| Fac
simile istanza di rimborso
Art.
22 - del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili
INDICE
Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
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È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stataversata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso.
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E’ inoltre riconosciuto il rimborso oltre il termine di cui al comma 1, nel caso in cui il contribuente produca istanza di rimborso relativamente ad annualità i cui termini di liquidazione, alla data di presentazione della domanda, non siano ancora decaduti per effetto di proroghe legislative.
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Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
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Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
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In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
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Condizione indispensabile per il diritto al rimborso di imposta per le aree divenute inedificabili, è che:
a) non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
b) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
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Le somme liquidate a rimborso dal comune, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
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