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MODULISTICA

Unione Valnure

STATUTO DELL’UNIONE VALNURE E VALCHERO

INDICE

Titolo I
Elementi costitutivi

Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Funzioni dell’Unione
Art. 3 Modalità di attribuzione delle competenze dell’Unione
Art. 4 Durata dell’Unione
Art. 5 Scioglimento dell’Unione
Art. 6 Recesso dall’Unione e adesione di nuovi comuni
Art. 7 Sede dell’Unione

Titolo II
Ordinamento strutturale

Art. 8 Organi dell’Unione
Art. 9 Consiglio dell’Unione
Art. 10 Competenze del consiglio dell’Unione
Art. 11 Convocazione del consiglio
Art. 12 Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio
Art. 13 Funzionamento del consiglio
Art. 14

Presidente dell’Unione
Art. 15 Competenze del Presidente dell’Unione
Art. 16 Vice-Presidente dell’Unione
Art. 17 Giunta dell’Unione
Art. 18 Competenza della giunta dell’Unione
Art. 19 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
Art. 20 Regolamenti
Art. 21 Controllo sugli atti dell’Unione

Titolo III
Partecipazione

Art. 22 Criteri generali
Art. 23 Consultazioni
Art. 24 Istanze, osservazioni, proposte

Titolo IV
Forme di collaborazione con altri enti

Art. 25 Rapporto con i comuni componenti l’Unione
Art. 26 Convenzioni
Art. 27 Accordi di programma
Titolo V
Uffici e personale
Art. 28 Organizzazione degli uffici
Art. 29 Personale dell’Unione
Art. 30 Segretario dell’Unione

Titolo VI
Ordinamento finanziario

Art. 31 Ordinamento finanziario
Art. 32 Risorse finanziarie
Art. 33 Rapporti finanziari con i comuni costituenti l’Unione
Art. 34 Attività finanziaria
Art. 35 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 36 Rendiconto
Art. 37 Controllo interno
Art. 38 Revisione economico-finanziaria
Art. 39 Servizio di Tesoreria

Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 Segretario dell’Unione
Art. 41 Messo dell’Unione
Art. 42 Entrata in vigore
Art. 43 Effetti dello Statuto

Indice

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 - Principi fondamentali
  1. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Podenzano, S.Giorgio Piacentino, Vigolzone e Carpaneto P.no, unitamente allo schema dell’atto costitutivo dell’Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per l’approvazione degli statuti comunali, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione.

  2. L’Unione dei comuni denominata“Unione Valnure” -in seguito chiamata “Unione” - è costituita volontariamente, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo.

  3. L’Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Emilia Romagna e della provincia di Piacenza ed è costituita per l’esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.

  4. L’Unione è costituita dall’insieme dei territori dei comuni di Podenzano, S. Giorgio Piacentino, Vigolzone e Carpaneto P.no. L’Unione non è finalizzata alla fusione dei Comuni partecipanti.

  5. Le modifiche allo Statuto e all’atto costitutivo avvengono con le procedure richieste per l’approvazione degli statuti comunali.

  6. L’Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
Art.2 - Funzioni dell’Unione
  1. I Comuni possono attribuire all’Unione la funzione o il solo esercizio della gestione dei servizi di seguito elencati:
  • Segreteria generale, personale e organizzazione;
  • Gestione economica, finanziaria, programmazione;
  • Gestione delle entrate tributarie e fiscali;
  • Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
  • Ufficio Tecnico;
  • Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
  • Polizia municipale, stradale e sicurezza urbana;
  • Polizia commerciale;
  • Polizia amministrativa;
  • Polizia giudiziaria;
  • Servizi scolastici;
  • Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
  • Biblioteche, musei e pinacoteche;
  • Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
  • Impianti sportivi e manifestazioni diversi nel campo sportivo;
  • Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico;
  • Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
  • Illuminazione pubblica e servizi connessi;
  • Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
  • Urbanistica e gestione del territorio;
  • Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
  • Servizi di protezione civile;
  • Servizio idrico integrato;
  • Servizio smaltimento rifiuti;
  • Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
  • Asili nido, servizi per l’infanzia e minori;
  • Servizi sociali (di prevenzione e riabilitazione, strutture residenziali e ricovero anziani, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona);
  • Servizio necroscopico e cimiteriale;
  • Affissioni e pubblicità;
  • Fiere, mercati e servizi connessi;
  • Servizi relativi all’industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
  • Servizi produttivi (distribuzione gas, energia elettrica, teleriscaldamento, farmacie e centrale del latte e altri servizi produttivi);
  • Sportello unico;
  • Servizio civile.
  1. All’Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.

