-
Ai fini del presente regolamento
si intende:
- per “canone”,
il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche;
- per “oneri di concessione,
autorizzazione, licenze e permessi” gli
importi dovuti all’Ente proprietario della Strada
previsti dall’articolo 228,
comma 5, del Codice della Strada e dall’articolo
405 del
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- per “concessione”
o “autorizzazione”, il provvedimento amministrativo,
discrezionale e con effetti bilaterali, mediante il quale
il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura
reale o personale, su benefici pubblici al fine di consentire
un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio
demaniale o indisponibile dell’Ente, indipendentemente
dalla durata temporale dei predetti diritti;
- in caso di mercati e fiere è
consentita l’occupazione mediante l’operazione
di “spunta”, ossia di individuazione
dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità
o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi
pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione
degli stessi all’uso generale della collettività o alla loro destinazione;
- per “Regolamento”,
il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare
le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone
di concessione;
- per “area pubblica”,
“suolo pubblico” o “spazio
pubblico”, le aree ed i relativi spazi
soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree
destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati)
, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di
proprietà privata sulle quali risulti regolarmente
costituita, nei modi e termini di legge, una servitù
di pubblico passaggio con esclusione dei relativi spazi
soprastanti e sottostanti.
ART. 2
Ambito e finalità del Regolamento
INDICE
-
Il presente Regolamento, adottato
nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dagli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
nonché le modalità per la richiesta, il
rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza dell’atto
di concessione per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì i criteri di determinazione
del canone, la classificazione in categorie delle strade,
aree e spazi pubblici, le modalità e i termini
per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone,
le agevolazioni, le esclusioni, i rimborsi e le sanzioni.
-
Le norme del Regolamento sono finalizzate
a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed
aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio
che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione
e del conseguente disagio che può derivare alla
collettività.
ART. 3
Il Funzionario Responsabile
INDICE
-
E’ Funzionario Responsabile
della gestione del canone il Responsabile di Servizio
Entrate designato in tal senso.
-
2. Al Funzionario Responsabile sono
attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale del
canone.
-
Il Funzionario Responsabile cura tutte
le operazioni utili all’acquisizione del canone,
comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione,
accertamento e riscossione, anche coattiva, nonchè
sanzionatoria; sottoscrive anche le richieste, gli avvisi,
i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività
sui ruoli di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.
-
Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per l’utenza e non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione.
TITOLO II -
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
ART. 4
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
INDICE
-
Qualsiasi occupazione di spazi e di
aree pubbliche come definite all’art.1 deve essere
preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento.
-
Le occupazioni possono riguardare
spazi ed aree pubbliche come definite all’art. 1
e possono essere permanenti o temporanee:
• sono permanenti le occupazioni
di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto
di concessione, comunque aventi durata non inferiore all’anno,
che comportino o meno l’esistenza di manufatti o
impianti.
Le occupazioni permanenti a loro volta possono essere
:
- “pluriennali”, quelle di
durata indefinita o, comunque, che durano per più
anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale,
ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli
anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo,
i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di
carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi,
condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.) ;
- “annuali”, quelle che necessitano
del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova
concessione;
• sono temporanee le occupazioni
di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti
(relative cioè a periodi ben individuati, anche
a carattere stagionale e che si ripetono).
- Ai fini dell’applicazione del canone :
- sono considerate temporanee le occupazioni
delle aree destinate dal Comune all’esercizio del
commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto
soltanto alcuni giorni della settimana anche se concesse
con atto avente durata annuale o superiore;
- sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con
manufatti, la cui durata risultante dall’atto di
autorizzazione, è inferiore all’anno, eccetto
quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente
dalla durata sono sempre considerate temporanee.
ART. 5
Occupazioni abusive
INDICE
-
Si considerano abusive le occupazioni
effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando
questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o
revocato ai sensi degli artt. 20 e 22 del presente Regolamento.
-
Si considerano altresì abusive
le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità
o gli obblighi previsti nell’atto di concessione.
-
In caso di occupazione abusiva :
a) ove l’occupazione possa essere regolarizzata
il Comune procederà ad emettere il provvedimento
di concessione con le modalità previste dal Titolo
III del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai
commi 4 e 5 del presente articolo;
b) ove l’occupazione non possa essere regolarizzata
il Comune disporrà la rimozione dei materiali o
la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa
in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici,
assegnando agli occupanti di fatto un termine di 30 giorni
per provvedervi, trascorso il quale si provvederà
d’ufficio, addebitando agli occupanti abusive le
relative spese.
