LEGGE 8 MARZO 1989, N. 95 come sostituita dalla legge 30.04.1999,
n. 120
In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda.
Gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo possono presentare, nel mese di novembre, domanda indirizzata al Sindaco.
Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsiti dalla legge, li inserisce nell'albo.
In occasione di consultazioni elettorali la commissione medesima procede a pubblico sorteggio tra i nominativi iscritti nell'albo per la formazione dei seggi.
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