REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(adottato con deliberazione Consiglio Comunale n° 36
del 21/06/1996)

Funzionamento Commissioni Consiliari

Articolo 22
Le commissioni permanenti

1. Le Commissioni Consiliari sono nominate con apposita delibera consiliare, nella seduta immediatamente successiva alla convalida degli eletti e sono costituite da 5 consiglieri comunali di cui 2 in rappresentanza della minoranza. L'elezione avviene con voto palese sulla base della proposta nominativa formulata da ogni Capogruppo.
Le commissioni permanenti operano con le stesse prerogative del Consiglio Comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del Consiglio, avendo le commissioni unicamente poteri consultivi ed istruttori.

Articolo 23
Funzionamento delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni non possono validamente riunirsi se non sono presenti la metà più uno dei componenti.
2. Esse si esprimono a maggioranza dei voti; gli astenuti si computano fra i presenti ma non fra i votanti.
3. La commissione permanente è convocata e presieduta da un Presidente eletto nel proprio seno, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei votanti. Nella stessa seduta è eletto un Vice-Presidente che esercita funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del Presidente.
4. L'ordine del giorno delle sedute è definito dal Presidente della Commissione, di concerto con il Sindaco, è pubblicato all'Albo Pretorio ed è inviato a tutti i commissari, ai capigruppo, al Sindaco, agli assessori ed ai funzionari competenti. Nessun argomento estraneo all'ordine del giorno potrà essere trattato, se non con il parere unanime di tutti i commissari assegnati.
5. Al termine del dibattito su ciascun argomento trattato dalla commissione, si procede con votazione palese, all'espressione di motivato parere. In caso di votazione unanime, il Presidente riferirà sull'argomento e sul parere al Consiglio Comunale. In presenza di pareri dissenzienti, la Commissione designerà un relatore di maggioranza ed uno di minoranza.
6. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche salvo quando riguardino persone ovvero quando, su esplicita richiesta del Sindaco, trattino argomenti che ineriscano notizie la cui divulgazione in quel particolare momento potrebbe essere pregiudizievole per l'amministrazione comunale. Il processo verbale, redatto da un funzionario designato a segretario della commissione dal Segretario comunale, conterrà unicamente l'ordine del giorno, l'elenco dei commissari presenti, il luogo e l'ora di inizio e fine della riunione, l'indicazione di quali commissari si siano eventualmente assentati durante la riunione, una sommaria relazione sull'argomento, l'elenco dei commissari intervenuti nel dibattito, le eventuali loro dichiarazioni dettate a verbale, il testo del motivato parere, il risultato della votazione. In caso di voto a maggioranza, il verbale conterrà anche il parere di minoranza, i voti ottenuti dal medesimo e l'indicazione dei relatori.
L'originale del verbale dovrà essere depositato presso la Segreteria, che dovrà tenerne apposita raccolta. Copia di esso dovrà essere depositata presso l'ufficio competente.
7. Alle sedute delle commissioni sono tenuti ad essere presenti, se espressamente convocati, i funzionari responsabili dei settori interessati ovvero altri dipendenti da essi delegati, purché in possesso di tutti gli elementi utili alla informazione dei commissari.
8. Sulle questioni poste in discussione, i commissari hanno diritto di porre i quesiti che ritengano utili per la migliore comprensione dell'argomento in discussione. Al termine della relazione e delle questioni poste all'assessore competente e/o al funzionario, tutti i commissari, nonché i capigruppo non facenti parte della commissione hanno diritto di intervenire.
Dichiarato chiuso il dibattito generale, dopo una eventuale breve replica del funzionario e/o dell'assessore, il Presidente procede alla stesura del parere, in ciò coadiuvato dal segretario della commissione, sulla base del dibattito ascoltato. Dopo la lettura del testo del parere, in presenza di uno o più commissari che si pronuncino negativamente rispetto la formulazione proposta, il Presidente invita detti commissari a stendere a loro volta un parere alternativo al primo. Anche detti commissari potranno utilizzare la consulenza del segretario della commissione per la stesura del parere alternativo. Sui diversi pareri è ammessa una dichiarazione di voto di ciascun commissario che non potrà intervenire per più di tre minuti.
Dopo di che il Presidente mette in votazione, per appello nominale, i pareri presentati. Fatta la conta dei voti espressi si determina il parere di maggioranza della commissione e quello della minoranza. La commissione procede pertanto alla designazione dei relativi relatori.
9. In presenza di argomenti di particolare complessità, il Presidente può derogare, comunicandolo esplicitamente ai commissari, dal numero degli interventi consentiti ai commissari medesimi.

