|
REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
(adottato con deliberazione
Consiglio Comunale n° 36
del 21/06/1996)
Funzionamento Commissioni Consiliari
Articolo 22
Le commissioni permanenti
1. Le Commissioni Consiliari sono nominate con apposita delibera
consiliare, nella seduta immediatamente successiva alla convalida
degli eletti e sono costituite da 5 consiglieri comunali di
cui 2 in rappresentanza della minoranza. L'elezione avviene
con voto palese sulla base della proposta nominativa formulata
da ogni Capogruppo.
Le commissioni permanenti operano con le stesse prerogative
del Consiglio Comunale, fatta eccezione che per l'adozione
di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del
Consiglio, avendo le commissioni unicamente poteri consultivi
ed istruttori.
Articolo 23
Funzionamento delle Commissioni permanenti
1. Le Commissioni non possono validamente riunirsi se non
sono presenti la metà più uno dei componenti.
2. Esse si esprimono a maggioranza dei voti; gli astenuti
si computano fra i presenti ma non fra i votanti.
3. La commissione permanente è convocata e presieduta da un
Presidente eletto nel proprio seno, a scrutinio palese ed
a maggioranza assoluta dei votanti. Nella stessa seduta è eletto un Vice-Presidente che esercita funzioni vicarie in
caso di assenza od impedimento del Presidente.
4. L'ordine del giorno delle sedute è definito dal Presidente
della Commissione, di concerto con il Sindaco, è pubblicato
all'Albo Pretorio ed è inviato a tutti i commissari, ai capigruppo,
al Sindaco, agli assessori ed ai funzionari competenti. Nessun
argomento estraneo all'ordine del giorno potrà essere trattato,
se non con il parere unanime di tutti i commissari assegnati.
5. Al termine del dibattito su ciascun argomento trattato
dalla commissione, si procede con votazione palese, all'espressione
di motivato parere. In caso di votazione unanime, il Presidente
riferirà sull'argomento e sul parere al Consiglio Comunale.
In presenza di pareri dissenzienti, la Commissione designerà un relatore di maggioranza ed uno di minoranza.
6. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche salvo
quando riguardino persone ovvero quando, su esplicita richiesta
del Sindaco, trattino argomenti che ineriscano notizie la
cui divulgazione in quel particolare momento potrebbe essere
pregiudizievole per l'amministrazione comunale. Il processo
verbale, redatto da un funzionario designato a segretario
della commissione dal Segretario comunale, conterrà unicamente
l'ordine del giorno, l'elenco dei commissari presenti, il
luogo e l'ora di inizio e fine della riunione, l'indicazione
di quali commissari si siano eventualmente assentati durante
la riunione, una sommaria relazione sull'argomento, l'elenco
dei commissari intervenuti nel dibattito, le eventuali loro
dichiarazioni dettate a verbale, il testo del motivato parere,
il risultato della votazione. In caso di voto a maggioranza,
il verbale conterrà anche il parere di minoranza, i voti ottenuti
dal medesimo e l'indicazione dei relatori.
L'originale del verbale dovrà essere depositato presso la
Segreteria, che dovrà tenerne apposita raccolta. Copia di
esso dovrà essere depositata presso l'ufficio competente.
7. Alle sedute delle commissioni sono tenuti ad essere presenti,
se espressamente convocati, i funzionari responsabili dei
settori interessati ovvero altri dipendenti da essi delegati,
purché in possesso di tutti gli elementi utili alla informazione
dei commissari.
8. Sulle questioni poste in discussione, i commissari hanno
diritto di porre i quesiti che ritengano utili per la migliore
comprensione dell'argomento in discussione. Al termine della
relazione e delle questioni poste all'assessore competente
e/o al funzionario, tutti i commissari, nonché i capigruppo
non facenti parte della commissione hanno diritto di intervenire.
Dichiarato chiuso il dibattito generale, dopo una eventuale
breve replica del funzionario e/o dell'assessore, il Presidente
procede alla stesura del parere, in ciò coadiuvato dal segretario
della commissione, sulla base del dibattito ascoltato. Dopo
la lettura del testo del parere, in presenza di uno o più
commissari che si pronuncino negativamente rispetto la formulazione
proposta, il Presidente invita detti commissari a stendere
a loro volta un parere alternativo al primo. Anche detti commissari
potranno utilizzare la consulenza del segretario della commissione
per la stesura del parere alternativo. Sui diversi pareri
è ammessa una dichiarazione di voto di ciascun commissario
che non potrà intervenire per più di tre minuti.
Dopo di che il Presidente mette in votazione, per appello
nominale, i pareri presentati. Fatta la conta dei voti espressi
si determina il parere di maggioranza della commissione e
quello della minoranza. La commissione procede pertanto alla
designazione dei relativi relatori.