-
Le occupazioni abusive, risultanti
da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale,
sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone,
a quelle regolarmente concesse salvo pagamento delle sanzioni.
-
L’indennità dovuta è
pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando
permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni
abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
-
Per l’occupazione abusiva il
pagamento dell’indennità, della sanzione
amministrativa ed interessi deve avvenire entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta del Comune.
-
Resta comunque a carico dell’occupante
di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno
o molestia arrecati a terzi a causa dell’occupazione.
INDICE
-
Sono ammesse le occupazioni prima
del conseguimento del formale provvedimento concessorio
soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque
indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata
esecuzione dei lavori. In tale caso l’interessato
deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta
occupazione all’Ufficio comunale competente, il
quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza
delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare
la concessione in sanatoria.
-
La mancata comunicazione o l’inesistenza
delle condizioni che hanno determinato l’occupazione
d’urgenza danno luogo all’applicazione della
sanzione prevista dall’art. 32 del presente Regolamento
per le occupazioni abusive con l’obbligo dell’immediato
sgombero dell’area illegittimamente occupata.
TITOLO III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL
CANONE DI CONCESSIONE
ART. 7
Oggetto del canone
INDICE
-
Sono soggette al canone di concessione,
come determinato dagli articoli seguenti del presente
Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate
nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nelle aree destinate
a mercati, nelle aree verdi e, comunque, su suolo demaniale
o su patrimonio indisponibile del Comune.
-
Sono parimenti soggette al canone di
concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli
spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui
al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere,
compresi i cavi, le condutture, gli impianti, nonché
le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita
nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
-
Il canone di concessione disciplinato
con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata
patrimoniale di diritto pubblico del Comune.
ART. 8
Soggetti tenuti al pagamento del canone
INDICE
-
E’ obbligato al pagamento del
canone, in relazione all’entità dell’area
o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell’atto
di concessione o, in mancanza, l’occupante di fatto,
anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo
o dal verbale di contestazione della violazione o del
fatto materiale.
-
In presenza di più contitolari
del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti
di fatto, il canone di concessione è dovuto con
vincolo di solidarietà tra gli stessi.
-
La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 63, comma 2, del Decreto Legislativo15.12.1997n. 446 e dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell’occupazione espressa in metri
quadrati o lineari;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività
esercitata dal concessionario, al sacrificio imposto alla
collettività per la sottrazione all’uso pubblico
ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area
stessa.
-
Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, anche in base al tasso d’inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato, con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di cui al co. 1, con validità dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
In caso di mancanza dell’atto deliberativo di cui
sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate
le tariffe in vigore.
-
Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili
alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
-
Il canone per le occupazioni permanenti
è determinato in ragione dell’anno solare,
indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle
stesse, e non è frazionabile.
ART. 10
Classificazione delle strade
INDICE
-
Ai fini dell’applicazione del
canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi
soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici
comunali sono classificati in 2 categorie, in base alla
loro importanza, desunta dagli elementi di centralità,
intensità abitativa, flusso turistico, iniziative
commerciali e densità traffico pedonale e veicolare.
-
Nel caso in cui l’occupazione
ricada su strade classificate in differenti categorie,
ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento
alla tariffa corrispondente alla categoria più
elevata.
-
Nel caso in cui l’occupazione
ricada su area verde, ai fini dell’applicazione
del canone si fa riferimento alla categoria delle strade
circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento
alla categoria più elevata.
-
La classificazione di cui al comma
1 è contenuta nell’allegato A del presente
Regolamento di cui costituisce parte integrante.
-
La classificazione predetta potrà
essere all’occorrenza rivista e aggiornata con apposita
deliberazione di Consiglio Comunale.
ART. 11
Commisurazione dell’area occupata e applicazione del
canone
INDICE
-
1. Il canone è determinato
con riferimento alla misura dell’occupazione, espressa
in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle
frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
In particolare, la superficie dell’area occupata
con strutture e simili, collocate sul suolo, è
calcolata in base alla superficie del basamento anche
se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di
copertura sporgente, l’area è calcolata in
base alla superficie della minima figura piana che contiene
la proiezione al suolo della copertura medesima.
Analogamente lo spazio di cui si richiede l’occupazione
deve essere quello sottratto all’uso pubblico, indipendentemente
dall’occupazione effettiva.