  2. Parimenti, con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all’Unione funzioni e/o servizi già affidate con precedenti atti.
Art. 3 - Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione
  1. Il trasferimento delle competenze di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, si perfeziona con l’approvazione, da parte dei consigli comunali aderenti al trasferimento delle competenze, di conformi delibere, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito nonché i rapporti finanziari tra gli enti e con l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.

  2. I Comuni aderenti all’Unione possono affidare ad essa, tramite la stipulazione di convenzioni, lo svolgimento in forma associata di servizi generali di amministrazione degli enti nonché di attività strumentali all’espletamento delle funzioni comunali. Le convenzioni disciplinano le modalità organizzative e i rapporti finanziari tra gli enti.

  3. Il trasferimento delle competenze all’Unione implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

  4. L’Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.
Art. 4 - Durata
  1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato, ma in qualsiasi momento i Comuni aderenti possono modificare il presente articolo con le modalità fissate dallo Statuto e nell’ambito dei principi stabiliti dalla Legge.
Art. 5 - Scioglimento dell’Unione
  1. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun comune.

  2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l’attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione.

  3. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell’Unione, trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i comuni stessi. I consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

  4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza.
Art. 6 - Recesso dall’Unione ed adesione di nuovi Comuni
  1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere, non prima di un anno dalla data di costituzione.

  2. Il recesso deve essere deliberato e comunicato con sei mesi di preavviso ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.

  3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti , ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione.

  4. Al Comune che delibera di recedere dall’Unione va riconosciuto proporzionalmente al numero degli abitanti la quota di mezzi e capitali fino ad allora maturati per i servizi gestiti in Unione.

  5. L’Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.

  6. L’Unione prenderà atto, con deliberazione consiliare, del recesso nella prima seduta utile.

  7. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all’Unione, con le modalità stabilite dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Art. 7 - Sede dell’Unione
  1. L’Unione ha sede nel comune di Podenzano.

  2. La sede dell’Unione può essere variata con delibera del Consiglio dell’Unione senza necessità di modificare il presente Statuto.

  3. Presso la sede dell’Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell’Unione purché all’interno del territorio dell’Unione.

  4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purché ricompresi nell’ambito del territorio dell’Unione.

Indice

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.8 - Organi dell’ Unione
  1. Sono organi politici dell’Unione:
    - il Consiglio
    - la Giunta
    - il Presidente.


  2. Gli organi dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

  3. Sono organi tecnici dell’Unione:
    - il Segretario dell’Unione
    - il Revisore dei Conti.
Art. 9 - Consiglio dell’Unione
  1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei comuni partecipanti all’Unione e, pertanto, ne è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

  2. Il consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni componenti l’Unione.

  3. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso.

  4. Il Consiglio è composto di 17 membri di cui i Sindaci dei comuni appartenenti all’Unione sono membri di diritto. Le nomine intervengono nella stessa adunanza di approvazione dello Statuto e sono subordinate all’efficacia dello stesso.

