CATASTO


DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI

Il Comune di Podenzano con atto del Consiglio Comunale n. 55 in data 27/09/2007 ha deciso di avvalersi della facoltà di deliberare entro il 15 luglio 2009 l'esercizio delle funzioni catastali riservandosi di valutare ed individuare le possibile opzioni sulla base di un documento programmatico che verrà redatto dall'apposito gruppo di lavoro provinciale.
(fino al 27 luglio le funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio).

 

CATASTO TERRENI

Nuovi redditi Catasto Terreni aggiornati sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA - Anno 2007

Pubblicizzazione, ai sensi della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione di decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 dei nuovi redditi catastali delle particelle di terreno oggetto di aggiornamento sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2007 dai soggetti interessati.

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di Podenzano che a cominciare dal giorno 28 dicembre 2007 fino al 26 febbraio 2008 incluso potrà essere consultato l'elenco delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario nonché l’eventuale simbolo di deduzione, per ogni particella o porzione di particella che è stata aggiornata sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2007.

Elenco Particelle 2007

I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell’atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.

Richiesta verifica in autotutela


Variazioni colturali in base alle dichiariazioni rese ad AGEA per il 2006 - rettifiche d'ufficio

L'Agenzia del Territorio ha reso noto gli elenchi delle particelle di terreno, o loro porzione, che sono state variate sulla base delle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2006 e che sono state oggetto di rettifica d’ufficio in autotutela, in quanto si sono riscontrate incongruità che hanno riguardato, in particolare, la coltura dei pomodori, nei casi di contratti con l'industria di trasformazione (per l’assimilazione a orto irriguo, anziché a seminativo irriguo), e la coltura del mais per l’accertamento della potenzialità irrigua o meno del terreno.

Elenco Particelle - Variazione colturale ex D.L. N.262/06 - Comune di PODENZANO - rettifiche d'ufficio

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 2, comma 34, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.


CATASTO FABBRICATI

Pubblicizzazione dell’elenco degli immobili iscritti in catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di Podenzano che a cominciare dal giorno 28 dicembre 2007 fino al 26 febbraio 2008 incluso presso il Comune potrà essere consultato l'elenco degli immobili iscritti al Catasto terreni - con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella ed eventuale Denominatore e Subalterno) – per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, con l’eventuale data cui riferire la mancata presentazione.

Elenco degli immobili iscritti in catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali

Tali immobili devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano(1), a cura dei soggetti obbligati, entro 7 mesi dal 28 dicembre 2007.

Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’iscrizione in catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell’atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.

Facsimile di segnalazione di incoerenze riscontrate nell’elenco degli immobili iscritti al Catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali - da utilizzare in caso di segnalazione da formulare

 


(1)Si specifica che l’identificazione degli immobili è avvenuta attraverso processi automatici di incrocio tra le banche dati catastali e del Registro delle imprese. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate delle incoerenze nell’individuazione degli immobili riportati negli elenchi pubblicati, con inclusione – a volte – di immobili già censiti in Catasto Edilizio Urbano ovvero aventi ancora i requisiti di ruralità ma in carico a soggetti non presenti nelle banche dati catastali. In tal caso gli interessati potranno formulare le eventuali segnalazioni mediante un apposito “modello di segnalazione anomalie” disponibile presso l’Ufficio Provinciale competente dell’Agenzia del Territorio, presso il Comune di competenza o sul sito internet dell’Agenzia.

Pubblicizzazione dell’elenco delle particelle di terreno interessate da fabbricati non dichiarati in catasto

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di Podenzano che a cominciare dal giorno 28 Dicembre 2007 fino al 26 febbraio incluso presso il Comune, potrà essere consultato l' elenco delle particelle iscritte al Catasto terreni - con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella) - interessate da fabbricati che non risultano dichiarati al catasto(1), con l’eventuale data cui riferire la mancata presentazione.

Particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto

Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti obbligati, entro 7 mesi dal 28 dicembre 2007.

Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’iscrizione in catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

Facsimile di segnalazione di incoerenze riscontrate nell’elenco delle particelle iscritte al Catasto terreni interessate da fabbricati foto-identificati che non risultano dichiarati al catasto.


Si specifica che l’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso foto-identificazione da immagini territoriali e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate delle incoerenze nell’individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, con inclusione – in qualche caso – di immobili già censiti in catasto. In tal caso gli interessati potranno formulare le eventuali segnalazioni mediante un apposito “modello di segnalazione anomalie” disponibile presso l’Ufficio Provinciale competente dell’Agenzia del Territorio, presso il comune di competenza o sul sito internet dell’Agenzia.

Normativa:
Art. 2 commi 33 e 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

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