Pertanto, ai fini della determinazione della superficie
occupata, si considerano anche gli spazi intermedi che,
sebbene materialmente non occupati, servono all’uso
diretto dell’area occupata da parte dello stesso
titolare.
-
2. Non sono soggette al canone le occupazioni
inferiori a mezzo metro quadrato di superficie.
-
3. Per le occupazioni con impianti
di distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento
è quella corrispondente all’intera area di
esercizio dell’attività risultante dal provvedimento
di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni
realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi
serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con
altre strutture ed impianti di servizio.
-
4. La determinazione dello spazio di
occupazione totalmente sottratto all’uso pubblico
mediante delimitazione con transenne, palizzate o simili
ovvero sottratto al predetto uso esclusivamente nelle
parti occupate da tralicci, tavoli, palchi, sedie, tende
o simili avverrà conteggiando, nel primo caso,
lo spazio delimitato dalle transenne o palizzate, nel
secondo caso, solamente quello occupato dai beni mobili
anzidetti.
ART. 12
Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni
realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
INDICE
-
Le occupazioni permanenti realizzate
con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto
da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi,
sono assoggettate a canone, in modo forfettario, come
di seguito indicato:
- per le occupazioni del territorio comunale, il canone
è commisurato al numero complessivo delle relative
utenze per la misura unitaria di tariffa, pari ad euro
0,836 per utenza, rivalutato annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno
precedente.
- L’ammontare complessivo, in ogni caso, del canone
annuo dovuto al Comune, non può essere inferiore
ad euro 516,46. La medesima misura del canone annuo, pari
ad euro 516,46 è dovuta complessivamente per le
occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende per
l’esercizio di attività strumentali ai pubblici
servizi.
-
Il numero complessivo delle utenze
è quello risultante al 31 dicembre dell’anno
precedente.
-
Il canone è versato in un’unica
soluzione con le modalità ed i termini di cui all’art.
30 del presente Regolamento.
TITOLO IV
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELL’ATTO DI CONCESSIONE
ART. 13
Disposizioni generali in materia di procedimento
INDICE
-
Ai procedimenti disciplinati nel presente
Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del
Comune di Podenzano e dal Regolamento comunale sul procedimento
amministrativo.
-
Qualora il procedimento per il rilascio
della concessione di suolo pubblico comporti più
fasi/attività gestite da differenti uffici, questi
dovranno funzionalmente coordinarsi tra loro e con il
Funzionario Responsabile.
-
Chiunque intenda occupare nel territorio
comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche
di cui all’art. 4, deve presentare all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune, che ne rilascia ricevuta,
apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito
atto di concessione.
-
La domanda, redatta in bollo, salvo
esenzioni di legge, debitamente sottoscritta dal richiedente
in persona o legale rappresentante, deve indicare :
- nel caso il richiedente sia persona fisica o impresa
individuale, l’indicazione delle generalità,
residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati
alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione
sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale,
la partita I.V.A. , nonché le generalità
del legale rappresentante;
- l’individuazione specifica dell’area, della
strada o degli spazi pubblici soprastanti la cui utilizzazione
particolare è oggetto della richiesta ;
- l’entità, espressa in metri quadrati o
metri lineari, e la durata dell’occupazione oggetto
del provvedimento amministrativo;
- l’uso particolare al quale si intende assoggettare
l’area o lo spazio pubblico, il tipo di attività
che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende
occupare;
- la descrizione particolareggiata dell’opera da
eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione
e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- l’impegno del richiedente di sottostare a tutti
gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si
ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata
o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
-
La domanda, ove occorra, deve essere
corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia
di occupazione, e da una planimetria dell’area interessata.
Qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio
di attività comportante specifiche autorizzazioni,
il richiedente deve dimostrare di esserne in possesso
ovvero auto certificarlo.
-
La domanda, predisposta secondo le
modalità sopra indicate, dovrà essere presentata
:
- per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni
prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione
stessa;
- per le occupazioni temporanee: almeno 20 (venti) giorni
prima della data prevista per l’inizio dell’occupazione.
-
Ogni singola domanda è sottoposta,
ove occorra, ai pareri tecnici degli uffici interessati.
-
La domanda dev’essere inoltrata
anche se l’occupazione non è soggetta a canone.
-
Le domande atte ad occupazione di suolo
pubblico ricadente su strada statale o provinciale, devono
essere corredate del previsto Nullo Osta rilasciato dall’Ente
proprietario.
