Toponomastica

L'ufficio Toponomastica assegna ad ogni area di circolazione una propria denominazione secondo le norme del D. R.L 10 maggio 1923 e successive modifiche e ha l'obbligo di attribuire ad ogni accesso, distinti numeri da indicarsi su targhe da applicare sugli accesso di ogni edificio.

Per ottenere l'assegnazione della numerazione civica il richiedente dovrà inoltrare apposita domanda.

 REQUISITI

  • essere proprietario dell’immobile

  DOVE RECARSI

Per il ritiro della richiesta
  • Servizi Demografici. (P.T)
  • Ufficio Protocollo (P.T)
  • scaricando l'apposito modulo

    Per la consegna della richiesta
  • all'ufficio Protocollo
  • a mezzo posta
  • a mezzo fax
    NB: la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente via fax oppure a mezzo posta.

    Per il ritiro dei numeri civici
  • ufficio Tecnico (I piano) in orario di apertura al pubblico
  •  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

    • Copia planimetria
    • Fotocopia documento di riconoscimento
    • Certificato di conformità edilizia – agibilità – usabilità
     TEMPI DI RILASCIO
    • 30 giorni dal ricevimento dell’istanza

     COSTO

    • La targhetta contrassegnata con il nuovo numero è gratuita
    Modulistica
    Modulo di richiesta Modulo richiesta assegnazione numerazione civica
      Normativa

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

    Articolo 41 - Adempimenti ecografici.

    1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
    2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
    3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
    4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

    Articolo 42 - Numerazione civica.

    1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
    2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
    3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

    Articolo 43 - Obblighi dei proprietari di fabbricati.

    1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
    2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
    3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
    4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

     

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