AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
DEI GIUDICI POPOLARI


  L. 10 APRILE 1951, N. 287 - Riordinamento dei Giudici di assise

Con la legge 10 aprile 1951, n. 287 venivano istituite le corti di assisse e le corti di assise di appello, e fissate le procedure per la scelta dei giudici popolari e la formazione degli elenchi comunali.
Le modalità per l'aggiornamento degli albi, stabilite all'art. 21 della citata legge e succ. modifiche, prevedono che nel mese di aprile di ogni anno dispari il sindaco inviti tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli albi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di appello.

  • I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) Cittadinanza italiana;
    b) Buona condotta morale;
    c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
    d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
    e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di corte di Assise di Appello.
  • Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

    a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
    b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
    c)  I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione
  • La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere presentata o inviata (allegando fotocopia del documento d'identità) al Servizio Elettorale da aprile al 31 luglio degli anni dispari.
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