L'Interpello


In base all'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente – Legge 27 luglio 2000, n. 212, il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni tributarie, può inoltrare un quesito sulla loro corretta interpretazione al Comune che ha l'obbligo di rispondere entro 120 giorni. In mancanza di una risposta entro questo termine, si intenderà che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente.

L'INTERPELLO

IL CONTRIBUENTE, SE VI SONO "OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA" CIRCA L'APPLICAZIONE A CASI CONCRETI E PERSONALI DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, PUÒ INOLTRARE UN QUESITO SULLA LORO CORRETTA INTERPRETAZIONE AL COMUNE

Le istanze possono riguardare solo i tributi e le entrate comunali in particolare:

  • l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
  • il canone installazione mezzi pubblicitari – C.I.M.P.
  • il canone occupazione spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P.

Per i tributi erariali la competenza è dell’Agenzia delle Entrate.

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE L’ ISTANZA DI INTERPELLO
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Il contribuente può presentare istanza di interpello al Comune quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il contribuente è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle al "proprio caso concreto";
  • esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare. Queste condizioni mancano se il Comune ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello, mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente;
  • il contribuente non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

In mancanza di tali presupposti, l'istanza presentata dal contribuente non è "ammissibile" e non produce alcun effetto. Tuttavia il Comune, se non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, è tenuto a comunicare al contribuente la circolare, nota o risoluzione che risolve "compiutamente" il problema segnalato.

L’ ISTANZA

L'istanza deve essere presentata dal contribuente sia persona fisica che giuridica direttamente interessato alla soluzione del quesito.
Possono inoltrare l'istanza anche le altre persone obbligate agli adempimenti tributari per conto del contribuente, in particolare:

  • i coobbligati al pagamento dei tributi;
  • i rappresentanti delle società ed enti;
  • i procuratori generali e speciali.
COME SI PRESENTA
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L'ISTANZA DI INTERPELLO, REDATTA IN CARTA LIBERA, È PRESENTATA MEDIANTE SPEDIZIONE PER RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, IN PLICO SENZA BUSTA. I FOGLI SU CUI È SCRITTA L'ISTANZA NON DEVONO, CIOÈ, ESSERE INSERITI IN UNA BUSTA MA PIEGATI IN DUE O ANCHE TRE PARTI (PER ADEGUARE IL PLICO AL FORMATO PRESCRITTO DALLE POSTE), FERMANDO I BORDI CON COLLA (E NON CON PUNTI METALLICI). SU UNA FACCIATA DEL PLICO VA SCRITTO L'INDIRIZZO, SULL'ALTRA IL MITTENTE. IN ALTERNATIVA, L'ISTANZA PUÒ ANCHE ESSERE CONSEGNATA DIRETTAMENTE ED IN TAL CASO SARÀ RILASCIATA APPOSITA RICEVUTA CON RELATIVO NUMERO DI PROTOCOLLO.

A CHI SI PRESENTA

L'istanza va presentata al Comune cui deve essere versato il tributo cui si riferisce l’interpello.

SE L'ISTANZA È INVIATA AD UN UFFICIO INCOMPETENTE, QUESTO È TENUTO A TRASMETTERLA TEMPESTIVAMENTE A QUELLO COMPETENTE DANDONE CON TESTUALMENTE NOTIZIA AL CONTRIBUENTE.

In questo caso il termine per la risposta slitta e decorrerà dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

COSA DEVE CONTENERE L’ ISTANZA

L'istanza deve contenere:

  • i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  • la descrizione del caso concreto e personale, che deve essere “circostanziata e specifica". Questo significa che il contribuente deve esporre nei dettagli la sua situazione personale e il problema interpretativo che il Comune dovrebbe risolvere;
  • il domicilio del contribuente (o del suo legale rappresentante);
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di queste indicazioni l'istanza è inammissibile. Tuttavia, se la domanda è priva di sottoscrizione, la mancanza viene sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In tal caso l'istanza si considera prodotta nella data di sottoscrizione.
L'istanza inammissibile non produce gli effetti tipici dell'interpello. In particolare l'eventuale silenzio osservato dal Comune nei 120 giorni successivi alla sua presentazione, non potrà considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta dal contribuente; non scatta cioè l'istituto del silenzio-assenso.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto, esclusi quelli che siano già in possesso del Comune. In questo caso il contribuente si limiterà ad indicare gli estremi necessari per consentirne l’acquisizione presso l'ufficio che li detiene. Naturalmente il contribuente può sempre, per accelerare la risposta, allegare all'istanza copia dei documenti da lui ritenuti rilevanti, anche se già in possesso del Comune.
Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, il Comune può chiedere, una sola volta, al contribuente l'integrazione dell'istanza. In questo caso il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte del Comune di tutti i documenti richiesti.

L’ ISTANZA E LE SCADENZE
LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO NON HA EFFETTO SULLE SCADENZE PREVISTE DALLE NORME TRIBUTARIE, NÉ SULLA DECORRENZA DEI TERMINI DI DECADENZA E NON COMPORTA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.
PERTANTO IL CONTRIBUENTE NON POTRÀ RINVIARE L'ADEMPIMENTO TRIBUTARIO OGGETTO DELL'ISTANZA (AD ESEMPIO VERSAMENTO ICI, PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI, ECC.) ALLA DATA IN CUI IL COMUNE AVRÀ RISPOSTO ALL'INTERPELLO.

RISPOSTA DELL’ AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell' istanza di interpello, il competente ufficio comunale deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata. Tale risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o ancora per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza. Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito del Comune.
In tal caso l'Amministrazione è comunque tenuta a comunicare a ciascuno dei contribuenti che hanno posto il quesito gli estremi del documento.
Decorso il termine dei 120 giorni senza una risposta esplicita da parte dell'Amministrazione, opera l'istituto del silenzio-assenso, si intende cioè che l'Amministrazione concordi con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.

Tuttavia affinché scatti l'istituto del silenzio-assenso è necessario che:

  • il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
  • l'istanza sia ammissibile.
EFFETTI DELL’ INTERPELLO

La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato. Tuttavia a meno che non intervenga una rettifica, l'efficacia della risposta si prolunga anche in tutte le successive occasioni in cui il contribuente è tenuto a dare applicazione alla norma oggetto di interpello in tutti i casi analoghi e riconducibili a quello prospettato nell'istanza. La risposta fornita dall'Amministrazione non impegna il contribuente il quale è libero di adottare una soluzione diversa, al contrario vincola l'operato degli Uffici i quali non potranno emettere atti di accertamento contrastanti.

EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA

SE IL CONTRIBUENTE (PRIMA DELLA RETTIFICA) HA GIÀ MESSO IN ATTO IL COMPORTAMENTO OGGETTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO, UNIFORMANDOSI ALL'INTERPRETAZIONE PRECEDENTEMENTE RICEVUTA, NESSUNA PRETESA PUÒ ESSERE AVANZATA DAL COMUNE.

Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello, il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data (in forma esplicita o implicita). Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi ali 'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per le imposte né per le sanzioni.
Se invece il contribuente non ha ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta, e - nonostante il cambio di orientamento – procede ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.