LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53
Presso la Cancelleria di ciascuna corte d’appello è istituito l’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio, cui possono iscriversi su richiesta gli elettori in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.
La procedura per l’aggiornamento dell’albo dei presidenti prevede che entro il mese di ottobre di ogni anno chi aspira a tale incarico deve presentare domanda al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestieri.
Il Sindaco accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrono nelle categorie indicate dall'art. 38 del T.U. 361/1957 e dall'art. 23 del T.U. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d’appello.
La Prefettura di Piacenza, al fine di assicurare la regolarità delle consultazioni elettorali, ha recentemente - v. circolare n. prot. 212 del 9/6/2000 – sensibilizzato i sindaci della provincia sulle proposte di nuove iscrizioni “pregandoli di indicare esclusivamente i nominativi dei cittadini che risultino idonei alla funzione per avere già svolto diligentemente le funzioni di vice presidente di seggio, segretario o scrutatore, o perché si sono distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per notevoli doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità, equilibrio e precisione”.