  5. Il numero dei consiglieri spettanti ai singoli comuni sono i seguenti:
    Podenzano
    n. 6
    consiglieri di cui
    n. 4
    di maggioranza e
    n. 2
    spettante alle minoranze
    San Giorgio P.no
    n. 4
    consiglieri di cui
    n. 3
    di maggioranza e
    n. 1
    spettante alle minoranze
    Vigolzone
    n. 3
    consiglieri di cui
    n. 2
    di maggioranza e
    n. 1
    spettante alle minoranze
    Carpaneto P.no
    n. 4
    consiglieri di cui
    n. 3
    di maggioranza e
    n. 1
    spettante alle minoranze
    Totale
    n . 17
     
    n . 12
      n. 05  
  1. Nel caso in cui in uno dei comuni a cui è riservata la nomina dei consiglieri di minoranza non esista la minoranza consiliare, i consiglieri spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.

  2. Il consiglio dell’Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall’elezione del Sindaco.

  3. I membri di diritto del Consiglio dell’Unione e i rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all’elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.

  4. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell’Unione, il consiglio comunale interessato provvede, entro 10 giorni, alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
  5. Le dimissioni da consigliere dell’Unione, da comunicare al Presidente dell’Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza,sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
Art. 10 - Competenze del consiglio dell’Unione
  1. Al Consiglio spetta determinare l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
    1. statuti delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3 del TUEL, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
    2. programmi, relazioni previsionali e programmatiche,piani finanziari,programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,pareri da rendere nelle dette materie;
    3. convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
    4. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    5. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,concessione di pubblici servizi,partecipazione dell’Unione a società di capitale, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
    6. istituzione e ordinamento dei tributi dell’Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote,disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    7. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    8. contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell’Unione ed emissione dei prestiti obbligazionari;
    9. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    10. acquisti e alienazioni immobiliari,relative permute,appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario di altri funzionari;
    11. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
  2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

  3. La prima adunanza del Consiglio dell’Unione è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Podenzano,entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e dovrà essere tenuta entro i successivi 30 giorni.

  4. Nella stessa seduta il Consiglio dell’Unione dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
    1. nomina del Presidente e del Vice-presidente;
    2. presa atto della composizione della Giunta dell’Unione.
  5. Entro 20 giorni dall’elezione del Presidente i consiglieri possono inviare note scritte al Presidente stesso per la redazione delle linee programmatiche e nel corso degli adempimenti istituzionali possono partecipare alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Nei successivi 10 giorni il Presidente convoca il consiglio dell’Unione per l’approvazione delle linee programmatiche. Nella medesima adunanza il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l’Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall’Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell’Unione.
Art. 11 - Convocazione del consiglio
  1. Il consiglio è convocato:

    - di norma su iniziativa del Presidente ;
    - su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri (non computando a tal fine il presidente);
    - su richiesta della Giunta.

  2. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l’ordine del giorno della seduta; nell’avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l’ora della riunione.

  3. Le sedute del consiglio sono tutte ordinarie e l’avviso deve essere consegnato a ciascuna consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

  4. Nei casi d’urgenza o di integrazione dell’ordine del giorno, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, la trattazione può essere differita al giorno seguente.

  5. La consegna dell’avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata (fa fede la data di inoltro) o da dichiarazione del dipendente e/o incaricato che svolge funzioni di messo. Diverse modalità di consegna dell’avviso potranno essere individuate nel regolamento del consiglio dell’Unione di cui all’art. 13.

  6. L‘elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all’albo pretorio dell’ Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

  7. La seduta di seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio
  1. Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti con arrotondamento all’unità superiore.

  2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti, senza contare a tal fine il Presidente.

  3. Le deliberazioni del consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti e a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

  4. Le riunioni del Consiglio dell’Unione sono pubbliche, fatto salvo quanto disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Art. 13 - Funzionamento del consiglio
  1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto di quanto fissato nell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

  2. Il Consiglio dell’Unione è presieduto dal presidente dell’Unione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

  3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell’Unione.
Art. 14 - Presidente dell’Unione
  1. Il Presidente dell’Unione deve essere un sindaco dei comuni facenti parti dell’Unione.

