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In base all'art. 11 dello
Statuto dei diritti del contribuente – Legge 27 luglio
2000, n. 212, il contribuente, se vi sono "obiettive
condizioni di incertezza" circa l'applicazione a casi
concreti e personali delle disposizioni tributarie, può
inoltrare un quesito sulla loro corretta interpretazione al
Comune che ha l'obbligo di rispondere entro 120 giorni. In
mancanza di una risposta entro questo termine, si intenderà
che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata
dal contribuente.
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| L'INTERPELLO |
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IL CONTRIBUENTE, SE VI SONO "OBIETTIVE
CONDIZIONI DI INCERTEZZA" CIRCA L'APPLICAZIONE A CASI
CONCRETI E PERSONALI DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, PUÒ
INOLTRARE UN QUESITO SULLA LORO CORRETTA INTERPRETAZIONE AL
COMUNE
Le istanze possono riguardare solo i tributi
e le entrate comunali in particolare:
- l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
- il canone installazione mezzi pubblicitari – C.I.M.P.
- il canone occupazione spazi ed aree pubbliche –
C.O.S.A.P.
Per i tributi erariali la competenza è
dell’Agenzia delle Entrate.
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| QUANDO
SI PUÒ PRESENTARE L’ ISTANZA DI INTERPELLO |
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Il contribuente può presentare
istanza di interpello al Comune quando sussistono congiuntamente
le seguenti condizioni:
- il contribuente è interessato a conoscere l'interpretazione
di determinate disposizioni in quanto deve applicarle
al "proprio caso concreto";
- esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione
della norma che si deve applicare. Queste condizioni mancano
se il Comune ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa
di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di
interpello, mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento
portato a conoscenza del contribuente;
- il contribuente non ha dato ancora attuazione alla
norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento
rilevante ai fini tributari.
In mancanza di tali presupposti, l'istanza
presentata dal contribuente non è "ammissibile"
e non produce alcun effetto. Tuttavia il Comune, se non ricorrono
le obiettive condizioni di incertezza, è tenuto a comunicare
al contribuente la circolare, nota o risoluzione che risolve
"compiutamente" il problema segnalato.
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| L’
ISTANZA |
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L'istanza deve essere presentata dal contribuente
sia persona fisica che giuridica direttamente interessato
alla soluzione del quesito.
Possono inoltrare l'istanza anche le altre persone obbligate
agli adempimenti tributari per conto del contribuente, in
particolare:
- i coobbligati al pagamento dei tributi;
- i rappresentanti delle società ed enti;
- i procuratori generali e speciali.
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COME SI PRESENTA |
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L'ISTANZA DI INTERPELLO, REDATTA IN
CARTA LIBERA, È PRESENTATA MEDIANTE SPEDIZIONE PER
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, IN PLICO SENZA BUSTA.
I FOGLI SU CUI È SCRITTA L'ISTANZA NON DEVONO, CIOÈ,
ESSERE INSERITI IN UNA BUSTA MA PIEGATI IN DUE O ANCHE TRE
PARTI (PER ADEGUARE IL PLICO AL FORMATO PRESCRITTO DALLE POSTE),
FERMANDO I BORDI CON COLLA (E NON CON PUNTI METALLICI). SU
UNA FACCIATA DEL PLICO VA SCRITTO L'INDIRIZZO, SULL'ALTRA
IL MITTENTE. IN ALTERNATIVA, L'ISTANZA PUÒ ANCHE ESSERE
CONSEGNATA DIRETTAMENTE ED IN TAL CASO SARÀ RILASCIATA
APPOSITA RICEVUTA CON RELATIVO NUMERO DI PROTOCOLLO.
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| A CHI
SI PRESENTA |
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L'istanza va presentata al Comune cui
deve essere versato il tributo cui si riferisce l’interpello.
SE L'ISTANZA È INVIATA AD UN UFFICIO
INCOMPETENTE, QUESTO È TENUTO A TRASMETTERLA TEMPESTIVAMENTE
A QUELLO COMPETENTE DANDONE CON TESTUALMENTE NOTIZIA AL CONTRIBUENTE.
In questo caso il termine per la risposta
slitta e decorrerà dalla data di ricezione dell'istanza
da parte dell'ufficio competente.
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| COSA
DEVE CONTENERE L’ ISTANZA |
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| L'istanza deve contenere:
- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente
del suo legale rappresentante;
- la descrizione del caso concreto e personale, che deve
essere “circostanziata e specifica". Questo
significa che il contribuente deve esporre nei dettagli
la sua situazione personale e il problema interpretativo
che il Comune dovrebbe risolvere;
- il domicilio del contribuente (o del suo legale rappresentante);
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale
rappresentante.