Articolo 24
Sede referente delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per esaminare preventivamente gli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale o altri argomenti di particolare importanza, che saranno iscritti all'ordine del giorno di una successiva seduta.
2. Le commissioni permanenti rendono parere preventivo obbligatorio sulle seguenti proposte:
  • bilancio di previsione;
  • conto consuntivo;
  • costituzione di istituzioni e aziende speciali e partecipazione a società di capitali;
  • statuti di aziende e società;
  • disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  • assunzione diretta di pubblici servizi;
  • regolamenti;
  • piani regolatori generali e loro variazioni;
  • costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
  • istituzione e ordinamento dei tributi;
  • emissione di prestiti obbligazionari;
  • esame del referto di gravi irregolarità proposte dai revisori dei conti.
    Nel caso in cui l'apposita seduta della commissione sia andata deserta, gli argomenti posti all'ordine del giorno possono, in base a decisione del Sindaco, essere trasmessi all'esame del Consiglio, senza ulteriore preventivo esame da parte della commissione.
    3. A tali riunioni vengono invitati gli assessori ed i funzionari competenti. Nel caso i suddetti siano personalmente impediti, la Giunta e/o il Segretario Comunale, dovranno garantire la presenza di persone all'uopo delegate, a cui il Presidente concederà la parola per la relazione iniziale.
    4. Dopo la discussione di carattere generale a cui hanno diritto di prendere la parola nei termini previsti dal precedente articolo 23 tutti i commissari assegnati alla commissione e dopo di cui è concessa una breve replica al funzionario e/o all'assessore; possono essere presentati emendamenti al testo del dispositivo di deliberazione di cui trattasi. Gli emendamenti debbono essere presentati singolarmente o collegialmente in forma scritta.
    5. Per favorire i Consiglieri Comunali nella presentazione di emendamenti al testo del dispositivo di deliberazione oggetto della discussione viene utilizzato l'ufficio incaricato dell'assistenza agli organi collegiali a cui, durante l'orario di apertura, tutti i consiglieri possono rivolgersi per ottenere la consulenza tecnica necessaria.
    L'ufficio avrà cura, qualora l'emendamento sia stato presentato con sufficiente anticipo rispetto alla seduta, di ricercare il preventivo parere tecnico, contabile e di legittimità sul medesimo.
    6. Qualora, durante la seduta della Commissione su di un emendamento presentato si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • pareri tecnici, contabili e di legittimità favorevoli;
  • parere favorevole dell'organo proponente il provvedimento;
  • parere favorevole della maggioranza della commissione;
    il testo del dispositivo sarà automaticamente emendato e, nella nuova formulazione, sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.
    7. Qualora, invece, una proposta di emendamento non riceva il parere tecnico e di legittimità favorevole sia per l'espressione contraria dei tecnici preposti, sia per l'impossibilità dichiarata del tecnico ad esprimere seduta stante il prescritto parere, l'emendamento sarà trasmesso al Consiglio Comunale per il voto definitivo, dopo che la commissione si sia comunque espressa in modo favorevole o sfavorevole all'emendamento stesso. In sede di Consiglio, il Presidente o il relatore incaricato dalla commissione illustrerà l'emendamento, l'esito del parere tecnico, contabile e di legittimità e annuncerà le posizioni favorevoli o contrarie della commissione. Dopodiché potranno esprimersi, per non più di tre minuti a testa, uno dei presentatori dell'emendamento, l'assessore competente o un rappresentante della Giunta, ed un consigliere contrario all'emendamento. Immediatamente dopo, senza altri ulteriori interventi, il Sindaco lo porrà in votazione con le modalità previste dai successivi articoli.
    8. Eventuali emendamenti presentati all'atto del dibattito in Consiglio Comunale, sono dichiarati ammissibili dal Sindaco soltanto in presenza di esplicito parere dei funzionari tenuti ad esprimere i prescritti pareri. In caso di dichiarata ammissibilità, detti emendamenti vengono discussi con le modalità di cui al precedente comma, consentendo al presentatore cinque minuti per l'illustrazione e ai capigruppo un intervento per concisa dichiarazione di voto. E' ammessa altresì la dichiarazione di voto dei consiglieri che intendano differenziare il loro voto rispetto a quanto annunciato dal portavoce del gruppo a cui appartengono.


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