  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Unione a voto segreto e a maggioranza assoluta degli assegnati nei termini previsti dall’articolo 10.

  3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell’Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all’elezione del nuovo Presidente.

Art.15 - Competenza del Presidente dell’Unione
  1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

  2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Unione, il Presidente , sentita la Giunta, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
  3. Il presidente è competente a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell’Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio dell’Unione.

  4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. L’ adesione del Presidente agli stessi deve essere ratificata dal Consiglio dell’Unione entro trenta giorni a pena di decadenza.

  5. Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
Art. 16 - Vice Presidente dell’Unione
  1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio dell’Unione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell’esercizio della funzione.

  2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.
Art.17 - Giunta dell’Unione
  1. La giunta dell’Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione.

  2. Il Presidente, entro 90giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

  3. Non possono far parte della Giunta dell’Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.

  4. Gli assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell’Unione.
Art.18 - Competenza della Giunta dell’Unione
  1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

  2. La Giunta dell’Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.

  3. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 19 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
  1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Nei successivi 20 giorni il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente.

  2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Tuel.
Art. 20 - Regolamenti
  1. L’Unione ha potestà regolamentare.

  2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.

  3. Nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, il Consiglio dell’Unione può deliberare, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l’Unione.
Art. 21 - Controllo sugli atti dell’ Unione
  1. Gli atti dell’Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

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TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Art. 22 - Criteri generali
  1. L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l’esibizione.

  2. A tal fine l’Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

  3. L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell’ ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
  4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell’Unione.
Art.23 - Consultazioni
  1. Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all’indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione- si dovrà tener conto in sede deliberante.

  2. Gli organi dell’Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti,l’amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

  3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell’Unione.
Art. 24 - Istanze, osservazioni, proposte
  1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l’Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all’Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell’Unione stessa.

  2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

  3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall’organo dell’Unione, che è tenuto ad esprimersi.

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TITOLO IV
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 25 - Rapporto con i comuni componenti l’Unione
  1.  Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’Unione, a ciascun comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell’Unione, nonché dell’elenco delle deliberazioni di consiglio e di giunta adottate, che devono essere esposti all’albo pretorio di ciascun ente per 15 giorni.

  2. Ogni qualvolta uno dei comuni lo richieda, il presidente dell’Unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell’Unione, l’attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.
Art. 26 - Convenzioni
  1. L’Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

  2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei presenti, nella quale devono essere indicati:
  • le ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
  • i fini e la durata della convenzione
  • le modalità di finanziamento
  • le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati
  1. Per 1’ espletamento dei propri fini, l’Unione può avvalersi,previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell’operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.
Art. 27 - Accordi di programma
  1. Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l’Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

  2. L’accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
    1. tempi previsti;
    2. modalità di finanziamento;
    3. adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute

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TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art.28 - Organizzazione degli uffici
  1. L’Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.

  2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità di gestione.

  3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.

  4. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

  5. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
Art. 29 - Personale dell’ Unione
  1. L’Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell’opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.

  2. Per i servizi che saranno trasferiti all’Unione, il personale attualmente in servizio presso i vari comuni potrà essere assegnato definitivamente all’Unione ,transitando nella dotazione organica della stessa.In via transitoria si potrà utilizzare l’istituto del comando regolato dal vigente CCNL.

  3. L’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione comporta l’unificazione delle relative Strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni

  4. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

  5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

  6. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.

  7. Fino all’adeguamento della dotazione organica ed assunzione di eventuale personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre alla stipula di apposita convenzione a norma dell’art. 30 del T.U.E.L. ovvero agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc., sussistendone gli estremi di legge.
Art. 30 - Segretario dell’Unione
  1. Il segretario dell’Unione è nominato dal Presidente e potrà essere individuato tra i segretari comunali dei comuni aderenti all’Unione o altro segretario comunale o tra persone in possesso dei requisiti per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

  2. Il Presidente può, altresì, nominare un vice-segretario da individuarsi tra i segretari dei comuni aderenti all’Unione oppure fra i dipendenti dell’Unione ovvero dei comuni aderenti l’Unione, in possesso dei requisiti per l’accesso in carriera dei segretari comunali.