-
Durante la fase istruttoria della domanda
si tiene particolarmente conto della circolazione stradale,
dell’igiene, della sicurezza pubblica e dell’estetica
(specie per quanto attiene alle richieste di occupazione
di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade private
di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi ),
con l’osservanza delle specifiche disposizioni di
legge in materia di viabilità e circolazione stradale,
di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali
e di quant’altro previsto nei regolamenti, piani,
programmi comunali.
Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura, la concessione
può prescrivere l’adozione e l’uso
di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come tende, ombrelloni
ecc.) od imporre l’adozione di speciali dispositivi
per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni,
transenne, strutture-tipo o altro).
-
La richiesta di occupazione assunta
a Protocollo Generale del Comune, è assegnata all’Ufficio
comunale competente.
-
Il Responsabile dell’ufficio
comunale competente esamina le richieste di occupazione
ed intraprende la procedura istruttoria.
L’Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni,
i pareri e la documentazione già in possesso dell’Amministrazione.
Provvede inoltre ad acquisire i pareri degli altri Uffici
comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali
competenti in materia. Detti pareri devono essere espressi
e comunicati al Responsabile nel termine di 8 giorni dalla
data di ricezione della relativa richiesta.
-
Salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge o di regolamento, ove la domanda
dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta,
ovvero priva della necessaria documentazione, il Responsabile
del procedimento ne dà comunicazione entro trenta
giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità
o della incompletezza ed un congruo termine per provvedere
alla regolarizzazione o alla integrazione. In questi casi
il termine iniziale avrà decorrenza dalla data
di ricezione della domanda regolarizzata o completata
della necessaria documentazione.
-
Sono rigettate le domande di occupazioni
di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze
della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
-
Il Responsabile, terminata l’istruttoria,
conclude il procedimento amministrativo rilasciando la
concessione o il diniego della stessa, dandone comunicazione
altresì al Funzionario Responsabile della gestione
del canone.
-
In base ai risultati dell’istruttoria
il competente Ufficio rilascia o nega la concessione dandone
comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
-
L’atto di concessione costituisce
titolo che legittima l’occupazione e la utilizzazione
dell’area pubblica e deve contenere :
- gli elementi identificativi della concessione ;
- le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo
alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza dell’occupazione;
- il criterio di determinazione e l’ammontare del
canone di concessione, se dovuto;
- l’obbligo di osservare quanto stabilito dall’art.
19 .
-
La concessione è rilasciata
dal Responsabile del Servizio competente, previo versamento
da parte del richiedente dei seguenti oneri:
• marca da bollo ;
• eventuali spese di sopralluogo o di registrazione
;
• deposito cauzionale, eventualmente richiesto,
qualora :
- l’occupazione comporti la manomissione dell’area
occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell’area
stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili
al demanio comunale.
-
In ogni caso il rilascio del provvedimento
amministrativo deve precedere l’occupazione materiale
del suolo pubblico, salvo quanto disposto dall’art.6
(occupazioni d’urgenza ).
-
Nel caso di concessioni permanenti,
l’Amministrazione regola i rapporti discendenti
dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema
di disciplinare è approvato con deliberazione della
Giunta comunale.
-
La consegna dell’atto di concessione
avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto
interessato, di avere corrisposto il canone di concessione
nella misura stabilita.
-
Il periodo di validità della
concessione è di norma quello richiesto. Tuttavia
in ragione di interessi di carattere generale e/o organizzativi,
l’Ufficio competente può stabilirne una diversa
durata.
-
La concessione è rilasciata
a titolo strettamente soggettivo, per cui non è
consentita la subconcessione.
-
Chi intende succedere, a qualunque
titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta
al Comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo
atto di concessione.
-
Per quanto attiene alle attività commerciali in materia di commercio su aree pubbliche (mercati, fiere e manifestazioni analoghe) si fa riferimento al vigente regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche.
-
La cauzione per le occupazioni di
carattere temporaneo può essere prevista nel caso
di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale
l’Ufficio Tecnico comunale lo ritenga necessario,
determinandone altresì l’ammontare con particolare
riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
-
Non sono in ogni caso soggette a cauzione
le occupazioni temporanee derivanti da fiere e mercati.
-
La cauzione è costituita e
svincolata con le modalità previste con riferimento
alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata
sino al corretto espletamento di tutti gli adempimenti
imposti dalla concessione.
-
Le concessioni si intendono in ogni
caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi,
con l’obbligo da parte del concessionario di rispondere
in proprio di tutti i danni , senza riguardo alla natura
ed all’ammontare dei medesimi, che possono derivare
a terzi per effetto dell’occupazione.