In mancanza di queste indicazioni l'istanza
è inammissibile. Tuttavia, se la domanda è priva
di sottoscrizione, la mancanza viene sanata se il contribuente
provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio competente. In tal caso
l'istanza si considera prodotta nella data di sottoscrizione.
L'istanza inammissibile non produce gli effetti tipici dell'interpello.
In particolare l'eventuale silenzio osservato dal Comune nei
120 giorni successivi alla sua presentazione, non potrà
considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta
dal contribuente; non scatta cioè l'istituto del silenzio-assenso.
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| LA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE |
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Alla domanda deve essere allegata copia
dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto,
esclusi quelli che siano già in possesso del Comune.
In questo caso il contribuente si limiterà ad indicare
gli estremi necessari per consentirne l’acquisizione
presso l'ufficio che li detiene. Naturalmente il contribuente
può sempre, per accelerare la risposta, allegare all'istanza
copia dei documenti da lui ritenuti rilevanti, anche se già
in possesso del Comune.
Se la documentazione allegata non è sufficiente per
consentire il corretto inquadramento della questione, il Comune
può chiedere, una sola volta, al contribuente l'integrazione
dell'istanza. In questo caso il termine per la risposta si
interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione
da parte del Comune di tutti i documenti richiesti.
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| L’
ISTANZA E LE SCADENZE |
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LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO
NON HA EFFETTO SULLE SCADENZE PREVISTE DALLE NORME TRIBUTARIE,
NÉ SULLA DECORRENZA DEI TERMINI DI DECADENZA E NON
COMPORTA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.
PERTANTO IL CONTRIBUENTE NON POTRÀ RINVIARE L'ADEMPIMENTO
TRIBUTARIO OGGETTO DELL'ISTANZA (AD ESEMPIO VERSAMENTO ICI,
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI, ECC.) ALLA DATA IN CUI
IL COMUNE AVRÀ RISPOSTO ALL'INTERPELLO.
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| RISPOSTA
DELL’ AMMINISTRAZIONE |
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Entro 120 giorni dalla presentazione dell'
istanza di interpello, il competente ufficio comunale deve
rendere al contribuente una risposta scritta e motivata. Tale
risposta può essere notificata mediante la procedura
prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata
per raccomandata con avviso di ricevimento o ancora per via
telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.
Qualora vengano formulate più istanze di interpello
concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro,
il Comune può fornire una risposta collettiva mediante
circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito del Comune.
In tal caso l'Amministrazione è comunque tenuta a comunicare
a ciascuno dei contribuenti che hanno posto il quesito gli
estremi del documento.
Decorso il termine dei 120 giorni senza una risposta esplicita
da parte dell'Amministrazione, opera l'istituto del silenzio-assenso,
si intende cioè che l'Amministrazione concordi con
la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.
Tuttavia affinché scatti l'istituto
del silenzio-assenso è necessario che:
- il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco
il comportamento e la soluzione interpretativa che intende
adottare;
- l'istanza sia ammissibile.
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| EFFETTI
DELL’ INTERPELLO |
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La risposta ha efficacia esclusivamente
nei confronti del contribuente che ha inoltrato istanza di
interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.
Tuttavia a meno che non intervenga una rettifica, l'efficacia
della risposta si prolunga anche in tutte le successive occasioni
in cui il contribuente è tenuto a dare applicazione
alla norma oggetto di interpello in tutti i casi analoghi
e riconducibili a quello prospettato nell'istanza. La risposta
fornita dall'Amministrazione non impegna il contribuente il
quale è libero di adottare una soluzione diversa, al
contrario vincola l'operato degli Uffici i quali non potranno
emettere atti di accertamento contrastanti.
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EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA |
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SE IL CONTRIBUENTE (PRIMA DELLA RETTIFICA)
HA GIÀ MESSO IN ATTO IL COMPORTAMENTO OGGETTO DELL'ISTANZA
DI INTERPELLO, UNIFORMANDOSI ALL'INTERPRETAZIONE PRECEDENTEMENTE
RICEVUTA, NESSUNA PRETESA PUÒ ESSERE AVANZATA DAL COMUNE.
Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello,
il Comune può comunicare al contribuente una nuova
risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente
data (in forma esplicita o implicita). Se il contribuente,
prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento
oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi ali 'interpretazione
ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta,
a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa
può essere avanzata dal Comune né per le imposte
né per le sanzioni.
Se invece il contribuente non ha ancora attuato il comportamento
conforme alla prima risposta, e - nonostante il cambio di
orientamento – procede ugualmente nella direzione indicata
sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente
dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa,
escluse le sanzioni.
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