9. In presenza di argomenti di particolare complessità, il
Presidente può derogare, comunicandolo esplicitamente ai commissari,
dal numero degli interventi consentiti ai commissari medesimi.
Articolo 24
Sede referente delle Commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente
per esaminare preventivamente gli argomenti di esclusiva competenza
del Consiglio Comunale o altri argomenti di particolare importanza,
che saranno iscritti all'ordine del giorno di una successiva
seduta.
2. Le commissioni permanenti rendono parere preventivo obbligatorio
sulle seguenti proposte:
bilancio di previsione;
conto consuntivo;
costituzione di istituzioni e aziende speciali e partecipazione
a società di capitali;
statuti di aziende e società;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di
beni e servizi;
assunzione diretta di pubblici servizi;
regolamenti;
piani regolatori generali e loro variazioni;
costituzione e modificazione di forme associative con
altri enti;
istituzione e ordinamento dei tributi;
emissione di prestiti obbligazionari;
esame del referto di gravi irregolarità proposte dai revisori
dei conti.
Nel caso in cui l'apposita seduta della commissione sia
andata deserta, gli argomenti posti all'ordine del giorno
possono, in base a decisione del Sindaco, essere trasmessi
all'esame del Consiglio, senza ulteriore preventivo esame
da parte della commissione.
3. A tali riunioni vengono invitati gli assessori ed i funzionari
competenti. Nel caso i suddetti siano personalmente impediti,
la Giunta e/o il Segretario Comunale, dovranno garantire
la presenza di persone all'uopo delegate, a cui il Presidente
concederà la parola per la relazione iniziale.
4. Dopo la discussione di carattere generale a cui hanno
diritto di prendere la parola nei termini previsti dal precedente
articolo 23 tutti i commissari assegnati alla commissione
e dopo di cui è concessa una breve replica al funzionario
e/o all'assessore; possono essere presentati emendamenti
al testo del dispositivo di deliberazione di cui trattasi.
Gli emendamenti debbono essere presentati singolarmente
o collegialmente in forma scritta.
5. Per favorire i Consiglieri Comunali nella presentazione
di emendamenti al testo del dispositivo di deliberazione
oggetto della discussione viene utilizzato l'ufficio incaricato
dell'assistenza agli organi collegiali a cui, durante l'orario
di apertura, tutti i consiglieri possono rivolgersi per
ottenere la consulenza tecnica necessaria.
L'ufficio avrà cura, qualora l'emendamento sia stato presentato
con sufficiente anticipo rispetto alla seduta, di ricercare
il preventivo parere tecnico, contabile e di legittimità sul medesimo.
6. Qualora, durante la seduta della Commissione su di un
emendamento presentato si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
pareri tecnici, contabili e di legittimità favorevoli;
parere favorevole dell'organo proponente il provvedimento;
parere favorevole della maggioranza della commissione;
il testo del dispositivo sarà automaticamente emendato e,
nella nuova formulazione, sottoposto all'esame del Consiglio
Comunale.
7. Qualora, invece, una proposta di emendamento non riceva
il parere tecnico e di legittimità favorevole sia per l'espressione
contraria dei tecnici preposti, sia per l'impossibilità
dichiarata del tecnico ad esprimere seduta stante il prescritto
parere, l'emendamento sarà trasmesso al Consiglio Comunale
per il voto definitivo, dopo che la commissione si sia comunque
espressa in modo favorevole o sfavorevole all'emendamento
stesso. In sede di Consiglio, il Presidente o il relatore
incaricato dalla commissione illustrerà l'emendamento, l'esito
del parere tecnico, contabile e di legittimità e annuncerà
le posizioni favorevoli o contrarie della commissione. Dopodiché
potranno esprimersi, per non più di tre minuti a testa,
uno dei presentatori dell'emendamento, l'assessore competente
o un rappresentante della Giunta, ed un consigliere contrario
all'emendamento. Immediatamente dopo, senza altri ulteriori
interventi, il Sindaco lo porrà in votazione con le modalità previste dai successivi articoli.
8. Eventuali emendamenti presentati all'atto del dibattito
in Consiglio Comunale, sono dichiarati ammissibili dal Sindaco
soltanto in presenza di esplicito parere dei funzionari
tenuti ad esprimere i prescritti pareri. In caso di dichiarata
ammissibilità, detti emendamenti vengono discussi con le
modalità di cui al precedente comma, consentendo al presentatore
cinque minuti per l'illustrazione e ai capigruppo un intervento
per concisa dichiarazione di voto. E' ammessa altresì la
dichiarazione di voto dei consiglieri che intendano differenziare
il loro voto rispetto a quanto annunciato dal portavoce
del gruppo a cui appartengono.
|