-
Il concessionario, oltre ad osservare
tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto
di concessione, ha l’obbligo:
a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l’atto
che autorizza l’occupazione;
b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area
che occupa;
c) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione,
a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo
anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il
Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente
la cauzione di cui all’art.12 ;
d) di versare il canone alle scadenze fissate.
-
Oltre a rispettare tutte le condizioni
e le prescrizioni imposte con l’atto di concessione,
l’interessato deve :
a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio
alla circolazione;
b) evitare scarichi e depositi di materiali sull’area
pubblica non consentiti dall’Autorità comunale;
c) evitare scarichi di acqua sull’area pubblica
e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla
loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste
dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da
altre Autorità;
d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di
materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre
mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli
utenti della strada, per i quali il Comune non assume
alcuna responsabilità.
-
L’Amministrazione può
modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento,
per ragioni di sopravvenuto pubblico interesse, di tutela
della circolazione e sicurezza stradale, dell’igiene,
dell’estetica e del decoro, il provvedimento di
concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni
oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture,
senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
-
L’Amministrazione può
altresì sospendere temporaneamente l’utilizzo
dell’area sottoposta a concessione, senza alcun
indennizzo, nei seguenti casi :
a) in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate
dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali
o per altri motivi di ordine pubblico;
b) per cause di forza maggiore ( es.: nevicate, lavori
ecc. ).
-
La revoca, la modifica o la sospensione
della concessione sono notificate al concessionario con
apposito atto, nel quale è indicato il termine
per l’osservanza delle disposizioni. La presentazione
di eventuale ricorso non sospende tale termine.
-
In caso di revoca della concessione,
il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese,
a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine
stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune
a spese del concessionario.
-
5. Le concessioni del sottosuolo non
possono essere revocate se non per necessità dei
pubblici servizi.
-
La revoca, la sospensione e la modificazione
danno diritto alla sola restituzione senza interessi della
quota proporzionale del canone pagato anticipatamente,
o all’esonero della quota di canone connesso all’atto,
qualora non fosse ancora stato versato.
-
Cessate le cause di interesse pubblico
che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa
potrà essere rilasciata, per la medesima area,
ad altri soggetti a seguito di rifiuto alla rioccupazione
da parte del precedente occupante.
-
La rinuncia all’occupazione
regolarmente concessa, prima della sua effettuazione,
deve essere comunicata dal titolare della concessione,
o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone
dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esso,
prima dell’inizio dell’occupazione.
-
Tale rinuncia libera il Comune da qualunque
vincolo di indisponibilità dell’area per
la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente
lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente
a titolo di canone.
-
In assenza della comunicazione di cui
al comma 1, il canone è dovuto per tutto il periodo
per il quale è stata richiesta e rilasciata la
concessione.
-
In caso di cessazione volontaria anticipata
del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata,
sempre che l’area sia stata liberata da eventuali
manufatti, la cessazione decorre:
a) per le occupazioni temporanee, dalla data di presentazione
della comunicazione di cessazione anticipata, salvo esito
positivo della successiva verifica espletata dall’ufficio
competente, volta a riscontrare effettivamente la sussistenza
dei presupposti dedotti dalla controparte a supporto della
propria comunicazione. La disdetta volontaria, non dovuta
a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione
del canone versato;
b) per le occupazioni permanenti, dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla data di presentazione della comunicazione
di cessazione anticipata.
-
Per la restituzione dell’eventuale
deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite
dall’art.12 del presente Regolamento.
-
In caso di riduzione della superficie
dell’occupazione, regolarmente concessa ed iniziata
o di fatto posta in essere, questa ha efficacia dalla
data di presentazione della relativa comunicazione, salvo
esito positivo della successiva verifica espletata dall’ufficio
competente.
Per il rimborso del maggior canone eventualmente corrisposto,
si applicano le disposizioni del successivo art. 34.
-
La decadenza della concessione si verifica
nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione
del suolo o dello spazio concesso (abuso o uso diverso
da quello per il quale è stata rilasciata la concessione
o il relativo provvedimento di variazione);
b) violazione degli obblighi previsti dall’atto
di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni,
ecc.);
c) danni alle proprietà comunali;
d) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa
nel caso di occupazione abusiva disciplinata dall’art.5
comma 3 lettera a);
e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato
motivo, non occupa il suolo entro i 5 (cinque) giorni
successivi alla data stabilita per l’inizio dell’occupazione.
