COMPOSIZIONE E COMPETENZE (estratto dallo Statuto)
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| Art.17 - Giunta dell’Unione |
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La giunta dell’Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione.
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Il Presidente, entro 90 giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
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Non possono far parte della Giunta dell’Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.
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Gli assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell’Unione.
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| Art.18 - Competenza della Giunta dell’Unione |
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La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
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La Giunta dell’Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
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E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
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