  3. Il segretario dell’Unione svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l’attività. Al Segretario dell’Unione spettano, per il settore di competenza, anche tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.

  4. Il Segretario dell’Unione inoltre:
    • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
    • esprime il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
    • può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
    • esercita ogni altra funzioni attribuita gli dallo Statuto, dai regolamenti o conferita gli dal Presidente dell’Unione;
    • esercita le funzioni di direttore generale.

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TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 31 - Ordinamento finanziario
  1. L’ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.

  2. L’Unione, nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

  3. L’Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.
Art. 32 - Risorse finanziarie
  1. La finanza dell’Unione è costituita da:
    • contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
    • trasferimenti operati dai comuni componenti;
    • tasse e diritti per servizi pubblici;
    • risorse per investimenti;
    • altre entrate
    • contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.
  2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, l’Unione istituisce, con deliberazione consiliare. tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
Art. 33 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l’Unione
  1. L’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all’Unione stessa.

  2. Le modalità di riparto delle spese dei servizi/funzioni gestiti dall’Unione saranno definiti con deliberazione consiliare nell’ambito delle delibere di trasferimento e/o gestione delle funzioni/servizi all’Unione. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.

  3. Le spese generali relative al funzionamento dello staff saranno ripartite sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 34 - Attività finanziaria
  1. L’Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell’art. 152 del T.U.E.L.

  2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell’Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.

  3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

  4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
Art 35 - Bilancio e programmazione finanziaria
  1. La gestione finanziaria dell’Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell’Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

  2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell’osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità. unità, integrità. pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’efficacia dell’azione dell’Unione.

  3. Al bilancio annuale sono allegati:
    • la relazione previsionale e programmatica
    • il bilancio pluriennale
    • tutti i documenti previsti dall’art. 172 del T.U.E.L.
  4. L’Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.
Art. 36 - Rendiconto
  1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli art. 227 e seguenti del T.U.E.L.

  2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio dell’Unione, entro il termine fissato dalla legge.

  3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall’art. 227, comma 4, del T.U.E.L.:
    1. la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del T.U.E.L, esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
    2. la relazione del revisore del conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera “d”, del T.U.E.L
    3. l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza
  4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 37 - Controllo interno
  1. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

  2. L’Unione, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
    1. garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
    2. verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
    3. valutare le prestazioni del personale;
    4. valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Art. 38 - Revisione economico-finanziaria
  1. Il consiglio dell’Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del T.U.E.L. e del presente Statuto.

  2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 239, comma 6, del T.U.E.L. le funzioni affidate al revisore dei conti potranno essere ampliate in sede di approvazione del Regolamento di contabilità.
Art. 39 - Servizio di Tesoreria
  1. Il servizio di tesoreria è affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio, ai sensi dell’art. 208 del T.U.E.L. Per quanto attiene le ulteriori disposizioni inerenti il servizio di tesoreria, si applicano le disposizioni previste dal T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.

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TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40 - Segretario dell’ Unione
  1. Fino all’individuazione di un proprio segretario, l’Unione si avvale, del Segretario comunale titolare del Comune sede dell’Unione; in caso di assenza del segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal suo naturale sostituto.
Art. 41 - Messo dell’Unione
  1. Fino all’adeguamento della dotazione organica, le funzioni di Messo dell’Unione sono svolte dagli agenti di polizia municipale dei Comuni aderenti all’Unione. Il Presidente può conferire dette funzioni anche ai messi dei restanti comuni aderenti all’Unione.
Art. 42 - Entrata in vigore
  1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, unitamente all’atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.
Art. 43 - Effetti dello Statuto
  1. La costituzione dell’Unione che decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.