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AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
DEI GIUDICI POPOLARI
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L. 10 APRILE 1951, N. 287 - Riordinamento
dei Giudici di assise
Con la legge 10 aprile 1951, n. 287 venivano istituite le
corti di assisse e le corti di assise di appello, e fissate
le procedure per la scelta dei giudici popolari e la formazione
degli elenchi comunali.
Le modalità per l'aggiornamento degli albi, stabilite
all'art. 21 della citata legge e succ. modifiche, prevedono
che nel mese di aprile di ogni anno dispari il sindaco inviti
tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi
dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge, ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio,
negli albi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise
o di Corte di Assise di appello.
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I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- a) Cittadinanza italiana;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici
di Corte di Assise;
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i
giudici di corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in
attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed
a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente
dallo Stato, in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi
di ogni ordine e congregazione
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La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere
presentata o inviata (allegando fotocopia del documento
d'identità) al Servizio Elettorale da aprile al 31 luglio
degli anni dispari.
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