-
La decadenza non comporta restituzione,
nemmeno parziale, del canone versato, né esonera
dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al
periodo di effettiva occupazione.
-
La decadenza è dichiarata dal
Responsabile dell’ufficio competente al rilascio
della concessione con provvedimento che dispone i termini
e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.
-
Per quanto attiene ai provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.
-
La concessione si estingue:
• per scadenza del termine previsto ove non sia
rinnovata;
• per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti
dall’articolo 21.
-
Il titolare della concessione può
chiedere il rinnovo o la proroga della concessione indicando
la durata e giustificandone i motivi.
-
La domanda di rinnovo e proroga deve
essere redatta in carta libera e indirizzata al Sindaco,
con le stesse modalità previste dall’art.
14 del presente Regolamento almeno 30 giorni prima della
scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti,
ed entro 5 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee,
salvo diversi termini indicati nell’atto di concessione.
-
Per le occupazioni dei posteggi per
il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la
concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune
con la presentazione dell’autorizzazione amministrativa
all’esercizio dell’attività.
-
Coloro che esercitano il commercio
in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo
per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere
il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione
per l’occupazione e non sono soggetti al pagamento
del canone.
-
1. Gli uffici competenti provvedono
a registrare in ordine di protocollo le richieste di concessione
nonché i provvedimenti di concessione seguendo
l’ordine cronologico della data di rilascio.
-
2. Gli stessi uffici provvedono, altresì,
a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti
nonché le loro eventuali variazioni.
ART. 26
Limiti delle occupazioni
INDICE
-
Le occupazioni della sede stradale
sono consentite nei soli casi stabiliti dalle norme del
Codice della Strada e relativo Regolamento.
-
Fuori dei centri abitati, la collocazione
di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto
prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento
di applicazione del Codice della Strada.
-
Nei centri abitati, ferme restando
le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto,
l’occupazione di marciapiedi è consentita
fino ad un massimo della metà della lunghezza del
marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati
e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita
l’occupazione nelle strade prive di marciapiedi,
in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
-
All’interno delle zone di rilevanza
storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della
Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche
della strada, limitatamente alle occupazioni già
prima esistenti, si può autorizzare l’occupazione
dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente
comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata
per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata
o insufficiente capacità motoria.
-
All’interno delle piazze o dei
parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora
non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica anche
con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza
e con l’adozione degli eventuali accorgimenti da
prescrivere nell’atto di concessione.
TITOLO V - AGEVOLAZIONI
ED ESENZIONI
ART. 27
Agevolazioni
INDICE
-
Ai sensi della normativa vigente,
si prevedono le seguenti agevolazioni per la determinazione
dell’importo del canone relativo a quelle occupazioni
ritenute di particolare interesse pubblico e, specialmente,
per quelle aventi finalità politica ed istituzionale:
a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare
interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso
il proprio Patrocinio, si applica alla tariffa ordinaria
una riduzione dell’ 80 % ;
b) per le occupazioni di spazi ed aree superiori ai 10
mq. realizzate in occasione di manifestazioni di partiti,
associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si
applica alla tariffa ordinaria una riduzione dell’80
% ;
-
Per le occupazioni realizzate con
installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione :
- del 50 % fino a 100 mq. ;
- del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000
mq. ;
- del 10 % per la parte eccedente i 1.000 mq.
Per le occupazioni di cui al presente comma, aventi carattere
ricorrente, la tariffa viene ulteriormente ridotta del
50 % .
Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le
occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero
di mezzi e persone, che sono soggette ad un autonomo atto
di concessione.
-
Per le occupazioni, aventi carattere
ricorrente, la tariffa viene ulteriormente ridotta del
50%.
-
La superficie delle occupazioni sia
permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è
calcolata in ragione del 10%.
-
Per le occupazioni temporanee sono
previste le seguenti riduzioni :
- riduzione del 40% della tariffa per le occupazioni di
durata non inferiore ai 15 giorni;
- riduzione del 50% della tariffa per le occupazioni di
durata non inferiore ai 30 giorni.
In caso di proroga dell’atto di concessione, le
riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo
riguardo alla durata complessiva dell’occupazione.
-
All’interno di progetti di recupero
e/o valorizzazione di aree urbane, potranno essere previste
apposite agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico.
-
Le agevolazioni di cui sopra non esonerano
l’interessato dalla richiesta del relativo atto
di concessione per l’occupazione medesima.
