - per il primo anno, all’atto della concessione;
    - per gli eventuali anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno.
  2. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro, per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 centesimi ovvero per eccesso se superiore, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Podenzano, o presso la Tesoreria Comunale, od al Concessionario in caso di gestione in concessione. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato su apposito conto del Comune o del Concessionario.
  3. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione.E’ ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate di uguale importo, scadenti rispettivamente il 30/04 – 31/07 – 31/10dell’anno di riferimento del canone, qualora l’importo dovuto sia superiore ad euro 258,00.
    In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
  4. Le variazioni nella occupazione in corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ART. 31
Versamento del canone per le occupazioni temporanee

INDICE

  1. Per le occupazioni temporanee il canone dev’essere versato all’atto del rilascio della concessione, in un’unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell’occupazione con le modalità previste nell’art. 30 comma 2.
  2. Se trattasi di concessioni per “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 3 del precedente art. 30 .
  3. Il canone dovuto per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposto con le stesse modalità di cui al presente articolo.
    Le eventuali assenze per malattia, per ferie o altro non comportano riduzione dell’ammontare del canone.
  4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore ad euro 3,00.

ART. 32
Attività di controllo e riscossione coattiva

INDICE

  1. Il Funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
  2. Il Funzionario responsabile, inoltre, provvede, in caso di tardivo e/o parziale o omesso versamento, all’invio di appositi solleciti, con invito ad adempiere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 35 e gli interessi legali.
  3. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente ai sensi dell’art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15.12.1997 n.446.
  4. Non si procede alla riscossione coattivaper le somme inferiori o pari a 12 euro, comprensive di canone, sanzioni e interessi. La disposizione non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento del canone. L’importo non va inteso come franchigia.
  5. In caso di affidamento del servizio il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario.
  6. Le spese per l’espletamento della procedura coattiva sono addebitate e recuperate in capo all’occupante debitore.
  7. Sono altresì addebitate e recuperate le spese sostenute dal Comune per l’eventuale rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 33
Contenzioso

INDICE

  1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
  2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione restano riservate alle Commissioni Tributarie.

ART. 34
Rimborsi

INDICE

  1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall’occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario responsabile del canone.Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato deve comunque presentare entro 5 (cinque) annidalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
  2. Per le occupazioni delle aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree mercatali, è previsto il rimborso esclusivamente nel caso di utilizzo del posteggio per non più del 30 %, o nel caso di contestuale subingresso di un nuovo operatore commerciale che assolva al pagamento della quota residua.
  3. Si effettua il rimborso del canone solo se di ammontare superiore ad euro 12,00.
  4. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. In ogni caso sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi in ragione del tasso legale in vigore al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

ART.35
Sanzioni

INDICE

  1. Le sottoindicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    - occupazione abusiva - importo dal 100% al 200% dell’indennità di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
  2. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari:
    - al 10% se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza
    - al 30% se il versamento è eseguito oltre 30 giorni dalla scadenza.
  3. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire:
    - per gli omessi o tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
    - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
    - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi dell’art. 5, comma 5.
  4. La sanzione irrogata ai sensi del comma 1, è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.
  5. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
    - al 3,75% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
    - all' 6% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
  6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusiveper le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

ART. 36
Pubblicità del regolamento. diritto d’interpello

INDICE

  1. In applicazione delle disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun interessato ha diritto, su richiesta, d’avere copia gratuita del presente regolamento.
  2. Indipendentemente dalle forme di pubblicità previste dalla legge, il Comune ne assicura la concreta divulgazione fra i potenziali destinatari. A tal fine, il Funzionario responsabile ne diffonderà l’avvenuta approvazione attraverso mezzi di comunicazione di massa e l’informazione elettronica.
  3. Ai contribuenti ed agli utenti non residenti ne sarà data informazione, se possibile, con lettera spedita al loro domicilio noto al Comune.
  4. Il Funzionario responsabile è preposto alla risoluzione di tutti i quesiti sull’applicazione del presente regolamento, proposti dagli utenti nell’esercizio del diritto d’interpello.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 37
Disposizioni finali

INDICE

  1. Le modifiche apportate al presente regolamento si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
  3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.

ART. 38
Entrata in vigore

INDICE

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007
 

Ufficio URP