ART. 28
Esenzioni
INDICE
-
Il Comune non assoggetta al pagamento
del canone le seguenti occupazioni :
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni,
Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per
l’esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse
esclusivamente all’esercizio del culto medesimo,
nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici,
di cui all’art.87, comma 1, lett.c), del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. n. 917
del 22.12.1986, per finalità specifiche
di assistenza e beneficenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie e
le tabelle delle fermate e degli orari dei servizi pubblici
di trasporto, nonché le tabelle che interessano
la circolazione stradale, purché non contengano
indicazioni di pubblicità, ed orologi funzionanti
per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza,
e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni con taxi o con vetture destinate al
servizio di trasporto pubblico di linea in concessione,
nonché di vetture a trazione animale durante le
soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli
per il tempo necessario al carico e allo scarico delle
merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici
nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita,
al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed
organizzate dal Comune direttamente o in collaborazione
con altri Enti, associazioni e/o privati che rivestano
caratteristiche di natura sociale con il coinvolgimento
dell’intera popolazione e che non presentino finalità
di lucro o di guadagno personale;
h) le occupazioni inferiori a 10 mq. effettuate da partiti
politici, associazioni politiche ed organizzazioni sindacali;
i) le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative
di utilità sociale – ONLUS, di cui all’art.10
del Decreto Legislativo n.460
del 4.12.1997, a condizioni che le stesse
risultino iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS,
istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché
quelle effettuate da associazioni di volontariato iscritte
nell’apposito albo, per le attività statutarie.
j) le occupazioni realizzate con rastrelliere, porta-biciclette,
fioriere, lampioncini e simili, striscioni, stendardi,
bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie
ed arredo urbano;
k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni,
addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività,
ricorrenze o celebrazioni;
l) le occupazioni con passi carrai;
m) le occupazioni permanenti o temporanee con tende o
simili, fisse o retrattili;
n) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell’Amministrazione
comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate
mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente
in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto
dell’Amministrazione comunale per l’esecuzione
di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché
l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio
strettamente necessari per l’esecuzione di opere;
o) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali
effettuate in occasioni di festività, ricorrenze
o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione
di spazi di servizio;
p) le occupazioni con allacciamenti fognari nonché
con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici
servizi;
q) le occupazioni effettuate con i contenitori dei rifiuti
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
r) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei
per l’impianto e l’esercizio di distributori
di carburanti;
s) le occupazioni permanenti di aree pubbliche effettuate
da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a
parcheggio;
t) le occupazioni effettuate da privati con opere volte
all’abbattimento delle barriere architettoniche;
u) se non intralciano il traffico, non è richiesta
la concessione per occupazioni occasionali di durata non
superiore a 3 ore (o “a quella stabilita nei regolamenti
di polizia locale”) e per quelle determinate dalla
sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo
scarico delle merci.
v) per sosta di durata inferiore a 2 ore effettuate dagli
operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante.
w) per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o
lineare.
TITOLO VI - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA,
RISCOSSIONE,
SANZIONI E CONTENZIOSO
ART. 29
Accertamento
INDICE
-
L’accertamento dell’entrata,
costituita dal canone di concessione, avviene immediatamente
dopo il procedimento relativo alla concessione dell’occupazione
ai sensi dell’art.15.
-
Il Funzionario di cui all’art.
3 del presente Regolamento, responsabile del procedimento
di liquidazione, accertamento e riscossione del canone
di concessione, verifica la ragione del credito e la sussistenza
dell’idoneo titolo giuridico, individua il debitore,
quantifica la somma dovuta e, all’occorrenza, fissa
la relativa scadenza.
ART. 30
Versamento per occupazioni permanenti
INDICE
-
Il versamento del canone per le occupazioni
permanenti deve essere effettuato :
- per il primo anno, all’atto della concessione;
- per gli eventuali anni successivi, entro il 30 aprile
di ciascun anno.
-
Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro, per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 centesimi ovvero per eccesso se superiore, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Podenzano, o presso la Tesoreria Comunale, od al Concessionario in caso di gestione in concessione. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato su apposito conto del Comune o del Concessionario.
-
Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione.E’ ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate di uguale importo, scadenti rispettivamente il 30/04 – 31/07 – 31/10dell’anno di riferimento del canone, qualora l’importo dovuto sia superiore ad euro 258,00.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
-
Le variazioni nella occupazione in
corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova
concessione danno luogo al pagamento del canone relativo,
previa compensazione con il canone già corrisposto
per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
ART. 31
Versamento del canone per le occupazioni temporanee
INDICE
-
Per le occupazioni temporanee il canone
dev’essere versato all’atto del rilascio della
concessione, in un’unica soluzione anticipata per
tutto il periodo di durata dell’occupazione con
le modalità previste nell’art. 30 comma 2.
-
Se trattasi di concessioni per “occupazioni
ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi
ben individuati, anche a carattere stagionale, che si
ripetono, il versamento può essere effettuato in
rate di pari importo con le modalità e le scadenze
di cui al comma 3 del precedente art. 30 .
-
Il canone dovuto per occupazioni realizzate
da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati
settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposto
con le stesse modalità di cui al presente articolo.
Le eventuali assenze per malattia, per ferie o altro non
comportano riduzione dell’ammontare del canone.
-
Non si effettua il versamento del canone
qualora questo sia di ammontare inferiore ad euro
3,00.
ART. 32
Attività di controllo e riscossione coattiva
INDICE
-
Il Funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
-
Il Funzionario responsabile, inoltre, provvede, in caso di tardivo e/o parziale o omesso versamento, all’invio di appositi solleciti, con invito ad adempiere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 35 e gli interessi legali.
-
La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente ai sensi dell’art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15.12.1997 n.446.
-
Non si procede alla riscossione coattivaper le somme inferiori o pari a 12 euro, comprensive di canone, sanzioni e interessi. La disposizione non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento del canone. L’importo non va inteso come franchigia.
-
In caso di affidamento del servizio
il procedimento di riscossione coattiva è svolto
dal concessionario.
-
Le spese per l’espletamento della
procedura coattiva sono addebitate e recuperate in capo
all’occupante debitore.
-
Sono altresì addebitate e recuperate
le spese sostenute dal Comune per l’eventuale rimozione
dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino
del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
ART. 33
Contenzioso
INDICE
-
Le controversie riguardanti il procedimento
amministrativo della concessione per le occupazioni del
suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento,
sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
-
Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione restano riservate alle Commissioni Tributarie.
ART. 34
Rimborsi
INDICE
-
Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall’occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario responsabile del canone.Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato deve comunque presentare entro 5 (cinque) annidalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
-
Per le occupazioni delle aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree mercatali, è previsto il rimborso esclusivamente nel caso di utilizzo del posteggio per non più del 30 %, o nel caso di contestuale subingresso di un nuovo operatore commerciale che assolva al pagamento della quota residua.
-
Si effettua il rimborso del canone solo se di ammontare superiore ad euro 12,00.
-
Circa i termini di prescrizione e gli
eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano
le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni
pecuniarie. In ogni caso sulle somme da rimborsare si
applicano gli interessi in ragione del tasso legale in
vigore al momento della richiesta decorrenti dal momento
del pagamento.
ART.35
Sanzioni
INDICE
-
Le sottoindicate violazioni alle norme
del presente Regolamento sono punite, con l’osservanza
delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
- occupazione abusiva - importo dal 100% al 200% dell’indennità
di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
-
Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari:
-
al 10% se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza
-
al 30% se il versamento è eseguito oltre 30 giorni dalla scadenza.
-
Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire:
- per gli omessi o tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi dell’art. 5, comma 5.
-
La sanzione irrogata ai sensi del comma 1, è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.
-
La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
- al 3,75% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- all' 6% nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
-
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusiveper le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
ART. 36
Pubblicità del regolamento. diritto d’interpello
INDICE
-
In applicazione delle disposizioni
sullo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla
legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun interessato ha diritto, su richiesta,
d’avere copia gratuita del presente regolamento.
-
Indipendentemente dalle forme di pubblicità
previste dalla legge, il Comune ne assicura la concreta
divulgazione fra i potenziali destinatari. A tal fine,
il Funzionario responsabile ne diffonderà l’avvenuta
approvazione attraverso mezzi di comunicazione di massa
e l’informazione elettronica.
-
Ai contribuenti ed agli utenti non
residenti ne sarà data informazione, se possibile,
con lettera spedita al loro domicilio noto al Comune.
-
Il Funzionario responsabile è
preposto alla risoluzione di tutti i quesiti sull’applicazione
del presente regolamento, proposti dagli utenti nell’esercizio
del diritto d’interpello.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
ART. 37
Disposizioni finali
INDICE
-
Le modifiche apportate al presente regolamento si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
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E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.
ART. 38
Entrata in vigore
INDICE
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Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007
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